MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Area Protezione Passiva

Lettera Circolare
 

PROT. n. DCPST/A5/5642

Roma, 31 marzo 2010

 

OGGETTO: Certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi – Murature.

Pervengono a questa Direzione quesiti tendenti a conoscere quali debbano essere, alla luce della nuova normativa di resistenza al fuoco introdotta dai recenti decreti che oggi regolamentano la materia (DM 9 marzo 2007 e DM 16 febbraio 2007), gli atti certificativi inerenti le strutture di muratura (portante e non) da porre a corredo delle istanze di sopralluogo ai fini dell’ottenimento del CPI.
A tale proposito si espongono di seguito le seguenti considerazioni:
1) Il punto 1.1 dell’allegato II al DM 4 maggio 1998 prevede, nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi affidati ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, che la documentazione certificativa relativa agli elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco debba essere rappresentativa della tipologia di valutazione eseguita (sperimentale, analitica, tabellare).
Tale certificazione deve essere firmata:
dal direttore del laboratorio, se la valutazione è di tipo sperimentale;
da professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84, se la valutazione è di tipo analitico;
da professionista, se trattasi di valutazione di tipo tabellare.
2) Il nuovo DM 16 febbraio 2007, che ha aggiornato la materia e recepito gli atti e le norme comunitarie connesse alla resistenza fuoco, pur stabilendo in linea generale che le prestazioni di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di prove, calcoli, confronti con tabelle (articolo 2 comma 2), demanda la scelta del metodo alla esistenza di norme condivise di riferimento al fine di garantire uniformità e trasparenza negli atti nonché una più efficace azione di controllo.
Si osserva a questo punto che la possibilità di utilizzo della specifica norma europea di riferimento per la progettazione ed il calcolo delle murature esposte all’incendio (EN 1996-1-2) è attualmente rimandata al momento in cui sarà disponibile l’apposita appendice nazionale (v. p.to C.4 dell’allegato C al decreto).
Da quanto sopra esposto è facile desumere che, allo stato attuale, le uniche modalità attraverso cui è oggi possibile determinare le prestazioni di resistenza al fuoco delle murature (portanti e non) sono quelle basate sui risultati delle prove e sui confronti con tabelle, escludendo quindi ogni altra forma di certificazione.
Premesso quanto sopra, occorre tuttavia rilevare che tale problematica crea tuttora dubbi e incertezze sia negli operatori economici che negli stessi Comandi VF, i quali, solo sulla base dei contenuti espressi dal DM 4 maggio 1998, continuano ad accettare certificazioni basate su valutazioni analitiche.
Al fine quindi di consentire il graduale adattamento di tutti gli operatori alla nuova regolamentazione tecnica introdotta e di non creare incertezze o, addirittura, confusione sia nel mercato di tali prodotti che nello svolgimento dei procedimenti di P.I. a carico dei Comandi VF, su conforme parere del CCTS espresso nella seduta del 23 marzo 2010, si ritiene opportuno che le certificazioni di murature, basate su valutazioni analitiche, possano essere accettate, ai fini del rilascio del CPI, per le costruzioni il cui progetto è stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, prima del 25 settembre 2010.
Per i progetti presentati dopo tale data, in assenza della predetta appendice nazionale e delle necessarie indicazioni tecniche che la medesima fornirà a riguardo, saranno unicamente ammesse, per tali tipologie di elementi costruttivi, certificazioni basate su risultati di prova secondo le istruzioni contenute nel citato DM 16 febbraio 2007 o, in alternativa, su confronti con le tabelle riportate nel citato DM 16 febbraio 2007 e nella successiva Lettera Circolare n. 1968 del 15 febbraio 2008.
Stante la predetta indicazione riguardante le certificazioni analitiche e al fine di adottare un uniforme comportamento nei confronti di murature il cui requisito di resistenza al fuoco sia stato attestato mediante certificati sperimentali, è appena il caso, infine, di rilevare l’opportunità che i corrispondenti rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. 14 settembre 1961, n. 91 possano essere utilizzati anche oltre le date indicate all’art. 5 comma 1 del D.M. 16 febbraio 2007, esclusivamente per le costruzioni il cui progetto sia stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di suddette date.
Analogo comportamento potrà, evidentemente, essere adottato per prodotti/elementi costruttivi diversi dalle murature in possesso di rapporti di prova sperimentali rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. 14 settembre 1961, n. 91.