MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Lettera Circolare
 

PROT. n° P1252/4106/1 sott. 38

Roma, 10 ottobre 2005
 

OGGETTO: DPR 24 ottobre 2003, n. 340 – Chiarimento in merito all’applicazione dell’art. 1, comma 2, agli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione esistenti.
 

L’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, recita “Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell’allegato entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamento e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell’allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”.
Al fine di una corretta ed uniforme applicazione del secondo periodo del comma soprariportato, si chiarisce che per potenziamento dell’impianto deve intendersi un aumento della capacità complessiva di stoccaggio dei serbatoi, comunque limitata a 30 m³, o l’incremento del numero dei punti di erogazione, mentre il termine ristrutturazione sottende un insieme sistematico di opere che riguarda l’intero impianto di distribuzione stradale di GPL ovvero lavori anche più limitati che però prevedono la sostituzione dei serbatoi con altri di diversa tipologia o interventi da realizzare sulle parti degli impianti (vano pompe in pozzetto, sistema di emergenza) interessate dai lavori di adeguamento ai sensi del Titolo III dell’allegato A.