Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2019, n. 22546 - Infortunio di una lavoratrice della cooperativa con un nastro trasportatore. Rischi interferenti e formazione


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 13/09/2018

 

Fatto

 


1. Con sentenza dell'11 dicembre 2017 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 7 ottobre 2014 con cui G.U., quale legale rappresentante della società ND LOGISTIC ITALIA S.P.A. con sede in Trezzo sull'Adda, era stato ritenuto colpevole di lesioni personali aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di A.R., dipendente della società cooperativa LOGIC WORK che operava in regime di appalto presso la ND LOGISTIC citata, incaricata di operare presso una stazione di carico del sistema SORTER.
Al G.U. in particolare veniva contestata la violazione dell'art. 26 comma 2 lettera b) e comma 3 D.lgs.vo n. 81 del 2008 per il mancato coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione con particolare riferimento ai rischi di interferenze generali con le attività manutentive sul sistema SORTER e per la redazione incompleta del documento unico di valutazione dei rischi, incompleto per l'assenza dei rischi indotti dalla presenza del subappaltatore.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il G.U. deducendo con un primo motivo mancanza di motivazione con riferimento alle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello con conseguente manifesta illogicità della sentenza impugnata e violazione di legge con riferimento alla esclusione della natura di cause sopravvenute alle condotte dei manutentori dell'impianto e della lavoratrice. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'alt. 131 bis cod. pen.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso che ripropone i temi difensivi già affrontati nei giudizi di merito è infondato e va pertanto disatteso. Va premesso che data la sostanziale conformità del procedimento logico seguito e dei dati istruttori esaminati nelle sentenze dei due gradi di merito trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità a mente del quale, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, è ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima sentenza non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nel controllare la fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate (Sez.6, n.28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250). Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha, peraltro, proceduto ad un mero rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado ma, valutando il materiale istruttorio, ha esaminato - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente- gli specifici rilievi sollevati con i motivi d'impugnazione contro la sentenza medesima.
In fatto: il giorno dell'infortunio la A.R. stava procedendo a classificare le scatole con i capi di abbigliamento in arrivo sulla rulliera mediante sistema di lettura del codice a barre e dopo la loro apertura mediante taglierino, provvedeva a sistemarne il contenuto posizionandole sul sistema di trasporto principale. Durante una sospensione temporanea dell'attività dovuta al mancato arrivo del materiale alla sua posizione di lavoro, la lavoratrice si spostava lateralmente sul punto in cui operava, appoggiandosi al nastro da cui derivano le diverse rulliere delle stazioni di carico ma, mentre si trovava appoggiata al nastro, dalla mano le sfuggiva il taglierino che andava a fermarsi sul nastro trasportatore e, quando la A.R. cercava di recuperarlo, il nastro trasportatore si rimetteva in movimento per l'arrivo di una scatola di materiale e la mano dell'operatrice che cercava di afferrare il taglierino veniva trascinata incastrandosi nell'area di rinvio del nastro; a quel punto una collega dell'infortunata che lavorava ad una stazione adiacente interveniva fermando la macchina mediante il pulsante di arresto di emergenza e la A.R. veniva soccorsa e liberata dalla presa dell'attrezzatura mediante lo smontaggio di alcuni elementi meccanici effettuato dai manutentori della macchina, ma l'azione di presa e trascinamento da parte del nastro trasportatore causavano alla lavoratrice le riscontrate lesioni.
4. La sentenza impugnata dopo aver ricostruito la piramide datoriale che vedeva al vertice la N.D. Logistic Italia SPA, con legale rappresentante l'odierno ricorrente, di cui riconosceva certa la posizione di garanzia per essere altresì l'appaltante presente in azienda ove si svolgevano attività produttive di suo diretto interesse, sotto il suo controllo e sua effettiva ingerenza, provvedeva a fondare la penale responsabilità dell'imputato per essere l'infortunio avvenuto nello svolgimento delle mansioni e sul macchinario a cui la parte offesa era adibita, in prossimità della sua postazione di lavoro, non potendo pertanto dirsi "imprevedibile o non ipotizzabile il rischio che parti del corpo della lavoratrice potessero venire a contatto con il sistema rotante in movimento..", escludendo l'abnormità della condotta della A.R., "essendo emerso dal dibattimento che era la prassi solitamente seguita (benché scorretta) quella di effettuare gli interventi di ordinaria manutenzione del sorter senza un previo spegnimento del quadro elettrico e senza che le lavoratrici della cooperativa, addette allo smistamento della merce, venissero avvisate di prestare particolare attenzione, in caso di rimozione degli elementi di protezione contro il rischio di contatto con organi in movimento". Quanto alla posizione di garanzia del G.U., oltre alle circostanze già sopra ricordate la sentenza impugnata ha posto in rilievo come il G.U. fosse il primo referente della articolata organizzazione aziendale e come allo stesso fosse addebitabile, in primis, il mancato coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione gestiti dalle varie ditte incaricate, nonché l'insufficienza del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi).
5. Con il primo motivo il ricorrente sostanzialmente oltre a sostenere la completezza del DUVRI, si sofferma in particolare sulla condotta della lavoratrice che avrebbe interrotto il nesso causale.
Osserva la Corte: va premesso che il sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica guida anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, gravando sempre sul datore di lavoro, (in questo caso in particolare sul committente), l'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono, in successione o contestualmente, all'interno di una stessa area e gravando, specularmente, su tutti i datori di lavoro ai quali siano stati appaltati segmenti dell'opera complessa, l'obbligo di collaborare all'attuazione del sistema prevenzionistico globalmente inteso, sia mediante la programmazione della prevenzione concernente i rischi specifici della singola attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia permane a carico di ciascun datore di lavoro, sia mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall'interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio (Sez.4, n.5420 del 15/12/2011, Intrevado, n.m.; Sez.4, n.36605 del 5/05/2011, Giordano, n.m.; Sez.4, n.32119 del 25/03/2011, D'Acquisto, n.m.).
Tale obbligo deve intendersi, poi, esclusivamente chiarito con l'entrata in vigore dell'art.26, comma 1, d. lgs. n.81/2008, in vigore al momento dell'Infortunio in esame, in base al quale si intende per datore di lavoro committente colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo (Sez. 4, n. 14167 del 12/03/2015, Marzano, Rv. 263150).
Quanto alla condotta della A.R., la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn) ha ritenuto che va considerata interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore che si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è «interruttivo» non perché «eccezionale» ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare. La condotta colposa del lavoratore era stata, in passato, ritenuta idonea ad escludere la responsabilità dell'imprenditore, dei dirigenti e dei preposti in quanto esorbitante dal procedimento di lavoro al quale egli era addetto oppure concretantesi nella inosservanza di precise norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 1484 del 08111/1989, dep.1990, Dell'Oro,Rv.183199). In alcune sentenze il principio è stato ribadito, e si è altresì sottolineato che la condotta esorbitante deve essere incompatibile con il sistema di lavorazione o, pur rientrandovi, deve consistere in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle Ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, tali non essendo i comportamenti tipici del lavoratore abituato al lavoro di routine (Sez. 4, n. 40164 del 03106/2004, Giustiniani, Rv. 229564; Sez. 4, n. 9568 del 11/02/1991, Lapi, Rv. 188202); in altre si è sostenuto che l'inopinabilità può essere desunta o dalla estraneità al processo produttivo o dall'estraneità alle mansioni attribuite (Sez.4, n. 12115 del 03106/1999, Grande, Rv.214998; Sez.4, n.8676 del 14/06/1996, Tentano, Rv. 206012), o dal carattere del tutto anomalo della condotta del lavoratore (Sez.4, n. 2172 del 13/11/1984, dep. 1986, Accettura, Rv.172160). Se, dunque, da un lato, è stato posto l'accento sulle mansioni del lavoratore, quale criterio idoneo a discriminare il comportamento anomalo da quello che non lo è, nel concetto di esorbitanza si è ritenuto di includere anche l'inosservanza di precise norme antinfortunistiche, ovvero la condotta del lavoratore contraria a precise direttive organizzative ricevute, a condizione che l'infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro (Sez.4, n.3455 del 03/11/2004, dep. 2005, Volpi, Rv.230770).
3.5. In sintesi, si può cogliere nella giurisprudenza di legittimità la tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute ed, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; cionondimeno, quest'ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio ed aver adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez.4, n.22044 del 2105/2012, Goracci, n.m.; Sez.4, n.16888 del 07/02/2012, Pugliese, Rv. 252373; Sez.4, n.21511 del 15/04/2010, De Vita, n.m.). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 de il 13/01/201 1, n .4114, Galante, n. m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 2479962).
3.6. A fronte di tali considerazioni si può individuare la differente funzione degli obblighi del datore di lavoro, ma anche del lavoratore, in relazione al rischio lavorativo. La formazione dei lavoratori è, infatti, funzionale a consentire loro di percepire il rischio, laddove il datore di lavoro è previamente tenuto a valutarlo onde approntare le misure prevenzionistiche (Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016, Santini, Rv. 266073).
Con riferimento al secondo motivo di gravame la sentenza impugnata ha negato l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. , evidenziando l'importanza e gravità delle omissioni ascrivibili al G.U., sottolineandone la mancanza di attenzione e scrupolo per gli aspetti prevenzionali ed antinfortunistici.
Si tratta di motivazione congrua in quanto conforme alla norma che descrive la causa di esclusione della punibilità e che impone di tener conto delle modalità concrete della condotta tenuta e delle conseguenze prodotte, richiamando i parametri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen.
Né rileva che il giudice di primo grado (all'atto della pronuncia del Tribunale l'istituto in questione non era stato ancora introdotto) abbia concesso all'odierno ricorrente, in ragione del non particolarmente elevato grado della colpa, le circostanze attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131 bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo. Peraltro il non particolare elevato grado della colpa, sottolineato dal Tribunale è cosa ben diversa dalla "particolare tenuità dell'offesa" di cui alla norma invocata, come peraltro appare vieppiù confermato dalla circostanza che lo stesso Tribunale, pur concedendo le attenuanti generiche, le ha giudicate solo equivalenti alla contestata aggravante.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 13 settembre 2018