Ministero dell’interno
Lettera Circolare 5 febbraio 1999, prot. n° P03/4101 sott. 72/E
Articolo 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37 – Istanza di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi presentate in data successiva alla scadenza.
 

Come noto l’art. 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 n° 37 disciplina il procedimento per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi le cui modalità sono state ulteriormente precisate dall’art. 4 del D.M. 4 maggio 1998.
Il procedimento è avviato presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, territorialmente competenti, da parte degli interessati che sono tenuti a presentare richiesta in carta legale, dichiarazione del titolare dell’attività attestante che non è mutata la situazione valutata dal Comando al momento del rilascio del Certificato, perizia giurata relativa all’efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio, attestazione di avvenuto pagamento.
Sempre l’art. 4 del citato DPR 37/98 specifica che l’istanza di rinnovo deve essere presentata al Comando “in tempo utile e comunque prima della scadenza del Certificato…”
E’ stato sollevato da più parti il quesito sulle procedure da adottare nel caso di istanze di rinnovo del CPI presentato in data successiva alla scadenza del medesimo.
In merito è stato interessato l’Ufficio legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’Ufficio in questione ha rilevato che la disposizione prevista all’art. 4 del DPR 37/98 non contiene alcun riferimento alla normativa cui assoggettare i casi di ritardo e pertanto, tenendo conto delle finalità del regolamento, ha ritenuto che i Comandi possono procedere al rinnovo del Certificato, secondo le procedure stabilite nell’art. 4 del DPR 37/98, anche nei casi in cui l’istanza sia prodotta oltre il termine di scadenza. L’Ufficio interpellato ha precisato altresì che ricade nell’ambito dell’attività l’aver proseguito l’esercizio della stessa in assenza del Certificato di prevenzione Incendi in corso di validità.
Quanto sopra precisato viene portato a conoscenza delle SS.LL. per norma, tenendo presente che i Comandi Provinciali nel procedere al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi non potranno dare una data retroattiva.