MINISTERO DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Lettera Circolare
 

PROT. n. 2720
Alleg. n. 1

Roma, 07 aprile 2009
 

OGGETTO: Attuazione articolo 10 del D.Lgs 11 febbraio 1998, n° 32 – Certificazione di manutenzione per i piccoli serbatoi di GPL.

Come noto, l’articolo 10, comma 4 del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n° 32 - così come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346 - prevede che le aziende distributrici di GPL assicurino i servizi di installazione e di manutenzione dei serbatoi riforniti, rilasciando apposita certificazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n° 46.
La disposizione in oggetto, individua anche un’apposita sanzione amministrativa pecuniaria, nell’ipotesi in cui il rifornimento del serbatoio di GPL venga effettuato in mancanza della certificazione o con certificazione scaduta; a tal fine si evidenzia che l’art. 5 del citato D.Lgs. 346/99 ha previsto che le visite debbano essere effettuate con cadenza annuale.
In proposito, è stata rappresenta a questa Area, da parte di diversi Comandi VV.F., la necessità di poter disporre di un “format” della suddetta certificazione di manutenzione, nonché di chiarire i soggetti abilitati a rilasciare la suddetta certificazione.
A tal riguardo, al fine di garantire un’omogeneità sul territorio nazionale di trattazione della materia, si è proceduto ad analizzare la tematica e, di conseguenza, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, va evidenziato che il comma 4 dell’articolo 10 del D.Lgs. 32/98 non ha inteso dettare nuove disposizioni “sostanziali” in merito alla installazione, sicurezza ed all’esercizio dei serbatoi di GPL, ma ha dettato solo norme in materia di periodicità dei controlli e sul rilascio di una apposita certificazione. Di conseguenza, risulta evidente che lo scopo della certificazione risulta quello di “formalizzare” gli adempimenti che le aziende distributrici - in base alla normativa già in essere - devono rispettare ai fini della sicurezza dell’impiego dei serbatoi in argomento.
A tal proposito - al fine di garantire omogeneità di comportamento nei controlli, previsti anche ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006, da parte dei Comandi VV.F. ed in linea con quanto già fatto per la certificazione di installazione con Lettera-circolare prot. P717/4106 sott.40/A del 30/06/2006, come modificata dal D.M. 22/01/2008 n. 37, si è predisposto il fac-simile della predetta certificazione di manutenzione allegato alla presente.
Per quanto concerne, poi, il profilo di “abilitazione” alla firma della suddetta certificazione di manutenzione, si evidenzia che lo stesso D.Lgs. 32/98 individua nella Azienda distributrice il soggetto abilitato al rilascio della certificazione stessa, prevedendo anche che gli utenti possano richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla Legge n. 46/90, anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente.
È da sottolineare che la suddetta certificazione, qualora rilasciata dall’Azienda distributrice, deve essere firmata dall’addetto al controllo, che può essere il titolare dell’Azienda o una persona specificatamente incaricata dall’Azienda stessa, purché in possesso di un’adeguata qualificazione tecnica. Di conseguenza, nel caso in cui sia l’Azienda distributrice di GPL provveda a rilasciare la suddetta certificazione, la stessa può essere firmata (con timbro e firma leggibile) anche da personale specificatamente incaricato dall’Azienda. Tale soggetto può coincidere anche con l’autista dell’autocisterna che provvede al rifornimento del serbatoio, in quanto deve essere appositamente addestrato, ai sensi di quanto previsto dal punto 17 del Titolo IV della Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, allegata al DM 14 maggio 2004