DELIBERA N. 1083 del 25 ottobre 2017

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Gestione Servizi Ambientali soc. coop. – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, servizi di nettezza urbana, spazzamento e altri servizi connessi e correlati a quelli precedenti. Importo a base di gara euro: 818.652,52. S.A.: C.U.C. Unione dei Comuni degli Ernici per conto del Comune di Vico nel Lazio (FR).
PREC 220/17/S
 

Il Consiglio
 

VISTA l’istanza di parere prot. n. 35065 del 7.3.2017 presentata da Gestione Servizi Ambientali soc. coop. relativamente alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, servizi di nettezza urbana, spazzamento e altri servizi connessi e correlati a quelli precedenti bandita dalla C.U.C. Unione dei Comuni degli Ernici per conto del Comune di Vico nel Lazio (FR);
VISTA in particolare la doglianza sollevata da parte istante con la quale lamenta la presunta illegittimità del bando di gara in quanto mancante dell’indicazione dei costi di sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso e quantificati pari a zero, senza redazione del DUVRI - documento unico valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 81/2008;
VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 6.9.2017;
VISTE le osservazioni formulate dalla stazione appaltante con le quali ribadisce la correttezza del proprio operato nella predisposizione della disciplina di gara precisando che gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono stati stimati pari a euro zero in quanto a seguito di valutazione effettuata non si sono riscontrate lavorazioni interferenti per cui non è stato redatto il DUVRI. Evidenzia, inoltre che per tutta la durata del contratto, il personale dell’appaltatore che svolge attività presso la sede della ditta appaltante deve seguire le norme comportamentali indicate nelle norme vigenti e nel DUVRI proprio della ditta appaltatrice. Rappresenta, infine, che in data 19.7.2017 è stato regolarmente sottoscritto il relativo contratto di appalto. Allega alla propria memoria una serie di chiarimenti forniti in risposta a quesiti formulati dagli operatori interessati alla procedura de qua, tra cui si evince (quesito n. 1 del 25.2.2017) il riscontro dato in merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza;
RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, d.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO in generale che giova ricordare che gli importi della sicurezza relativi ad un appalto possono essere distinti in due categorie: i costi della sicurezza e gli oneri aziendali della sicurezza. La definizione dei primi spetta alla stazione appaltante, la determinazione e l’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali della sicurezza rappresenta, invece, un obbligo posto a carico degli operatori economici concorrenti. Gli uni, dunque, sono oneri (rectius costi) non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, gli altri sono oneri concernenti i costi specifici della sicurezza, connessi all'attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte;
RILEVATO che, nel caso in esame, risulta che la stazione appaltante nel disciplinare di gara (punto 6. Importo dei servizi da affidare) abbia espressamente rappresentato che gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari a euro 0,00 (euro zero);
CONSIDERATO che circa l’omesso riferimento al D.U.V.R.I. e agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, appare accoglibile quanto precisato sul punto dalla stazione appaltante, laddove questa osserva che, come evidenziato nello stessa disciplina di gara, l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza, essendo la prestazione espletata al di fuori dei locali dell’Amministrazione aggiudicatrice. Tale circostanza esonera anche dalla predisposizione del D.U.V.R.I. secondo gli stessi criteri fissati da questa Autorità (Determina n. 3 del 5 marzo 2008; cfr. parere n. 103 del 27.6.2012),
 

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante conforme alla normativa vigente.

Francesco Merloni
Depositato presso la Segreteria del Consiglio
In data 8 novembre 2017
Il segretario Maria Esposito