Tipologia: Accordo Quadro
Data firma: 10 maggio 2019
Validità: biennale
Parti: Laconsegna e Filt-Cgil, Uiltrasporti, Fit-Cisl
Settori: Trasporti-Logistica, Riders Toscana
Fonte: lavorodirittieuropa.it


Verbale di Accordo Quadro - Riders Toscana-

In riferimento e in applicazione a quanto previsto dall'Accordo Nazionale del 18.07.2018 (All. A) tra le Segreterie Nazionali di Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e le associazioni datoriali sottoscrittrici il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione rinnovato in date 03 dicembre 2017, concernente la disciplina del rapporto di lavoro per gli addetti alla distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli (c.d. Riders) e vista la peculiarità delle predette figure professionali e della prestazione lavorativa anche con riferimento alla collocazione temporale della medesima e rilevata l’esigenza di stipulare accordi aziendali e con le OO.SS. firmatarie del predetto CCNL - al fine di disciplinare dette figure professionali anche in relazione a nuovi modelli produttivi ed organizzativi introdotti dalla gig economy, le parti dì seguito richiamata si sono incontrate per stabilire un accordo quadro sperimentale per la Provincia di Firenze e successivamente anche per la Regione Toscano, per le aziende che operano nel settore:
L’Azienda Laconsegna srls, con sede ne Comune di Firenze in via Pistoiese 387/G […], la Filt Cgil […], la Uiltrasporti […], la Fit Cisl […]

Premesso che
il rapporto di lavoro è esclusivamente di tipo subordinato ed afferente al CCNL Merci Logistica e Spedizioni del 03/12/2017 accordo del 18/07/2018 e che non si farà ricorso a cooperative ma solo ed esclusivamente a società di capitale,
a) la società Laconsegna srls opera nel settore del trasporto e applica integralmente il CCNL merci logistica e spedizioni-vigente;
- in data 18/04/2019 i lavoratori hanno provveduto ad eleggere la RSA aziendale […]
b) è intenzione della società reperire nuove commesse e comunque implementare l'attività esercitata dal punto di vista qualitativo e quantitativo e conseguentemente, aumentare il proprio organico procedendo a nuove assunzioni ed In particolare a figure professionali da adibire all’attività di logistica e trasporto urbano 8 consegna a domicilio di pasti preparati (c.d. riders), contestualmente stipulando un contratto aziendale finalizzato a realizzare delle specifiche intese volte a garantire a siffatto personale il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva con riferimento ai lavoratori subordinati e dunque la migliore qualità del contratto di lavoro, contemperando tale necessità con l'esigenza di regolamentare alcune materie inerenti l'organizzazione del lavoro e la produzione al fine di incrementare il livello di competitività aziendale, favorire l'occupazione mediante ricorso a nuove assunzioni nel biennio successivo alla costituzione della società ed agevolare la fase di avviamento dell’attività;
c) Il presente contratto aziendale Intende realizzare una specifica intesa finalizzata, dunque, a disciplinare gli aspetti di seguito meglio precisati del rapporto di lavoro del personale adibite ad attività logistica e distributiva in ambito urbano, comprese le operazioni accessorie ai trasporti attraverso l’utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli, rientrante alla stregua dell'intesa del 18/07/2018 nell'Area Professionale C;
d) L'attività logistica e distributiva (trasporto e consegna a domicilio) in ambito urbano di pasti preparati è oggi affidata dalla maggioranza delle imprese a lavoratori denominati riders che sono frequentemente contrattualizzati con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
e) nel panorama italiano relativo alle consegne a domicilio, sono state sollevate contestazioni, da parte delle OO.SS, circa la genuinità delle predette collaborazioni coordinate e continuative con conseguente rivendicazione della riqualificazione di siffatta tipologia di rapporto In subordinato a tempo pieno ed indeterminato e conseguente riconoscimento delle tutele previste per tale ultimo tipo negoziale; che dette rivendicazioni hanno occasionato alcune pronunce della giurisprudenza di merito (Tribunale di Torino, Tribunale di Milano, Corte D'Appello dì Torino) che, seppur con differenti argomentazioni e tesi interpretative, hanno escluso la natura subordinata di siffatti rapporti di collaborazione, ammettendo (in alcuni casi) tuttavia l’applicazione del regime di cui all’art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015 e dunque il riconoscimento del medesimo trattamento economico e normativo previsto per i lavoratori subordinati a dette tipologie di lavoratori;
f) Alla stregua dell'accordo del 18/07/2018, per la particolare attività che sono chiamati a svolgere i riders sono assimilabili al personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue a norma del R.D.L 15.3.1923-n. 692. R.D. 10.9.1923. n. 1953, R.D. 6.12.1923, n 2657, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione In ragione di oggettivi vincoli di organizzazione dell'attività di impresa e della tipologia di merce commerciata;
g) è intenzione delle parti, innanzitutto, disciplinare in modo specifico il rapporto di lavoro dei riders impiegati nell’attività di logistica e distribuzione In territorio urbano attraverso l’utilizzo di cicli, ciclomotori, motocicli, mezzi a tre e quattro ruote, e ciò per consentire l'applicazione a detti lavoratori del trattamento economico previsto con riferimento al lavoro subordinato (favorendo in tal modo la qualità del contratto di lavoro delle predette figure professionali) escludendo la formalizzazione dei relativi rapporti mediante ricorso alla fattispecie del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
h) è, altresì, intenzione delle partì - considerata la peculiarità dell'orario di lavoro che caratterizza la prestazione lavorativa fornita dai rider e l’assimilabilità dei medesimi al personale viaggiante Impiegato in mansioni discontinue per effetto dell’intesa del 18/07/2018, nonché rilevato che detti riders godono di periodi di interruzione della prestazione tra una consegna e l'altra, dettare una specifica disciplina dell’orario di lavoro che tenga conto di tali interruzioni per salvaguardare la produttività, l’efficienza e la flessibilità di impegno dei lavoratori e dunque favorire la fase di avviamento commerciale della società datoriale e le esigenze dei lavoratori;
i) Attraverso la presente intesa, inoltre, le parti stipulanti perseguono la finalità di far emergere forme di lavoro irregolare, posto che le normative vigenti non consentono di soddisfare quelle esigenze organizzative aziendali (introdotte anche dalla gig economy o per effetto dell’applicazione di nuove tecnologie ai sistemi di produzione) che necessitano di prestazioni lavorative di breve durata seguite da periodi di interruzione anche duraturi;
j) L’ordinamento vigente consente, attraverso la contrattazione di livello aziendale, di normare una disciplina specifica in materia di orarlo di lavoro e più in generale in materia di ridotte, modulato e/o flessibile, di talché è intenzione delle parti stipulanti il presente accordo regolamentare l'orario ci lavoro del personale adibito all’attività logistica distributiva in ambito urbano, comprese le operazioni accessoria ai trasporti attraverso l'utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli, rientrante alla stregua dell'intesa del 18/07/2018 nell'Area Professionale C (parametro retributivo I ed L);
k) Le parti intendono applicare a tale attività lavorativa tutte le coperture assicurative e previdenziali previste dalla legge e dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, sapendo che comunque il ruolo e l'espletamento dell'impegno lavorativo presenta delle caratteristiche particolari, in relazione all'utilizzo di nuovi mezzi e tipologie di vendita e di consegna, elettronici e non, che riportano l’attività all’interno dell'ambito delle attività definite GIG Economy. Sono inoltre presenti nel rapporto di lavoro, che si va a impostare, delle flessibilità reciproche nuove che necessitano di particolari definizioni per essere regolamentate.
Le parti definiscono quanto segue:
A) Le premesse formano parte Integrante del presente accordo
B) Verifica sussistenza delle condizioni concernenti l'orario normale di lavoro:
- Per il personale viaggiante inquadrato ai parametri retributivi I ed L, impiegato in mansioni discontinue a norma del R.D.L. 15.3.1923 n. 692, R.D. 10.9.1923, n. 1953. R.D. 6.12.1923, n. 2657, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dall'oggetto dell'attività esercitata dal datore di lavoro, e/o da specifiche esigenze del lavoratore e la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 39 ore settimanali;
In tal senso, la verifica deve intendersi esperita dal momento che l’azienda ha provveduto all'invio alle OO.SS. competenti territorialmente, stipulanti il presente CCNL l'apposita comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo “Orario di lavoro" lettera B) dell’Accordo del 18/07/2018 (all. 1).
Distribuzione orario di lavoro settimanale e definizione prestazione lavorativa giornaliera:
- L’orario ordinarlo di lavoro pari a 39 ore settimanali, in caso di tipologia di contratto full time, è distribuibile sino ad un massimo di 6 giorni nell'arco della settimana ed è conguagliatile nell’arco di 3 mesi. In ogni caso la durata medio massima della fascia oraria settimanale non può essere superiore a 48 ore. comprensive del lavoro straordinario;
- La fascia di impegno lavorativo giornaliero per singolo dipendente, distribuibile su uno o più nastri lavorativi per un massimo di 8 ore (servizio distribuzione pranzo dalle 11.30 alle 15.00 e cena dalle 18.30 alle 23.30) può essere articolata con un minimo di 2 ore ed un massimo di 8 ore giornaliere, che potranno essere estese a 10 nel caso In cui il lavoratore venga adibito, per parte della prestazione ad attività di magazzino:
C) Definizione orario di lavoro e ratifica modello aziendale:
- Agli effetti delle disposizioni dell’articolo “Orario di lavoro" lettera D) dell’Accordo del 18/07/2018, si Intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro come meglio dettagliato nel successivo punto D) “Orario di leverò del Rider” di cui al presente accordo;
- Vista la peculiarità dello figure in oggetto, le caratteristiche dell'attività svolta fortemente interconnessa con le singole articolazioni urbane, considerato che il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza del lavoratore in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dall'oggetto dell’attività esercitata dal datore di lavoro cui è adibito il lavoratore medesimo, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo, di disponibilità o di inattività le parti pattuiscono quanto segue:
1) dall’esame congiunto della tipologia dell'attività svolta dall'azienda si riscontra che la stessa attività è tale da richiedere tempi, anche estremamente lunghi, di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non svolgendo alcun tipo di attività e dunque potendosi anche allontanare dalla sede aziendale, dove tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con cui gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altro lavoro;
2) il Rider non ha l’obbligo di rimanere presso i locali aziendali, ma è fatto comunque salvo l'obbligo di rispondere alla richiesta di ripresa lavoro nella fase di disponibilità che lo stesso ha precedentemente prestata;
3) attraverso il riconoscimento della discontinuità oraria nelle fasce e nei limiti dell’orario settimanale, le parti intendono assicurare una equa remunerazione anche per i periodi di disponibilità del lavoratore rider senza prestazione di guida dei mezzo nonché per quelli che, seppur manlevato dalle responsabilità del lavoro - durante il nastro orario giornaliero di impegno - si rende disponibile per rispondere ad eventuali chiamate;
4) Il contratto di lavoro che verrà stipulato tra le parti dovrà contenere ed indicare:
a) Un orario di lavoro che dovrà essere di almeno 10 ore settimanali;
b) Un orario di disponibilità previsto che dovrà essere di almeno 16 ore settimanali;
c) La possibilità di variare la distribuzione delle disponibilità nella settimana e quindi anche la distribuzione dell’effettivo orario di lavoro, in relazione alle necessità di lavoro aziendali a alla disponibilità del rider. Tale distribuzione verrà concordata settimanalmente tra le parti, fermi restando i minimi pattuiti in sede di contratto.
d) Per i lavoratori part time, in caso di svolgimento di ore aggiuntive a quelle previste in contratto le stesse verranno pagate come ore ordinarie fino ad un massimo del doppio di quanto previsto in contratto e con il limite delle 39 ore settimanali.
D) Orario di lavoro del Rider:
1) Si intende orario di lavoro:
Il tempo dedicato a tutte le operazioni di trasporto del prodotto, dal ritiro del prodotto, alla guida e la consegna del prodotto stesso;
2) Tempi esclusi dal computo dell'orario di lavoro di cui al precedente punto 1): Si intendono esclusi dall'orario effettivo di lavoro lutti i tempi non ricompresi nel precedente punto 1).
Per i tempi di disponibilità è dovuto unicamente il trattamento dell’indennità oraria di disponibilità pari a euro 0,60 lordi.
L'indennità di disponibilità non verrà riconosciuta ove il Rider non rispondesse positivamente alle chiamate.
Tempi di consegna:
Le varie consegne dei prodotti sono effettuate entro un raggio di chilometri prestabilito e definito come da Allegato B), quindi, i servizi disposti di volta in volta sono preventivamente identificabili nei loro tempi medi di consegna. Si concorda di definire per ogni punto di ritiro dei prodotti delle aree di consegna con tempi medi standard definiti, vedi allegato B), che saranno crescenti all'alimentare delle distanza dal punto di presa in carico del prodotto.
Le intese sono sperimentali, hanno durata biennale e comunque, a richiesta consensuale di entrambe le parti, si potranno rivedere.

Allegato A Accordo 18 luglio 2018
Allegato B
1) Definizione tempi medi di lavoro per ogni consegna
a) Area di consegna di ogni PDV
Per ogni punto di ritiro prodotto verrà stabilita una suddivisione dell'area di consegna complessiva che conterrà i seguenti criteri:
- "Area1", area di consegna primaria che comprenderà un'area geografica intorno al punto di ritiro della merce fino alla distanza max di circa 2 km di percorrenza.
- "Area2". area di consegna secondarla che comprenderà un’area geografica intorno al punto di ritiro della merce, identificata esternamente all'Area1 fino alla distanza massima dal punto di ritiro di circa 5 Km di percorrenza.
- “Area3”, area di consegna esterna che comprenderà tutta l’area identificata esternamente all’Area2 fino alla distanza massima dal punto di ritiro di circa 8 Km ci percorrenza
- Nella identificazione delle singole aree saranno di volta in volta tenuti in considerazione del fattori correttivi dovuti alla viabilità stradale, ad ostacoli fisici (fiumi, ferrovie etc) che potranno portare a tracciare confini delle aree ponderai/ tra distanza fisica e viabilità.
- Le aree verranno definite per ogni punto vendita e saranno valide fino ed eventuali aggiustamenti concordati tra le parti.
b) Tempi di lavoro standard che verranno usati per calcolare il tempo effettivo di lavoro
- Area1: 7 minuti di lavoro effettivo per ogni consegna all'intorno
- Area2: 12 minuti di lavoro effettivo per ogni consegna all’interno dell’area
- Area3: 20 minuti di lavoro effettivo per ogni consegna all'interno dell’area
2) Premi di risultato e rimborso spese
[…]