Tipologia: CCRL
Data firma: 3 maggio 2019
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2021
Parti: Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Artigianato, Emilia-Romagna
Fonte: mo.cna.it

Sommario:


Accordo per il rinnovo del CCRL Area Alimentazione-Panificazione
Validità 01/01/2019 - 31/12/2021 Per i lavoratori delle imprese artigiane e delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentare e per i dipendenti delle imprese di panificazione, tra le organizzazioni datoriali: Cna Regionale, Confartigianato Regionale, Casartigiani Regionale, Claai Regionale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Bologna lì 3/05/2019


Verbale di accordo
In data odierna si sono incontrati: […] Confartigianato Regionale, […] Cna Regionale, […] Casartigiani Regionale, […] Claai Regionale, le segreterie regionali di: Flai-Cgil […], Fai-Cisl […], Uila-Uil […] e si è convenuto il seguente testo, a integrazione per le normative precedentemente definite e non comprese nel presente testo, a modifica del contratto collettivo regionale per le parti ivi contenute, a valere per i dipendenti delle imprese artigiane operanti nel settore alimentazione-panificazione

Premessa
Il presente CCRL recepisce interamente l'Accordo Interconfederale - Intercategoriale del 27/09/2017.
Pertanto il premio variabile correlato alla precedente contrattazione regionale, ha cessato i propri effetti cd è sostituto dal versamento previsto dalle Parti Sociali con il citato accordo Interconfederale - Intercategoriale del 27/09/2017 a favore dalle prestazioni di welfare contrattuale per lavoratori e imprese e dal premio di produttività previsto dal presente Contratto Collettivo Regionale.
Si conferma la regolamentazione derivante dai precedenti CCRL di settore, la parti si impegnano ad una riscrittura organica dei testi entro il 31/12/2019.

Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro ha validità per l'intero territorio della Regione Emilia Romagna per i dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare e del settore panificazione come declinate nell’art. 1 (Sfera di applicazione del CCNL del 23/02/2017), comprese le unità locali ubicate in Emilia Romagna di imprese aventi sede legale in altre regioni. Sono escluse dall’applicazione del premio di produttività annuale le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti, di cui alla parte II del CCNL del 23/02/2017

Osservatorio di settore
Si prevede di costituire un osservatorio di settore affidandogli i compiti di raccolta dati, predisposizione di ricerche, formulazione analisi e altro che si ritenesse necessario per la conoscenza del settore.
L’osservatorio non dovrà comportare alcun costo per le associazioni artigiane e per la bilateralità in aggiunta a quelli già sostenuti per l’osservatorio generale dell’ente bilaterale.

Formazione continua o con finanziamenti pubblici
Le rappresentanze categoriali si incontreranno con le commissioni bilaterali di bacino Fondartigianato al fine di sviluppare piani formativi da realizzare nei territori
Per la formazione fare riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del CCNL del 23/02/2017.

Orario di lavoro
Per l’orario di lavoro valgono le norme fissate dal CCNL e dalla legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, le ore eccedenti la quarantesima sono da considerarsi prestazione straordinaria che verrà retribuita o recuperata (flessibilità e banca ore) secondo le modalità previste per questi istituti ai capitoli successivi e, ove non regolamentate, al contratto nazionale.
Le parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l’individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell’orario lavorativo.
Pertanto, per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l’utilizzo delle capacità produttive, per assecondare la variabilità delle richieste di mercato, per contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario e per i periodi di sospensione del lavoro, le parti riconoscono idonea l’adozione di:
a) Articolazione plurisettimanale dell’orario contrattuale
In coerenza con quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 66/03 si stabilisce che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 (quaranta) ore medie settimanali calcolate nell'arco di un quadrimestre mobile a decorrere dal momento in cui si attiva la nuova modalità di orario.
L’orario settimanale nel periodo di massima estensione non potrà eccedere le 48 ore settimanali, e la prestazione giornaliera non potrà superare le 10 ore; si stabilisce inoltre che nella giornata del sabato l’orario di lavoro terminerà comunque entro le ore 13,00 eccetto che per le imprese che hanno un nastro orario distribuito su 6 giorni.
L’impresa che intenderà fare ricorso a periodi di flessibilità o diversa articolazione dell’orario di lavoro settimanale, secondo lo schema dell’articolazione plurisettimanale, alternando periodi di incremento dell’orario di lavoro a periodi di decremento o viceversa, dovrà dare comunicazione con un preavviso di almeno 20 gg. alle OO.SS. territoriali di categoria e all’EBER (sede di bacino), utilizzando il modulo Allegato 1.
Le modalità applicative, relative all’articolazione plurisettimanale dell’orario contrattuale saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l’azienda e i lavoratori con l’assistenza delle rispettive rappresentanze presso la sede bilaterale di bacino.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione normale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro.
Al termine del quadrimestre verrà effettuata una verifica, nel caso si riscontrassero ore eccedenti la quarantesima, calcolata come media del quadrimestre, queste verranno retribuite con la maggiorazione del lavoro straordinario prevista dalla Contrattazione Regione Emilia - Romagna.
b) Banca ore
In attuazione con quanto previsto all'art. 24 del CCNL del 23/02/2017, le parti convengono che il lavoratore, ogni inizio anno e attraverso lettera scritta, possa recuperare le ore di straordinario effettuate, in tutto od in parte, con accumulo in una "banca ore individuale", fermo restando la relativa maggiorazione regolarmente retribuita secondo quanto previsto dalla contrattazione regionale.
Il recupero di tali ore potrà avvenire entro 12 mesi solari dalla data di effettuazione, attraverso la scelta prioritaria del lavoratore con fruizione di permessi ad ore o multipli delle stesse, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell'azienda; comunque i permessi di recupero potranno essere temporaneamente sospesi al verificarsi di assenze non programmate di altri lavoratori.
Trascorso il periodo sopraindicato, le ore maturate in banca ore dovranno essere liquidate al lavoratore sulla base della retribuzione corrente in atto alla data di erogazione.