Circolare Ministero Lavoro e Politiche Sociali  -  27/02/2009 , n. 5 

Direzioni generali per l'attività ispettiva e della tutela delle condizioni di lavoro
Decreto ministeriale 19 novembre 2008, legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1187 - Benefici per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Indicazioni operative.


Destinatari:

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
All’Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
All’Ispettorato regionale del lavoro di Catania
Alla Provincia autonoma di Trento
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Alle Strutture centrali e territoriali dell’I.N.A.I.L.
Alle Strutture centrali e territoriali dell’I.P.Se.Ma.
Loro sedi
 
 
Art.1
 
Con il D.M. 19 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2009, che modifica le previsioni di cui al D.M. 2 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, sono state individuate le tipologie di benefici previsti dall’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), come integrato dall’articolo 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.
Il decreto ministeriale in oggetto prevede, in favore dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di infortuni sul lavoro verificatesi a far data dal 1° gennaio 2007, due distinte tipologie di benefici:
- una prestazione economica consistente nella corresponsione di una somma una tantum;
- un’anticipazione della rendita a superstiti di cui all’art. 85 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha attribuito i compiti di erogazione dei benefici in oggetto all’I.N.A.I.L. (art. 9, co. 4, lett. d) e all’Ipsema (art. 9, co. 7, lett. e), ciascuno per il proprio ambito di competenza.
Pertanto, la prestazione una tantum viene erogata dall’I.N.A.I.L. o, con riferimento agli infortuni del settore marittimo o aereo, dall’Ipsema e spetta ai superstiti di tutti i lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, anche se non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria. Per quanto riguarda, in particolare, gli infortuni mortali in ambito domestico la prestazione una tantum è erogata ai familiari dei soggetti assicurati ai sensi della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
La prestazione una tantum, non soggetta a tassazione, è cumulabile con altre misure di sostegno previste in favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro.
La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalza e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore.
L’anticipazione della rendita ai superstiti di cui all’art. 85 del testo unico è corrisposta dai medesimi Istituti e spetta esclusivamente ai superstiti di soggetti che svolgevano in via esclusiva l’attività di lavoro in ambito domestico, assicurati sulla base della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
 
Benefici erogati dal Fondo
 
L’importo della prestazione una tantum è determinato in maniera crescente in relazione al numero dei superstiti aventi diritto, nelle misure indicate dall’articolo 1 del decreto in oggetto. In sede di prima applicazione la prestazione una tantum è attribuita unitariamente al nucleo dei familiari dei lavoratori deceduti a seguito di infortunio sul lavoro.
Per effetto del citato art. 9 del D.Lgs. n. 81/2008, i benefici sono erogati a seguito di infortuni verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L’importo della prestazione una tantum è parametrato al numero dei familiari superstiti ed è annualmente fissato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in funzione delle risorse disponibili.
Il D.M. 19 novembre 2008 ha fissato la misura della prestazione una tantum per gli eventi verificatesi dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.
Nei casi di erogazione della prestazione una tantum corrisposta dal Fondo, l’I.N.A.I.L. o l’Ipsema, provvedono, altresì, a liquidare ai familiari superstiti di lavoratori assicurati un'anticipazione della rendita di cui all’art. 85 del testo unico, ferme restando le misure e le condizioni previste dal medesimo art. 85 del testo unico.
L’importo dell’anticipazione è pari ai 3/12 della rendita annua calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.

Soggetti beneficiari
 
I soggetti beneficiari della prestazione una tantum, individuati dall’articolo 2 del decreto in oggetto, secondo le previsioni di cui all’articolo 85 del testo unico sono:
a) il «coniuge superstite, i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età: i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito (….) fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari: figli inabili al lavoro (….) finché dura l’inabilità». L’articolo 85 precisa che «sono compresi tra i superstiti (….), dal giorno della nascita i figli concepiti alla data dell’infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell’infortunio i nati entro trecento giorni da tale data»;
b) in mancanza dei familiari di cui alla lettera a), gli «ascendenti, i genitori adottanti se viventi a carico del defunto, nonché i fratelli o sorelle se conviventi con l’infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabilite per i figli».
Nella ipotesi di concorso tra più aventi diritto, il secondo comma dell’articolo 2 del decreto in oggetto prevede che l’importo della prestazione una tantum debba essere diviso tra i soggetti in parti eguali; pertanto non trovano applicazione le percentuali di ripartizione tra aventi diritto di cui al citato articolo 85, che si applicano invece ai fini della liquidazione dell’anticipazione della rendita a superstiti.
 
Modalità di presentazione della domanda
 
La domanda diretta ad ottenere la prestazione una tantum erogata dal Fondo deve essere presentata, secondo la modulistica allegata al decreto ministeriale 19 novembre 2008, da uno solo dei soggetti beneficiari e deve contenere completa indicazione di tutti i presupposti necessari per l’erogazione della prestazione una tantum.
La domanda deve essere presentata o inviata a mezzo di raccomandata AR alla competente sede dell’Istituto (I.N.A.I.L. o Ipsema) presso cui il lavoratore deceduto era assicurato, entro quaranta giorni dalla data del decesso. In caso di lavoratori non assicurati, le istanze devono essere inviate, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, all'I.N.A.I.L. o all'Ipsema per i superstiti dei lavoratori occupati nel settore marittimo e aereo.
I termini di presentazione delle istanze, concernenti gli infortuni verificatesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di pubblicazione del decreto in oggetto, ove non già presentate, decorrono dalla suddetta data di pubblicazione.
Il soggetto richiedente, se vi sono più beneficiari, deve allegare all’istanza apposita delega alla riscossione della prestazione una tantum.
Nel caso di figli minori, la domanda è presentata dal soggetto che esercita la potestà genitoriale, ovvero la tutela. Nella domanda devono, inoltre, essere indicati gli estremi per il versamento della somma.
Il procedimento per il pagamento della prestazione una tantum deve essere avviato il più rapidamente possibile, per cui si raccomanda ai competenti uffici dell’I.N.A.I.L. e dell’Ipsema di porre la massima attenzione, in fase di ricezione al fine di verificare la completezza della domanda per consentire le successive fasi di istruttoria e di definizione dell’istanza.
 
Verifica dei requisiti di accesso ed erogazione dei benefici
 
L’erogazione di entrambi i benefici è subordinato dall’esito di un ispezione sommaria congiunta volta ad accertare che l’evento mortale sia riconducibile ad infortunio sul lavoro.
Tenuto conto che la finalità del Fondo è quella di predisporre una misura di sostegno ai familiari delle vittime di infortuni mortali sul lavoro, i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro o dei corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell’I.N.A.I.L., a fronte della notizia di infortunio mortale, opereranno i più solleciti raccordi a livello territoriale al fine del coordinamento delle necessarie attività per l’espletamento dell’accertamento sommario. In occasione del suddetto accertamento dovrà, altresì, essere verificata la composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto dichiarato nell’istanza.
All’esito dell’accertamento deve essere redatta una relazione congiunta nella quale si è espressamente riportato che il decesso, sulla base dell’esame sommario delle cause e circostanze, sia riconducibile a infortunio sul lavoro.
Detta relazione deve essere inviata alla sede I.N.A.I.L. competente che provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta relazione, all’erogazione della prestazione una tantum e, in caso di infortuni mortali i soggetti obbligatoriamente assicurati ai sensi del testo unico e della legge n. 493/1999, alla liquidazione dell’anticipazione della rendita ai superstiti di cui all’art. 85 del testo unico
Ove l’infortunio sia occorso nel settore marittimo o aereo, il relativo accertamento è effettuato dagli uffici dell’Ipsema competenti per territorio, in raccordo con gli altri organismi di vigilanza di settore. L’Ipsema provvede, entro trenta giorni dall’accertamento, all’erogazione della prestazione una tantum e, in caso di infortuni mortali di soggetti obbligatoriamente assicurati ai sensi del testo unico alla liquidazione dell’anticipazione della rendita ai superstiti di cui all’art. 85 del testo unico.
Per quanto riguarda gli eventi mortali occorsi antecedentemente alla data di pubblicazione del decreto in oggetto, le competenti sedi I.N.A.I.L. e Ipsema provvederanno a:
a) invitare i soggetti avente diritto per i casi in cui sia stato già accertato il diritto alla erogazione della rendita ai superstiti di cui all’art. 85 del testo unico, ad integrare l’istanza già presentata con le informazioni richieste dal modulo allegato al decreto, o a trasmettere l’istanza stessa ove non pervenuta. Successivamente procederanno direttamente all’erogazione della prestazione una tantum sulla base della procedura ordinaria di accertamento, senza espletare l’accertamento sommario;
b) richiedere ai superstiti aventi diritto di soggetti non assicurati, di completare e/o integrare l’istanza già presentata con le informazioni richieste dal modulo allegato al decreto. Successivamente procederanno all’erogazione della prestazione una tantum sulla base delle risultanze dell’accertamento sommario.
Per gli infortuni mortali occorsi antecedentemente alla data di pubblicazione del decreto in oggetto, per i quali le istanze sono state inviate alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizi ispezione del lavoro, le suddette Direzioni provvederanno a trasmetterle alle competenti sedi I.N.A.I.L. o Ipsema le quali dopo aver verificato di non essere già in possesso dell’istanza relativa allo stesso caso, provvederanno come stabilito ai punti a) e b).
 
Procedura ordinaria di accertamento
 
Ove a seguito dell’accertamento sommario non sia stata riconosciuta la prestazione una tantum e all’esito della procedura ordinaria di accertamento, per i soggetti tutelati ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e ai sensi della legge n. 493/1999, si riscontri che il decesso sia riconducibile a infortunio sul lavoro, l’I.N.A.I.L. e l’Ipsema provvederanno anche all’erogazione della prestazione una tantum.
Si evidenzia inoltre che l’articolo 5 del decreto in oggetto prevede che, all’esito delle procedure ordinarie di accertamento, gli Istituti, provvedano al recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni una tantum e/o di anticipazione della rendita ai superstiti di cui all’art. 85 del testo unico.
 
Contenzioso giudiziario

L’eventuale contenzioso giudiziario avverso il diniego della prestazione derivante dell’esito negativo dell’accertamento sommario è a carico dell’I.N.A.I.L. e dell’Ipsema.
 
Il Direttore generale per l’attività ispettiva
Il Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
Il Direttore generale dell’I.N.A.I.L.
Il Direttore generale dell’Ipsema