Tipologia: Ipotesi di accordo Accordo Integrativo Aziendale
Data firma: 15 dicembre 1988
Validità: 30.06.1991
Parti: Società Generale Supermercati e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Commissione Contrattuale Sindacale, Coordinamento Nazionale
Settori: Commercio, Società Generale Supermercati
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Sviluppo - Strategie - Occupazione
Relazioni sindacali
Mercato del lavoro
Formazione / Riqualificazione
Azioni positive - Pari opportunità
Gruppi di qualità
Organizzazione del lavoro
Schede informative
Orario di lavoro
Ambiente di lavoro e tutela della salute
Cure termali
Rinnovo libretti sanitari
Pulizie
Mense
Vestiario
1. Salario e produttività
Norme applicative delle quote di retribuzione per obiettivi

 

Osservatorio dati
Dichiarazione a verbale
Trattamento di fine rapporto
Indennità disagio
Quadri
Squadre inventariali. Controllo amministrativo merci. Anti taccheggio
Declaratoria professionale dello specialista pesce- indennità
Rivalutazione indennità gastronomo
Rivalutazione indennità macellaio specializzato provetto
Manutentori
Periodo di comporto
Chiarimento a verbale
Decorrenza e durata
Tabelle retributive


Ipotesi di accordo

L'anno 1988, il giorno 15 del mese di dicembre in Roma, tra la Società Generale Supermercati […] e le OO.SS. nazionali […] Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], unitamente alla Commissione Contrattuale Sindacale costituita in rappresentanza delle OO.SS. Regionali/Territoriali interessate […], presente il Coordinamento Nazionale dei delegati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, si è stipulato il presente Accordo Integrativo Aziendale che rinnova quello del 30/4/1985.

Relazioni sindacali
In un'ottica di consolidare e migliorare un clima positivo e costruttivo,, le parti si danno atto e concordano che la corretta applicazione del presente Accordo e degli obiettivi comunemente definiti richiede uno sviluppo coerente delle relazioni sindacali.
Detta coerenza si realizza attraverso il pieno riconoscimento del ruolo delle parti negoziali ai vari livelli di competenza sulle materie previste relative alle informazioni e al confronto., anche al fine di realizzare intese, nonché per la gestione degli accordi secondo quanto previsto.
In questo quadro le parti, alla luce delle precedenti intese e considerando le tematiche e/o i contenuti anche innovativi del presente Accordo e i loro effetti sulle prestazioni e le condizioni di lavoro, convengono altresì di valorizzare la sede di informazione, confronto decentrato, anche al fine di realizzare intese con le strutture sindacali competenti: regionali, territoriali e di unità produttiva.
In coerenza a tale assunto si conviene quanto segue:
- Diritto di informazione:
Le parti concordano di rafforzare e qualificare ulteriormente i diritti di informazione in atto attivandoli in termini preventivi al fine di realizzare tempestivi confronti periodici, oltreché su specifiche richieste di una delle parti, secondo le modalità e criteri di seguito definiti anche al fine di realizzare intese sulle materie previste.
- Livello Nazionale
Attiene al livello nazionale l'informazione e il conseguente confronto fra le parti concernente le strategie generali dell'azienda in tema di sviluppo e investimenti, riorganizzazione e ristrutturazione, andamento economico dell'impresa (Bilancio aziendale e Bilancio sociale), occupazione e sue dinamiche quantitative e qualitative, politiche e progetti di formazione e riqualificazione, nonché le politiche commerciali e l'utilizzo della rete e degli impianti con particolare riferimento all'evoluzione del "prodotto Supermercato" ed ai conseguenti adattamenti del sistema logistico.
In tale sede, inoltre, si svilupperà il confronto in materia d'innovazioni tecnologiche nonché di altri interventi che determinano effetti generalizzanti sull'assetto d'insieme dell'organizzazione del Lavoro.
Le parti riconfermano lo strumento della Commissione Nazionale, di cui all'AIA 1985, nella sua composizione e finalità prevedendo, se necessario, l'impiego di esperti e/o di strutture specialistiche competenti, comunemente individuate.
Ciò con particolare riferimento all'esigenza di dare positive risposte, avuto anche riguardo dei suggerimenti delle direttive C.E.E. sia sul piano preventivo che su quello degli interventi a fronte di eventuali effetti negativi sulla salute e sull'integrità psico-fisica dei dipendenti, nonché per garantire il rispetto di quanto previsto dalla legge n° 300 del 20/5/1970 in materia di tutela della libertà e dignità dei lavoratori.
- Livello Regionale
Attiene al livello regionale l'informazione e il conseguente confronto fra le parti anche al fine di realizzare intese concernenti le ricadute a tale livello delle strategie generali dall’azienda in tema di sviluppo e investimento, riorganizzazione e ristrutturazione, occupazione e sue dinamiche quantitative e qualitative, le politiche commerciali e l’utilizzo degli impianti, il sistema logistico.
Spetta inoltre a tale livello il confronto per quanto previsto dal presente Accordo in tema di mercato del lavoro.
- Livello territoriale e/o unità produttiva
Attiene a tale livello l’informazione ed il conseguente confronto fra le parti per realizzare intese, in particolare sulle tematiche occupazionali, sugli organici e la loro composizione, sull’utilizzo del part-time, sull’organizzazione del lavoro e le condizioni di lavoro, sui vari tipi di orario di lavoro e sulla loro distribuzione, sulle eventuali eccezionalità per le quali è ammesso il ricorso al lavoro supplementare per i part-time, sull’utilizzo degli impianti.
sulle ricadute che i processi di innovazione hanno sul fattore lavoro, sull'ambiente, sulla salute e integrità fisica del lavoratore.
Ciò anche a conferma di quanto previsto in materia negli Accordi precedenti.
Inoltre a tale livello compete l’informazione ed il confronto, ogni sei mesi, sugli obiettivi di produttività.
- Sedi
Si conviene di demandare al confronto territoriale tra le parti competenti l’esame congiunto dei processi di innovazione e di informatizzazione e dei loro effetti sugli eventuali riflessi occupazionali, sulla professionalità, sulle condizioni di lavoro, sulla salute psico-fisica dei lavoratori, avvalendosi anche, ove necessario, di adeguati supporti tecnici convenuti tra le parti per indagini specifiche, ciò anche in coerenza a quanto definito al titolo "Ambiente di lavoro".
Ove su quest'ultimo aspetto si registrassero oggettive e verificate condizioni di rischio per i lavoratori, l'azienda assume l'impegno a concordare con l’OO.SS. competenti i necessari interventi che ne favoriscano la rimozione delle cause.

Formazione / Riqualificazione
Le parti convengono che la formazione e la riqualificazione sono determinanti ai fini del costante processo di crescita e di arricchimento professionale del personale; e per dare risposta alla crescente esigenza di migliorare la qualità del servizio anche in rapporto ai mutamenti tecnologici e organizzativi.
In tale ambito si inquadrano i progetti di formazione aziendale per l'insieme dei dipendenti che secondo quanto previsto nel capitolo "Relazioni Sindacali” saranno oggetto di confronto ai vari livelli di competenza.

Azioni positive - Pari opportunità
Con riferimento all’art. 7 comma 1 del vigente CCNL relativo alla promozione di azioni positive per favorire le pari opportunità, le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica a livello nazionale con i seguenti compiti:
1) Raccolta di dati e informazioni relativi all'occupazione femminile in azienda con particolare riferimento alle condizioni di lavoro e professionali, anche in rapporto all'introduzione di nuove tecnologie e/o modifiche dell'attuale assetto organizzativo.
2) Proposizione di progetti finalizzati allo sviluppo sia dell'occupazione che della professionalità delle donne, privilegiando, in rapporto alle reali esigenze aziendali, processi formativi e/o di riqualificazione all'uopo istituiti, ciò al fine di conseguire una maggior presenza femminile nelle qualifiche più elevate ricorrendo anche a normative nazionali e comunitarie in materia di azioni positive.
La Commissione Paritetica riferirà quanto elaborato alle parti stipulanti la presente intesa allo scopo di addivenire a soluzioni attuative sulla materia specifica.
La suddetta è formata da tre rappresentanti per ciascuna delle parti e si riunirà entro il 31/3/1969.

Organizzazione del lavoro
Le parti nel riconfermare quanto già previsto in materia., si danno atto che l'O.D.L. deve essere finalizzata all'armonizzazione tra la crescita professionale e il miglioramento complessivo delle condizioni e della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti, nonché a una più equa ripartizione dei ritmi e carichi di lavoro, e il miglioramento della efficienza, della produttività aziendale, dell’utilizzo degli impianti e del servizio alla clientela.
In questo quadro si conviene che tale materia è oggetto di confronto e di intesa a livello decentrato (territorio e/o unità produttiva) tra le parti competenti, ciò anche in rapporto a quanto previsto nel capitolo relativo al diritto di informazione.
Secondo quanto previsto dai precedenti accordi si riconferma che il confronto nella singola unità o nel territorio per definire il modello organizzativo ricomprende anche la verifica degli organici, la loro composizione è utilizzazione, gli orari commerciali e l'utilizzo degli impianti, i turni e i nastri orari, la distribuzione dell'orario di lavoro, 1'ambiente di lavoro, le ricadute sul lavoro per l'introduzione di nuove tecnologie e dell’informatizzazione.
[…]

Orario di lavoro
Le OO.SS confermano le proprie strategie rivendicative finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo della riduzione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali.
Le parti hanno considerato la rapida evoluzione e l'accentuata diversificazione delle reti di vendita G.S. e la sua collocazione in un mercato con dinamiche concorrenziali crescenti e non prevedibili ed hanno convenuto sulla complessità e sulle difficoltà oggettive, stante la situazione,, a dare attuazione evolutiva a quanto previsto all’articolo 4 punto 2 A - dell’AIA 30/4/1985 e all'art. 2 dell’Accordo 21/9/1987.
3 A) Conseguentemente è stato convenuto tra le parti di redistribuire a titolo di quote di riduzione oraria annuale in favore di tutti i dipendenti le risorse resesi disponibili: riduzione annua che maturerà dalle seguenti date di seguito dettagliate e il cui godimento potrà avvenire attraverso permessi individuali della durata massima di 4 ore:
4 ore dall' 1/7/1969
4 ore dal 30/3/1990
3 B) Inoltre tenuto conto del maggior disagio cui vanno incontro i lavoratori che operano nei turni ricompresi tra le 21 e prima delle 07, per gli stessi matureranno le seguenti quote aggiuntive di riduzione oraria:
4 ore dall'1/7/1969
4 ore dal 30/3/1990
I dipendenti che operano nei turni di cui al punto B potranno optare per la monetizzatone delle predette ulteriori quote orario di riduzione annuale.
In relazione alle previsioni di cui ai punti 3A e 3B, qualora futuri CCNL o disposizioni di legge dovessero prevedere riduzioni di orario di lavoro annue, per i conseguenti assorbimenti le parti si incontreranno per definirne le modalità.
Le parti convengono altresì che con le quote di riduzione di orario annuale definita di cui ai punti 3 A e 3 B si sostituiscono l’art. 4 punto 2/A dell'AIA 30/4/1985 e l’art. 2 Accordo 21/9/1987 che conseguentemente cessano di efficacia a tutti gli effetti.
Divisori […]
Straordinario:
In relazione a quanto previsto dal CCNL si riconferma che la prestazione straordinaria decorrerà dalla 38a ora.

Ambiente di lavoro e tutela della salute
Le parti concordano che l'ambiente di lavoro e la tutela della salute dei dipendenti costituiscono parte integrante degli obiettivi di costante miglioramento della qualità del lavoro da conseguire con interventi organizzativi e strutturali.
A tale scopo le parti, utilizzando strumenti già previsti e/'o attivando anche eventuali analisi e studi specifici, secondo criteri e modalità da concordare, avvalendosi anche di strutture pubbliche (USSL), sono impegnate a intervenire preventivamente o, eventualmente, a rimuovere condizioni che oggettivamente determinano difformità dagli obiettivi qualitativi sopra richiamati.
Questo capitolo si correla strettamente a quanto previsto nel titolo: "Diritto di informazione" o "Organizzazione del Lavoro "e alle relative procedure di confronti previsti tra le parti competenti.

Mense
L’azienda si impegna a completare entro il primo trimestre 1989 in tutte le unità produttive un servizio mensa che sarà realizzato con servizio interno (pasti trasportati), convenzioni con mense aziendali o interaziendali e strutture similari o altre soluzioni convenute fra le parti per assicurarne la realizzazione.
A tal fine verranno realizzati entro il suddetto periodo appositi confronti sugli aspetti tecnico-attuativi con le strutture territoriali.
L’azienda si impegna anche a tal fine a completare la riqualificazione delle strutture delle isole di riposo (sale ristoro). Pertanto anche tale programma attuativo sarà oggetto di confronto come sopra.
Resta inteso che ai fini della ripartizione del costo delle mense vale raccordo precedente che stabilisce la ripartizione dello stesso (2/3 a carico dell’azienda e 1/3 a carico dei lavoratori), e i meccanismi di adeguamento del costo.

Vestiario
L’azienda provvedere al lavaggio periodico dei camici agli specialisti che prestano la propria attività nell'ambito dei reparti macelleria, gastronomia e pescheria.
Tale impegno che si realizzerà entro il primo trimestre 1989, è strettamente correlato e conseguente alla necessità di igiene e di sanificazione.

1. Salario e produttività
Indennità disagio

Le parti convengono sull'opportunità di dare luogo ad uno specifico trattamento economico migliorativo per le prestazioni di lavoro effettuate prima delle ore 07 o dopo le ore 21.
Tale trattamento economico viene definito in una "indennità disagio" commisurata al 10% della retribuzione di fatto, proprio in quanto tiene conto del disagio.
[…]