Categoria: Prassi amministrativa
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N. 25/SEGR/0006
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Direzione generale per l'attività ispettiva e la tutela delle condizioni di lavoro
Articolo 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro; prime indicazioni operative.

Destinatari:

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
All' I.N.A.I.L.
Direzione centrale prestazioni
All' IPSEMA
Direzione centrale assicurazione, prevenzione e servizi istituzionali
All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
All' Ispettorato regionale del lavoro di Catania
Alla Provincia autonoma di Trento
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Loro sedi
 


Art.1
 
In relazione alla recente entrata in vigore del D.Lgs. di cui all'oggetto, pubblicato in data 30 aprile 2008 nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 101, sono pervenute diverse solecitazioni in ordine alla corretta interpretazione da fornire relativamente all'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 18, comma 1, lettera r), del citato provvedimento, di «comunicare all'I.N.A.I.L., o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni».
Al riguardo, va innanzitutto evidenziato come la disposizione in parola vada inquadrata avendo riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (cosiddetto SINP) di cui all''art. 8, del D.Lgs. 81 del 2008, le cui regole di funzionamento verranno definite tramite un decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo nonché alle statuizioni dell''art. 53 del medesimo "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro che introducono il principio generale per cui «tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta su un unico supporto cartaceo o informatico» (art. 53, comma 5, primo alinea, D.Lgs. n. 81 del 2008) e puntualizzano - nella prospettiva di una complessiva rivisitazione delle modalità di tenuta della medesima documentazione - che le «modalità per l'eventuale documentazione o per la tenuta semplificata della documentazione» in parola verranno individuate tramite "successivo decreto", da adottarsi nel termine di dodici mesi dalla entrata in vigore del cosiddetto "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.
In tale contesto complessivo di riferimento, è ragionevole ritenere che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino un'assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento "a fini statistici ed informativi", sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime, vale a dire fino all'adozione dei provvedimenti appena citati.
Tale conclusione si impone, altresì, anche in relazione alla circostanza che trattasi di un obbligo del tutto nuovo rispetto al previgente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex art. 55, comma 4, lettera l), del D.Lgs. n. 81 del 2008).
Nulla è immutato rispetto agli obblighi previsti dall'art. 53 del D.P.R. n. 1124 del 1965 (il quale prevede, in particolare, che l'infortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'evento o, nel caso che l'infortunio si verifichi durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l'infortunio) e all'obbligo di annotazione dell'evento nel registro infortuni.

Il Direttore generale per l'attività ispettiva
Il Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro