Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2019, n. 22550 - Morte per folgorazione. Responsabilità di un DL/Rspp


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 20/02/2019

 

Fatto

 

1. La Corte d'Appello di Bari con l'impugnata sentenza ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, appellata dall'imputato P.R.. Questi era stato ritenuto responsabile, quale legale rappresentante della BETONCAVA SRL, nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della medesima società del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore T.M., deceduto- secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito- per folgorazione mentre tentava di collegare la spina della pompa idraulica con la presa del cavo elettrico prolungatore già in tensione, innestato sulla presa fissa posta sotto il mulino secondario della cava.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia P.R. lamentando violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. e la omessa valutazione di elementi di prova favorevoli all'imputato ed utili alla corretta ricostruzione delle modalità con cui si era verificata la folgorazione, avendo in tesi la Corte territoriale condiviso apoditticamente l'ipotesi- peraltro non univoca- avanzata dal perito ing. V., di cui il ricorrente evidenzia le criticità anche alla luce di quanto riferito a dibattimento dal perito stesso, avuto in particolare riguardo alla circostanza che la presa e la spina che il lavoratore impugnava erano entrambe integre e non in difetto di isolamento.
3. Le parti civili hanno presentato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
 

 

Diritto

 


4. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di penale responsabilità del P.R. sulla base dei seguenti presupposti: è incontestato che la morte fosse stata causata da folgorazione e che il T.M. fosse un dipendente della Beton Cava S.r.l., legalmente rappresentata dal P.R., che assumeva dunque la veste di datore di lavoro ed era destinatario degli obblighi di garanzia; il lavoratore stava provvedendo all'attivazione del motore elettrico della pompa idraulica necessaria per l'apertura della parte superiore della carcassa del mulino primario, collocato su di una torretta accessibile tramite una scala in metallo; sia il quadro elettrico che la pompa idraulica presentavano anomalie.
5. Fatte queste premesse la Corte territoriale così ha ricostruito in dettaglio la dinamica dell'infortunio mortale: "Ciò che era accaduto è apparso in" realtà molto chiaro: era avvenuto il blocco della tramoggia del mulino primario, con conseguente fuoriuscita di inerti; occorreva ripulire la tramoggia dall'ingorgo di pietrame; per intervenire fu prelevata la trasportabile pompa idraulica, che azionava con due tubazioni idrauliche, da collegare, il gruppo idraulico del mulino ed aveva così la funzione di rendere possibile l'apertura e la chiusura della parte superiore della carcassa del mulino a martelli; la pompa idraulica fu sollevata con la benna di una pala gommata e portata sul posto sotto il mulino primario ed il T.M. si attivò per i collegamenti elettrici, rimanendo folgorato.
Per poter attivare elettricamente la pompa idraulica occorreva però connettere il cavo di alimentazione alla presa del cordone prolungatore; la spina di tale cordone doveva essere connessa alla presa fissa verticale stagna, con interruttore di blocco e base portafusibili, facente parte del cd. quadro prese ubicato sotto il mulino secondario.
Chiudendo l'interruttore della presa fissa verticale, si dava tensione alla spina del cordone, l'energia attraversava il cordone e, tramite il collegamento con il cavo di alimentazione della pompa all’altro capo, raggiungeva il motore elettrico di quest'ultima, mettendolo in funzione; la pompa spingeva l'olio in pressione nelle tubazioni idrauliche, che, collegate appositamente fino a raggiungere il gruppo idraulico del mulino, consentivano l'apertura e la chiusura della sezione mobile della carcassa del mulino primario e permettevano dunque di rimuovere il blocco che impediva la prosecuzione della lavorazione.
Una anomalia molto grave di tale impianto era rappresentata dalla circostanza che la pompa idraulica, indispensabile per intervenire in caso di blocco della tramoggia del mulino, non fosse fissa, ma mobile.
Il perito, a pag. 32 del suo elaborato, ha sottolineato che sia il manuale contenente le istruzioni per l'uso e la manutenzione del mulino a martelli, sia le verifiche effettuate da lui presso la società produttrice dell'impianto, avevano posto in risalto che la centralina idraulica (ovvero la pompa) era prevista tecnicamente in posizione fissa nei pressi del mulino per assolvere alla propria funzione ed infatti la prescrizione imposta nel manuale era quella secondo cui la marcia normale del mulino dovesse escludere quella della centralina idraulica di regolazione ed apertura.
Tale prescrizione non poteva essere osservata nella specie con un martinetto mobile. E' evidente, in ogni caso, che la modifica della struttura dell'impianto fosse stata effettuata in contrasto con le prescrizioni del manuale e che non vi fosse documentazione (marcatura CE, dichiarazione di conformità e manuale d'uso) in grado di dimostrare che la pompa fosse conforme alle disposizioni del DPR n. 459/96 ed ai requisiti essenziali di sicurezza.
Fu riscontrata anche una anomalia relativa al tipo di cavo elettrico di alimentazione del motore elettrico della pompa: l'utilizzo di un cavo con conduttore di classe 5, designato con la sigla —K, segnalava che esso non era adatto a resistere a flessioni ripetute; si trattava evidentemente di un cavo originariamente idoneo per la posa fissa, proprio come era prescritto dal manuale per la collocazione della pompa idraulica; la modifica della centralina idraulica, da fissa a mobile, non era allora avvenuta sostituendo anche il cavo; sarebbe stato necessario
installarne uno nuovo con sigla - F, con conduttore flessibile. Dunque era certamente intervenuta una modifica dell'impianto e l'impostazione suggerita dal produttore era invece quella della creazione di una struttura fissa di pompaggio idraulico.
La necessità che la pompa idraulica fosse fissa e che i collegamenti elettrici fossero stabili era resa evidente nella specie da una insuperabile constatazione.
La pompa idraulica doveva essere collocata inevitabilmente sotto il mulino, in quanto le sue tubazioni idrauliche dovevano essere collegate al gruppo idraulico del mulino, ma mancava sotto tale mulino primario un quadro prese idoneo.
Come ricordato dal perito a pag. 42 della relazione, per le prese dotate di sistema di interblocco, le norme CEI 23-12 precisano che i relativi dispositivi di blocco devono essere collegati alla manovra di un dispositivo di interruzione, in modo che venga impedita la messa in tensione dei contatti di una spina prima che essa sia adeguatamente inserita in una presa fissa o mobile (e che sia impedita l'estrazione della spina mentre i suoi contatti sono sotto tensione) e che metta fuori tensione i suoi contatti prima della separazione.
Alcuni costruttori hanno realizzato delle prese da parete con interruttore di blocco e base portafusibile. 
Queste, oltre ad avere l'interruttore interbloccato con la presa, sono provviste di un ulteriore blocco che, ad interruttore chiuso, impedisce l'apertura dello sportello del vano fusibili, consentendo l'operazione di sostituzione o controllo solo nelle totali condizioni di sicurezza.
Nella specie, il perito ha verificato che il dispositivo di interblocco della presa fissa verticale non funzionava correttamente, in piena sicurezza, per le ragioni dianzi indicate.
E' mancata dunque una adeguata protezione elettrica del circuito elettrico di alimentazione del "quadro prese", al quale era collegata la pompa idraulica per il tramite del cavo prolungatore, e, come chiarito dal perito nelle conclusioni scritte, ciò avrebbe evitato qualsiasi rischio di folgorazione per il T.M. "
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione dì una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181). Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. adopera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).
Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente sembra invocare, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo all'affermazione di penale responsabilità. Invero, il deducente piuttosto che sollevare censure che attingono il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello, riguardanti, ad esempio le anomalie riscontrate nell'impianto, si duole invece della mancata valorizzazione di determinati elementi di fatto, emergenti in tesi difensiva dal contenuto del compendio probatorio, omettendo di confrontarsi con il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello, poi il caso di rilevare che le valutazioni espresse dalla Corte di Appello, rispetto al contenuto dell'obbligo protettivo gravante sull'imputato e sulla condotta realizzata dall'Infortunato, risultano immuni da aporie di ordine logico ed appaiono saldamente ancorate all'acquisito compendio probatorio. Il Collegio ha peraltro chiarito - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso- che la ricostruzione operata non poggia esclusivamente sulle dichiarazioni del perito ma su di una serie di dati emersi dalla istruttoria di primo grado, puntualmente elencati a pag. 6 (dichiarazioni del maresciallo dei CC di San Giovanni Rotondo, B., dell'Ispettore per la sicurezza sul lavoro della ASL FG 1, Ba., dei colleghi di lavoro della vittima.
La motivazione regge pertanto il vaglio di legittimità di questa Corte.
A ciò si aggiunga che la posizione di garanzia ricoperta dal P.R., nella qualità di datore di lavoro della vittima, nonché di responsabile del servizio di prevenzione, gli imponeva di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurandosi che si provvedesse ad eliminare il rischio dell'esposizione del lavoratore alla corrente elettrica. La ricostruzione operata in sentenza, con l’individuazione dell'addebito colposo sopra indicato e della rilevanza causale di detto addebito rispetto alla verificazione dell'evento mortale, non offre spazi per poter qui recepire i diversi assunti difensivi. La sentenza impugnata correttamente ravvisa la colpa dell'odierno ricorrente, e il conseguente nesso eziologico con l’evento dannoso, nel non aver questi adottato le doverose misure tecniche ed organizzative per eliminare i rischi connessi con la presenza di macchinari elettrici ,così determinando le condizioni per il verificarsi dell'evento, con la conseguente sottoposizione dell'operaio ad elettrocuzione. In realtà, il datore di lavoro, come sopra evidenziato, nella materia infortunistica, deve allestire le misure di sicurezza, deve informare e formare il lavoratore in relazione alla normativa antinfortunistica e deve anche controllare l'osservanza da parte del lavoratore della normativa antinfortunistica. Ciò dovendolo desumere dall' articolo 18 del d.P.R 9 aprile 2008 n. 81, laddove pone a carico del datore di lavoro non il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di controlli, diretti o per interposta persona, atti a garantirne l'applicazione; ma dovendolo desumere soprattutto dalla norma generale di cui all'articolo 2087 del codice civile, la quale dispone che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Sotto tale ultimo profilo, appare utile rimarcare che in tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi - nel caso in esame, peraltro, sussistente- essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti aM'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore (v. tra le tante, da ultimo, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265052). Da questa premesse, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di sussistenza della colpa e del nesso causale posto alla base della decisione di condanna, avendo la corte territoriale fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale incontrovertibile.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di giudizio in favore delle costituite parti civili.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili che liquida in complessivi € 2.500,00 quanto all'INAIL ed in complessivi € 3.500,00 quanto ad OMISSIS, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, li 20 febbraio 2019