Categoria: 2019
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Tipologia: CIRL
Data firma: 16 aprile 2019
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Confagricoltura Campania, Coldiretti Campania, Cia Campania e Flai Cgil, Fai Cisl Regionale Campania, Uila Uil, Confederdia
Settori: Agroindustriale, Quadri e Impiegati Agricoli, Campania
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Decorrenza, durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo
Erogazione per obiettivi
Premio annuo
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Disciplina dei Quadri
Orario di lavoro
Lavoro straordinario, festivo, notturno
Banca delle Ore

 

Attività Agrituristiche
Retribuzione
Indennità Mezzo di trasporto
Indennità di cassa
Permessi Straordinari
Formazione ed aggiornamento professionale
Condizioni di miglior favore
Esclusività di stampa
Norma transitoria


Contratto territoriale per i quadri e gli impiegati agricoli della Campania 2018-2021

Oggi 16/04/2019 presso la sede della Confagricoltura Campania in Corso Lucci 137 in Napoli si sono concluse le trattative per il rinnovo del CIRL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Campania con le seguenti modifiche:

Rapporti di lavoro a tempo parziale
Con riferimento all'art. 11 del CCNL, ai dipendenti assunti con contratto a tempo parziale presso più aziende, in considerazione del disagio derivante dalle maggiori difficoltà organizzative, viene riconosciuta una specifica indennità oraria pari al 15%.
Tale indennità si applica dal secondo rapporto di lavoro e verrà corrisposta per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate.
Come previsto all'art. 11 del Verbale di Rinnovo del CCNL del 23.2.2017, le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, su loro specifica richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con facoltà di ripristinare, al termine del periodo richiesto per l'assistenza ai figli, il rapporto a tempo pieno.

Disciplina dei Quadri
Si recepisce quanto normato all'Art. 17 – Disciplina dei Quadri del CCNL Quadri ed Impiegati Agricoli del 23.2.2017 e la relativa Nota a Verbale.

Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.

Lavoro straordinario, festivo, notturno
Banca delle Ore

Tenendo ben presente che il ricorso all'Istituto della
Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l'utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell'azienda e del mercato, come stabilito all'art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si determina:
- in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo.
- in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.

Formazione ed aggiornamento professionale
In riferimento all'art. 6 del CCNL Quadri ed Impiegati agricoli le Parti ritengono fondamentale il mantenimento e lo sviluppo della Formazione Professionale nel settore e di comune accordo individuano nel Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua in Agricoltura, denominato “FOR.AGRI”, di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 23.10.2000, l'organismo di riferimento per l'attuazione e lo sviluppo della formazione continua per i quadri e gli impiegati agricoli.

Condizioni di miglior favore
[…]
Le Parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell'applicazione del Contratto sia nelle parti economiche che normative.

Norma transitoria
Le Parti si impegnano, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, all'armonizzazione delle norme acquisite nelle precedenti contrattazioni integrative e territoriali.