Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

 

Prot. n. P1010 / 4101 sott. 72/C(2)3                                     Roma, 18 luglio 2005

LETTERA - CIRCOLARE

-AI SIGG. DIRETTORI CENTRALI
  LORO SEDI
-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
  LORO SEDI
-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
  LORO SEDI

 

OGGETTO: Articolo 6 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuovo art. 10 bis Legge 241/90: applicazione ai procedimenti di prevenzione incendi.-

L'art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) inserisce nella legge 7 agosto 1990, n. 241, il nuovo articolo 10 bis “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”.
L'innovativa disposizione presenta una ratio composita, garantendo da un lato quel principio di trasparenza che già permeava la struttura originaria della legge 241/90, dall'altro un evidente intento riduttivo del contenzioso. L'obiettivo della norma, d'altra parte, soddisfa altresì l'esigenza di favorire una dialettica più costante tra P.A. e privati nell'ambito dei procedimenti amministrativi e, pertanto, dovrà trovare corretta e funzionale collocazione anche nella fase post-istruttoria e predecisionale dei procedimenti di prevenzione incendi ad istanza di parte.
Al fine di favorire una uniforme attuazione del menzionato disposto normativo da parte di codesti Uffici, si forniscono le seguenti indicazioni, suscettibili di aggiornamenti qualora da parte del Ministero della Funzione Pubblica dovessero pervenire indirizzi o chiarimenti al riguardo.
La fase del contraddittorio eventuale rappresenta uno strumento garantista, nell'ottica del richiedente, in quanto consente un momento partecipativo teso ad evitare un provvedimento che, in mancanza, sarebbe di carattere negativo. Si configura però anche come un mezzo utile, a disposizione del responsabile istruttore, il quale coglie, chiamando in causa l'istante, l'opportunità di completare il quadro conoscitivo corrispondente alla pratica sottoposta alla sua attenzione.
Per i contenuti della comunicazione si rimanda al disposto di cui all'art. 3, comma 1, ultimo inciso, della legge 241/90 secondo il quale “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, leggendo nella fattispecie in commento “progetto di decisione” in luogo di “decisione”. Pertanto, il responsabile del procedimento avrà premura di elencare, schematizzandoli, gli elementi motivazionali individuati - con riguardo sia alle circostanze tecniche verificate in sede istruttoria, sia alla normativa e/o ai criteri generali di sicurezza antincendio presi a riferimento - che ostano all'accoglimento della richiesta. Non pare invece necessario reiterare le informazioni già inoltrate a norma dell'art. 8 della L. 241/90 al momento dell'avvio del procedimento.
E' appena il caso di ricordare che il responsabile del procedimento terrà conto esclusivamente dei chiarimenti (nonché della documentazione che eventualmente li supporta) effettivamente correlati ai motivi esposti nella comunicazione fatta all'interessato, rimanendo esclusa, di conseguenza, la possibilità di prospettare nuove soluzioni progettuali o modifiche a quelle già acquisite: una tale eventualità deve necessariamente configurarsi come avvio di un nuovo procedimento per il quale andranno seguite le consuete procedure previste dal D.P.R. n. 37/1998 e dal D.M. 4 maggio 1998.
Il progetto di decisione, qualora i motivi ostativi evidenziati nella comunicazione dovessero permanere anche a seguito del decorso dei termini indicati nell'art. 10 bis - o perché l'istante non si avvale di tale forma partecipativa, o perché le osservazioni presentate, all'esame, non si rivelano idonee a modificare il proposito decisionale già manifestato dall'ufficio procedente - si consoliderà nel provvedimento finale di diniego. A tal proposito si richiama l'attenzione sul fatto che “dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale” (art. 10 bis, penultimo periodo). Si ritiene che nell'assunzione della determinazione conclusiva il responsabile del procedimento dovrà limitarsi, sviluppando le argomentazioni eventualmente stimolate dalla controparte, alla considerazione dei motivi indicati nella comunicazione: eventuali circostanze nuove, sopravvenute o anche già note ma omesse nel preavviso, necessiterebbero dell'instaurazione di un nuovo contraddittorio.
Quanto poi alla interruzione dei termini per concludere il procedimento, si suggerisce - nell'attesa di chiarimenti al riguardo ed in via cautelativa - di considerare la parentesi aperta dalla comunicazione dell'Amministrazione nel senso di una “sospensione”, a seguito della quale il termine non inizierebbe a decorrere ex novo. Tale interpretazione parrebbe più in linea con lo spirito della normativa in discorso, nella misura in cui essa è tesa a favorire l'equilibrata composizione dei diversi interessi in gioco e ad evitare facili strumentalizzazioni.
Infine, per ciò che concerne la figura del soggetto deputato agli adempimenti propedeutici e, ove si verifichi la circostanza, successivi al contraddittorio eventuale, si stima opportuno, in linea di principio, che gli stessi impegnino il medesimo soggetto coinvolto sin dall'inizio nel procedimento di prevenzione incendi di che trattasi. A fronte delle peculiarità delle procedure di prevenzione incendi, infatti, e trattandosi di acquisire osservazioni, o anche una produzione documentale, di carattere tecnico su progetti non di rado particolarmente articolati, la soluzione organizzativa più idonea corrisponde a quella che consente un'analisi approfondita senza dispersioni: ciò che si consegue mantenendo in capo al responsabile del procedimento - che ha già la “....responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento...” (art. 5, comma 1) - la responsabilità della comunicazione ex art. 10 bis e del vaglio delle eventuali osservazioni, fatte salve, naturalmente, le prioritarie esigenze di servizio.

Più nel dettaglio si specifica quanto segue.

A) Procedimento di parere di conformità sul progetto
Se dall'esame della pratica emergono motivi ostativi all'emanazione di un parere favorevole, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente, mediante lettera raccomandata A/R, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandolo a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 10- bis della legge n. 241/1990 (articolo da citare nella comunicazione). Le osservazioni pervenute in tempo utile saranno valutate dal responsabile istruttore della pratica che, in caso di conferma del parere contrario, è tenuto a motivarne il mancato accoglimento.

B) Procedimento di deroga
Si applicano le procedure previste per il parere di conformità sul progetto. Prima della formale adozione di un parere negativo, la Direzione regionale VV.F., analogamente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 37/98 con riguardo al provvedimento finale sulla deroga, notificherà al responsabile dell'attività, e, contestualmente, al competente Comando provinciale VV.F., i motivi che ostano all'accoglimento della deroga, richiamando quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/1990 in merito al diritto di presentare per iscritto eventuali osservazioni. Tali osservazioni, se presentate, saranno vagliate dal responsabile del procedimento presso la Direzione regionale.

C) Istanze pervenute per il tramite dello Sportello Unico
Nell'eventualità che la richiesta di parere di conformità o la domanda di deroga siano presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, rispettivamente i Comandi e le Direzioni Regionali, comunicheranno i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza alla predetta Struttura la quale, a sua volta, dovrà provvedere a notificarla al richiedente in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241/1990. Lo stesso Sportello unico dovrà altresì trasmettere ai competenti Uffici dei Vigili del fuoco le eventuali osservazioni, e relativi documenti, pervenute nei termini stabiliti, ovvero dovrà dare tempestiva comunicazione della loro mancata presentazione nei termini previsti affinché possa essere adottato il provvedimento definitivo di diniego.

D) Rilascio/Rinnovo del Certificato di prevenzione incendi
Si ritiene che il disposto in commento non trovi applicazione nel caso di rilascio del C.P.I. in quanto tale procedimento, attraverso la previsione della visita-sopralluogo, che avviene imprescindibilmente in presenza del responsabile dell'attività, presenta già la garanzia di quella forma partecipativa affidata alla comunicazione ex art. 10 bis. Il medesimo articolo non trova applicazione neppure in caso di rinnovo del C.P.I.: secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.P.R. n. 37/1998, detto procedimento è basato sulla sola presentazione di atti documentali, in merito ai quali non è prevista una valutazione da parte del Comando Provinciale VV.F. che possa necessitare del contributo dell'istante ex art. 10 bis.
 

L'ISPETTORE GENERALE CAPO F.F.
(Mazzini)