Tipologia: Accordo CCNL
Data firma: 30 maggio 2019
Parti: Agci-Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Logistica, Cooperative
Fonte: mysolution.it

Sommario:


Verbale di accordo

Il giorno 30 maggio 2019 presso il Palazzo della Cooperazione in Roma, si sono incontrate Agci-Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi e le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti

Premesso che
1) in data 3 dicembre 2017 le OO.SS. hanno siglato un'ipotesi di accordo, successivamente ratificato dai lavoratori, per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione;
2) le presenti Associazioni Cooperative non hanno sottoscritto detto rinnovo alla luce di una valutazione complessiva di non sostenibilità dei costi per le persistenti difficoltà di mercato anche determinate dal mancato riconoscimento, da parte dei committenti, dei costi complessivi del CCNL;
3) in fase di negoziato e al fine di giungere al rinnovo le Associazioni Cooperative avevano presentato una serie di proposte peculiari e utili ai cambiamenti nell'organizzazione del lavoro registrati che non hanno trovato, in quella fase, accoglimento da parte delle OO.SS.;
4) le imprese cooperative rappresentano la maggioranza dei fornitori di servizi di trasporto, movimentazione e distribuzione delle merci, di logistica integrata e di servizi ausiliari in supporto alla produzione e, pertanto, anche alla luce degli sviluppi del mercato hanno chiesto il riconoscimento della loro rappresentanza negoziale attraverso una autonomia contrattuale che possa dare risposte concrete e sostenibili all'organizzazione delle attività di servizio fornite a tutti i settori economici e produttivi, differenziandosi negozialmente dalle imprese committenti del settore attraverso un CCNL dedicato ai servizi e alle imprese sopra richiamati;
5) le OOSS non hanno ritenuto concretizzabile la richiesta delle Associazioni Cooperative e che dalla firma dell'ipotesi di Accordo del 3 dicembre 2017 ad oggi non si è mai interrotta la trattativa per consentire al mondo cooperativo di arrivare alla firma del rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione;
6) con la firma del presente accordo le Centrali Cooperative sottoscrivono altresì il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 3 dicembre 2017;
7) con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono inoltre sulla successiva necessità di aprire una fase di riflessione e confronto al fine di individuare soluzioni contrattuali compatibili con le condizioni giuridiche delle imprese cooperative e che rappresentino al meglio i mutamenti delle attività da loro svolte;
8) le parti infine ritengono che vi siano particolari condizioni normative, atte a garantire l'accesso ai contenuti dell'accordo solo ad imprese cooperative che rientrino nei principi di correttezza e legalità che le parti intendono salvaguardare nel settore;
tutto quanto sopra premesso le parti concordano quanto segue:
Le previsioni del presente accordo costituiscono allegato alla Parte Speciale, Sezione Terza - Cooperazione del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione.

1 Requisiti di fruibilità
La sezione terza sarà applicabile esclusivamente dalle imprese cooperative, e non da altre forme societarie, che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
• sono iscritte all'Albo delle società cooperative presso il MISE;
• hanno depositato il Regolamento Interno presso le DTL competenti;
• hanno la mutualità prevalente da almeno 3 anni;
• hanno un patrimonio netto nell'esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato;
• sono in possesso dell'attestazione/certificato di revisione relativo ai due bienni precedenti ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2, DLgs. 220/2002;
• applicano il presente CCNL compresa la Parte Speciale, Sezione Terza.

2 Flessibilità
Allo scopo di fornire elementi di flessibilità, in presenza di necessità organizzative, alle cooperative che operano in ambiti di legalità, tutela e regolarità del lavoro, in netta contrapposizione con le forme di cooperazione di comodo e/o spurie, il cui fenomeno produce effetti distorsivi della concorrenza a scapito sia delle aziende che dei lavoratori, alle sole cooperative che rispondano ai requisiti di cui al punto 1 è data facoltà di accedere alla seguente modalità:
le ore di permesso relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica, potranno essere sostituite con l'erogazione di un premio di risultato (P.D.R.) composto da una parte fissa e una variabile. […]
Saranno oggetto di negoziato di secondo livello tra le articolazioni delle parti stipulanti il presente Accordo, per il solo personale non viaggiante, ulteriori 48 ore annue di lavoro straordinario per ciascun lavoratore che potranno essere destinate ad una specifica banca ore così strutturata:
b.1 Trimestralmente le imprese retribuiranno la sola maggiorazione oraria, pari al 10%, sulle ore accantonate.
b.2 Le ore accantonate potranno essere utilizzare a compensazione delle minori ore prestate nei periodi di calo dei volumi di lavoro.
b.3 Alla fine dell'anno solare la cooperativa retribuirà il 40% delle ore accantonate e non utilizzate, mentre il restante 60% sarà destinato al premio di risultato con i medesimi indici del punto a.2.

3 Orario di lavoro per il personale non viaggiante
Le imprese cooperative le cui attività si svolgono prevalentemente con committenza non firmataria del presente CCNL, fermi restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e l'orario ordinario contrattuale di 39 h. settimanali (divisore mensile 168) dal lunedì al sabato, potranno utilizzare l'orario multi-periodale secondo quanto previsto dall'art. 9, sezione Cooperazione, del CCNL, da calcolarsi come media su un arco temporale di 6 mesi e con un nastro lavorativo giornaliero non superiore a 13 ore.

4 Organizzazione del Lavoro
I cambiamenti organizzativi e tecnici intervenuti e richiamati in premessa hanno avuto anche un forte riscontro sulle figure professionali presenti che nel tempo hanno assunto contenuti diversi. Le parti assumono l'impegno di aprire un confronto attraverso una commissione nazionale paritetica al fine di individuare, anche in via sperimentale, soluzioni circa le figure professionali dei soci lavoratori che operano con mansioni che prevedono profili professionali diversi. Tale commissione concluderà i suoi lavori entro luglio 2019.

5 Aumenti retributivi
Con la firma del presente accordo le imprese cooperative rientrano nell'ambito del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e, pertanto, provvederanno a corrispondere gli adeguamenti della paga base così come da accordo del 3 dicembre 2017 nel primo mese utile successivo alla firma del presente Accordo.
[…]

6 Norme interpretative e finali
Le Parti concordano di inserire, in sede di stesura definitiva del CCNL, nella Sezione Terza Cooperazione del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, al Campo di applicazione, seconda riga, dopo "Legge 142/01..." le parole: "... di disciplina del socio lavoratore."
Per le imprese cooperative, come previsto dall'articolo 50 ultimo periodo del CCNL vigente nonché dal Dlgs. n. 252/2005 articolo 3, trova applicazione esclusivamente il Fondo pensionistico complementare "Previdenza Cooperativa".
Con la firma del presente accordo le associazioni firmatarie hanno inteso chiudere la vertenza per il rinnovo contrattuale e superare gli eventuali contenziosi aperti per le materie contenute nel suddetto accordo, di cui le premesse sono parte integrante, fatti salvi gli accordi di miglior favore.