Tipologia: Contratto territoriale
Data firma: 5 febbraio 2019
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Fai-Cisl […], Uila-Uil, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati agricoli, Calabria
Fonte: confagricolturacosenza.it

Sommario
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Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Art. 1 - Decorrenza, durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo.
Art. 2 - Osservatorio regionale
Art. 3 - Orario di lavoro
Art. 4 - Banca ore
Art. 5 - Conciliazione vita-lavoro
Art. 6 - Retribuzione
Art. 7 - Premio di continuità di servizio
Art. 8 - Enti e Istituti di Ricerca, Sperimentazione e divulgazione. Premi per obiettivi - produttività

 

Art. 9 - Mezzi di Trasporto - rimborso chilometrico
Art. 10 - Sicurezza sul Lavoro e Tutela della Salute - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Art. 11 - Indennità per apertura e chiusura azienda - indennità di cassa
Art. 12 - Contributo di Assistenza Contrattuale Regionale
Art. 13 - Quota sindacale per delega
Art. 14 - Condizioni di miglior favore
Art. 15 - Esclusività di stampa
Impegno a verbale


Contratto territoriale per i quadri e gli impiegati agricoli della Calabria

L’anno 2019 il giorno 05 del mese di febbraio, presso la sede della Confagricoltura Calabria in Lamezia Terme, Via G.Pinna, 30, tra la Confagricoltura della Calabria […], la Federazione Regionale Coldiretti Calabria […], la Cia - Agricoltori Italiani della Calabria […] e la Confederdia […], Fai - Cisl […], Uila - Uil […], Flai - Cgil […], si è convenuto:

Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Fermo restando quanto previsto dal CCNL del 23 febbraio 2017 il presente contratto territoriale potrà trovare applicazione anche per gli Enti e Istituti che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione in Calabria.

Art. 2 - Osservatorio regionale
Sarà istituito, a livello regionale, in forma paritetica tra i soggetti firmatari, l’Osservatorio regionale che ottempererà ai compiti demandati dal Contratto Nazionale in merito a:
• Mercato del Lavoro e individuazione nuove figure professionali;
• Formazione Professionale;

Art. 3 - Orario di lavoro
Eventuale diversa organizzazione e distribuzione degli orari di lavoro giornalieri e/o settimanali, rispetto a quanto previsto dal comma 1, art. 18 del CCNL in vigore devono essere comunicati alle RSA/RSU se presenti. In assenza delle rappresentanze sindacali dovranno essere comunicati alle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Territoriale.

Art. 4 - Banca ore
Ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario è consentito di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi equivalenti al costo delle prestazioni effettuate. Il lavoratore formalizza per iscritto all’azienda la propria volontà di conferire alla banca delle ore il proprio straordinario, detta volontà si considera persistere fino a successiva revoca. I riposi maturati saranno utilizzati, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato, entro i termini, nelle quote e con le modalità che saranno concordate tra l’azienda e le RSA/RSU se presenti; in assenza di queste saranno comunicate alla OO.SS. firmatarie del presente contratto. Le ore di maggior lavoro prestate saranno accantonate in un contatore mensile e fruite nei periodi di minor lavoro, con programmazione concordata.
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro il termine di 12 mesi questi dovranno essere pagati. L’effettuazione di prestazioni in regime di flessibilità sarà ammessa per un monte ore stabilito nel rispetto dei limiti di legge di cui al D.lgs 66/03 In banca delle ore potranno essere accantonato un massimo di 180 ore annue. Nei giorni festivi sarà applicata comunque la maggiorazione prevista dalla vigente contrattazione collettiva. Sarà data evidenza al lavoratore ed alla lavoratrice del saldo del contatore della flessibilità mediante indicazione nel cedolino paga. L’accordo sulla flessibilità o banca delle ore dovrà essere preventivamente concordato con le RSA/RSU se presenti, in assenza di queste saranno comunicate alla OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Art. 5 - Conciliazione vita-lavoro
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Fermo restante quanto previsto dall’art. 11 del CCNL vigente in materia, in imprese con più di 5 impiegati è consentita una riduzione di orario di lavoro non inferiore al 50% per una durata complessiva massima di 6 mesi compatibilmente con le esigenze aziendali.
Tutela della Maternità
Al fine di tutelare la maternità, il datore di lavoro, per come normato dall’articolo 36 punto c) del CCNL vigente in materia, è tenuto ad integrare l’indennità riconosciuta dall’Inps nel periodo di astensione obbligatoria fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta alla quale la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale prestazione lavorativa. Le parti si rifanno integralmente alle norme vigenti in materia di congedi parentali.
Violenza di genere e pari opportunità
In linea con la Convezione di Istanbul e la legge n. 119/2013 al fine di garantire la maggior protezione possibile per tutti coloro che, uomini o donne, sono vittime di violenza di genere, se debitamente certificato e denunciato agli organi competenti e che, presentino idonea documentazione, sarà concessa la conservazione del posto di lavoro per un arco temporale di 6 mesi, e se richiesti ulteriori 6 mesi. L’interessato è tenuto a comunicare preventivamente all’azienda l’evento che dà titolo alla conservazione del posto di lavoro e l’Azienda si impegna a garantire la segretezza della comunicazione.

Art. 10 - Sicurezza sul Lavoro e Tutela della Salute - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
In ottemperanza al D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 - Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, si sollecita l'adeguamento aziendale all'organizzazione della sicurezza, nonché agli adempimenti informativi e formativi in esso previsti.
Ai RLS/RLST saranno concessi massimo 10 ore di ulteriori permessi a quelli già stabiliti dalle norme in vigore in materia non retributivi annui per la partecipazione alle attività formative aziendali e o sindacali in materia di sicurezza sul lavoro.
Qualora l’azienda designi un proprio dipendente quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il dipendente, con onere a proprio carico, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni dallo stesso dipendente espletate.
A decorrere dal 01/01/2019, al dipendente viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, con premio a carico del datore di lavoro e con un limite massimo di € 60,00 annui, la copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo.

Impegno a verbale
Le parti concordano di rivedersi entro il 30/06/2019 per procedere all’armonizzazione delle norme acquisite nelle precedenti contrattazioni integrative e territoriali, ed in particolare per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 9 del contratto sottoscritto nel 2014 e per avviare un confronto finalizzato a costituire un fondo regionale paritetico, con precisi scopi e finalità, composto dalla parte datoriale e quella sindacale stipulante il presente contratto, sulla base di un apposito regolamento redatto nel rispetto della normativa vigente.