Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2019, n. 24908 - Amputazione di un braccio durante le operazioni di svuotamento della vasca di contenimento dei liquami. Valutazione dei rischi e individuazione del datore di lavoro


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 29/01/2019

 

 

 

Fatto

 


1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento del 13 settembre 2016, con cui F.G. è stato condannato alla pena di euro duecento di multa e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per il reato di cui all'art. 590, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. (lesioni consistenti nell'amputazione traumatica del braccio destro di V.F. con conseguente durata della malattia superiore a quaranta giorni e postumi invalidanti permanenti - in Pinzolo il 17 ottobre 2014).
1.1. In ordine alla dinamica della vicenda, il giudice di primo grado ha rilevato che il 17 ottobre 2014, V.F., previo accordo con C.L., titolare dell'azienda agricola "La Regina", socio della società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo" e gestore della "Malga Ritort" di Campiglio, si era recato presso la stessa Malga per collaborare allo svuotamento della vasca di contenimento dei liquami.
I due utilizzavano la pompa "Doda Super 150", agitatrice di liquami, collegata a una macchina trattrice attraverso un albero cardanico. Per consentire il migliore svolgimento del lavoro, V.F. si avvicinava alla pompa per sollevarla e interveniva sulle leve di regolazione. Mentre ritraeva il braccio, l'estremità della manica della sua tuta da lavoro era afferrata dal giunto omocinetico dell'albero cardanico, privo di protezione in corrispondenza della pompa e, pertanto, gli era tranciato di netto il braccio. L'incidente era causato dalla mancanza delle cuffie di protezione delle parti meccaniche.
La "Malga Ritort" dove avveniva l'incidente era considerato luogo di lavoro, riconducibile alla società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo". Il Comune di Pinzolo, proprietario della "Malga Ritort", infatti, l'aveva affidato in concessione per tre anni (unitamente ad altre malghe) alla società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo" con atto del 9 maggio 2014, stipulato il 20 giugno 2014, alle condizioni stabilite nello schema di contratto e nel relativo disciplinare richiamate nella deliberazione n. 23 del 28 maggio 2014 del Comune di Pinzolo.
1.2. La Corte di appello ha osservato che, con la citata deliberazione, il Comune di Trento aveva obbligato la concessionaria ad usare le attrezzature con la dovuta diligenza e ad effettuare la manutenzione ordinaria e, in particolare, "lo svuotamento della concimaia mediante spargimento del deposito, con mezzo meccanico, sul pascolo" (art. 9 del disciplinare tecnico-economico). Il disciplinare prevedeva la consegna di "stabili e fondi in primavera" al Presidente della società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo", imbonendogli la riconsegna "al termine della stagione dell'alpeggio" (inizio della stagione in data 10 giugno e cessazione in data 20 settembre).
Il Comune non aveva mai disposto l'affidamento diretto della Malga Ritort all'azienda agricola "La Regina". La deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo" del 13 maggio 2014 prevedeva la possibilità di detta società di affidare in gestione singole malghe ai soci e, effettivamente, quest'ultima affidava concretamente alcune di loro ai singoli soci, senza regolamento specifico e senza ripartizione dei diversi obblighi gravanti sul concessionario delle malghe.
Secondo quanto riferito da M.F., socio della società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo", F.G. aveva collaborato all'attività di svuotamento delle vasche negli ultimi due anni.
L'affidamento dell'espletamento dell'incarico da parte di C.L. era irrilevante, se non per il coinvolgimento nella vicenda anche di quest'ultimo, tenuto conto dell'assunzione da parte di F.G. anche della qualifica di Responsabile per la prevenzione e protezione dei lavoratori.
La non appartenenza dell'albero cardanico alla società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo" costituiva circostanza ininfluente, essendo la società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo" obbligata a porre a disposizione dei lavoratori strumenti in regola con le disposizioni antinfortunistiche.
2. F.G., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione, tutti per vizio di motivazione.
2.1. Si deduce che la delibera comunale era solo formalmente antecedente all'affidamento all'azienda agricola "La Regina" di C.L., luogo in cui si era verificato l'incidente. L'art. 2, lett. c), dello Statuto della società prevedeva la possibilità di gestire direttamente o indirettamente le malghe. Dal verbale del 13 maggio 2014 del Consiglio di amministrazione della società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo", anteriore al provvedimento del Comune, emergeva che tale società - in previsione del rinnovo della concessione - aveva dato la "Malga Ritort" in concessione esclusiva alla predetta azienda facente capo a C.L., atto condiviso dai soci e dal Comune.
2.2. Si sostiene che F.G. non era il datore di lavoro di V.F. in linea di diritto e di fatto e che era privo di potere in ordine alle modalità di gestione di detta azienda da parte di C.L.. In occasione dell'incidente, C.L. manovrava il trattore e dava indicazioni a V.F. su come agire, mettendogli a disposizione trattore, pompa e cardano.
V.F., in assenza di un formale rapporto di lavoro con la società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo", aveva solo contatti col titolare dell'azienda agricola paterna e in via sostanziale con l'Azienda Agricola "La Regina", il cui titolare lo convocava presso la propria azienda per svolgere un lavoro, definendone le modalità e mettendogli a disposizione le attrezzature.  
2.3. Si osserva che, in modo contraddittorio ed illogico, la Corte di appello ha affermato la responsabilità di F.G. in base a un Documento di Valutazione dei Rischi, riguardante un altro anno e contestandogli di non aver debitamente vigilato. L'attività di vigilanza, tuttavia, non gli spettava, avendo concesso la malga in gestione diretta e non avrebbe potuto impedire al titolare dell'azienda agricola autonoma di procedere con un lavoro e attraverso attrezzatura individuata dal medesimo.
L'albero cardanico, irregolare perché sprovvisto dell'apposita cuffia di protezione, non era di proprietà della società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo".
 

 

Diritto

 


Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che la "Malga Ritort" era stata data in concessione esclusiva all'azienda agricola "La Regina" di C.L., atto condiviso dai soci e dal Comune, è infondato.
Come adeguatamente illustrato dai giudici di merito, va osservato che la società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo", quale concessionaria di malghe (tra le quali la "Malga Resort"), doveva adempiere a vari obblighi ad essa assegnati entro il termine dell'alpeggio, e comunque entro il 31 ottobre, tra i quali lo svuotamento delle vasche dei liquami, la concimazione dei pascoli e la manutenzione delle attrezzature. In base allo Statuto, la società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo" aveva l'obbligo di curare l'alpeggio estivo mediante la gestione diretta o indiretta delle malghe e dei pascoli, per cui non veniva meno la posizione di garanzia del legale rappresentante di tale società in conseguenza dell'affidamento.
L'infortunio era avvenuto proprio durante lo svolgimento dello svuotamento della vasca dei liquami, operazione finalizzata alla successiva concimazione, ricompresa tra gli specifici obblighi della società concessionaria. Tale operazione doveva avvenire "a monticazione conclusa", nel periodo compreso tra il 25 settembre e il 31 ottobre di ogni anno, mentre l'utilizzo delle malghe terminava il 20 settembre. L'infortunio, pertanto, si verificava durante lo svolgimento di un'operazione compresa tra gli specifici obblighi della concessionaria.
La gestione dell'azienda agricola "La Regina", di cui era titolare C.L., quindi, era circoscritta al periodo dell'alpeggio, compreso tra il 10 giugno e il 20 settembre; non vi erano deroghe pattizie interne a tale disposizione. Né tale previsione era rinvenibile nell'art. 4, lett. c) e d), dello Statuto, in tema di monticazione del bestiame e di pulizia del pascolo. Lo svuotamento della concimaia, operazione nel corso della quale si verificava l'incidente, era diversa da quelle assegnate all'azienda "La Regina" ed avveniva quando la gestione diretta di C.L. era già cessata, dopo il termine della stagione di utilizzo delle malghe, e, cioè, a monticazione conclusa, in data 17 ottobre 2014.
D'altronde, l'affidamento diretto all'azienda "La Regina" anche di tale operazione e in epoca successiva alla cessazione dell'alpeggio costituiva una mera e non dimostrata supposizione del ricorrente
2. Sono infondati anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, coi quali si rileva che F.G. non era il datore di lavoro della vittima V.F. e che non gli spettava nessuna attività di vigilanza.
I giudici di merito, con motivazione immune da censure, hanno rilevato che F.G. doveva essere considerato datore di lavoro di V.F., in conseguenza dell'assegnazione alla società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo", per Statuto, della gestione diretta ed indiretta delle malghe; essi hanno osservato che la qualifica di datore di lavoro e la connessa posizione di garanzia non venivano meno solo in conseguenza dell'affidamento in gestione diretta della malga ad un socio; la gestione, peraltro, era conferita mediante un atto generico del tutto inidoneo all'efficace delega della funzione di lavoro e di responsabile per la prevenzione.
V.F. era impegnato in un'attività propria della società, della quale F.G. era Presidente e responsabile della sicurezza dei lavoratori.
Il ricorrente non dimostra l'avvenuto conferimento della delega di funzioni e del trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro (Sez. 3, n. 14352 del 10/01/2018, Bulfaro, Rv. 272318). Come è noto, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento fermo restando, comunque, l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Sez. 4, n. 39158 del 18/01/2013, Zugno, Rv. 256878).
L'affidamento della gestione di alcune malghe ai singoli soci, infatti, era disposto dalla società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo" senza regolamento specifico e senza redistribuzione dei diversi obblighi gravanti sul concessionario delle malghe. Il suo contenuto, pertanto, era troppo vago, per essere idoneo a delegare efficacemente i poteri di controllo in capo a C.L..
L'obbligo di garanzia, peraltro, prescindeva dalla qualità della persona offesa, e la responsabilità dell'imputato era pienamente configurabile, dal momento che quest'ultimo aveva messo a disposizione del lavoratore un macchinario privo degli elementari dispositivi di sicurezza, in quanto mancante delle cuffie di protezione sul giunto omocinetico dell'albero cardanico in corrispondenza della pompa. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all’uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi (Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007, dep. 2008, Mantelli, Rv. 238959; vedi anche Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi, Rv. 241020).
Il Documento di Valutazione dei Rischi, in cui l'imputato era indicato come datore di lavoro, disciplinava l'uso di varie attrezzature tra le quali il cardano e contemplava specifiche misure di prevenzione.
L'appartenenza dell'albero cardanico a soggetto diverso dalla società "Malghe ed Allevamento Bovini Pinzolo" era irrilevante, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro di porre a disposizione dei lavoratori strumenti in regola con le norme antinfortunistiche. Tale rischio, peraltro, era stato individuato e riconosciuto dal medesimo F.G., in qualità di responsabile della prevenzione e della sicurezza, tanto da prevedere la verifica delle "protezioni cardano" e la prescrizione di "non indossare indumenti o oggetti svolazzanti" nel DVR adottato nel novembre 2012. E' priva di rilievo la circostanza che il DVR fosse scaduto: esso doveva essere ritenuto vigente in quanto non sostituito da altro successivo e, in ogni caso, il datore di lavoro è responsabile per il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento.
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.) nonché alla rifusione delle spese della parte civile, che si ritiene equo liquidare nell'importo di euro duemilacinquecento, oltre accessori di legge.
 

 

P. Q. M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese della parte civile che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

 

Così deciso in Roma il 29.1.2019