Tipologia: CCNL
Data firma: 29 aprile 2019
Validità: 01.05.2019 - 30.04.2022
Parti: Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Servizi-Turismo, Animazione e intrattenimento
Fonte: conflavoro.it

Sommario:

 

Premessa
Definizione della figura dell'animatore
Validità del contratto e campo di applicazione
Sezione generale Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 1 - Assunzione - Requisiti per l’accesso
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mansioni lavorative e variazioni di posizione organizzativa
Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell’ambiente
Art. 5 - Attuazione normativa
Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST
Art. 7 - Permessi retribuiti
Art. 8 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Diritto allo studio
Art. 11 - Congedi per formazione
Art. 12 - Disciplina della richiesta di congedo
Art. 13 - Conservazione del posto di lavoro
Art. 14 - Normale retribuzione
Art. 15 - Tipologie di retribuzione
Art. 16 - Minimi di paga
Art. 17 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 18 - Tredicesima mensilità
Art. 19 - Infortunio
Art. 20 - Astensione obbligatoria per maternità
Art. 21 - Congedi parentali e per malattia del figlio
Art. 22 - Congedi e permessi per handicap
Art. 23 - Congedo matrimoniale
Art. 24 - Trasferte, ritiro patente, rimborso spese chilometrico
Art. 25 - Distacco
Art. 26 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Art. 27 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
Art. 28 - Preavviso
Art. 29 - Trattamento di fine rapporto
Art. 30 - Contrattazione collettiva decentrata
Contratti flessibili
Lavoro part time

Art. 31 - Tipologie di lavoro a tempo parziale
Art. 32 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 33 - Assunzione
Art. 34 - Obblighi di comunicazione
Art. 35 - Clausole flessibili ed elastiche
Art. 36 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 37 - Retribuzione
Art. 38 - Periodo di comporto per malattia
Art. 39 - Consistenza dell’organico aziendale
Art. 40 - Diritto di precedenza
Somministrazione
Art. 41 - Sfera di applicabilità
Art. 42 - Tutela del lavoratore
Art. 43 - Esercizio del potere disciplinare
Art. 44 - Retribuzione
Telelavoro e lavoro agile

Art. 45 - Definizione
Art. 46 - Sfera di applicabilità
Art. 47 - Disciplina del rapporto
Art. 48 - Diritti e doveri del telelavoratore e del lavoratore agile
Art. 49 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
Art. 50 - Dotazioni strumentali e utenze
Art. 51 - Orario di lavoro
Art. 52 - Contrattazione aziendale
Istituti sindacali
Art. 53 - Rappresentanze sindacali
Art. 54 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 55 - Assemblea
Art. 56 - Referendum
Art. 57 - Trattenute sindacali
Art. 58 - Ente bilaterale autonomo del settore privato EBIASP
Art. 59 - Organismo Paritetico Nazionale OPNASP
Art. 60 - Osservatorio nazionale
Art. 61 - Enti bilaterali territoriali

 

Art. 62 - Finanziamento ente bilaterale autonomo del settore privato
Art. 63 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 64 - Fondi
Art. 65 - Classificazione del personale
Appendice
2. Regolamento delle commissioni paritetiche di conciliazione
Sezione animatori

Art. 1 - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 2 - Pacchetto ospitalità
Art. 3 - Assenza per esami universitari
Art. 4 - Lavoro festivo, lavoro domenicale e 4 Novembre
Art. 5 - Trasferibilità
Art. 6 - Recesso dal contratto
Art. 7 - Interruzione contratto di appalto
Art. 8 - Malattia e periodo di comporto
Art. 9 - Trattamento economico per malattia
Declaratorie
Apprendistato
Tabella A-Settore Operatori Strutture Turistiche
Sezione amministrativi

Art. 1 - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 2 - Flessibilità/elasticità dell’orario contrattuale di lavoro
Art. 3 - Banca delle ore
Art. 4 - Modalità di fruizione
Art. 5 - Lavoro straordinario
Art. 6 - Lavoro notturno
Art. 7 - Riposo settimanale
Art. 8 - Lavoro festivo, lavoro domenicale e 4 Novembre
Art. 9 - Scatti di merito o di professionalizzazione
Art. 10 - Premio di risultato
Art. 11 - Assenze
Art. 12 - Malattia
Art. 13 - Obblighi del lavoratore
Art. 14 - Periodo di comporto
Art. 15 - Trattamento economico per malattia
Art. 16 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 17 - Aspettativa non retribuita per malattie oncologiche
Art. 18 - Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 19 - Aspettativa
Art. 20 - Trasferimento
Lavoro a tempo determinato
Art. 21 - Requisiti di applicabilità
Art. 22 - Apposizione del termine
Art. 23 - Periodo di prova
Art. 24 - Durata e proroghe
Art. 25 - Proporzione numerica
Art. 26 - Diritto di precedenza
Art. 27 - Retribuzione
Art. 28 - Declaratorie
Apprendistato
1. Regolamento dell'apprendistato

Art. 1 - Qualificazione del rapporto contrattuale
Art. 2 - Apprendistato professionalizzante
Art. 3 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Art. 4 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Art. 5 - Proporzione numerica
Art. 6 - Disciplina del rapporto
Art. 7 - Parere di conformità
Art. 8 - Periodo di prova
Art. 9 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 10 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 11 - Doveri dell'apprendista
Art. 12 - Trattamento normativo
Art. 13 - Trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante
Art. 14 - Durata del contratto di apprendistato professionalizzante
Art. 15 - Formazione
Art. 17 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
Art. 18 - Rinvio alla legge
Tabella B -Amministrativi


Contratto collettivo nazionale aziende di animazione e intrattenimento, in vigore dal 01 Maggio 2019 - 30 Aprile 2022

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di aprile in Roma, presso la sede della Fesica Confsal, P.zza di Villa Carpegna n. 58, tra Conflavoro Pmi, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese […] e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato [...], Confsal-Fisals, Federazione Italiana Sindacato Autonomo Lavoratori Stranieri […], con l'assistenza della Confsal, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori […], si è addivenuti al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per la Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati stipulato il giorno 23 luglio 2015.

Validità del contratto e campo di applicazione
[…]
Il presente contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra lavoratori e lavoratrici che abbiano compiuto 18 anni e imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, terze alla gestione nell'ambito dell'intrattenimento organizzato per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche e pub, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, eventi, spettacoli ed intrattenimenti vari in genere. Non sono inquadrabili in questo CCNL i rapporti di lavoro tra aziende di gestione diretta e animatori che dovranno invece aderire al CCNL applicato al resto del personale alberghiero. Le attività oggetto del presente contratto sono tutte quelle relative all'intrattenimento per adulti e bambini quali: animazione di contatto, animazione per bambini, organizzazione di giochi, organizzazione di feste e spettacoli, organizzazione di escursioni, vendita di gadget rappresentativi delle attività di animazione e abbigliamento esclusivamente utilizzate e indossate dalla squadra di animazione. Per la necessaria professionalità e sicurezza nei confronti dei turisti sono esclusi dal presente contratto i rapporti di lavoro con istruttori di discipline sportive ove l'intento è insegnare sia a livello propedeutico che a livello avanzato gli sport di: tennis, tiro con l'arco, vela, surf, canoa, nuoto, sci nautico, fitness. Qualora ci fosse la necessità di inserire all'interno della struttura turistica, a completamento del servizio per gli ospiti, istruttori sportivi pur dilettanti che dovessero collaborare con gli animatori pur con una operatività autonoma e con qualunque forma di collaborazione, gli stessi istruttori sportivi dilettanti dovranno essere assunti da una società sportiva dilettantistica regolarmente iscritta al CSI o al Coni che abbia un tempo esperienziale pregresso di attività di almeno 3 anni ed avere un attestato nominativo di abilitazione ad esercitare il ruolo di istruttore dilettante.

Sezione generale Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell'ambiente

1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della formazione e del rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l'opportunità di operare, ciascuna in relazione al proprio ruolo, in maniera responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia.
2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente.
3. In ottemperanza al disposto di cui all'Art. 9 della Legge n. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 5 - Attuazione normativa
Le Parti stipulanti considerano che le norme di tutela previste dal D.Lgs. n. 81/2008 siano intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST
1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potrà essere effettuata attraverso piattaforme eLearning anche per i suoi aggiornamenti, come previsto dall'A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs. n. 81/2008.
2. In merito al servizio RLST, affidato all'OPNASP, si fa riferimento all'Accordo interconfederale 29 giugno 2016 e s.m.i.

Art. 26 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Premessa
Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
a. osservare l'orario di inizio delle attività a lui assegnate in favore degli ospiti per preservare l'immagine di organizzazione ed efficienza dei servizi del Villaggio Turistico;
[…]
d. indossare la divisa assegnata nei momenti di relazione con gli ospiti, indossare il materiale di protezione individuale fornito dall'azienda quando la mansione lo renda necessario per la propria incolumità, rispettando le disposizioni impartite dal Responsabile della Sicurezza;
e. usare la massima cortesia quando si relaziona con la clientela del Villaggio, con i colleghi o con il personale alberghiero;
f. rispettare le disposizioni aziendali.
Nel caso in cui il lavoratore:
[…]
• Provochi guasti non gravi a cose o impianti a lui affidati per mal uso, disattenzione o negligenza
• Fumi in zone proibite o durante momenti di relazione con gli ospiti
• Esegua i lavori senza assiduità e con negligenza
• Tenga disordinato o sporco il suo posto letto o contribuisca a rendere sporco o disordinati gli spazi comuni dell'alloggio compreso il bagno
[…]
il datore di lavoro può prendere provvedimenti, a seconda della gravità, con ammonizioni verbali o ammonizioni scritte o multe con un importo non superiore alla paga base di 5 ore o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a max 10 giorni o licenziamento individuale.
[…]
9. A titolo esemplificativo, incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione, in base alla gravità dell'infrazione stessa, il lavoratore che:
[…]
b. abbandoni, senza giustificato motivo, il proprio posto di lavoro;
c. ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
d. provochi guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende a causa di disattenzione o negligenza;
e. contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f. non esegua il lavoro con assiduità o lo esegua con negligenza;
g. faccia uso di sostanze stupefacenti;
h. si intrattenga all'interno del Villaggio in evidente stato di ubriachezza.
10. In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a. gravi guasti provocati al materiale dell'azienda provocati da negligenza;
[…]
d. abbandono del posto di lavoro nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
e. recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a), b), c), g) e h) sopra indicate al punto 9);
f. gravi offese rivolte agli ospiti del Villaggio, ai propri colleghi e agli addetti ai servizi alberghieri;
g. asportazione o danneggiamento volontario di materiale aziendale;
h. grave insubordinazione e comportamento oltraggioso verso i superiori;
[…]
l. litigio seguito da vie di fatto, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto
m. qualunque grave comportamento che comprometta l'immagine dell'azienda, del Villaggio o degli ospiti;
[…]

Art. 30 - Contrattazione collettiva decentrata
1. Dall'entrata in vigore del presente CCNL, per il tramite delle articolazioni dell'Ente Bilaterale a livello regionale o territoriale, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali.
2. Rientrano nell'ambito della contrattazione aziendale tutti gli istituti economici extracontrattuali e, secondo il principio di prevalenza del contratto aziendale sottoscritto dalla maggioranza dei rappresentanti aziendali dei lavoratori o approvato dalla maggioranza dei dipendenti, anche gli altri istituti, fermi restando i limiti della legge nazionale e le regolamentazioni comunitarie e internazionali. Ferma altresì restando la sorveglianza delle Parti stipulanti secondo le procedure che verranno stabilite con successivo accordo. Particolare rilevanza verrà data alla possibilità di attivare meccanismi incentivanti di Welfare aziendale
[…]
4. Tali intese sono definite a livello aziendale con l'assistenza delle strutture territoriali delle Parti stipulanti, che le sottoscrivono in quanto coerenti con quanto previsto al punto precedente.
[…]

Contratti flessibili
Lavoro part time
Art. 34 - Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro è tenuto ad informare la RSA, ove esistente, con cadenza annuale, sull'andamento dell'utilizzo delle assunzioni a tempo parziale e sulla relativa tipologia.
2. In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all'Ente Bilaterale, per le finalità statistiche dello strumento negoziale.

Art. 39 - Consistenza dell'organico aziendale
In tutti i casi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Somministrazione
Art. 41 - Sfera di applicabilità

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
2. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 42 - Tutela del lavoratore
1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto, nei confronti dei propri dipendenti.
2. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.

Telelavoro e lavoro agile
Art. 45 - Definizione

1. Il telelavoro è l'attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente senza una presenza fisica continuativa all'interno dei locali aziendali, in quanto consiste in una forma di organizzazione del lavoro prevalentemente a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la sua azienda. Il lavoro agile è modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Non possono pertanto essere svolte con modalità di telelavoro quelle mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza costante o prevalente del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
a. autisti;
b. operatori di vendita;
c. lavoratori comandati presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
d. ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
3. Il Telelavoro può essere di tre tipi, senza escludere la promiscuità tra gli stessi:
a. domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri che non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore né con gli uffici aziendali.
4. Il centro di telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell'azienda.
5. Per il tipo 3) b. è richiesto che il lavoratore comunichi all'azienda il sito prescelto, sia agli effetti dell'adempimento degli obblighi di sicurezza che ai fini delle coperture assicurative.
6. Per il lavoro agile, fatte salve le evoluzioni normative, valgono le stesse tipizzazioni del precedente punto 3), ferma restando l'alternanza del lavoro in sede aziendale come da tipo legale.

Art. 46 - Sfera di applicabilità
1. Il telelavoro e il lavoro agile hanno carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la concessione come l'accettazione della modalità di telelavoro o lavoro agile non può in alcun modo essere pretesa- salvo sia stata espressamente concordata all'atto della assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2. L'accordo tra l'azienda e il lavoratore sul telelavoro o sul lavoro agile deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata del telelavoro o del telelavoro, a tempo determinato o indeterminato.
3. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni, dare disdetta dell'accordo e chiedere il ritorno allo svolgimento stabile dell'attività lavorativa presso l'azienda.
4. Nel caso di accordo per il tempo determinato, il telelavoro o il lavoro agile potrà essere disdettato, prima della scadenza del termine, da parte dell'azienda soltanto in caso di comprovate esigenze funzionali/organizzative.
5. Il telelavoro o il lavoro agile può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'azienda stessa.

Art. 47 - Disciplina del rapporto
1. Il telelavoro o il lavoro agile può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati. Tali modalità non possono pertanto trovare applicazione rispetto ai lavoratori occasionali né a quelli autonomi.
2. Il telelavoro o il lavoro agile può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato, qualunque sia il modo in cui si espleta.
3. Il telelavoro e il lavoro agile sono semplicemente una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore e il lavoratore agile fanno infatti parte a pieno titolo dell'organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è, in tutto o in parte, esterno all'azienda.

Art. 48 - Diritti e doveri del telelavoratore e del lavoratore agile
1. Al telelavoratore e al lavoratore agile sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell'azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'azienda.
2. Il telelavoratore e il lavoratore agile devono essere messi nella condizione di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono, in correlazione con la strumentazione aziendale, e sulle tecniche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro o al lavoro agile nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente lo status precedentemente acquisito.
4. Al telelavoratore e al lavoratore agile è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature fornitegli.

Art. 49 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del telelavoratore o del lavoratore agile e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro, salvo diversi accordi.
2. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quanto riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore o dal lavoratore agile per fini professionali.
3. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore e il lavoratore agile in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, a cui debba attenersi.
4. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la salvaguardia (backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile, nonché dei costi derivanti dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.
5. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore e del lavoratore agile, tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
6. L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro o di lavoro agile, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere stato informato e di conoscere le prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

Art. 50 - Dotazioni strumentali e utenze
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro o lavoro agile, salvo diverse intese, dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
2. Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della instaurazione del telelavoro o del lavoro agile.
3. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
4. In caso di furto delle dotazioni strumentali, il telelavoratore o il lavoratore agile dovranno darne immediata comunicazione all'azienda, tramite l'invio telematico della copia della denuncia di furto presentata presso l'autorità di Polizia giudiziaria territorialmente competente. La denuncia e la relativa comunicazione devono essere effettuate entro il giorno stesso della scoperta del furto.

Art. 51 - Orario di lavoro
1. Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda.
2. Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore l'Art. 3 (orario normale di lavoro), Art. 4 (durata massima dell'orario di lavoro), Art. 5 (lavoro straordinario), Art. 7 (riposo giornaliero), Art. 8 (pause), artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.Lgs. n. 66/2003.
3. Il lavoratore agile seguirà, salvo le intese modificative anche occasionali, lo schema di lavoro, in alternanza tra presenza nel o nei luoghi di lavoro e assenza dagli stessi, previsto dagli accordi.

Art. 52 - Contrattazione aziendale
1. Alla contrattazione aziendale è demandata:
a. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell'organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
b. ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
c. l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del telelavoratore;
d. l'adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;
e. l'individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
f. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi.
g. In mancanza di contrattazione aziendale varranno gli accordi tra l'azienda e il singolo lavoratore.
2. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità, dovrà essere definita con la contrattazione aziendale o individuale prima dell'inizio del contratto di telelavoro o di lavoro agile.

Istituti sindacali
Art. 54 - Rappresentanze Sindacali Aziendali

[…]
4. Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell'unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
[...]

Art. 55 - Assemblea
1. Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
2. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con tre giorni di anticipo.
3. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite.
4. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l'eventuale servizio di vendita al pubblico.
5. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
6. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione.
7. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

Art. 58 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato EBIASP
1. Le Parti concordano che l'Ente Bilaterale Autonomo del Settore Privato, in sigla EBIASP costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Quest'ultima attività sarà concretizzata con l'ausilio del fondo di solidarietà eventualmente costituito dalle OO.SS. firmatarie dal presente CCNL.
2. EBIASP è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
3. A tal fine EBIASP Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d. elabora, progetta e gestisce- direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
f. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936/1986;
g. istituisce e gestisce l'Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt.121, 131 e 132 del presente CCNL, e ne coordina le attività;
h. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato e dei contratti a termine;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'Art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
l. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
m. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
n. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
o. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
q. può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL.
4. EBIASP svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5. Per la certificazione dei contratti di lavoro, EBIASP dispone un'apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
6. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, EBIASP Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali.
7. EBIASP potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L'istruttoria avviene attraverso l'istituzione di un'apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
8. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi EBIASP potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
9. Gli organi di gestione EBIASP saranno composti su base paritetica tra l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
10. La costituzione degli EBIASP Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'EBIASP nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 59 Organismo Paritetico Nazionale OPNASP
1. Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato, in sigla OPNASP costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
2. OPNASP è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
3. A tal fine OPNASP attua ogni utile iniziativa e in particolare:
- supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine l'Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente.
- Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLST ai sensi dell’Art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008.
- Dare comunicazione all'Inail dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell'organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST .
- Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall'Organismo costituito.

Art. 60 - Osservatorio Nazionale
1. L'Osservatorio Nazionale è lo strumento che l'Ente Bilaterale Autonomo del settore privato -EBIASP può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
a. riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale-EBIASP inviando a quest'ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli EBIASP Territoriali;
b. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, all'EBIASP Nazionale;
d. riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento.

Art. 61 - Enti Bilaterali Territoriali
1. EBIASP Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c. gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d. il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
e. l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con EBIASP Nazionale e con la rete degli EBIASP Territoriali e con i servizi locali per l'impiego;
f. le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h. le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
i. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua da costituire;
j. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2. EBIASP Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time e lavoro intermittente.
3. Per la certificazione dei contratti di lavoro, l'EBIASP Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all'uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale.
4. EBIASP Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

Sezione animatori
• In considerazione della circostanza per cui la stagionalità è un connotato strutturale dell'attività svolta dagli addetti alle attività di animazione ed intrattenimento, per tali rapporti è consentita la stipula di contratti a tempo determinato stagionali la cui durata è strettamente legata al periodo di apertura delle strutture turistiche di destinazione.
• In forza delle previsioni di cui all'Art. 19, comma 2, d.lgs. 81/2015, i periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro a tempo determinato stagionali non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui ai comma 1 e 2 dell'Art. 19 anzidetto;
• Ai sensi dell'Art. 23 del d.lgs. 81/2015, l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato stagionali non è soggetta ai limiti quantitativi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva per l'assunzione di lavoratori a termine;

Art. 1 - Articolazione dell'orario di lavoro
Per il carattere multiculturale e conviviale dei Villaggi, la frequente sovrapposizione dei tempi di lavoro ai tempi di riposo così come le forme libere, volontarie e spontanee di partecipazione degli animatori alla vita di Villaggio, determinano una difficoltà nell'individuare l'orario con rigidità. Altresì alcune ore della giornata, non considerabili orario di lavoro, sono dedicate alla compagnia conviviale agli ospiti con un limitato apporto di energie e impegno tecnico. Malgrado ciò, per analogia con le norme che regolano l'orario di lavoro dei discontinui, si definisce che l'orario di lavoro ordinario non può essere superiore alle 48 ore settimanali.
Inoltre, vista l'esigenza di convivialità e permanenza nella struttura, l'orario di lavoro, di norma, sarà a full-time, con una giornata a settimana di riposo che verrà decisa congiuntamente tra impresa e dipendente a seconda delle esigenze di organizzazione del servizio e comunque a turnazione.
Essendoci un aspetto altamente formativo anche per tutti i lavoratori con singole peculiarità artistiche, dovendo l'azienda inserire momenti di preparazione quotidiani per ragazzi sistematicamente inesperti in vari aspetti del loro ruolo(essendo un lavoro stagionale che viene intrapreso 1-2 volte nella vita) al fine di metterli nelle condizioni di affrontare la clientela che si rinnova settimanalmente, le riunioni formative e preparatorie di inizio giornata della durata massima di 30 minuti, così il tempo per l'insegnamento degli spettacoli serali svolti nei primi 30 giorni di stagione, non saranno computati nel monte ore settimanale.
Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nel villaggio, la cui durata non può essere inferiore alle 2 ore.

Apprendistato
Per apprendistato in cicli stagionali si intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente legata al ciclo delle stagioni lavorative.
Data la caratteristica delle imprese comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, si prevede la possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
In tali casi la durata del percorso formativo dell'apprendista stagionale dovrà essere proporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l'apprendista.
Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
L'apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un'azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva.
Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall'azienda per giusta causa.
La durata complessiva del rapporto di apprendistato, data dalla somma dei periodi di formazione svolti, è fissata in 4 anni/stagioni e comunque con un massimo di 24 mesi.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato sia ai fini della durata che ai fini del completamento del periodo formativo purché si riferisca alle stesse mansioni e allo stesso profilo professionale e non sia intercorso, tra un periodo e l'altro, un intervallo superiore ad un anno.
L'assunzione con contratto di apprendistato stagionale è prevista per i livelli I2 e I3.
L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore di formazione interna e/o esterna all'azienda non inferiore a 60 ore per il livello I2 e 40 ore per il livello I3 ( da riproporzionare sulla base della minor durata rispetto ad un anno)
[…]

Sezione amministrativi
Art. 1 - Articolazione dell'orario di lavoro

Per il personale amministrativo o comunque estraneo alla vita di Villaggio, la durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale. Fermo restando il rispetto della normativa, l'orario di lavoro giornaliero non potrà essere diviso in più di due parti.
2) Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in maniera tale che siano visibili a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell'azienda, agli uffici competenti.
3) In riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro dei minori si rinvia alle previsioni normative in materia.

Art. 2 - Flessibilità/elasticità dell'orario contrattuale di lavoro
1. In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane. Nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all'orario stabilito.
2. Pertanto, qualora dall'andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l'orario contrattuale previsto, ad esempio di 172 ore, e che in un altro esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi la media delle 172 ore nell'arco di un periodo di dodici mesi.
[…]
4. La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori.
5. L'azienda deve informare i lavoratori, con anticipo di almeno due settimane, della volontà di utilizzare l'istituto della flessibilità attraverso apposita comunicazione contenente indicazioni sulle modalità di esecuzione della flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.
6. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli artt. 14 e 15 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione di orario, permessi e ferie.
7. L'azienda può consentire che, al fine di una migliore funzionalità del servizio e maggiore efficienza della prestazione lavorativa, oltre che in via di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutti i lavoratori o gruppi di lavoratori godano di una elasticità di orario in entrata e della pausa pranzo, intesa quale possibilità di anticipare o posticipare l'ingresso e ridurre la pausa pranzo, fino a 30 minuti, rispetto all'inizio dell'orario di lavoro fissato e della pausa pranzo, con correlato recupero da parte dell'interessato alla fine della stessa giornata lavorativa.

Art. 3 - Banca delle ore
1. Le Parti convengo di istituire la banca delle ore. Nell'ambito della contrattazione aziendale il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per l'accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla quale attingere per fruire dei riposi supplementari.
2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore nei limiti previsti dall'Art. 5, comma 2.

Art. 5 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'Art. 7 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
2. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre sempre ammesso in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi della normativa e in tempo utile alle RSA.
3. Le parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore.
4. Il lavoratore non può prestare lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
7. Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 6:00.

Art. 7 - Riposo settimanale
1. Per il personale amministrativo o comunque non operante all'interno di Villaggi Turistici, il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica.
2. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le caratteristiche di cui all'Art. 9, c. 3, del D.Lgs. 66/2003.
3. Per esigenze religiose, il lavoratore - solo se le esigenze organizzative lo permettono - può beneficiare del riposo settimanale in un giorno diverso concordato tra le Parti.
4. Per le ore di lavoro effettuate nei giorni di riposo settimanale è prevista la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'Art. 25, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, nel rispetto della normativa in materia.

Lavoro a tempo determinato
Art. 25 - Proporzione numerica

1. Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra.
2. Assunzioni esenti da limitazioni numeriche:
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le seguenti casistiche:
- nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
- da imprese start-up innovative di cui all'Art. 25, c. 2 e 3, del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto Art. 25 per le società già costituite;
- per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'Art. 21, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2015;
- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
- per sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni;
- stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale.
3. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
- al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
- al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
4. Annualmente l'azienda fornirà alla RSA indicazioni in merito al numero totale dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, distinti per causale, e il numero totale delle ore di lavoro rispettivamente prestate.

Apprendistato
1. Regolamento dell'apprendistato
Art. 1 - Qualificazione del rapporto contrattuale

1. Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Fermo restando che, al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso di trenta giorni decorrente dal medesimo termine.

Art. 2 - Apprendistato professionalizzante
1. Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
2. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base delle qualificazioni professionali previste dal sistema di inquadramento del personale di cui al presente CCNL (ex Art. 44, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

Art. 3 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 226/2005 e di quelli di cui all'Art. 41 e ss D.Lgs. n. 81/2015).
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (Art. 43 c. 2 D.Lgs. n. 81/2015).
[…]

Art. 4 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro un anno dalla data di stipula per valutare l'opportunità di inserire nel presente contratto le norme regolatrici questa tipologia di apprendistato.

Art. 5 - Proporzione numerica
1. In aziende in cui il numero di dipendenti è inferiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
2. In aziende in cui il numero di dipendenti è pari o superiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Art. 6 - Disciplina del rapporto
1. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento, la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale e il tutor assegnato.
2. Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell'EBIASP.
3. Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.

Art. 7 - Parere di conformità
1. Il datore di lavoro, anche preventivamente all'assunzione, dovrà richiedere l'assistenza dell'EBIASP per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso e reperibile alla seguente pagina: http://www.ebiasp.it/apprendistato/ e da trasmettere via mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
2. Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.

Art. 9 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1. Il periodo di apprendistato, effettuato in precedenza presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse mansioni e allo stesso profilo professionale e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
2. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro nell'apposito libretto formativo.

Art. 10 - Obblighi del datore di lavoro
1. In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che proceda all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda all'apprendista l'insegnamento necessario affinché possa conseguire le capacità per ottenere la qualifica prevista;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal contratto;
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.

Art. 11 - Doveri dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
a. rispettare le istruzioni fornite dal datore di lavoro o dall'incaricato (tutor) alla sua formazione professionale;
b. seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti con diligenza ed impegno;
c. frequentare con assiduità i corsi di insegnamento;
d. prestare la sua attività con la massima diligenza;
e. osservare le norme contrattuali e quelle eventualmente contenute nei regolamenti aziendali.
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 12 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori, salve specifiche disposizioni.

Art. 13 - Trattamento economico dell'apprendistato professionalizzante
1. L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli A2, A3, A4
[…]

Art. 14 - Durata del contratto di apprendistato professionalizzante
La durata massima del contratto di apprendistato è pari a 36 mesi

Art. 15 - Formazione
A) Durata
1. L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna all'azienda non inferiore ad ore medie annue: 80 per il livello A2, 60 per il livello A3 e 40 per il livello A4.
2. Le attività formative svolte in precedenza presso altri datori di lavoro, riferite allo stesso profilo professionale e stesse specifiche mansioni, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi a condizione che non sia intercorso tra un periodo e l'altro una interruzione superiore all'anno E’facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
3. L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.
B) Contenuti
1. Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall'Ente Bilaterale EBIASP, che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall'INAPP.
2. È prevista la presenza di un tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Il tutor aziendale deve essere una persona, interna o esterna alla struttura ma specificamente delegata dalla Direzione e indicata nel piano formativo, che sia in possesso di idonea qualificazione professionale e di competenze adeguate al percorso professionalizzante, nonché disponibile ad un approccio maieutico non soltanto dal lato tecnico-professionale, ma anche da quello umano-relazionale. Il referente aziendale interno, se diverso dal datore di lavoro, è colui che ricopre la funzione aziendale individuata nel piano formativo e, se Lavoratore dipendente, dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
3. L'offerta formativa di tipo professionalizzante sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
4. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a. comportamenti relazionali;
b. comunicazione;
c. organizzazione del lavoro;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. misure a tutela della sicurezza sul lavoro.
5. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti, materiali e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale con riferimento specifico al settore di interesse;
f. conoscere il processo e le relative innovazioni inerenti il contesto aziendale;
6. L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.

Art. 18 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, anche per quanto concerne la percentuale di conferma prevista dall'Art. 42, comma 8, del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.