Cassazione Penale, Sez. 4, 21 maggio 2019, n. 22095 - Caduta dell'operaio irregolare della ditta appaltatrice. Responsabilità del committente di lavori dati in appalto


 

 

Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 19/04/2019

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto rileva in questa sede, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Gubbio, in data 20.12.2012, nei confronti di B.D., in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., accertato il 3.08.2005, escludeva la responsabilità civile della Copedo s.n.c., per l'effetto revocando le statuizioni civili rese nei confronti della predetta società. La Corte territoriale rilevava che l'imputato B.D., quale legale rappresentante della B.M. Ponteggi s.r.l., è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose ed altro in danno del dipendente M.B.V.N., precipitato a terra da una altezza di nove metri, dipendente che era privo del permesso di soggiorno e non regolarmente inquadrato dalla B.M. Ponteggi s.r.l. La Corte distrettuale evidenziava che sfuggivano profili di responsabilità a carico della società committente, Copedo & C. s.n.c., atteso che la B.M. aveva ampie competenze specifiche nell'ambito del settore dei ponteggi; e considerato che durante l'erezione ed il successivo smontaggio del ponteggio non si era verificata la compresenza in cantiere degli operai della Copedo unitamente a quelli della B.M.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Perugia hanno proposto ricorso per cassazione OMISSIS, nella qualità di eredi di M.B.V.N., deceduto in data 11.04.2016.
Le parti ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla esclusione della responsabilità civile a carico della società Copedo s.n.c., committente l'allestimento e lo smontaggio dei ponteggi. Nel ricorso viene richiamato il disposto di cui all'art. 2049 cod. civ.; e si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che al verificarsi di determinati presupposti, che consistono nella scelta inadeguata della ditta esecutrice da parte del committente o nella intervenuta ingerenza nella gestione dei lavori, si profila una responsabilità indiretta in capo all'imprenditore appaltatore.
Ciò posto, le ricorrenti osservano che nel caso di specie sussiste la culpa in eligendo a carico della Copedo, s.n.c., dovuta al fatto di aver individuato per l'allestimento e lo smontaggio dei ponteggi la ditta B.M. Ponteggi, che si avvaleva di manodopera irregolare. Al riguardo, nel ricorso si sottolinea che B.D., titolare della B.M., ha riportato condanne per violazione delle norme antinfortunistiche.
Sotto altro aspetto, le ricorrenti considerano che la B.M. si è mostrata irrispettosa delle più elementari norme di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, essendo stato accertato il fatto che il ponteggio era in gran parte privo dei necessari presidi di sicurezza. Rilevano che si profila a carico della Copedo s.n.c. anche una culpa in vigilando, circa l'operato della società sub appaltatrice.
Le ricorrenti censurano la valutazione effettuata dalla Corte di Appello, richiamando recenti arresti giurisprudenziali sulla responsabilità del committente, per il caso di omesso controllo sulla adozione da parte dell'appaltatore delle misure generali di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Rilevano poi che erroneamente la Corte di Appello ha affermato che la Copedo s.n.c. non avrebbe potuto ingerire il proprio controllo sul ponteggio realizzato dalla B.M.; ciò in quanto, in realtà, la Copedo fruiva quotidianamente dell'impalcatura allestita dalla B.M. Ponteggi; ed i dipendenti della Copedo violavano costantemente le misure di sicurezza a causa della mancata installazione dei presidi di sicurezza da parte della B.M..
 

 

Diritto

 


1. Ci si sofferma primieramente sulla questione della legittimazione delle parti civili alla proposizione del presente ricorso.
La Corte regolatrice ha chiarito che il successore universale del soggetto già costituitosi parte civile è legittimato ad intervenire a tale titolo nelle ulteriori fasi e gradi del processo per la prosecuzione dell'azione risarcitoria già proposta dal succeduto, senza che a tal fine sia necessaria una nuova ed autonoma costituzione di parte civile (Sez. 6, n. 28111 del 16/04/2010, dep. 19/07/2010, Massari, Rv. 24777401).
Nel caso di specie, OMISSIS, hanno proposto ricorso per cassazione nella qualità di eredi di M.B.V.N., deceduto in data 11.04.2016. Al riguardo, risultano versate in atti: procura giudiziaria speciale a ministero del notaio rogante della Repubblica dell'Equador, rilasciata da OMISSIS in favore dell'avvocato R., per comparire in giudizio nella causa contro B.D., in data 11.06.2018, tradotta in lingua italiana; dichiarazione giurata di OMISSIS in data 15.12.2017, a ministero del notaio rogante della Repubblica dell'Equador, tradotta in lingua italiana, con la quale le predetta riferisce di essere vedova di M.B.V.N., deceduto senza lasciare testamento; dichiarazione giurata del 13 ottobre 2017 a ministero del notaio rogante della Repubblica dell'Equador, tradotta in lingua italiana, ove le predette OMISSIS attestano di essere le figlie M.B.V.N., con il quale hanno sempre convissuto, deceduto senza lasciare testamento.
Le richiamate parti civili risultano, pertanto, legittimate alla proposizione del ricorso che occupa, depositato il 15.06.2018.
2. Tanto premesso, si svolgono le seguenti considerazioni, soffermandosi sul contenuto del ricorso.
3. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori (Sez. 3, n. 2329 del 20/01/1992, Stravato ed altri, Rv. 18917301). Nell'alveo di tale insegnamento, si è successivamente affermato che, in materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. In applicazione del richiamato principio è stata ritenuta la responsabilità dei committenti, in relazione alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato; ciò in quanto, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, i committenti si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza (Sez. 3, Sentenza n. 35185 del 26/04/2016, Rv. 267744).
Sotto altro aspetto, preme evidenziare che la Suprema Corte ha precisato che l'ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non s'identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo, dovendo consistere in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi. La Corte regolatrice, sul punto, ha affermato il principio secondo il quale il committente risponde degli eventi di danno subiti dai dipendenti dell'appaltatore quando si sia ingerito nell'esecuzione della opera e di ogni singola operazione di lavoro mediante una condotta che abbia implicato l'inosservanza delle norme di legge o di regolamento o prudenziali dettate, o comunemente seguite, a tutela degli addetti, esplicando così un ruolo sinergico nella produzione dell'evento di danno (Sez. 4, Sentenza n. 3516 del 14.12.2000, dep. 30.01.2001, Rv. 218691).
4. Orbene, le valutazioni effettuate nel caso di specie dalla Corte di Appello di Perugia, che hanno condotto il Collegio a pronunciare sentenza liberatoria nei confronti del responsabile civile Copedo s.n.c., in riforma della sentenza di primo grado, risultano distoniche rispetto al richiamato insegnamento.
Invero, dalla stessa sentenza impugnata risulta che la ditta appaltatrice, B.M. Ponteggi, si avvaleva di personale non inquadrato regolarmente, segnatamente di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno, in tal modo ricavando un ingiusto profitto dalle condizioni di clandestinità del dipendente, non inquadrato regolarmente e sottopagato, rispetto alle tariffe di riferimento. Oltre a ciò, la stessa Corte distrettuale chiarisce che il lavoratore era caduto al suolo a causa della mancanza di scale sul ponteggio, né di altre modalità che consentissero agli addetti di scendere a terra in condizioni di sicurezza.
Dette circostanze evidenziano la sussistenza delle aporie logiche denunciate dalle parti civili ricorrenti, che vulnerano il percorso argomentativo espresso dalla Corte di Appello, in riferimento alla posizione del responsabile civile Copedo s.n.c. L'esclusione di alcun profilo di culpa in eligendo, a carico della parte committente, contrasta con le indicazioni fattuali espresse dalla stessa Corte di merito, rispetto alla descritta organizzazione aziendale della B.M. Ponteggi.
Si registra, pertanto, una intrinseca contraddittorietà del percorso giustificativo che impone l'annullamento della sentenza impugnata, sul punto di interesse. Atteso che i giudici di merito hanno dichiarato l'estinzione dei reati in addebito per intervenuta prescrizione, questa Corte, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., dispone il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, per nuovo giudizio, sul punto afferente agli eventuali profili di responsabilità civile della società committente, Copedo s.n.c.
 

 

P.Q.M.
 

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la posizione del responsabile civile Copedo s.n.c., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 19 aprile 2019.