Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 maggio 2019, n. 14252 - Infortunio e risarcimento del danno differenziale


 

Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 24/05/2019

 

 

 

Fatto

 


1. E.H., premesso di avere prestato attività di lavoro dipendente in favore della ditta individuale di L.A., il quale aveva appaltato all'impresa Edilcasa di C.A. lavori da svolgersi presso il cantiere di Altopascio, di avere, in data 20.12.2002, presso il detto cantiere subito un infortunio sul lavoro in quanto colpito violentemente alla testa dalla struttura di sostegno di una carrucola realizzata da E.A., dipendente dell' impresa A.A., adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna in solido dei convenuti, impresa L.A., Edilcasa di C.A., E.A. e impresa A.A., al risarcimento del danno differenziale quantificato in € 97.806,61.
2. Il giudice di prime cure, in parziale accoglimento del ricorso, condannava i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 2.788,14, a titolo di rimborso delle spese mediche documentate.
3. La Corte di appello di Firenze, pronunziando sull'appello principale di E.H. e sull'appello incidentale di L.A., ha confermato la decisione di primo grado osservando, per quel che ancora rileva in questa sede, che : a) la domanda di risarcimento del danno differenziale fondata sul danno da perdita della capacità lavorativa specifica era inammissibile in quanto tardivamente formulata solo in corso di causa; tale domanda non poteva, infatti, ritenersi ricompresa nella generica richiesta di danno differenziale il quale, secondo quanto evincibile dal conteggio allegato dall'originario ricorrente, risultava limitato al solo danno biologico permanente differenziale e al danno morale; b) in relazione alle specifiche voci di danno oggetto di domanda (danno biologico permanente differenziale e danno morale), rapportate alla percentuale di inabilità permanente, pari al 29%, accertata dal ctu, conforme a quella indennizzata dall'INAIL, l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, con l'ulteriore incremento del 20% per la gravità dell'infortunio, comportava l'ammontare del risarcimento in misura pari a € 173.733,60; c) l'indennizzo erogato dall'INAIL (rendita capitalizzata per danno biologico pari a € 63.044, 95, quota di rendita capitalizzata per danno patrimoniale pari a € 71.424,76, ratei già corrisposti € 69.761,97) per un totale di € 204.231,68, dal quale andavano detratte le prestazioni assicurative, eccedeva il danno non patrimoniale permanente, oggetto della domanda attrice, e tanto comportava il rigetto della domanda del danno differenziale.
4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso E.H. sulla base di due motivi. L'intimata impresa individuale L.A. ha resistito con tempestivo controricorso.
5. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. .
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo parte ricorrente denunziando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n., 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13 d. lgs. n. 38 del 2000, censura la sentenza impugnata per avere, nel calcolare il danno differenziale (ovvero la differenza tra il danno causato dal responsabile civile e quello indennizzato dall'INAIL), detratto dal danno civilistico il valore capitale dell'intera rendita erogata dall'INAIL anziché il valore capitale della sola quota di rendita erogata per indennizzare il danno biologico.
2. Con il secondo motivo denunziando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto, nella personalizzazione del danno biologico, un incremento pari al 20% anziché del 50%, come prospettato in considerazione della gravità dell'offesa e della perdita della capacità lavorativa specifica .
3. Preliminarmente, in relazione alla mancata evocazione nel giudizio di legittimità dei condebitori solidali di E.H., e cioè Impresa Edilcasa di C.A., Impresa A.A. e E.A., ritiene il Collegio non necessaria la integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., in conformità della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la obbligazione solidale passiva non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito (Cass. n. 2854 del 2016, Cass. n. 14469 del 2008, Cass. n. 24680 del 2006, Cass. Sez. Un. n. 14700 del 2010). In particolare è da escludere, in relazione allo specifico oggetto di causa ed alle censure articolate, quella dipendenza di causa o di obiettiva interrelazione tra le posizioni dei condebitori tale da giustificare il venir meno della scindibilità processuale dei rapporti, secondo quanto anche di recente puntualizzato da questa Corte ( Cass. n. 20860 del 2018).
4. Sempre in via preliminare deve escludersi la inammissibilità del primo motivo di ricorso, eccepita dalla parte controricorrente sul duplice rilievo che il motivo in questione, attenendo alla quantificazione del danno, investe il merito del giudizio e che, comunque, il criterio applicato dal giudice di merito coincideva con quello invocato da controparte. 
4.1. Sotto il primo profilo, infatti, è sufficiente osservare che nel caso di specie non viene in rilievo una questione di mera quantificazione ma la regola legale che presiede alla corretta determinazione del dovuto da parte del datore di lavoro; sotto il secondo profilo si rileva che il criterio indicato dalla parte non vincolava, comunque, il giudice del merito nella individuazione della regola giuridica applicabile .
5. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nell'affermazione del principio per cui in tema di liquidazione del danno biologico cd.differenziale - di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL - deve essere operato, in coerenza con la struttura bipolare del danno-conseguenza, un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare
complessivo del danno biologico va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 13222 del 2015; Cass. n. 20807 del 2016; v. pure Cass. n. 17407 del 2016 e, più di recente, Cass. n. 25618 del 2018).
5.1. Nel caso di specie, per come pacifico, l'INAIL ha indennizzato il lavoratore sulla base di un danno quantificato nella misura del 29% e quindi superiore al 16% di talché quanto corrisposto dall'istituto assicuratore, per espressa previsione legislativa, risultava destinato a compensare sia il danno biologico sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno. In conseguenza, in coerenza con il principio richiamato, al quale si ritiene di dare continuità, il giudice del merito non poteva ritenere interamente "coperto" il danno occorso al lavoratore, nella misura accertata in giudizio, da quanto complessivamente dovuto dall'istituto assicuratore ma doveva, anche di ufficio, procedere allo scomputo per poste omogenee e, quindi, decurtare dal danno indennizzabile dall'INAIL esclusivamente quanto corrispondente al danno biologico.
5.2. Si impone, pertanto la cassazione, in parte qua, della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado, che si indica nella Corte di appello di Firenze in diversa composizione, che si uniformerà al principio affermato.
6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto inteso ad incrinare l'accertamento di fatto relativo alla misura del danno biologico con modalità non conformi all'attuale configurazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. Parte ricorrente si limita, infatti, a considerazioni del tutto generiche ed apodittiche in ordine alla necessità di una diversa e maggiore "personalizzazione" del pregiudizio conseguito all'infortunio, senza neppure formalmente dedurre che la percentuale accertata era frutto di omesso esame di uno specifico fatto storico, oggetto di discussione fra le parti, come, invece, prescritto (Cass. Sez. Un. 7/4/2014 n. 8053) alla luce del testo novellato dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. .
7. Al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità. Roma, 14 marzo 2019