Cassazione Penale, Sez. 4, 25 febbraio 2019, n. 8132 - Infortunio mortale in azienda agricola. Frode processuale



 

 


 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco M. - Presidente -
Dott. CAPPELLO Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -
Dott. CENCI Daniele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

 


sul ricorso proposto da:
M.A. nato a (OMISSIS);
D.A. nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/01/2018 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
udito il sostituto procuratore generale. Dott.ssa ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
uditi l'Avv. Gianluca Clary del foro di Bari per le parti civili C.K. anche nell'interesse della figlia minore Ca.Lu. e Ca.Gi., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni, nota spese e costituzione di parte civile;
l'Avv. Franco Carlo Coppi del foro di Roma per M., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
l'Avv. Francesco De Feis del foro di Taranto per M., il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'Avv. Luca Balistreri del foro di Taranto per D., il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
 

 

Fatto

 


1. La corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato, esclusivamente nei confronti dell'imputato M.A., riducendone la pena inflitta, la sentenza del tribunale di Taranto, appellata da costui e dall'imputato D.A., con la quale il primo era stato condannato per il reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore CA.Fr., aggravato dalla inosservanza delle norme antinfortunistiche, nella qualità di datore di lavoro di fatto e, comunque, di titolare dell'azienda agricola presso la quale veniva impiegato il CA.; entrambi per il reato di frode processuale. La corte ha confermato nel resto e, infine, condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, la cui costituzione nel processo era stata ammessa dal tribunale limitatamente alla posizione dell'imputato M., avendo quel giudice rigettato le domande risarcitorie nei confronti dell'imputato D..
2. All'imputato M., in particolare, si è contestata una condotta colposa per negligenza, imprudenza e imperizia e per violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 111, comma 1, art. 115, comma 1 e art. 18, comma 1, lett. e) ed f), per non aver fatto sì che gli operai impegnati in lavori in quota avessero le attrezzature idonee a garantire e mantenere le condizioni di lavoro sicure (cinture di sicurezza e imbracature) e sistemi di sicurezza quali camminamenti protetti sul tetto, impalcature, parapetti perimetrali, sistemi di posizionamento tramite funi, atti ad impedire la caduta dall'alto; per non aver adottato misure appropriate affinchè solo i lavoratori specificamente addestrati accedessero alle zone che li esponevano a un grave e specifico rischio; infine, per non aver richiesto ai singoli lavoratori l'osservanza delle norme vigenti e l'utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi e individuali.
Secondo la prospettazione accusatoria, recepita dai giudici del doppio grado di merito, il CA. - lavoratore irregolare (risultando la sua assunzione effettuata lo stesso giorno dell'infortunio alle ore 14:23, allorchè l'uomo era già stato condotto agonizzante in ospedale ove decedeva alle ore 14:56), impiegato presso l'azienda del M. con compiti di potatura degli alberi all'interno del fondo agricolo - si era trovato sulla tettoia di un capannone ubicato all'interno della stessa azienda, unitamente all'imputato D., anch'egli operaio della ditta. Costui, in particolare, aveva chiamato la vittima in aiuto nel corso della ultimazione dei lavori di copertura della tettoia mediante il fissaggio di lamiere zincate e parti in plexiglass, che dovevano servire da lucernari per i locali sottostanti. Nell'occorso, il CA., intento a lavorare sul tetto, metteva il piede su un lucernario in plexiglass che non ne reggeva il peso e si sfondava, facendolo precipitare da un'altezza di circa quattro metri.
Ad entrambi gli imputati, inoltre, si è contestato di aver immutato artificiosamente lo stato dei luoghi dell'infortunio, spostando il corpo del CA., dalla zona di caduta in altro luogo, in prossimità di un albero di ulivo, al fine di simulare la caduta accidentale dell'uomo dall'albero, il D., in particolare, avendo dichiarato in sede di s.i.t. che il CA. era caduto dall'albero, salvo riferire in seguito che l'uomo era caduto dalla sommità del capannone; e cercando di coprire le tracce di sangue presenti all'interno del capannone presso il punto di caduta (mediante il posizionamento di un'autovettura di proprietà del M.), e quelle presenti sul plexiglass rotto (rinvenuto spostato e lavato). Al M. è stato anche contestato di aver assunto fittiziamente la vittima lo stesso giorno dell'accaduto, allorchè quegli era già agonizzante in ospedale (fatti del (OMISSIS)).
3. Gli imputati hanno proposto ricorsi, con separati atti e difensori.
3.1. La difesa dell'imputato M. ha denunciato violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione del compendio probatorio e, in particolare, della prova testimoniale, rilevando che la richiesta di aiuto che aveva condotto il CA. sulla tettoia era partita dal D., non essendo stato dimostrato che essa fosse stata conseguenza di un ordine impartito dal M.. Sotto altro profilo, il deducente ha osservato che i giudici del merito avrebbero accordato valore determinante a testimonianze indirette, provenienti da soggetti che avevano riferito de relato (teste L., amico del defunto e m.llo S., intervenuto dopo l'incidente) e non avrebbe invece tenuto conto della iniziativa della infermiera del 118 che aveva affermato di aver invitato i presenti a eliminare le macchie di sangue per motivi di igiene; e neppure delle affermazioni della sorella della vittima, la quale aveva dichiarato che il proprio congiunto era un bracciante agricolo addetto alla potatura degli alberi. Inoltre, il teste G.B., tecnico della prevenzione, aveva affermato che i lavori sul capannone non erano programmati, ma effettuati alla giornata, con ciò intendendo che si trattava di lavori contigibili, urgenti e limitati al giorno in cui si era verificato l'evento. Viene, altresì, valorizzata a difesa l'assenza dell'imputato allorchè il CA. aveva abbandonato il suo posto di lavoro per salire sul capannone, la condotta di questi dovendosi considerare quindi eccentrica rispetto alle sue mansioni.
Analoghi vizi ha denunciato quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 374 c.p., il cui accertamento è stato ricondotto dai giudici del merito alla sola deposizione del m.llo S., il quale si era limitato ad affermare di avere ricevuto informazioni in base alle quali la vittima era caduta dall'albero e non dal tetto del capannone; sotto altro profilo, la difesa ha rilevato la inidoneità della condotta a celare le modalità di verificazione dell'incidente, rilevando la inconducenza della condotta relativa all'assunzione della vittima a fondare l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 374 c.p., trattandosi di circostanza normale nella prassi aziendale e che, al più, potrebbe fondare la sola forma tentata del reato contestato, l'evento non essendosi verificato a causa dell'intervento esterno.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la difesa ha dedotto violazione dell'art. 133 c.p. con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la gravità del grado della colpa essendo a suo dire insussistente e la capacità a delinquere non essendo stata desunta da precedenti penali o dalla condotta, nè dalla vita anteatta o dalle condizioni di vita del reo, tutti elementi che il codice penale impone di valutare.
Infine, parte ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e vizio della motivazione, sia con riferimento alla ritenuta legittimazione a costituirsi parte civile in capo all'ente esponenziale ANMIL, nelle cui finalità statutarie non vi sarebbe la tutela degli interessi lesi dal reato; che avuto riguardo alla rappresentanza dell'ente, in difetto di delibera dell'organo volitivo autorizzatoria della proposizione dell'azione civile nel processo penale.
3.2. La difesa dell'imputato D. ha formulato tre motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, l'ammissione dell'azione civile nel processo penale essendo stata limitata al reato di cui all'art. 589 c.p., non contestato al D..
Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla ritenuta sussistenza del reato di frode processuale, opponendo la grossolanità delle immutazioni, inidonee a creare la situazione di pericolo che la norma intende punire. Sotto altro profilo, il deducente ha osservato che il corpo della vittima era stato spostato solo per posizionarlo in un punto più pulito e per evitare che l'uomo respirasse aria insalubre e, quindi, per soli fini umanitari, rilevando come la stessa infermiera del pronto soccorso avesse chiesto ai presenti di pulire il luogo del delitto. Inoltre, il deducente ha osservato che il veicolo del M. era stato posizionato all'interno del capannone per facilitare le operazioni del personale sanitario.
Infine, la difesa ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al diniego delle generiche, assumendo l'errata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p..
4. La difesa delle parti civili C.K., anche nell'interesse della figlia minore CA.Lu., Ca.Gi. (costituitosi con atto depositato in data 28 dicembre 2018), A.N.M.I.L. e CA.Co. ha depositato memoria in data 08 gennaio 2019, con la quale ha confutato le argomentazioni difensive, concludendo per il rigetto del ricorso.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il giudice dell'appello ha richiamato la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza appellata, in base alla quale l'istruttoria aveva consentito di accertare che il (OMISSIS), intorno alle ore 14:00, una pattuglia dei carabinieri aveva constatato, all'atto dell'accesso nell'azienda agricola dell'imputato, che il ferito era già stato trasportato all'ospedale. Nonostante le prime indicazioni suggerissero che l'uomo era caduto accidentalmente da un albero, gli accertamenti condotti sui luoghi avevano consentito di verificare la reale dinamica dei fatti. In base ad essa, si era così verificato che la vittima era caduta dalla tettoia di un capannone sito in quella stessa azienda e di recente costruzione e che il suo corpo era stato spostato in prossimità dell'albero di ulivo, in maniera strumentale a ingenerare la convinzione che il lavoratore fosse, per l'appunto, caduto dall'albero che stava sfrondando. In particolare, l'ispezione del capannone aveva consentito di rinvenire tracce ematiche coperte dall'autovettura di proprietà del M., posizionata proprio sopra di esse; in corrispondenza della zona ove vi erano dette macchie e guardando in alto, insisteva un lucernaio con un pannello in plexiglass la cui estremità era spezzata; alcune lamiere in plexiglass, una delle quali parzialmente rotta e con vistose tracce ematiche oggetto di dilavamento, erano state rinvenute nei pressi e il fabbricato presentava un tratto completamente bagnato con l'acqua. Dalle deposizioni assunte era poi emerso che il CA., intento quel giorno alla potatura degli alberi, era stato chiamato verso mezzogiorno da un operaio, l'odierno imputato D., intento ai lavori edili che interessavano il capannone, per aiutarlo con il lavoro di copertura da svolgersi sulla tettoia.
Così ricostruita la vicenda, la corte territoriale, preso atto dei motivi d'appello, sostanzialmente riprodotti in ricorso, ne ha ritenuto la fondatezza solo limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti del M.. Nel merito, infatti, quel giudice ha ritenuto indubbio che il cantiere fosse privo di qualsiasi misura di prevenzione intesa a evitare il rischio di caduta dall'alto durante lo svolgimento dei lavori in quota, così come altrettanto certa la assenza del P.O.S., del D.V.R. e la mancata verifica da parte del datore di lavoro dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza assertivamente distribuiti, tenuto altresì conto che i lavori edili di che trattasi non erano stati neppure assentiti.
Quanto alla abnormità del comportamento del lavoratore deceduto, la corte pugliese ha rilevato che la presenza del CA. sul tetto era stata sollecitata dall'operaio D., evenienza questa non imprevedibile, tenuto conto delle modalità lavorative - riguardanti un ampio capannone - del tutto improvvisate e precarie. Peraltro, il teste L., amico della vittima, aveva confermato che nel mese di novembre 2009 aveva accompagnato il CA. presso quell'azienda, venendo a sapere, hrazie alla frequenza giornaliera con costui, che l'uomo era impegnato nel rifacimento del capannone. Tale testimonianza è stata valutata dalla corte del merito in comparazione con le altre acquisite, promananti da soggetti, la cui attendibilità è stata però ritenuta inficiata, da un lato, dalla circostanza che costoro lavoravano alle dipendenze del M.; dall'altra, dalle contraddizioni evidenziate nel corso dell'escussione, oltre che dalla mancanza di elementi a conferma e dalla illogicità dell'assunto secondo cui la vittima sarebbe stata assunta solo per lavori di tipo agricolo, non essendo stato acquisito alcun elemento a conferma che, al momento del decesso, fossero in atto lavori di potatura, mentre era certa di contro l'attualità di quelli edili, interessanti il capannone dal quale il CA. era caduto.
Inoltre, con specifico riferimento al reato di cui all'art. 374 c.p., la corte ha richiamato la testimonianza del m.llo S., dal quale ha appreso dei suoi sospetti sull'accaduto e della immutazione dei luoghi nel termini di cui alla imputazione, rilevando come tali sospetti fossero stati giustificati dal fatto che al di sotto dell'albero presso il quale il corpo del lavoratore era stato spostato, non vi era una superficie in cemento, nè vi erano pietre, essendo il terreno, al contrario, assai morbido. L'estensione delle indagini all'interno del capannone, poi, aveva definitivamente confermato gli iniziali sospetti. Nè, secondo la corte del merito, il tentativo di pulizia delle tracce ematiche poteva ritenersi giustificato da sentimenti umanitari, essendo precipitato delle massime di comune esperienza che un soggetto caduto dall'alto non debba essere spostato, per il rischio che la manovra possa provocare altri danni, magari irreversibili. Tale comportamento appariva, invece, del tutto coerente con l'esigenza di modificare la scena del crimine, non essendo emersa neppure la necessità che la manovra fosse stata dettata dalla esigenza di rendere più agevoli i soccorsi, stante la larghezza del capannone.
Un altro elemento aveva confermato tale ricostruzione: l'assunzione tardiva della vittima proprio presso l'azienda agricola del M. costituiva nulla più che un'opportuna mistificazione imposta dal fatto che il CA. non fosse adibito a mansioni di tipo agricolo.
Il diniego delle generiche è stato infine giustificato dalle modalità del fatto, commesso in spregio alle più elementari norme sulla sicurezza del lavoro, altresì considerata l'attività posta in essere per occultare le gravi responsabilità del M., ritenuta la totale infondatezza della contestazione avente ad oggetto la legittimazione attiva dell'AMNIL, ente che perseguiva scopi di assistenza morale a tutela dei lavoratori e delle vedove e orfani del lavoro e individuato il danno in quello morale. Quanto alla censura con la quale si era contestata la legittimazione del legale rappresentante dell'ente, la corte pugliese ne ha ritenuto l'assoluta genericità per mancanza di indicazione di specifici motivi spettando, in ogni caso, tale rappresentanza al presidente pro tempore dell'ente.
3. Le doglianze difensive proposte nell'interesse di entrambi gli imputati sono manifestamente infondate, ad eccezione del primo motivo formulato nell'interesse dell'imputato D., e la trattazione congiunta di esse è suggerita e giustificata dal vizio di fondo che accomuna i ricorsi e rende opportuna una premessa alla trattazione di essi.
E' evidente che i ricorrenti hanno sostanzialmente riproposto in sede di legittimità le doglianze fondanti il gravame, alle quali la corte di merito ha dato tuttavia una puntuale risposta, attraverso il legittimo rinvio alla sentenza di primo grado (soprattutto per quanto riguarda il compendio probatorio utilizzato e la ricostruzione della dinamica dei fatti), sostenuto peraltro da un vaglio critico, filtrato attraverso i motivi d'appello, pervenendo alle conclusioni rassegnate solo all'esito di un articolato, quanto completo, logico e non contraddittorio percorso argomentativo.
In ciò risiede la manifesta infondatezza dei motivi, atteso che, per il loro tramite, le parti hanno prospettato una inammissibile rivisitazione della valutazione delle prove e sollecitato un sindacato di merito, del tutto estraneo alla natura del controllo di legittimità.
3.1. Del tutto congrua è la ricostruzione della dinamica, rispetto alla quale la tesi difensiva proposta nell'interesse dell'imputato M. (abnormità del comportamento del lavoratore per sua eccentricità rispetto alle mansioni per le quali era stato assunto) è rimasta affidata a ipotesi prive del necessario riscontro, come del resto puntualmente sottolineato dalla corte d'appello. La irregolarità dell'assunzione del lavoratore, in uno con la mancata dimostrazione che lavori di potatura fossero in corso al momento della caduta e che l'azienda agricola necessitasse di quella forza lavorativa in più, costituiscono spiegazione del tutto logica e sottratta al vaglio di questa corte di legittimità, anche perchè coerente con le risultanze probatorie, la cui valutazione è rimessa ai giudici del merito che ne hanno dato una conforme lettura nel doppio grado di giudizio.
Su tali aspetti pare sufficiente un rinvio ai principi consolidati di questa corte, a mente dei quali, in caso di conformità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei, rispetto a quelli utilizzati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicchè le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (cfr. sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993 Ud. (dep. 04/02/1994), Rv. 197250; sez. 3 n. 13926 dell'01/12/2011 Ud. (dep. 12/04/2012), Rv. 252615); altresì ricordandosi che la funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), attraverso la presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (cfr., in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3.2. Quanto alla dedotta abnormità del comportamento del lavoratore, l'argomento è stato ampiamente e del tutto congruamente affrontato dalla corte di merito e, ancora una volta, le censure articolate con il ricorso del M. non evidenziano vizi del ragionamento svolto da quel giudice, ma ripropongono inammissibilmente una diversa interpretazione del compendio probatorio, che costituisce oggetto proprio del sindacato di merito.
Sul punto, ancora un avolta è risolutivo un richiamo alla giurisprudenza consolidata di questa corte per rilevare come la decisione del giudice di merito sia del tutto coerente con i principi da essa ricavabili, atteso che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (cfr. sez. 4 n. 3787 del 17/10/2014 Ud. (dep. 27/01/2015), Rv. 261946; n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259227).
Nel caso di specie, la constatata assenza di presidi di sicurezza di tipo collettivo e individuale destituisce di ogni fondamento le argomentazioni difensive che, infatti, non hanno tenuto in alcun conto tale circostanza pur evidenziata in sentenza.
3.3. Parimenti dicasi quanto al reato di cui all'art. 374, rispetto al quale le censure di entrambi i ricorrenti impegnano in maniera esclusiva la sfera fattuale, sulla quale alcun sindacato spetta a questa corte, alla luce dei principi sopra richiamati, a fronte di un percorso argomentativo dei giudici del merito affrancato da profili di incongruità, manifesta illogicità o contraddittorietà e coerente con il compendio probatorio richiamato in sentenza.
Peraltro, deve conclusivamente rilevarsi che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. sez. 5 n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e altro, Rv. 271623; sez. 2 n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
3.4. Quanto, poi, alla idoneità dell'immutazione posta in essere ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 374 c.p., basti considerare che essa integra il delitto di frode processuale ogni qual volta sia percepibile soltanto grazie ad un esame non superficiale e possa sfuggire, pertanto, al controllo di una persona non particolarmente esperta, risultando invece irrilevante solo quando la stessa sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista, da escludere qualsiasi potenzialità ingannatoria (cfr. sez. 6 n. 9956 del 04/02/2016, Orlando e altro, Rv. 266732; n. 8981 del 16/12/2009 Ud. (dep. 05/03/2010, Battista, Rv. 246405). Peraltro, proprio a proposito della ripulitura di tracce ematiche, il S.C. di questa corte ha precisato che che essa non integra la condotta di cui alla norma citata allorchè sia grossolana e maldestra, facendo difetto in tal caso ogni potenzialità ingannatoria (cfr. Sez. U. n. 45583 del 25/10/2007, P.G. in proc. Volpe e altri, Rv. 237690). Nel caso di specie, al contrario, la corte territoriale ha avuto cura di specificare che la condotta fraudolenta era stata congegnata in maniera tutt'altro che grossolana, mediante lo spostamento del corpo della vittima, il dilavamento delle tracce di sangue dalle lastre di plexiglass, rotte e spostate altrove, dal posizionamento dell'auto a copertura del punto di caduta del CA.. Solo l'acquisizione delle informazioni dai testimoni presenti e il proseguimento delle indagini all'interno del capannone avevano consentito di ricostruire gli esatti termini dell'intera vicenda.
3.5. Con riferimento, poi, al trattamento sanzionatorio, le doglianze difensive sono ancora una volta manifestamente infondate: la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis c.p., infatti, non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201), rientrando la concessione delle stesse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (cfr. sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, avendo giustificato la propria decisione alla luce della gravità della condotta e della sua strumentalità ad occultare le responsabilità del datore di lavoro della vittima.
3.6. Quanto alla legittimazione e alla rappresentanza dell'ente esponenziale, deve ribadirsi che la legittimazione degli enti e delle associazioni esponenziali deriva dal danno che essi hanno ricevuto ad un interesse proprio, "...semprechè tale l'interesse coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicchè questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato (Sez. 6, n. 59 del 01/06/1989, Monticelli, Rv. 182947). Tale principio è stato successivamente ripreso (cfr. sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglieri, Rv, 248848; sez. 3, n. 38290 del 03/10/2007, Abdoulaye, Rv. 238103), infine anche nella sentenza Espehnahn e altri del 2014, con la quale il S.C., partendo dal presupposto della riconosciuta tutelabilità degli interessi collettivi, senza la necessità di individuare l'esistenza di una norma di protezione, ma sulla scorta della diretta assunzione da parte dell'ente dell'interesse in questione, divenuto scopo specifico dell'associazione, ha operato una ricognizione dei passaggi giurisprudenziali che ne hanno fatto applicazione. Si è così riconosciuta la legittimazione degli enti pubblici territoriali quali organismi esponenziali di una comunità gravemente turbata dallo sterminio di gran parte della popolazione di un comune (Sez. 6, n. 21677, del 05/12/2003, Agate, Rv. 229393); quella di un ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione (cfr. sez. 4, n. 22144 del 06/02/2008, Dodi e altri Rv. 240017); delle associazioni ecologiste (cfr. sez. 3, n. 22539 del 05/04/2002, Kiss Ghunter H.L. e altri, Rv. 221881; Sez. 3, n. 46746 del 21/10/2004, P.C. e R.C. in proc. Morra, Rv. 231306; sez. 3, n. 35393 del 21/05/2008, Pregnolato e altro, Rv. 240788); del sindacato unitario dei lavoratori di polizia in relazione alla appartenenza a tale organismo della vittima di violenza sessuale subita sul luogo di lavoro (sez. 3, n. 12738 del 07/02/2008, Pinzone, Rv. 239409; sez. 4 n. 22558 del 18/01/2010, Ferraro, Rv. 247814 (in tale ultima pronuncia si è ritenuta ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali)).

In conclusione, lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti fattuali ai quali è stata ancorata la legittimazione dell'ente è congruo, avendo la corte fatto espresso rinvio all'obiettivo di perseguire scopi di assistenza morale a tutela dei lavoratori, affermazione che la parte si è limitata a contestare genericamente.
 
 Inoltre, la rappresentanza dell'ente è stata saldamenrte ancorata dalla corte del merito alla carica sociale ricoperta e rispetto a tale affermazione va rilevato che il motivo è addirittura aspecifico, essendosi la parte limitata a richiamare il punto della motivazione, senza tuttavia formulare alcuna effettiva critica, nè indicare elementi dai quali risultasse il difetto della rappresentanza dell'ente in capo al suo presidente.
 
 4. Va rimossa, invece, la condanna del D. al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, previa riqualificazione del primo motivo di ricorso come istanza di correzione di errore materiale.
 
 La domanda di risarcimento dei danni formulata dalle parti civili nei confronti dell'imputato D. è stata rigettata con la sentenza appellata, avendo altresì dato il tribunale in motivazione (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) della circostanza che la costituzione delle stesse era limitata al solo imputato M., richiamata la relativa ordinanza ammissiva. L'imputato D., pertanto, del tutto coerentemente era stato condannato in primo grado al pagamento delle sole spese processuali. La condanna del D. alla rifusione delle spese sostenute da tali parti private nel giudizio di secondo grado non è dunque collegata ad alcun rapporto civilistico esistente tra costoro e l'imputato e neppure conseguenza di un ragionamento esplicativo, riguardando peraltro una statuizione ormai definitiva. Cosicchè, deve concludersi nel senso che tale condanna sia frutto di un mero refuso, stante la accertata assenza di qualsiasi rapporto civilistico tra il D. e le parti civili costituite in questo processo penale. Esso può essere rimosso anche in questa sede, come correzione di un errore materiale che la parte, peraltro, avrebbe potuto formulare al giudice del merito, non richiedendo la relativa statuizione alcun accertamento discrezionale da parte di questa corte.
 
 5. Tuttavia, a fini di chiarezza, va aggiunto che la natura della censura formulata con il primo motivo di ricorso non è idonea a far scattare il meccanismo estintivo del reato, legato al trascorre del tempo che presuppone, in ogni caso, la valida instaurazione del rapporto processuale davanti a questa corte. Tenuto conto della data di commissione ((OMISSIS)), il termine di prescrizione del reato di cui al capo b) dell'imputazione è spirato infatti in epoca successiva alla sentenza d'appello (31/01/2018), dovendosi aggiungere al termine prescrizionale c.d. lungo (18/08/2017) i periodi di sospensione (per un totale di giorni 357) per i rinvii disposti alle udienze del 02/10/2014 (giorni 153) e del 07/07/2017 (giorni 204), cosicchè esso si è consumato solo il 15/08/2018.
 
 Nel caso in esame, il giudizio sul reato di cui al capo b) dell'imputazione deve considerarsi interamente esaurito alla luce della manifesta infondatezza del motivo di ricorso riguardante l'unico capo della sentenza censurato (l'affermazione della penale responsabilità per il reato di frode processuale, per l'appunto).
 
 Deve, pertanto, affermarsi il principio di diritto secondo cui, ove con il ricorso sia formulata una istanza di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza censurata, la manifesta infondatezza delle ulteriori doglianze determina l'irrilevanza del decorso del termine di prescrizione, nel caso in cui l'errore, deducibile davanti al giudice di merito, sia riconosciuto in sede di legittimità (cfr. sul punto, in ipotesi di rettifica del mero computo della pena, sez. 5 n. 32347 del 15/02/2018, Lupo, Rv. 273312).
 
 Pertanto, deve ribadirsi, anche con riferimento al caso in esame, che l'inammissibilità del ricorso, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente alla causa estintiva del reato di operare e impedire così il consolidarsi della pronuncia di condanna (cfr. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14703/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/01/2014, Rv. 259205).
 
 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende e del solo imputato M. anche alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano come da dispositivo.
 

P.Q.M.


 
Qualificato il primo motivo del ricorso di D.A. quale istanza di correzione di errore materiale, espunge dall'impugnata sentenza la statuizione relativa alla condanna del predetto alla rifusione delle spese processali sostenute dalle parti civili. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente M.A. alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2019