Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 maggio 2019, n. 14251 - Infortunio con una pressa. Mancata ricezione a mezzo fax della raccomandata interruttiva della prescrizione


 

Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 24/05/2019

 

Fatto

 


1. M.A. conveniva in giudizio la datrice di lavoro Inver Press s.r.l., G.M. e V.M. per essere risarcita dei danni differenziali subiti in seguito a infortunio lavorativo occorsole in data 28.2.2007. Inverpress s.r.l. e G.M. chiamavano in causa Alleanza Toro Assicurazioni s.p.a. quale propria compagnia di assicurazione nonché G.M. s.p.a., società dalla quale era stata acquistata la pressa alla quale era addetta la lavoratrice al momento dell'infortunio; quest'ultima società era autorizzata alla chiamata in causa di Fondiaria -SAI s.p.a., propria compagnia assicuratrice.
2. Il giudice di prime cure, con sentenza non definitiva, accoglieva la eccezione di prescrizione del diritto di G.M. s.p.a. ad essere tenuta indenne da Fondiaria- SAI s.p.a..
3. La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione. In particolare, per quel che rileva in questa sede, il giudice di appello, premessa la inammissibilità della produzione documentale, avvenuta solo in secondo grado, costituita dalla lettera raccomandata interruttiva della prescrizione, ha ritenuto, quanto alla missiva inviata tramite fax in data 5.9.2007, che correttamente il primo giudice ne aveva escluso la efficacia interruttiva in quanto in giudizio era stata dimostrata la mancata recezione della stessa da parte della destinataria.
4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.M. s.p.a. sulla base di quattro motivi; Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. - già Fondiaria SAI s.p.a.- ha resistito con tempestivo controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
 

 

Diritto

 


1. Parte ricorrente, premesso di essere stata assolta in primo grado dall'obbligo di manleva da ogni richiesta economica nei propri confronti, ha formulato i seguenti motivi di ricorso.
2. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto assolto da parte di Fondiaria Sai s.p.a. l'onere di dimostrare la mancata recezione del documento inviato via fax in data 5.9.2007. Premesso che, come provato dalla produzione del relativo rapporto di trasmissione, il numero del telefax di destinazione corrispondeva a quello dell'Agenzia di Macerata di Fondiaria SAI, assume che la mancata recezione del documento non poteva essere dimostrata sulla base di mere circostanze negative quali quelle sulle quali controparte aveva articolato la prova ammessa dal giudice di merito; contesta che le circostanze riferite dal teste escusso in ordine alle procedure di gestione dei ) sinistri da parte della società assicuratrice fossero idonee a dimostrare la mancata recezione del documento inoltrato via telefax .
3. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 244 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile la prova orale su una circostanza intrinsecamente negativa laddove, secondo il giudice di legittimità, la prova di un fatto non avvenuto può essere data unicamente mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni. 
4. Con il terzo motivo di ricorso deduce , ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ., dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2729 cod. civ. nella parte in cui la sentenza di appello aveva ritenuto elevabile a rango di prova, o quantomeno di presunzione semplice, una circostanza ontologicamente inidonea a tal fine. Censura, in particolare, che il giudice di merito abbia ritenuto significativo della mancata recezione del telefax la circostanza, riferita dal teste escusso, fondata sul fatto che la procedura di gestione dei sinistri della società Fondiaria prevedeva l'assegnazione a ciascuna pratica, al momento della denunzia del sinistro, di un numero di serie le cui prime cifre erano riferite all'anno della denuncia; nel caso di specie le prime cifre del numero corrispondente alla pratica in oggetto erano riferite all'anno "2012" e non all'anno "2007", coincidente quest'ultimo con l'anno di asserito invio tramite telefax della missiva di denunzia del sinistro. Assume il ricorrente che il riferimento al numero della pratica del sinistro era del tutto privo dei caratteri di univocità e certezza necessari a fondare la presunzione della mancata recezione della missiva inviata.
5. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1335 cod. civ. per avere la Corte di merito, del tutto apoditticamente, ritenuto inapplicabile alla fattispecie de qua la norma richiamata in relazione alla connessa presunzione di conoscenza da parte del destinatario della comunicazione pervenuta tramite telefax.
Assume, infatti, che tale forma di comunicazione è assistita da presidi quali il rapporto di ricezione. In ogni caso, stante la natura tipicamente recettizia dell'atto interruttivo della prescrizione, del tutto ingiustificata risultava la affermata inapplicabilità dell'art. 1335 cod. civ. e il connesso regime probatorio gravante sul destinatario.
6. Il quarto motivo di ricorso è fondato con effetto di assorbimento degli altri motivi.
6.1. E' da premettere che, come condivisibilmente affermato da precedenti pronunzie di legittimità, l'art. 1335 cod. civ. e, quindi, la presunzione (relativa) di conoscenza posta da tale previsione una volta che l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, trova applicazione anche nel caso di atto di costituzione in mora (categoria alla quale è riconducibile la richiesta inviata alla società assicuratrice) che è atto giuridico in senso stretto (Cass. n. 14889 del 2001, in motivazione; Cass. n. 13926 del 2001 in motivazione; Cass. 3908 del 1992; Cass. n. 6471 del 1987).
6.2. In ipotesi di trasmissione a mezzo telefax, la giurisprudenza di questa Corte, in applicazione del principio originariamente elaborato con riferimento alle comunicazioni di cancelleria effettuate con detto mezzo e quindi esteso anche alle comunicazioni effettuate al di fuori del processo (Cass. n. 5168 del 2012), ha ritenuto che una volta dimostrato l'avvenuto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli, restando, pertanto, a carico del medesimo, l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione (Cass. n. 18679 del 2017, Cass. n. 349 del 2013).
6.3. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio laddove ha escluso la applicabilità della presunzione sancita dall'art. 1335 cod. civ., con il connesso onere a carico del destinatario, di dimostrare la incolpevole possibilità di acquisire conoscenza dell'atto. Ha, infatti, in concreto, dimostrato di pretermettere ogni considerazione relativa alla esistenza di un rapporto di trasmissione della missiva ad un numero di telefax che, ove corrispondente a quello della parte destinataria, avrebbe imposto di dare per dimostrata la relativa recezione salva, appunto, la prova, a carico del destinatario, della impossibilità di acquisire per causa non imputabile la conoscenza dell'atto.
7. A tanto consegue l'accoglimento del quarto motivo di ricorso, con effetto di assorbimento dell'esame degli altri motivi e la cassazione, in parte qua, della decisione, con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si indica nella Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per una rivalutazione della questione alla luce del principio enunciato.
8. Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il quarto motivo assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Roma, 12 marzo 2019