Categoria: Cassazione civile
Visite: 10563

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 maggio 2019, n. 13649 - Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore rientrato dopo un grave infortunio sul lavoro. Recesso illegittimo se si può adibire il lavoratore ad altre mansioni


 

Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 21/05/2019

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 1201 pubblicata il 23.6.2017, ha respinto l'appello della Bilotta Trasporti s.a.s., confermando la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da P.A., aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al predetto con lettera del 6.3.08 e condannato la società datoriale alla reintegra e al risarcimento del danno.
2. La Corte territoriale ha premesso, in fatto, come il P.A., rientrato al lavoro nell'ottobre 2005 dopo un grave infortunio sul lavoro occorso nel 2004, fosse stato giudicato dal medico competente inidoneo "allo stato attuale" alle mansioni di autista e adibito ai compiti di aiuto meccanico presso l'officina aziendale; che nel dicembre 2007 era stato dichiarato permanentemente inidoneo alle mansioni di autista; che la società gli aveva offerto il ruolo di addetto alle pulizie con riduzione dell'orario di lavoro e, di fronte al rifiuto dello stesso, aveva intimato il licenziamento per sopravvenuta permanente inidoneità fisica alle mansioni di autista e per il rifiuto di impiego in attività compatibili con le residue capacità lavorative.
3. La Corte di merito ha escluso che dalla certificazione del medico competente del 25.10.05 potesse desumersi il carattere provvisorio della inidoneità alle mansioni di autista che, se pure accertata "allo stato attuale", tuttavia non appariva come avente carattere transitorio e destinata alla risoluzione in tempi certi; la medesima inidoneità alle mansioni era stata attestata nel successivo certificato del 21.12.07.
4. Secondo la sentenza impugnata, la scelta della datrice di lavoro, di fronte alla accertata inidoneità del P.A. alle mansioni di autista, di creare una apposita postazione lavorativa di ausilio al personale dell'officina aziendale, costituiva adempimento dell'obbligo posto a carico della società dall'art. 1, comma 7, L. n. 68 del 1999 (confermato dall'art. 42, D.Lgs. n. 81 del 2008); con la conseguenza che dovesse ritenersi illegittimo il licenziamento intimato sulla base di un presupposto (la definitiva inidoneità alle mansioni di autista) non più attuale, avendo la società assegnato il predetto fin dall'ottobre 2005 a mansioni diverse, compatibili con la residua capacità lavorativa. 
5. La Corte di merito ha escluso che potessero aver rilievo le prestazioni previdenziali per i postumi da infortunio ai fini dell'aliunde perceptum; ha ritenuto infondata l'eccezione di aliunde perceptum, peraltro sollevata dalla società per la prima volta in appello, avendo il lavoratore documentato la tempestiva iscrizione nelle liste di disoccupazione.
6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Bilotta Trasporti s.r.l. (già Bilotta Trasporti s.a.s.), affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il sig. P.A..
7. La Bilotta Trasporti s.r.l. ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

 

 

 

Diritto

 

1. Col primo motivo di ricorso la Bilotta Trasporti s.r.l. ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 7, e dell'art. 4, L. n. 68 del 1999.
2. Ha sostenuto l'erronea sussunzione della fattispecie oggetto di causa nelle citate disposizioni di cui alla L. n. 68 del 1999 sul rilievo che il sig. P.A. non fosse mai stato giudicato invalido o disabile e che nei confronti del predetto era stata solo accertata dal medico competente, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 626 del 1994, l'inidoneità alla mansione per cui era stato assunto.
3. Col secondo motivo la società ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 42, D.Lgs. n. 81 del 2008 e dell'art. 11 Preleggi.
4. Ha sostenuto come la Corte di merito avesse fatto applicazione del citato art. 42 in relazione ad una fattispecie di licenziamento (del 7.3.08) verificatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 (15.5.08).
5. Ha aggiunto come erroneamente la Corte di merito avesse qualificato l'art. 42 cit. come norma meramente confermativa dell'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 68 del 1999.
6. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati, rendendosi necessarie alcune integrazioni della motivazione in diritto, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c..
7. Occorre premettere come l'ordinamento italiano non contenga una nozione unitaria di disabilità, bensì definizioni aventi valenza medico-sanitaria, dettate da differenti testi normativi; la L. n. 222 del 1984 disciplina l'invalidità legata alla riduzione permanente parziale della capacità lavorativa specifica (oltre che l'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa); le leggi n. 18 del 1980 e n. 118 del 1971 regolamentano le provvidenze legate a inabilità o invalidità civile, quale perdita della capacità lavorativa generica; la L. n. 104 del 1992 detta disposizioni in materia di handicap, definito come "minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"; la L. n. 68 del 1999 si occupa del diritto al lavoro dei disabili quali "persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento".
8. L'unificazione della nozione di disabilità, in un significato essenzialmente sociale, deve attribuirsi alla legislazione sovranazionale ed esattamente alla Direttiva 78/2000/CE del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione, di cui questa Corte si è occupata, tra l'altro, a proposito di licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni (Cass. n. 6798 del 2018), fattispecie attratta nel campo di applicazione della direttiva citata per l'attinenza della controversia alle condizioni di lavoro, «comprese le condizioni di licenziamento» (articolo 3 della direttiva) oltre che per il fattore soggettivo dell1 «handicap», protetto dall'articolo 1 della direttiva.
9. Nella sentenza di legittimità appena citata è ricostruito il percorso di definizione della condizione di handicap attraverso le pronunce della Corte di Giustizia (sentenze 11 aprile 2013, HK Danmark, C-335/11 e C-337/11, punti 38- 42; 18 marzo 2014, Z., C-363/12, punto 76 ; 18 dicembre 2014, FOA, C- 354/13, punto 53; 1 dicembre 2016, No. Da. C-395/15, punti 41-42), specie successive alla ratifica da parte della Unione Europea (con decisione 2010/48) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) del 2006; se è vero che la nozione di handicap non è definita nella stessa direttiva 2000/78, la Corte di Giustizia ha pacificamente inteso tale nozione, alla luce della Convenzione dell'ONU, come relativa ad una "limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori", (cfr. anche Cass. n. 17867 del 2016; n. 27243 del 2018).
10. Ai fini della controversia in esame, occorre richiamare l'articolo 5 della direttiva secondo cui: "per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato...".
11. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza HK Danmark cit., punti 49-59; sentenza 4 luglio 2013, C-312/2011, Commissione europea/Repubblica Italiana), l'articolo 5 della direttiva 2000/78, letto in combinato disposto con i considerando 20 e 21, impone agli Stati membri di stabilire nella loro legislazione un obbligo per i datori di lavoro di adottare provvedimenti appropriati, cioè provvedimenti efficaci e pratici, ad esempio sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, senza imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato. Tali provvedimenti, come ha giudicato la Corte al punto 64 della citata sentenza HK Danmark, possono anche consistere in una riduzione dell'orario di lavoro.
12. Come accertato con sentenza delle Corte di Giustizia del 4 luglio 2013, nella C-312/11 Commissione/Repubblica Italiana, "La Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".
13. Il legislatore italiano ha posto rimedio all'inadempimento con la legge n. 99 del 2013 (articolo 9, comma 4-ter) che ha aggiunto all'articolo 3 del D.Lgs. n. 216 del 2003 il comma 3 bis, del seguente tenore: "Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".
14. Sulla base di tali premesse, la sentenza di questa Corte n. 6798 del 2018 ha statuito che "In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di "handicap", sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discende, pur con riferimento a fattispecie sottratte "ratione temporis" alla applicazione dell’art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell’art. 5 della Dir. 2000/78/CE, dall'interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5".
15. Non ha rilievo ostativo il fatto che la fattispecie oggetto di causa si collochi in epoca anteriore alla normativa di recepimento della direttiva, considerato l'obbligo del giudice nazionale di offrire una interpretazione del diritto interno conforme agli obiettivi di una direttiva anche prima del suo concreto recepimento e della sua attuazione (cfr. Cass. n. 6798 del 2018; n. 17867 del 2016 e giurisprudenza ivi richiamata).
16. Poste tali premesse quanto alla ricostruzione del contesto normativo, interno e sovranazionale, risultano infondate le censure di erronea sussunzione della fattispecie oggetto di causa nella L. n. 68 del 1999 e di violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, poiché la nozione di disabilità, anche ai fini della tutela in materia di licenziamento, deve essere costruita in conformità al contenuto della direttiva, come interpretata dalla Corte di Giustizia, quindi quale "limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori".
17. Tale nozione si pone come unificante e sovrastante rispetto alle definizioni dettate dalle singole disposizioni su cui si fondano la sentenza d'appello ed i motivi di ricorso per cassazione, esattamente l'art. 1, comma 7, L. n. 68 del 1999 (ai sensi del quale "I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità") e l'art. 42, del D.Lgs. n. 81 del 2008 (comma 1. "Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute") ed è rispetto ad essa che occorre valutare le censure alla sentenza impugnata.
18. Nel caso di specie non è in discussione il carattere duraturo delle menomazioni diagnosticate a sig. P.A. e tali da comportare un giudizio del medico competente di "permanente inidoneità alle mansioni di autista".
19. Inoltre, la possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nel luogo di lavoro al fine di garantire al dipendente, divenuto disabile in conseguenza di un grave infortunio sul lavoro, la piena eguaglianza con gli altri lavoratori, è stata accertata in fatto dalla Corte di merito sulla base della stessa condotta datoriale che, al rientro del dipendente a lavoro, aveva individuato una mansione compatibile con le residue capacità del predetto e con la sua professionalità.
20. La Corte di merito ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato dalla società per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni di autista sulla base di un duplice ordine di ragioni: per essere la motivazione del recesso non attuale, atteso che il dipendente nel 2008 non svolgeva più da anni le mansioni di autista; inoltre, per avere la società dimostrato di poter adibire il lavoratore ad altre mansioni, compatibili con le menomazioni fisiche, il che coincide con gli accorgimenti ragionevoli esigibili in base alla ricostruzione sopra fatta e risulta dirimente ai fini dell'esclusione della violazione di legge.
21. Il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
22. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Roma il 7.2.2019.