Tipologia: Contratto collettivo integrativo d’istituto
Data firma: 9 maggio 2019
Parti: Dirigente Scolastico e RSU, Flc-Cgil, Uil-Scuola, Snals-Confsal
Comparti: P.A., Scuola, I.C. “Fratelli Cervi” Roma
Fonte: cnel


Sommario:

 

Verbale di stipula
Parte prima: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata
Parte seconda: Relazioni sindacali e altre norme a tutela del personale
Titolo I Relazioni sindacali generali

Art. 2 Obiettivi e strumenti
Art. 3 Informazione
Art. 4 Confronto
Art. 5 Contrattazione
Art. 6 Norma di salvaguardia
Titolo II Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali
Art. 7 Assemblee Sindacali
Art. 8 Servizi essenziali in caso di sciopero
Art. 9 Bacheca sindacale e documentazione
Art. 10 Agibilità sindacale
Art. 11 Patrocinio e diritto di accesso agli atti
Art. 12 Personale ATA
Art. 13 Riunione programmatica d’inizio anno del personale ATA
Art. 14 Orario di lavoro del personale ATA
Art. 15 Riduzione personale nei prefestivi
Art. 16 Orario plurisettimanale
Titolo III Flessibilità oraria del personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
Art. 17 Orario flessibile
Titolo IV Diritto alla disconnessione
Art. 18 Diritto alla disconnessione
Titolo V Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica
Art. 19 Tecnologie nelle attività d’insegnamento
Art. 20 Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento
Art. 21 Tecnologie nelle attività amministrative
Parte terza: Ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il piano nazionale di formazione dei docenti
Art. 22 La pianificazione della formazione di Istituto
Art. 23 La formazione d’Ambito
Art. 24 Fruizione dei permessi per l’aggiornamento e la formazione
Art. 25 Risorse economiche per la formazione
Parte quarta: Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 26 Soggetti tutelati
Art. 27 Obblighi del Dirigente Scolastico
Art. 28 Servizio di Prevenzione e Protezione
Art. 29 Ruolo, compiti e diritti del RLS
Art. 30 Documento di valutazione dei rischi (DVR)
Art. 31 Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

 

Art. 32 Riunioni periodiche
Art. 33 Rapporti con gli enti locali proprietari
Art. 34 Attività di formazione, informazione ed aggiornamento
Parte quinta: Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto, incluse le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale.

Capo I - Norme generali
Art. 35 Risorse
Art. 36 Criteri generali per la ripartizione del FIS
Art. 37 Attività retribuite con il fondo d’istituto
Art. 38 Attività aggiuntive
Art. 39 Funzioni strumentali all’offerta formativa
Art. 40 Compensi per i Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico
Art. 41 Ore Eccedenti
Capo II - Utilizzazione del FIS
Art. 42 - Finalizzazione delle risorse del FIS e suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica
Art. 43 - Stanziamenti
Art. 44 - Conferimento degli incarichi
Capo III - Personale docente
Art. 45 - Individuazione
Art. 46 - Collaboratori del Dirigente Scolastico
Art. 47 - Funzioni strumentali all’offerta formativa
Art. 48 - Compensi per attività specifiche dei docenti e commissioni
Art. 49 - Altre risorse (aree a rischio)
Art. 50 - Altre risorse (PON)
Capo IV - Personale ATA
Art. 51 - Mansioni da affidare al personale destinatario dei benefici economici dell'art. 7 CCNL 7/12/2005 e art. 02 del 25/7/2008
Art. 52 - Incarichi specifici art. 47 CCNL del 29/11/2007 comma l lettera b
Art. 53 - Attività aggiuntive
Art. 54 - Compensi forfettari per attività specifiche al personale ATA a carico del FIS
Art. 55 - Compensi per lavoro straordinario al personale ATA a carico del FIS.
Art. 56 - Altre risorse (aree a rischio)
Art. 57 - Altre risorse (PON)
Art. 58 - Crediti di lavoro
Parte sesta - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1 c. 127, della legge 107/2015
Art. 59 - Ammontare e ripartizione del bonus
Parte settima - Norme transitorie e finali
Art. 60 Informazione e verifica del contratto di istituto
Art. 61 Clausola di salvaguardia finanziaria
Art. 62 Liquidazione della retribuzione accessoria
Art. 63 Nota finale


Contratto collettivo integrativo d’istituto - Anno scolastico 2018/2019

Verbale di stipula
Il giorno 9 maggio 2019 alle ore 10,30 nell’ufficio di Presidenza dell’I.C. “Fratelli Cervi” di Roma”
Vista l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 10 gennaio 2019
Visto il parere favorevole dei Revisori dei conti
Viene stipulato il presente Contratto collettivo integrativo dell’I.C. “Fratelli Cervi” di Roma per l’a.s. 2018/19
Parte Pubblica Il Dirigente Scolastico pro-tempore […]
Parte Sindacale RSU […], Sindacati Scuola Territoriali Flc/Cgil […], [Cisl/Scuola], Uil/Scuola […], Snals/Confsal […], [Gilda/Unams]

Parte prima: Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata

Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall’art. 7 del CCNL del 19.04.2018;
1. Il presente contratto integrativo di Istituto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti dì contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. 1 criteri di ripartizione delle risorse economiche sono negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente Contratto Integrativo d’istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo
4. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni s’intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d’istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d’istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.
5. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d’istituto e le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono - con decorrenza retroattiva - questi ultimi.

Parte seconda: Relazioni sindacali e altre norme a tutela del personale
Titolo I Relazioni sindacali generali
Art. 2 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all’art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
a) informazione;
b) confronto;
c) organismi paritetici di partecipazione.

Art. 3 Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte della dirigenza, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 4 e 5.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione da parte del Dirigente scolastico tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Sono materia di Informazione:
la proposta di formazione delle classi e degli organici;
i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Art. 4 Confronto
Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che la dirigenza intende adottare. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2018 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto.
Il confronto si avvia mediante rinvio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, dirigenza e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dalla dirigenza contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Sono materia di confronto:
l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’istituto;
i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente ed ATA;
i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di bum-out.

Art. 5 Contrattazione
1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole del contratto sottoscritto possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. […]
In ossequio all’art. 22 del CCNL 2018 sono materia di contrattazione integrativa:
cl) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica

Art. 6 Norma di salvaguardia
La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
[…]

Titolo II Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali
(art. 22 comma 4 lettera C5 e C6 CCNL Scuola 2018)
Art. 7 Assemblee Sindacali
La materia è regolata dal CCNQ del 4 dicembre 2017
La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU nel suo complesso e sindacati rappresentativi), sia congiuntamente che separatamente, va inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo, escluso quello di presentazione.
La comunicazione, relativa all’indizione dell’assemblea deve essere affissa all’albo della sede centrale e agli albi delle altre sedi dell’istituto nella stessa giornata in cui perviene e in essa devono essere specificati durata, sede e ordine del giorno.
Il personale docente e ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
Contestualmente all’affissione all’albo e alla pubblicazione sul sito web della Scuola, il dirigente ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna a tutto il personale interessato al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta, con almeno tre giorni di anticipo rispetto allo svolgimento dell’assemblea, in modo da poter avvisare le famiglie delle classi interessate, in caso di interruzione delle lezioni. La dichiarazione di partecipazione è irrevocabile dopo la data di comunicazione di preavviso alle famiglie. Pertanto, una volta dichiarata l’intenzione di partecipazione, non va apposta alcuna firma di presenza né va fornita alcuna attestazione della avvenuta partecipazione.
Nel caso di assenza per sopraggiunta malattia o per altro motivo, manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto della dichiarazione nel computo del monte ore annuale previsto.
Al personale al quale non è stato possibile notificare l’indizione dell’assemblea, non è possibile impedirne la partecipazione.
Tutto il personale del comparto scuola, in ogni anno scolastico, ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive dieci ore pro-capite.
Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
La durata dell’assemblea, per Istituzione Scolastica non può essere inferiore a 60 minuti né superiore a 120 minuti.
Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette la prima/le prime due ore o l’ultima/le ultime due ore di lezione.
Nel caso di assemblee esterne il cui orario non coincida con la scansione delle unità orarie interne all’istituto, coloro che aderiscono dovranno assicurare il rientro in concomitanza con l’inizio delle ore di lezione delle classi.
Le assemblee del solo personale ATA possono essere indette anche nelle ore intermedie del servizio scolastico
Il lavoratore ha diritto, solo su richiesta, ad ulteriori 15 minuti per raggiungere la sede di lavoro.
Qualora l’assemblea riguardi anche il personale ATA, se la partecipazione è totale , ai fini dell’espletamento dei servizi essenziali (vigilanza agli ingressi, vigilanza ai piani e centralino), il dirigente può chiedere la permanenza in servizio di n. l collaboratore scolastico per sede e n.l assistente amministrativo per il servizio di ricevimento delle comunicazioni di assenza e la conseguente procedura per il reperimento dei docenti supplenti. Qualora si renda necessaria l’applicazione di quanto descritto al comma precedente, la scelta del nominativo da parte del dirigente avverrà secondo i seguenti criteri:
rinuncia volontaria da parte di un lavoratore;
rotazione concordata tra il personale;
rotazione in ordine alfabetico a partire da una lettera estratta.
spostamento tra sedi dell’unità non partecipante, previo ordine di servizio scritto;
Le assemblee territoriali possono svolgersi oltre il limite delle due assemblee mensili di Istituto previste dalla vigente normativa contrattuale (art. 8 CCNL 2006 - art. 10 CCIR/Lazio2003).
La durata massima delle assemblee territoriali è di tre ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l’eventuale rientro alla sede di servizio.
Per le riunioni indette fuori dell’orario di servizio del personale, è sufficiente concordare con il dirigente l’eventuale uso dei locali e la tempestiva affissione all’albo dell’istituto sul sito web della Scuola.
Permessi sindacali retribuiti […]
Permessi sindacali non retribuiti […]

Art. 9 Bacheca sindacale e documentazione
La bacheca sindacale è presente nel sito web in apposita sezione.
I componenti la RSU e qualsiasi rappresentante delle OO.SS. hanno diritto di “affiggere” nella bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e di interesse politico/sindacale.
Stampati e documenti possono essere inviati alla scuola per “l’affissione” nella bacheca sindacale on line.

Art. 10 Agibilità sindacale
Ai membri della RSU e delle OO.SS. è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati.
Per le comunicazioni esterne, per l’informazione e per l’attività sindacale in generale è consentito l’uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica, telematica e della posta elettronica.
Ai membri della RSU firmatarie del contratto è consentito l’uso di un locale per lo svolgimento di piccole riunioni con i lavoratori nell’ambito dell’attività sindacale.
La rete informatica, il telefono, la fotocopiatrice e le altre attrezzature dell’istituto vengono utilizzate dalla RSU senza arrecare danno alla normale attività amministrativa e preferibilmente da postazioni temporaneamente non utilizzate.

Art. 11 Patrocinio e diritto di accesso agli atti
[…]
Codice di comportamento
Il personale è tenuto alla conoscenza ed alla osservanza delle norme previste dal codice disciplinare e deontologico previsto dal CCNL 2016/18 per il personale ATA e il CCNL 2006/09 per il personale docente.

Art. 12 Personale ATA
Per il personale ATA, in merito alle seguenti materie: Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici si rinvia espressamente al CCNL nello specifico agli artt. 30 - 31 -32 - 33.

Art. 14 Orario di lavoro del personale ATA
[…]
L’orario giornaliero di servizio, di norma, non deve superare le nove ore. Quando l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 è prevista una pausa di almeno 30 minuti. La pausa pranzo è flessibile, nell’arco orario dalle dodici e trenta alle quindici, in relazione alle esigenze di servizio. In caso di prestazione lavorativa straordinaria, eccedente 7 ore e 12, verrà scorporato dal computo delle ore eccedenti la Vi ora di pausa pranzo.
Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l’orario di lavoro programmato per il titolare assente. In caso di supplenze brevi di pochi giorni ci si atterrà all’orario di lavoro in modo da rispettare i carichi di lavoro settimanali previsti dal CCNL scuola. Il Dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi, può autorizzare, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso da quello programmato per il personale assente, a condizione che questo non comporti problemi all’organizzazione del servizio scolastico. Anche a tale personale sono riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi per lo svolgimento di attività aggiuntive e di flessibilità, gli straordinari e le ferie dovranno essere preventivamente concordate.

Art. 16 Orario plurisettimanale
In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione del personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base della accertate disponibilità del personale interessato.
Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.

Titolo III Flessibilità oraria del personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
Art. 17 Orario flessibile

Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti nazionali in vigenza, potranno essere prese in considerazione, durante l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale e nei limiti del precedente art. 39. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall’altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri lavoratori; con questi ultimi, quando necessario, saranno concordati turni di recupero o compensazioni economiche . La flessibilità orario potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell’art. 1 comma 332 della legge 190/2014.
Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per:
la rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro;
lo scambio dei reparti/sedi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per (’Amministrazione.
maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto;
nelle sedi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione o tra il personale che ha garantito la propria disponibilità;
sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione del DSGA e/o del DS, accordi tra il personale per modifiche dei turni ordinari di lavoro.
Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell’attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da incentivare con le risorse del fondo dell’istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
In applicazione del disposto dell’art. 22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell’istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita, compatibilmente con le esigenze della scuola, alle seguenti categorie di personale, ad esempio:
personale con certificazione di handicap grave (art. 3c.3L. 104/92);
personale che assiste familiare in condizione di handicap grave;
genitori di figli di età inferiore ad anni 3;
personale che ha necessità dettate da esigenze di trasporto
Per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà, ad esempio:
• far slittare il turno lavorativo dell’AA, nell’arco della giornata assicurando la copertura dell’attività scolastica di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al DS e al Dsga ed aver ottenuto la relativa autorizzazione;
• spezzare l’orario giornaliero a condizione che sia assicurata la presenza di almeno una persona nel settore di competenza.

Titolo IV Diritto alla disconnessione
(Art. 22 co 4 lett. c8 “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione) tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)
Art. 18 Diritto alla disconnessione

1- In considerazione dell’assoluta novità della materia, le parti convengono di introdurre una prima regolamentazione in via provvisoria per l’a.s. 2018 /19 sia per il personale docente che per il personale Ata con l’impegno a monitorarne i diversi aspetti problematici, anche in corso d’anno, per apportare eventuali integrazioni o modifiche qualora ne dovesse emergere la necessità.
2- Fatto salvo che le comunicazioni devono comunque avvenire attraverso affissione all’albo della scuola sul sito della medesima), è consentito comunicare con il personale per esigenze di servizio anche con i seguenti strumenti : mail, messaggio trasmesso su segreteria digitale, comunicazione telefonica, ecc. Tale modalità di comunicazione è aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto a quella ufficiale sul sito della scuola.
3- A tal fine il personale interessato comunica alla scuola il proprio indirizzo mail e/o il numero di cellulare. La scuola mette a disposizione, all’interno della scuola e del suo orario di apertura, una postazione internet ad uso del personale.
4- Da tale comunicazione possono derivare impegni per il personale solo se è stata trasmessa negli orari riportati al punto successivo.
5- Le comunicazioni sono consentite nei giorni feriali dalle 8.00 alle 17,00.
6- Le parti si impegnano a monitorare gli effetti del presente accordo in corso d’anno e a fare il punto su richiesta di une delle parti e, comunque, entro il mese di aprile dell’anno scolastico.
7- Gli strumenti elettronici per la comunicazione sì distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.
La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.
La messaggistica tramite mail può avvenire anche se una delle due parti non è connessa; in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.
8 - Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i cinque giorni di preavviso previsti. Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti, e dal personale ATA; pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente.
Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didattiche, dopo un periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso.
9 - Il diritto alla disconnessione vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; così si eliminano l’invasività del datore di lavoro e l’obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la contrattazione integrativa stabilisce che negli orari sopra citati di reperibilità telefonica e messaggistica il dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.
10 - I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi.
I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali i responsabili di sede, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d’urgenza, pur non potendo essere contattati telefonicamente nei suddetti limiti temporali, possono essere contattati con messaggi via mail che poi gli stessi potranno leggere con tutta la possibile tranquillità. Nei limiti dell’orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico.
Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.
La comunicazione tramite i “canali sociali” non richiedono la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contemporanea, Ì lavoratori (tra questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati.
In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.

Titolo V Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica
(art. 22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 2018)
Art. 19 Tecnologie nelle attività d’insegnamento

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. 1 docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l’orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattica Nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

Art. 20 Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento
I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale occupazione durante l’ora di lezione non superi un tempo massimo di 10 (dieci) minuti. Se durante l’orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all’insegnamento. Tanto alla luce della consolidata esperienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività funzionali all’insegnamento e globalmente migliorando il servizio scolastico.

Art. 21 Tecnologie nelle attività amministrative
[…]
Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D.Lgs 81/2008). […]

Parte terza: Ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il piano nazionale di formazione dei docenti
(art. 22 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2018)
Art. 23 La formazione d’Ambito

[…]
I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all’inizio dell’anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

Parte quarta: Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
(art. 22 comma 4 lettera Cl CCNL Scuola 2018)
Art. 26 Soggetti tutelati

Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fomite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF.
Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso 1’istituzione scolastica.
Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell’istituzione scolastica; ( ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnati, corsisti). Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi).

Art. 27 Obblighi del Dirigente Scolastico
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.

Art. 28 Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Servizio dì Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può essere interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni.
In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un esperto esterno, docente in altra scuola, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08 e selezionato secondo la normativa.
Nell’Istituzione Scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), uno o più responsabili in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi etc).
1 responsabili individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell’aggiornamento periodico del documento dì valutazione dei rischi (DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento dell’incarico.
In ciascuno edificio sono individuati gli addetti al primo soccorso incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Art. 29 Ruolo, compiti e diritti del RLS
Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 del CCNL scuola 2007).
Nella scuola il RLS è designato nell’ambito della RSU o eletto dall’assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.
Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell’art. 50 del Dlgs 81/08 e di seguito sinteticamente elencati:
■ Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
■ È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
■ È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP;
■ E consultato in merito all’organizzazione della formazione;
■ Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi;
■ Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
■ Riceve una formazione adeguata;
■ Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
■ Partecipa alla riunione periodica;
■ Fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
■ Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
■ Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee. Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08.
Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell’espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.
Per l’espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l’informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.

Art. 30 Documento di valutazione dei rischi (DVR)
Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.
Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazione al sistema di sicurezza.

Art. 31 Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti sulla valutazione dei rischi hanno evidenziato un rischio per la salute e comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a visita effettuata dal medico competente.

Art. 32 Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all’anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.
Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR ed il personale con incarichi relativi alla sicurezza. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Art. 33 Rapporti con gli enti locali proprietari
Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l’edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento al Municipio XI.
In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l’ente locale. L’ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge. L’art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Art. 34 Attività di formazione, informazione ed aggiornamento
L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.
Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l’obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.
I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari obbligati a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.

Parte quinta: Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto, incluse le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale.
(art. 22 comma 4 lettera C2 CCNL Scuola 2018)
Capo IV - Personale ATA
Art. 53 - Attività aggiuntive

Le attività aggiuntive, svolte sia in orario di servizio che in orario eccedente l'orario di servizio nella forma di intensificazione della prestazione e non come lavoro straordinario, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo ai fini della liquidazione dei compensi.
Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al pagamento, possono essere commutate in ore e giorni di recupero, compatibilmente con le esigenze di servizio, una volta acquisita la disponibilità degli interessati. Le ore quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo. Le ore prese a recupero verranno indicate nella tabella di liquidazione fondo d’istituto.