MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Lettera Circolare
 

PROT. n° P157/4135 sott. 9

Roma, 05 febbraio 2008
 

OGGETTO: DM 15 settembre 2005 – Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso.


Pervengono a questa Direzione quesiti tesi a conoscere la corretta interpretazione di alcuni punti della regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, emanata con il decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2005.
Come è noto il provvedimento in oggetto, in funzione della presenza di determinate caratteristiche di protezione attiva e passiva, distingue i vani di corsa degli impianti di sollevamento nelle seguenti tipologie: vano aperto, vano protetto, vano a prova di fumo, vano per ascensore antincendio, vano per ascensore di soccorso.
In particolare gli ascensori ubicati in vano a prova di fumo non possono essere utilizzati in caso di incendio e la protezione del vano di corsa è finalizzata unicamente ad evitare che gli stessi fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti della combustione. L’ascensore antincendio, in considerazione de prescritti requisiti impiantistici, può essere invece impiegato anche in caso di incendio per l’evacuazione assistita di persone con ridotte o impedite capacità motorie. Infine l’ascensore di soccorso deve essere inteso come un presidio antincendio ad uso esclusivo delle squadre di soccorso, pertanto, proprio per tener conto delle esigenze legate al corretto svolgimento delle operazioni di emergenza, se ne consiglia 1’ubicazione in prossimità del perimetro del fabbricato, in posizione facilmente accessibile dall’esterno e preferibilmente adiacente ad una scala a prova di fumo prevedendo eventualmente una comunicazione, tramite porta EI, tra il filtro che da accesso alla scala a prova di fumo e quello che conduce all’ascensore di soccorso.
Ciò premesso, al fine di assicurare una applicazione corretta ed uniforme del DM 15 settembre 2005, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Al punto 3.3 - vani a prova di fumo – dell’allegato al citato decreto, è riportato testualmente: “È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l’accesso sia alle scale che all’impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8”. Tale formulazione deve intendersi nel senso che allorquando per gli impianti di sollevamento è prescritto il vano corsa a prova di fumo, è sufficiente prevederne l’installazione nel medesimo compartimento della scala a prova di fumo, al quale si ha accesso, quindi, attraverso un unico filtro, senza realizzare ulteriori specifiche protezioni ai fini antincendio. Detta interpretazione trova peraltro conferma nel chiarimento già fornito con la lettera-circolare prot n. P694/4122 sott. 66/41 del 19 giugno 2006, con riferimento agli impianti di sollevamento ubicati negli edifici destinati ad uffici punto 6.9 dell’allegato al DM 22 febbraio 2006).
Al punto 7 - vani di corsa per ascensore antincendio – dell’allegato al DM 15 settembre 2005, tra le caratteristiche di cui devono essere in possesso i vani è indicato: “ad ogni piano, all’uscita dall’ascensore, deve essere realizzata un’area dedicata di almeno 5 m2 aperta, esterna all’edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60”. Per tale tipologia di vano non è quindi applicabile la soluzione descritta in precedenza per il vano a prova di fumo, bensì deve essere previsto un filtro a prova di fumo dal quale sia possibile accedere o al vano scala, che costituisce un compartimento a se stante, o al disimpegno avente superficie minima in pianta di 5 m2 sul quale deve avvenire lo sbarco dell’ascensore e che può assolvere la funzione di spazio calmo, ove richiesto.
Nel caso, invece, di vano di corsa per ascensore di soccorso, si ritiene necessario che il filtro a prova di fumo mediante il quale si ha accesso alla scala sia indipendente da quello che conduce all’area dedicata su cui avviene lo sbarco dell’impianto di sollevamento, in quanto, nel caso di edifici di grande altezza, il flusso di persone che abbandonano il fabbricato attraverso le scale potrebbe essere contestuale ma di verso opposto rispetto ai soccorritori che intervengono per contrastare l’emergenza utilizzando l’ascensore di soccorso.
Con l’occasione si evidenzia infine che al punto 7 dell’allegato al DM 15 settembre 2005, laddove è prescritto che “i montanti dell’alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall’alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60”, tali requisiti vanno riferiti all’alimentazione secondaria di sicurezza, pur se non esplicitamente citata nel testo.