MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Lettera Circolare
 

PROT. n. 0015440

Roma, 15 novembre 2017
 

OGGETTO: Reazione al fuoco di coperture ibride fotovoltaiche
 

È pervenuto alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica un quesito concernente l’applicabilità dell’istituto dell’omologazione ai materiali costituenti le coperture che integrano pannelli fotovoltaici.
La questione riguarda le coperture cosiddette ibride fotovoltaiche, più brevemente BIPV (acronimo di Building Integrated Photo Voltaic), per le quali è disponibile una consistente letteratura tecnica a riguardo.
Per quanto sopra, ritenendo l’argomento di interesse generale per i possibili risvolti nell’ambito dell’attività di prevenzione incendi, si trasmette la risposta al quesito suddetto (nota DCPREV n. 14401 del 27/10/2017).
 

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

 

PROT. n. 0014401

Roma, 27 ottobre 2017
 

OGGETTO: Quesito su omologazione di coperture ibride fotovoltaiche.
 

È pervenuto allo scrivente Ufficio un quesito sull’omologazione di coperture ibride fotovoltaiche.
Al momento, gli standard europei di riferimento per i BIPV (Building Integrated Photo Voltaic) sono i seguenti:
• EN 50583-1 :2016 Photovoltaics in buildings - Part 1: BIPV modules;
• EN 50583-1 :2016 Photovoltaics in buildings - Part 2: BlPV systems.
I documenti citati non costituiscono, allo stato attuale, specificazione tecnica armonizzata e, pertanto, per i BIPV non è prevista la marcatura CE ai sensi del CPR configurandosi, quindi, la possibilità di impiego nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, alle condizioni previste dai commi 1, 3 e 5 del d.M. 10/3/2005 e s.m.i. per i prodotti da costruzione con requisiti minimi di reazione al fuoco. Pertanto:
• in presenza di regole tecniche di prevenzione incendi che prevedano requisiti minimi di reazione al fuoco per le coperture (ad es. il d.M. DECRETO 16 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.”), qualora esse dovessero incorporare BIPV, è necessaria l’omologazione degli stessi con impiego “COPERTURA” (leggasi al proposito la circolare DCPREV n. 12556 del 25-9-2017) utilizzando le metodiche di prova italiane o europee applicabili.
• in applicazione della guida tecnica sui sistemi fotovoltaici prot. DCPREV n. 1324 del 7 febbraio 2012, chiarita con nota prot. DCPREV n. 6334 del 4 maggio 2012, non essendo quest’ultima cogente, è prevista l’emissione di certificati di reazione al fuoco ai sensi dell’art. 10 del d.M. 26/6/1984, disciplinati dalla risoluzione n. 40 del 28/3/2012, oltre alle certificazioni per la classificazione di resistenza al fuoco per incendi da tetto. Pari considerazioni possono essere replicate nel caso di applicazione della guida tecnica sulle facciate di cui alla lettera circolare prot. DCPREV n. 5043 del 15/4/2013.