Epigrafe
N. DCPST/A4/RS/1008
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
Area rischi industriali
Procedure di prevenzione incendi in caso di modifiche in attività a rischio di incidente rilevante.

Destinatari:

Ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco
Loro sedi
e, p.c.
Alle Prefettire
- U.T.G.
Loro sedi
Alle Direzioni regionali ed interregionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Loro sedi


Art.1
 
Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento in materia di procedure di prevenzione incendi da applicare nel caso in cui vengano apportate modifiche ad attività a rischio di incidente rilevante, si forniscono le seguenti indicazioni distinguendo per stabilimenti (soggetti o non soggetti a presentazione di rapporto di sicurezza) e per tipologie di modifiche (comportanti o non comportanti aggravi o del preesistente livello di rischio ai sensi del D.M. 9 agosto 2000).
Si evidenzia che tali stabilimenti sono, per la quasi totalità, soggetti a rilascio del certificato di prevenzione incendi che, come definito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 139 del 2006, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti antincendio e che, indipendentemente dal periodo di validità del certificato, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre ogniqualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate (cfr. D.M.16 febbraio 1982 e D.Lgs. n. 139 del 2006).
In tal senso, il progetto di una modifica attinente la sicurezza antincendi di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante nel quale sono insediate attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, dovrà essere esaminato, in ogni caso, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio che illustrerà le risultanze in sede di Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 334 del 1999 e s.m.i. (Comitato).

A. Attività soggette a presentazione di rapporto di sicurezza ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 334 del 1999 e s.m. i.
 
A1. Modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischio
Nel caso in esame - fino all'attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. n. 112 del 1998 - i procedimenti afferenti la prevenzione incendi sono strettamente connessi a quelli relativi al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e regolamentati dal D.M.19 marzo 2001.
L'art.6, comma 2, di tale decreto stabilisce che «In caso di modifiche di impianti e/o depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose costituenti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del D.M. 9 agosto 2000 del Ministero dell'ambiente, si applicano le procedure di cui ai precedenti articoli 3 e 4».
Tali articoli dettano modi e tempi di rilascio del certificato di prevenzione incendi precisando, tra l'altro, che il nulla osta di fattibilità (NOF) ed il parere tecnico conclusivo (PTC) rilasciati dal Comitato ai sensi dell'art.21, comma 3, dello stesso decreto legislativo, comprendono il nulla osta di fattibilità ed il parere sul progetto particolareggiato previsti, ai fini della prevenzione incendi, dal D.M.2 agosto 1984 e s.m. i..
L'art. 5, comma 2, del D.M. 9 agosto 2000 stabilisce, inoltre, che, prima di dare inizio alle variazioni, il gestore deve ottenere il NOF e il parere tecnico conclusivo PTC secondo le procedure stabilite dall'art. 9 del D.Lgs. n. 334 del 1999; a tale proposito, si ribadisce che a seguito della abrogazione del comma 3 di tale articolo, apportata dal D.Lgs. n. 238 del 2005, risulta inapplicabile anche il comma 6 dell'art.4 del D.M. 19 marzo 2001 sull'istituto della perizia giurata.
In ragione di quanto sopra ricordato ed al fine di rispettare le esigenze di semplificazione che hanno generato l'attuale quadro normativo, è necessario procedere speditamente per quanto di competenza attraverso una organizzazione del lavoro funzionale all'obiettivo da raggiungere.
In tal senso, deve essere assicurata la fatti va partecipazione del Comandante Provinciale competente per territorio, o del suo delegato, a tutte le fasi istruttorie di cui al citato art.21 - ivi compresi i sopralluoghi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo - ricordando che, come esplicitato al comma 2 dell'art.3 del D.M. 19 marzo 2001, la documentazione presentata dal gestore in attuazione dei disposti degli artt.8, 10 e 21 del D.Lgs. n. 334 del 1999 e s.m.i., specificatamente integrata ai fini della sicurezza antincendi, viene presentata anche in relazione alle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Pertanto, eventuali richieste di documentazione integrativa ai fini antincendio devono essere formulate tempestivamente al gestore dal Comandante attraverso il Comitato.
Il Comitato dovrà verificare, tra l'altro, che la formulazione del rapporto di sicurezza rispetti i disposti dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 334 del 1999 che, anche in caso di modifiche di stabilimenti esistenti, e fino all'emanazione dei decreti previsti all'art. 8, comma 4, dello stesso decreto legislativo, rimandano alle specificazioni di cui al punto 5 dell'allegato A al D.M. 2 agosto 1984 ed alla struttura di cui agli allegati I e II al D.P.C.M. 31 marzo 1989.
Inoltre, per favorire l'intero processo autorizzativo afferente le attività in argomento, il Comitato avrà cura di accertare, prima del rilascio del PTC, che il gestore abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 334 del 1999 e s.m.i., con particolare riguardo per la trasmissione alla Regione del rapporto di sicurezza ai fini dell'accessibilità alla popolazione interessata (art. 8, comma 9 e art. 22, comma 2) e per la comunicazione della modifica all'autorità competente in materia di impatto ambientale (art.10, comma 2, lettera c) e che, nei casi previsti dall'art.23, la popolazione venga messa in grado di esprimere il proprio parere.
Particolare cura dovrà essere posta nella nomina delle commissioni per gli accertamenti sopralluogo, sia, come sopra ricordato, in fase istruttoria, sia al termine dei lavori di costruzione della modifica.
Pertanto, con l'avvio dell'istruttoria, verrà nominata la commissione incaricata di effettuare sopralluoghi ed ispezioni, così come previsto all'art.21, comma 3, del D.Lgs. n. 334 del 1999 e s.m.i., e, contestualmente al rilascio del PTC, verrà nominata la commissione di cui all'art.4 del D.M. 19 marzo 200 l alla quale affidare anche il compito di vigilare sulla corretta ottemperanza delle prescrizioni formulate dal Comitato.
Il comma 3 di tale articolo precisa al riguardo che «Al termine dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento e/o della modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del D.M. 9 agosto 2000 del Ministero dell'ambiente, compresi quelli eventualmente prescritti dal Comitato in fase istruttoria, il gestore presenta al comando l'istanza di accertamento sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi».
È evidente lo stretto legame tra l'attività del Comitato e quella del Comando Provinciale VF chiamato a svolgere un ruolo primario e imprescindibile in tale contesto proprio al fine di favorire la celerità del procedimento autorizzativo di competenza.
 
A2. Modifica non comportante aggravio del preesistente livello di rischio
L'art .6 del D.M. 19 marzo 2001, sopra citato, stabilisce, al comma l, che «In caso di modifiche di uno stabilimento esistente, le disposizioni di cui al punto 3.3 dell'allegato A al D.M. 2 agosto 1984 del Ministero dell'interno, e successive modificazioni, vengono sostituite da quelle stabilite dal D.M. 9 agosto 2000 del Ministero dell'ambiente».
Ciò consente al gestore di apportare modifiche non comportanti aggravi o del preesistente livello di rischio - così come individuate all'art. 2 del D.M. 9 agosto 2000 - presentando all'autorità di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 334 del 1999 (Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 577 del 1982 integrato ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 334 del 1999, fino all'attuazione del trasferimento alle regioni delle competenze amministrative in materia ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 112 del 1998) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una dichiarazione atte stante che la modifica stessa è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio (NAR).
Pertanto, ferma restando l'ottemperanza agli altri obblighi previsti dalla norma, da effettuarsi con testualmente alla realizzazione delle modifiche - quali l'aggiornamento del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art.7, comma 4, del D.Lgs. n. 334 del 1999 e della scheda di informazione per cittadini e lavoratori di cui all'allegato V dello stesso D.Lgs. n. 334 del 1999, nonché la tenuta della documentazione comprovante il non aggravio di rischio conseguente alle modifiche di cui al comma 2, lettera d) del citato art.2 - il gestore può continuare ad esercire la propria attività tenendo conto delle modifiche NAR in occasione del rapporto di sicurezza.
Per quanto riguarda la prevenzione incendi, il D.M. 19 marzo 2001, stabilisce che il certificato di prevenzione dell'aggiornamento quinquennale incendi, che per le attività in argomento ha validità quinquennale, venga rilasciato a conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 334 del 1999 e s.m.i. e rinnovato, su richiesta del gestore da effettuarsi contestualmente alla presentazione del rapporto di sicurezza aggiornato.
Tuttavia, in considerazione di quanto evidenziato in premessa, si ritiene necessario che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, venga messo in condizione di esprimersi sulla sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio anche nel caso di modifiche NAR.
A tal fine, nel caso in cui si intenda apportare una modifica non comportante aggravio del preesistente livello di rischio in uno stabilimento a rischio di incidente rilevante soggetto a presentazione del rapporto di sicurezza, il gestore dovrà trasmettere la dichiarazione di non aggravi o al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, unitamente allo specifico progetto di prevenzione incendi, e al Comitato.
Il Comando formulerà il parere antincendi che verrà preso in esame dal Comitato congiuntamente alla dichiarazione di non aggravio.
Qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà essere rilasciato un nuovo certificato di prevenzione incendi con le modalità di cui all'art.4 del D.M. 19 marzo 2001, precisando che, seppure non comportante aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del D.M. 9 agosto 2000, la modifica viene a mutare le condizioni di sicurezza antincendi precedentemente accertate.
 
B. Attività non soggette a presentazione di rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 334 del 1999 e s.m.i.
Come è noto il D.M. 9 agosto 2000, si applica anche agli stabilimenti soggetti unicamente agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 334 del 1999 e s.m.i..
In questa sezione vengono trattati i casi di modifiche a questi stabilimenti e, comunque, tali da non far rientrare gli stessi nell'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza.
 
B1. Modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischio
Qualora in una attività a rischio di incidente rilevante non soggetta a presentazione del rapporto di sicurezza si intenda apportare una modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischio così come individuata dal D.M. 9 agosto 2000, il gestore dovrà richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l'esame del progetto di modifica ai sensi del D.P.R. n. 37 del 1998, ai fini del rilascio di un nuovo certificato di prevenzione incendi.
Il Comando, nel procedere per quanto di competenza, verificherà l'ottemperanza del gestore agli obblighi previsti, in tal caso, dalla normativa in materia di rischi di incidente rilevante (D.M. 9 agosto 2000 e D.Lgs. n. 334 del 1999 e s.m.i.), con particolare riguardo per l'aggiornamento della notifica, l'aggiornamento del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e della scheda di informazione per cittadini e lavoratori.
Gli esiti dell'esame del progetto e della verifica di congruità dello stesso con la normativa di prevenzione incendi verranno illustrati in sede di Comitato per le valutazioni di competenza.
 
B2. Modifica non comportante aggravio del preesistente livello di rischio
Nel caso in cui si intenda apportare una modifica non comportante aggravi o del preesistente livello di rischio in uno stabilimento a rischio di incidente rilevante non soggetto a presentazione del rapporto di sicurezza, il gestore dovrà comunque trasmettere la dichiarazione di non aggravi o al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, unitamente allo specifico progetto di prevenzione incendi, e al Comitato.
Su tale documentazione il Comando si esprimerà ai fini della sussistenza dei requisiti antincendio e formulerà un parere che verrà illustrato in sede di Comitato per le valutazioni di competenza.
Anche il tal caso, il Comando, nel procedere per quanto di competenza, verificherà l'ottemperanza del gestore agli obblighi previsti dalla normativa in materia di rischi di incidente rilevante (D.M. 9 agosto 2000 e D.Lgs. n. 334 del 1999 e s.m. i.), con particolare riguardo per l'aggiornamento della notifica, l'aggiornamento del documento che definisce la politica e, qualora ne ricorrano le condizioni, rilascerà un nuovo certificato di prevenzione incendi con le modalità e le specificazioni stabilite dal D.P.R. n. 37 del 1998 e dal D.M. 4 maggio 1998.
Si osserva come tutte le modifiche, anche quelle non comportanti aggravi o di rischio di una attività non soggetta a presentazione di rapporto di sicurezza, possano avere ripercussioni - in alcuni casi positive - sia per quanto riguarda la pianificazione territoriale, sia per quanto riguarda la pianificazione dell'emergenza e come proprio il Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 334 del 1999, anche in ragione della presenza dei rappresentanti degli enti locali, possa essere indicato quale sede privilegiata per un esame più approfondito degli aspetti connessi alla loro realizzazione.
Nella consapevolezza della complessità della materia trattata, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 139 del 2006 in materia di vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi, e ricordando che, a tutt'oggi, rimane valido il contenuto del parere del Consiglio di Stato n. 3510/2003, laddove viene espressamente precisato che «Il legislatore ha inteso concentrare - sino all'adozione di una apposita normativa regionale che individui essa le competenze organizzando i centri, uffici ed organi preposti al controllo e alle successive fasi repressive dell'attività industriale pericolosa - in un unico organismo, il CTR, tutta l'attività, e non solo quella istruttoria, tesa a vigilare e reprimere le attività industriali pericolose (.)», si confida nel consueto impegno nello svolgimento dei compiti di istituto che, nelle more di una revisione regolamentare, deve essere necessariamente sinergico e teso al raccordo con i molteplici soggetti interessati alla sicurezza delle attività produttive in argomento.
Il Vice Capo Dipartimento Vicario Capo del C.N.VV.F.