Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 20 maggio 2019
Validità: 31.10.2022
Parti: Eden Viaggi/Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, RSA
Settori: Commercio-Turismo, Eden Viaggi
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
1 - Relazioni sindacali e diritti di informazione
2 - Orario di lavoro
2.1 - Flessibilità
2.2 - Part time
2.3 - Aspettativa per lavoratori impegnati in adozioni internazionali
2.4 - Programmazione ferie
2.5 - Ferie solidali
3 - Smart working
4 - Mobilità orizzontale ed infragruppo
5 - Misure contro le violenze e molestie nei luoghi di lavoro

 

5.1 - Congedo per vittime di violenza di genere
5.2 - Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
6 - Formazione
6.1 - Confronto sulle azioni formative aziendali
6.2 - Disciplina degli educational
7 - Tirocini ed alternanza scuola-lavoro
8 - Servizio di ristorazione
9 - Premio di risultato
10 - Norma transitoria - Erogazione di welfare una tantum per l'anno finanziario 2018/2019 (1° novembre 2018/31 ottobre 2019)
11 - Durata


Ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale Eden Viaggi spa

Oggi 20 Maggio 2019, presso la sede di Eden Viaggi spa a Pesaro, tra Eden Viaggi spa […], assistita da Confindustria Pesaro Urbino […] e Filcams-Cgil nazionale e territoriali […], Fisascat-Cisl nazionale e territoriale […], Uiltucs nazionale e territoriale […], le RSA Eden Viaggi spa delle sedi di Pesaro e Milano

Premesso
che Eden Viaggi spa è stata interessata negli ultimi anni da profonde trasformazioni, affermandosi come una importante realtà di carattere nazionale, nell'ambito del gruppo Alpitour che le Parti intendono accompagnare e rafforzare il percorso di sviluppo di Eden Viaggi spa con un efficace sistema di relazioni sindacali, a livello nazionale e territoriale
che le Parti intendono valorizzare le esperienze di contrattazione aziendale già operanti in Eden ed in Hotelplan e concordano di sottoscrivere un accordo integrativo aziendale finalizzato a dare risposte alle esigenze dei lavoratori e dell'impresa
è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale alle condizioni di seguito riportate.

1 - Relazioni sindacali e diritti di informazione
Fermi i diritti e le procedure di informazione previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, le Parti strutturano ed attuano un efficace sistema di relazioni sindacali che valorizzi le RSU/RSA quali soggetti di rappresentanza ed interlocuzione in grado di esercitare un ruolo attivo nella contrattazione aziendale legata a questioni di interesse collettivo riferite alle specifiche sedi di lavoro.
A titolo esemplificativo, il confronto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali unitamente alle RSA/RSU verterà in materia di orari ed organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, azioni formative, inquadramenti del personale, percentuali di assunzione dei tirocinanti.
Il confronto con le Segreterie sindacali nazionali avrà invece ad oggetto, sempre a titolo esemplificativo, la contrattazione di secondo livello, le procedure previste dalla legge, il mercato del lavoro, la programmazione generale della formazione, le questioni trattate a livello di sede che necessitino di ulteriore approfondimento.
Le ore dedicate dalle RSU/RSA alla trattazione di tematiche di carattere nazionale (incontri per l'esercizio di diritti di informazione, contrattazione aziendale, procedure previste da norme di legge) non saranno detratte dal monte ore dei permessi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

2 - Orario di lavoro
2.1 - Flessibilità

Ferma la necessità di mantenere elevati standard di efficienza nell'attività aziendale, anche in considerazione delle esigenze della clientela e delle caratteristiche specifiche dell'attività di ogni reparto, per migliorare il benessere lavorativo e favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, tutti i lavoratori, previa autorizzazione del proprio Responsabile, possono avvalersi della flessibilità oraria e della pausa pranzo ridotta.
Premesso che l'orario standard aziendale è previsto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, fatte salve le specifiche organizzazioni di orario già in essere, è consentita la seguente flessibilità oraria:
in ingresso: tra le 08.30 e le 09.30 e tra le 14.30 e le 15.30
in uscita: tra le 12.30 e le 13.30 e tra le 17.30 e 19.30
La pausa pranzo può essere ridotta a un'ora.
La flessibilità e la pausa pranzo breve sono subordinate al rispetto delle seguenti regole:
- Autorizzazione preventiva del proprio Responsabile
- Obbligo di pausa di almeno 1 ora e massimo 3 ore
- Rispetto della quantità giornaliera di ore effettive di lavoro previste per ciascun lavoratore dal proprio contratto
Ogni Responsabile di reparto rilascerà l'autorizzazione previa valutazione della compatibilità della flessibilità e/o della pausa ridotta con le esigenze delle singole Unità Organizzative e considerando il necessario mantenimento di almeno il 30% del personale del reparto nella fascia "orario standard aziendale". Resta inteso che l'autorizzazione concessa potrà essere revocata, anche temporaneamente, per esigenze organizzative aziendali, di carattere eccezionale.
Al di fuori delle fasce orarie sopra riportate il personale non dovrà essere presente in azienda per generali motivi di sicurezza.
Annualmente l'Azienda e le RSU/RSA si incontreranno per valutare la rispondenza dell'organizzazione degli orari alle esigenze di efficienza dell'attività ed alla conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

2.2 - Part time
In considerazione degli esiti positivi della sperimentazione avviata a ottobre 2017, si conferma la concessione dell'orario ridotto per lavoratori con esigenze di cure parentali di figli minori o lavoratori con problematiche mediche certificate, al di là delle ipotesi previste dalla normativa vigente, appartenenti a reparti che per mansioni presentino caratteristiche idonee al suo svolgimento.
L'orario ridotto potrà essere di 20 o 24 ore settimanali e la concessione sarà subordinata di norma alla possibile turnazione alternata con altro dipendente in modo da garantire la copertura dell'orario di lavoro per tutta la giornata. A tale scopo verranno valutati anche eventuali trasferimenti temporanei presso altri uffici. In tali cosi i casi verranno stabiliti percorsi al fine di valorizzare le professionalità acquisite e con il sostegno di eventuali interventi formativi
I part-time saranno sempre concessi a tempo determinato per un periodo di 6 mesi o 12 mesi, con possibilità di rinnovo subordinato alla permanenza dei presupposti per la concessione. Eventuali richieste di rinnovo devono essere presentate 60 giorni prima della scadenza, mentre l'Azienda fornirà riscontro almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.
La richiesta dovrà essere inoltrata dai lavoratori interessati contestualmente al proprio Responsabile ed al reparto HR.
Altre richieste relative al part time potranno essere valutate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2.5 - Ferie solidali
I lavoratori potranno cedere volontariamente ed a titolo gratuito ad altri lavoratori quote orarie di permessi e ferie eccedenti le quattro settimane annue la cui fruizione è irrinunciabile da parte di ogni lavoratore ai sensi del d.lgs. 66/2003.
La cessione potrà avvenire, senza necessità di consenso del datore di lavoro, allo scopo di sostenere un lavoratore che abbia già esaurito ferie e permessi di propria competenza e si trovi nella condizione di assistere figli o altri componenti del nucleo famigliare che per le particolari condizioni di salute necessitino di cure e/o assistenza costanti.
[…]
Eden Viaggi spa riconoscerà al lavoratore beneficiario un ulteriore numero di ore di permessi pari al 10% del monte ore ceduto dai colleghi e comunque non superiore a 24 ore.
[…]
L'azienda si impegna a fornire annualmente informazioni in forma aggregata alle RSA/RSU ed alle OO.SS. sull'utilizzo dello strumento.
Le Parti valuteranno tale clausola alla luce della successiva regolazione dell'istituto da parte della contrattazione collettiva nazionale.

3 - Smart working
Le Parti riconoscono che lo smart working costituisce una forma di organizzazione del lavoro che può contemperare le esigenze di efficienza aziendale con i tempi di vita dei lavoratori.
Le Parti costituiranno entro il mese di settembre 2019 un tavolo tecnico paritetico al fine di definire una regolamentazione dell'utilizzo dello smart working in tempo utile per l'inizio di una sperimentazione entro una data da definire, compatibilmente con l'avvio della relativa piattaforma tecnologica in corso di acquisizione da parte dell'Azienda.

5 - Misure contro le violenze e molestie nei luoghi di lavoro
5.1 - Congedo per vittime di violenza di genere

L'azienda concederà un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di sei mesi, anche frazionati, alle vittime di violenza di genere che ne facciano richiesta e che siano inserite in programmi certificati dai Servizi sociali del Comune di residenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio. Tale aspettativa non sarà cumulabile con analogo istituto eventualmente introdotto dalla contrattazione nazionale.

5.2 - Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
In applicazione dell'accordo Nazionale Confindustria, Cgil Cisl e Uil del 25.01.2016 e del protocollo territoriale Confindustria, Cgil, Cisl, Uil Pesaro e Urbino - 14/07/2016- Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e Eden si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie e la violenza sono inaccettabili.
Le Parti firmatarie il presente CIA condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro.
Queste possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio, i clienti e variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono l'intervento delle pubbliche autorità.
E' interesse di tutte le parti firmatarie il presente accordo, agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza, con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno; nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; particolare attenzione dovrà essere riservata al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che Eden Viaggi adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel processo di reinserimento.
Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di clienti.
Eden Viaggi unitamente a Filcams, Fisascat, Uiltucs si impegnano infine a valutare nell'arco della vigenza del presente contratto integrativo aziendale la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
In particolare 'Azienda e le RSA/RSU unitamente alle OO.SS Territoriali di Pesaro e Milano concorderanno iniziative comuni da realizzare anche al fine di una maggiore informazione e formazione delle lavoratrici e dei lavoratori sui contenuti del presente capitolo e sulle procedure previste nel caso del verificarsi di tali gravi molestie e violenze..

7 - Tirocini ed alternanza scuola-lavoro
Le Parti riconoscono reciprocamente che tirocini e stage sono esperienze di carattere formativo e deve essere escluso qualsiasi utilizzo distorto o non conforme alle previsioni normativi di tali istituti. Le Parti vigilano affinché i Responsabili degli uffici presso i quali sono ospitati tirocinanti si attengano scrupolosamente alle convenzioni di tirocinio, evitando qualsiasi utilizzo improprio ed impegnandoli al massimo impegno perché i tirocinanti a loro affidati possano trarre vantaggio da questa esperienza formativa.
L'Azienda si impegna a conseguire e mantenere il c.d. BAQ (Bollino Alternanza di Qualità), riconoscimento previsto da Confindustria per le imprese che adottano buone prassi di alternanza scuola lavoro ed a conseguire eventuali altre certificazioni previste in materia da Istituzioni pubbliche.

8 - Servizio di ristorazione
L'Azienda si impegna ad introdurre, indicativamente entro la fine del corrente anno, dapprima presso la sede di Pesaro e successivamente presso quella di Milano, un servizio di ristorazione interno, con onere a carico dell'Azienda con importo giornaliero prestabilito. I lavoratori beneficiari saranno quelli con contratto a tempo pieno o a tempo parziale nel caso che sia prevista prestazione lavorativa sia nel corso del mattino, sia nel pomeriggio. Prima dell'avvio del servizio verrà costituita una commissione paritetica per la definizione delle modalità di fruizione del servizio stesso.