MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Lettera Circolare
 

PROT. n. 0013722

Roma, 21 ottobre 2011
 

OGGETTO: Lettera circolare prot. n° 13061 del 6 ottobre 2011 - Precisazioni.
 

Facendo seguito alla lettera circolare citata in oggetto con la quale questa Direzione Centrale ha inteso emanare i primi indirizzi applicativi sul Nuovo Regolamento di prevenzione incendi (dPR 151/2011) per renderne uniforme l’interpretazione da parte delle strutture territoriali, si rappresenta che, fra gli allegati alla predetta nota, il file “transitorio_TARIFFE_PI” contiene degli errori causati da un’errata conversione del file in formato pdf.
In particolare, alle attività individuate ai punti 13, 67 e 71 è stato indicato un valore orario per l’attestazione periodica di conformità pari a 50, in luogo dei valori orari esatti-di seguito trascritti:

attività

n° ore per fase “attestazione periodica conformità antincendi”

13.1.A

1

67.1.A

2

71.1.A

2

Si precisa inoltre che, per la determinazione degli importi riferiti alle istanze si deroga e per i progetti presentati secondo le procedure previste dall’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nella conversione non sono stati riportati i necessari valori decimali.
Per quanto sopra, nel confermare, come già espresso nella lettera circolare in oggetto citata, che per la determinazione gli importi riferiti alle citate istanze di deroga e per i progetti presentati secondo le procedure previste dall’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio devono essere prese a riferimento le disposizioni contenute, rispettivamente, nel decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998 e nel decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, si informa che si è provveduto ad operare le necessarie modifiche.
Si trasmette, pertanto, il nuovo documento aggiornato, che annulla e sostituisce quello precedentemente inviato.
Con la predetta lettera circolare sono stati trasmessi, inoltre, i modelli che devono essere allegati alle pratiche di prevenzione incendi, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 7 del nuovo regolamento.
Al riguardo, si è avuto modo di rilevare, per il modello di asseverazione mod PIN 2.1-2011, una incongruenza in materia di documenti da allegare allo stesso e di documenti da conservare in apposito fascicolo, disponibile presso l’indirizzo indicato dal titolare nella SCIA.
A tal fine si precisa che, così come peraltro già indicato nell’allegato II al DM 4/5/98, alla asseverazione dovranno essere allegati i soli modelli relativi alle dichiarazioni e alle certificazioni, mentre tutta la documentazione a corredo delle stesse dovrà essere raccolta nel sopra richiamato apposito fascicolo.
Rimane inteso che, per le sole attività in categoria A, o nei casi in cui non siano stati già stati esaminati dal Comando, dovrà essere allegata anche la documentazione riferita al progetto (relazione tecnica ed elaborati grafici).
Il nuovo modello di asseverazione, con le modifiche appena evidenziate, viene trasmesso in allegato e reso disponibile in formato testo sul sito istituzionale.
Con l’occasione, si trasmettono, in allegato, per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ ed, non a servizio di attività di cui all’allegato I, i modelli da utilizzare ai fini dei controlli di prevenzione incendi (PIN 2_gpl_2011, PIN 2.1_gpl_2011) e del rinnovo periodico di conformità antincendio (PIN 3_gpl_2011, PIN 3.1_gpl_2011), in coerenza con i contenuti del DPR 12.4.2006 n. 214.
Si coglie, infine, l’occasione per informare che sul sito internet www.vigilfuoco.it è stato realizzato un link dedicato alle novità introdotte dal nuovo regolamento dove è stato predisposto anche un applicativo che consente di determinare in maniera automatica la corrispondenza tra precedenti numerazioni delle attività e quelle di cui all’allegato I e le relative tariffe, in funzione del procedimento richiesto.