Cassazione Civile, Sez. 6, 15 maggio 2019, n. 13027 - Risarcimento per infortunio mortale. Ricorso inammissibile


 

Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 15/05/2019

 

 

Rilevato che

 

Con sentenza del 24 febbraio 2015 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva domanda risarcitoria proposta da C.S., S.V., E.V., F.V. - congiunti ed eredi di P.V., morto per infortunio sul lavoro - proposta nei confronti di C.M., P.D., I.I., Italmontaggi S.r.l. e Saipem Italia S.p.A., con conseguente condanna. C.S., S.V., E.V., F.V. proponevano appello, che la Corte d'appello di Messina dichiarava inammissibile ex articolo 348 ter c.p.c. con ordinanza depositata il 30 giugno 2016.
C.S., S.V., E.V., F.V. hanno proposto ricorso, basato su un unico motivo, che denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2059 c.c.
Si osserva che l'appello aveva proposto tre motivi, di cui il giudice aveva ritenuto non ragionevolmente possibile l'accoglimento; ciò sarebbe stato giusto per il primo motivo (relativo alle spese funerarie) ma mancherebbero invece le "valide motivazioni" che la corte territoriale avrebbe rinvenuto nella sentenza di prime cure quanto al danno tanatologico, e anche per il danno catastrofale il Tribunale avrebbe formulato un diniego non correttamente supportato.
Si è difesa con controricorso Saipem S.p.A.
 

 

Considerato che

 


Il ricorso risulta essere stato notificato il 16 giugno 2017, laddove, derivando da ordinanza di inammissibilità dell'appello ex articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., avrebbe dovuto essere notificato entro sessanta giorni dalla notificazione (se anteriore alla comunicazione) o dalla comunicazione della ordinanza di inammissibilità. E nel caso in esame, risulta che l'ordinanza della corte territoriale è stata comunicata il 30 giugno 2016, onde il ricorso è tardivo.
Inoltre, in ricorso mancano i motivi di appello (Cass. 26936/2016 e 10786/2015) mentre è escluso in fatto quello catastrofale (Cass. SU15350/15).
Il ricorso è pertanto inammissibile per tardività, con conseguente condanna, in solido per il comune interesse processuale, dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado - liquidate come da dispositivo - alla controricorrente; sussistono altresì ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 2200, oltre a € 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso il 21 febbraio 2019