Tipologia: CCNL
Data firma: 11 gennaio 2001
Validità: 11.01.2001 - 31.12.2001
Parti: Poste Italiane e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Post, Failp-Cisal, Sailp-Confsal, Ugl-Comunicazioni
Settori: Servizi, Poste italiane
Fonte: CNEL

Sommario:

 Dichiarazione programmatica
Premessa
Capitolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione.
• Dichiarazione a verbale.
• Dichiarazione congiunta.
• Elenco delle Società di cui all'art. 1, comma 1, lett. b):
Art. 2 - Assetti contrattuali.
Art. 3 - Procedure per il rinnovo del CCNL.
Art. 4 - Indennità di vacanza contrattuale.
Art. 5 - Procedure per il rinnovo della contrattazione di 2° livello.
Art. 6 - Sistema di relazioni industriali.
Art. 7 - Informazione.
• A) Livello nazionale.
• B) Livello regionale.
• C) Unità produttiva.
Art. 8 - Osservatorio paritetico nazionale.
Art. 9 - Ente Bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale.
Art. 10 - Comitato per le pari opportunità.
Art. 11 - Consultazione.
• A) Livello nazionale.
• B) Livello regionale.
• C) Livello di unità produttiva.
Capitolo II - Diritti sindacali
Art. 12 - Assemblea.
Art. 13 - Referendum.
Art. 14 - Locali delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Art. 15 - Contributi sindacali.
Art. 16 - Diritto di affissione.
Art. 17 - Attività sindacale.
Art. 18 - Tutela dei Dirigenti delle RSU.
Art. 19 - Istituti di patronato.
Art. 20 - Agibilità sindacali.
Art. 21 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
• A) Controversie collettive.
• B) Conflitti di lavoro.
o 1) Livello di unità produttiva.

o 2) Livello regionale.
o 3) Livello nazionale.
Capitolo III - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 22 - Assunzione.
Art. 23 - Periodo di prova.
Art. 24 - Classificazione del personale.
Art. 25 - Rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 26 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 27 - Apprendistato.
• 1) Assunzione.
• 2) Limiti di età.
• 3) Trattamento normativo.
• 4) Trattamento economico.
• 5) Formazione.
• 6) Contenuti della formazione.
• 7) Tutor.
• 8) Sfera di applicazione.
• 9) Proporzione numerica.
• 10) Durata.
• 11) Informativa.
Art. 28 - Orario di lavoro.
• 1) Orario a turno unico.
• 2) Orario su turni.
Art. 29 - Flessibilità dell'orario.
Art. 30 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 31 - Conto ore individuale.
Art. 32 - Reperibilità.
Art. 33 - Permessi.
Art. 34 - Aspettativa.
Art. 35 - Ferie.
Art. 36 - Giorni festivi.
Art. 37 - Trasferimenti.
Art. 38 - Trasferimenti collettivi.
Art. 39 - Missione.
Art. 40 - Assenze per malattie - Trattamento.
Art. 41 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio.
Art. 42 - Tutela della maternità e della paternità.
• Astensione obbligatoria.
• Astensione facoltativa.
• Trattamento economico.
• Norme finali.
Art. 43 - Tutela delle persone handicappate.
Art. 44 - Tutela dei tossicodipendenti.
Art. 45 - Tutele legali.
Art. 46 - Igiene e sicurezza sul lavoro.
Art. 47 - Lavori usuranti.
Art. 48 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 49 - Indumenti di lavoro.
 Art. 50 - Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori.
Art. 51 - Doveri del dipendente.
Art. 52 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 53 - Sospensione temporanea senza diritto alla retribuzione.
Art. 54 - Codice disciplinare.
• Devoluzione delle ritenute per multe.
• Concorsi di mancanze.
Capitolo IV - Trattamento economico
Art. 55 - Struttura della retribuzione.
Art. 55 bis - Minimi tabellari e indennità di contingenza.
Retribuzione fissa
Art. 56 - Retribuzione fissa base mensile, giornaliera e oraria.
Art. 57 - Pagamento della retribuzione.
Art. 58 - Tredicesima mensilità.
Art. 59 - Quattordicesima mensilità.
Retribuzione variabile
Art. 60 - Premi di produttività.
Art. 61 - Indennità di funzione.
Art. 62 - Indennità per lavoro festivo, notturno e straordinario.
• Indennità per lavoro festivo.
• Indennità per lavoro notturno.
• Indennità per lavoro straordinario.
Art. 63 - Indennità per servizi viaggianti.
Art. 69 - Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica.
Art. 64 - Indennità di cassa.
Art. 65 - Assegno per il nucleo familiare.
Art. 66 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 67 - Fondo di previdenza complementare.
Capitolo V - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 68 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 69 - Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica.
Art. 70 - Modalità di risoluzione.
Art. 71 - Preavviso.
Disposizioni finali
Art. 72 - Ritenute per quote assicurative e associative.
Art. 73 - Servizi sociali.
Art. 74 - Durata e applicazione.
Protocollo aggiuntivo.
Allegati
Allegato 1 all'art. 24 del CCNL.
• Art. 1 - Aree di classificazione.
• Art. 2 - Declaratorie.
• Art. 3 - Descrizione delle mansioni secondo le 4 aree di inquadramento (profili professionali esemplificativi).
• Art. 4 - Surrogabilità di applicazione.
• Art. 5 - Norma transitoria - Surrogabilità di applicazione.
• Art. 6 - Requisiti di accesso alle Aree.
• Art. 7 - Titolo di studio.
• Art. 8 - Criteri di accesso alle Aree.
• Art. 9 - Accesso dall'interno.
• Art. 10 - Formazione.
• Art. 11 - Mansioni superiori.
• Art. 12 - Quadri.
o a) Orario di lavoro.
o b) Brevetti.
o c) Assegnazione temporanea.
o d) Norma di rinvio.
Allegato 2a all'art. 55 bis.
• Aumenti mensili dei minimi tabellari
• Minimi tabellari in vigore
• Indennità di contingenza
Allegato 2b all'art. 55 bis.
• Competenze contrattuali arretrate
Allegato 3 Tabella indennità di funzione (allegata all'art. 61 del CCNL)
Allegato 4 Poste italiane a OO.SS.
Allegato 5 Dichiarazione delle Parti in materia di occupazione.
Allegato 6 Poste italiane a OO.SS.
Adeguamento degli accordi alla legge 11 aprile 2000, n. 83, 30 ottobre 2000
Adeguamento degli accordi alla legge 11 aprile 2000, n. 83, 25 ottobre 2000
Allegato 7 Poste Italiane a OO.SS. Fondo di previdenza complementare
Allegato 8
Estratto della G.U. n. 219/L del 29.12.00 concernente la legge 23.12.00 n.
388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001)
Legge 20.5.70 n. 300, Statuto del Lavoratori: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"
D.lgs. 19.9.94 n. 626: "Attuazione delle Direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679, 93/88, 97/42 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Legge 8.3.00 n. 53: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
Legge 15.6.90 n. 146 e testo coordinato con legge n. 83/00: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"
Legge 10.4.91 n. 125: "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane spa

In data 11 gennaio 2001, alla presenza del Sottosegretario di Stato sen. Ornella Piloni, e del Direttore generale dei Rapporti di lavoro dr.ssa Maria Teresa Ferraro, assistite dall'ing. Enrico Ceccotti, Segreteria del Ministro e dalla dr.ssa Erminia Viggiani dirigente della Divisione VIII dei RR.LL., si sono incontrati per la conclusione delle trattative relative al CCNL: Poste Italiane SpA […], Sindacato Lavoratori Comunicazioni (Slc-Cgil) […], Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (Slp-Cisl) […], Unione Italiana Lavoratori Postelegrafonici Comunicazione (Uil-Post) […], Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici (Failp-Cisal) […], Sindacato Autonomo Italiano Lavoratori Postelegrafonici (Sailp-Confsal) […], Unione Generale del Lavoro Comunicazioni (Ugl Comunicazioni) […] si è stipulato il presente CCNL valevole per il personale non dirigente di Poste Italiane SpA.

Capitolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione.

1. Il presente CCNL si applica a:
a) Poste Italiane SpA;
b) le Società controllate da Poste Italiane SpA ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 cc, comma 1, n. 1 e 3, di cui all'elenco in calce al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dai commi successivi.
[…]
3. Poste Italiane SpA si impegna a comunicare tempestivamente alle OO.SS. stipulanti le variazioni all'elenco di cui al comma 1, lett. b), e attuare quanto previsto dai successivi commi.
[…]

Elenco delle Società di cui all'art. 1, comma 1, lett. b):
- Poste Vita SpA;
- Sim Poste SpA;
- SDA Express Courier Srl;
- Postecom SpA;
- BancoPosta Fondi SpA SGR;
- Postel SpA.

Art. 2 - Assetti contrattuali.
Il sistema contrattuale si articola su 2 livelli, come di seguito individuati:
A) il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed economici del personale, in coerenza con le indicazioni di politica dei redditi e dell'occupazione stabiliti dal Governo e dalle Parti sociali.
Il presente contratto individua, per il 2° livello, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del 1° livello, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i soggetti abilitati.
[…]
Fanno parte dell'ambito delle competenze fondamentali assegnate alla contrattazione nazionale, i seguenti temi qualificanti di carattere generale:
- recepimento delle intese Governo/Parti Sociali in materia di lavoro, previa analisi e valutazione congiunta;
[…]
- sistema di relazioni industriali;
- diritti sindacali;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- disciplina del lavoro atipico;
- nuove figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo inquadramento sulla base delle norme del presente CCNL;
[…]
- nuovi regimi di orario connessi alla funzionalità dei servizi anche con riguardo alle esigenze indotte dal mercato di riferimento.
Alla contrattazione di cui alla presente lett. A) viene altresì ricondotta, secondo criteri e modalità negoziati nel rispetto della procedura che segue, la gestione delle conseguenze sul piano sociale dell'attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva.
Riguardo a quanto precede l'Azienda fornirà alle OO.SS. nazionali, stipulanti il presente CCNL, una preventiva comunicazione, con indicazione contestuale della data dell'avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali di cui sopra.
Detto confronto negoziale si esaurirà entro e non oltre i 15 giorni successivi alla suddetta data di fissazione dell'incontro, durante i quali l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.
All'esito positivo del predetto confronto, in difetto del quale le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni, il medesima proseguirà per ciascuna delle regioni interessate nel rispetto della seguente ulteriore procedura.
A tal fine l'Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una preventiva comunicazione con contestuale indicazione della data dell'avvio del confronto, anche in tal caso, finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali dei processi citati, per quanto demandato dall'accordo nazionale.
Il negoziato di cui al comma che precede si esaurirà entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di fissazione dell'incontro e ove il confronto medesimo non si sia concluso positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
Durante lo svolgimento della predetta procedura l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti previsti per la parte riguardante la specifica regione e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.
In relazione alla procedura sopra descritta la competente Delegazione sindacale sarà individuata secondo quanto previsto dal successivo art. 5, comma 3.

B) È previsto un 2° livello di contrattazione.
La contrattazione si svolge a livello regionale per Poste Italiane SpA, a livello aziendale per le Società di cui all'art. 1, comma 1, lett. b).
[…]
Vengono altresì ricondotte al 2° livello di contrattazione le seguenti materie:
1. i nuovi regimi d'orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro, ivi compresi i turni derivanti dall'introduzione di nuovi modelli strutturali, che non siano già stati oggetto di regolamentazione a livello nazionale;
2. le materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL;
3. la gestione delle conseguenze sul piano sociale dell'attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva territoriale, qualora i richiamati processi riguardino una sola regione, secondo criteri e modalità che seguono.
Riguardo al punto 3 che precede l'Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una preventiva comunicazione, con indicazione contestuale della data dell'avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali dei processi citati, nel rispetto delle norme contenute nel presente CCNL e negli accordi collettivi nazionali.
Il confronto, in ordine alle materie di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono, si esaurirà entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di fissazione dell'incontro.
Nel caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, l'intera materia potrà formare oggetto di un ulteriore esame a livello nazionale, su richiesta anche di una sola delle OO.SS nazionali stipulanti, da presentarsi entro 3 giorni dalla conclusione della predetta procedura regionale.
L'esame a livello nazionale dovrà comunque esaudirsi nel termine massimo di 10 giorni dalla data di fissazione dell'incontro nazionale da parte dell'Azienda.
Nel corso di ciascuna delle fasi della suddetta procedura l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti previsti e le OO.SS si asterranno da ogni azione diretta.
Al termine della suddetta procedura, ove la stessa non si sia conclusa positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
In relazione alla procedura a livello regionale di cui alla lett. B del presente articolo la competente Delegazione sindacale sarà individuata secondo quanto previsto al successivo art. 5, comma 3.
Alle Società di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), si applica esclusivamente la procedura prevista dalla lett. A) del presente articolo.
Le Parti stipulanti si danno atto reciprocamente che la risoluzione delle problematiche rinviate alla contrattazione di 2° livello dovrà, comunque, realizzarsi salvaguardando l'unitarietà e la titolarità del momento relazionale, secondo modalità e criteri coerenti con i Protocolli 23.7.93 e 22.12.98, in modo da non determinare ripetitività e sovrapposizioni con ambiti disciplinati dal CCNL.

Art. 6 - Sistema di relazioni industriali.
1. Fermi restando i distinti ruoli dell'Azienda e delle OO.SS., nonché quanto sancito nella Dichiarazione programmatica e nella Premessa del presente contratto, le Parti stipulanti ritengono utile accompagnare il risanamento, il rilancio competitivo e lo sviluppo dell'Azienda, con un insieme organico e articolato di regole certe e condivise, fattivamente orientato alla prevenzione e al superamento dei possibili motivi di conflitto, che sia in grado di favorire il conseguimento degli obiettivi competitivi dell'Azienda e la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità, in relazione ai modelli organizzativi della Società.
Le Parti medesime assumono pertanto il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire ai diversi livelli, nel rispetto delle normative vigenti, delle modalità e degli ambiti temporali di seguito previsti.
2. Le Parti stipulanti convengono, altresì, sulla necessità di adottare un sistema complessivo di relazioni industriali, che, tenendo conto dei principi generali contenuti nelle leggi e nei protocolli, si articoli attraverso:
- momenti di confronto in sede nazionale e regionale;
- momenti di studio e approfondimento, analisi, acquisizione di conoscenze e monitoraggio, con la possibilità di realizzare pareri e proposte condivisi o di parte, anche allo scopo di contenere cause latenti di conflittualità, per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto di regole e procedure coerenti con i processi sopra richiamati e con la valorizzazione delle risorse umane.
Nell'ambito del predetto sistema, gli strumenti, che le Parti stipulanti di seguito condividono, vengono orientati alla creazione di condizioni tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto attraverso la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d'impresa, riguardanti in particolare i mutamenti e l'evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi e di mercato, in una logica di efficienza e competitività internazionale. Conseguentemente le Parti stipulanti concordano sul seguente modello di relazioni industriali che si attua attraverso l'informazione di cui all'art. 7, la partecipazione di cui agli artt. 8 (Osservatorio Paritetico Nazionale), 9 (Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione e Riqualificazione Professionale) e 10 (Comitato Paritetico per le Pari Opportunità), la consultazione di cui all'art. 11.

Art. 7 - Informazione.
L'informazione si articola su 3 livelli:
A. nazionale;
B. regionale;
C. unità produttiva.

A) Livello nazionale.
Con periodicità annuale, l'Azienda fornisce alle OO.SS. stipulanti, non prima del mese di aprile, una informativa sugli argomenti appresso specificati, con riferimento al personale destinatario del presente CCNL:

1. scelte strategiche e programmi inerenti:
[…]
- processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all'innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico con specifico riguardo agli orientamenti e alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
- tipologia delle attività in appalto;
- distribuzione territoriale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;

2. atti di portata generale che riguardano la gestione dei rapporti di lavoro:
- problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro derivanti dall'integrazione europea;
[…]

3. dati relativi alla gestione dei rapporti di lavoro:
- situazione occupazionale dell'Azienda e relative linee di tendenza con particolare riguardo all'occupazione giovanile e a quella femminile;
- pari opportunità;
- sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
- linee generali della formazione e riqualificazione professionale. Gli organismi sindacali possono formulare proprie osservazioni in argomento;
- dati occupazionali inerenti il personale in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento precedente;
- andamento delle assunzioni a tempo parziale (e trasformazioni), relativa tipologia e ricorso al lavoro supplementare.
L'Azienda fornirà altresì alle OO.SS. stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa, al verificarsi di eventi straordinari destinati ad incidere sull'Azienda nei suo complesso.

B) Livello regionale.
Con periodicità semestrale l'Azienda fornisce alla Delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3, una informativa sugli argomenti appresso specificati con riferimento al personale destinatario del presente CCNL, di cui al territorio interessato:
[…]
- situazione occupazionale e relative linee di tendenza con particolare riguardo all'occupazione giovanile, a quella femminile, ai CFL, ai contratti a tempo determinato, ai contratti di apprendistato;
- pari opportunità;
[…]
- linee generali della formazione e riqualificazione professionale. Gli organismi sindacali possono formulare proprie osservazioni in argomento;
- distribuzione regionale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi.

C) Unità produttiva.
Con periodicità semestrale, ad iniziativa della Delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3, l'Azienda fornirà entro 1 mese dalla richiesta, informazioni in ordine agli argomenti di cui alla lett. B) del presente articolo per quanto di competenza della singola unità produttiva.
Nei confronti delle Società di cui all'art. 1, comma 1, lett. B), troveranno applicazione le disposizioni di cui alla lett. A) del presente articolo.

Art. 8 - Osservatorio paritetico nazionale.
1. Le Parti stipulanti allo scopo di favorire la partecipazione dei lavoratori ai processi di cambiamento in atto nella consapevole conoscenza dei problemi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, nonché nella prospettiva di cui alla Dichiarazione congiunta in calce all'art. 1 del presente CCNL, convengono di consolidare e sviluppare l'attività dell'Osservatorio nazionale.
2. L'Osservatorio, fermi restando i distinti ruoli dell'Azienda e delle OO.SS., svolgerà funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta sia in ordine allo scenario competitivo del settore, sia in ordine alle condizioni di lavoro. In particolare costituiranno oggetto di analisi:
- le prospettive strategiche e produttive del mercato dei servizi postali anche nelle relative evoluzioni;
- la situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
- lo sviluppo delle tecnologie e loro eventuale effetto sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
- le condizioni igienico ambientali nei posti di lavoro;
- i lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal CCNL;
- le problematiche connesse al rapporto di lavoro derivanti dall'integrazione europea;
[…]
- la rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle persone appartenenti alla categoria dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale e regionale.
3. L'Osservatorio è composto da 2 membri per ogni O.S. stipulante e da una adeguata rappresentanza per Poste Italiane SpA.
I componenti dell'Osservatorio resteranno in carica fino alla data del rinnovo del presente CCNL e potranno essere sostituiti da ciascuna delle Parti stipulanti mediante comunicazione scritta da notificare alle Parti stipulanti il presente CCNL.
4. Le Parti stipulanti, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, s'impegnano a rendere operativo l'Osservatorio che dovrà riunirsi periodicamente e comunque almeno 2 volte l'anno. A tal fine le Parti medesime predisporranno tempestivamente il necessario regolamento.

Art. 9 - Ente Bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale.
1. Le Parti stipulanti, nell'intento di promuovere ed attuare iniziative orientate a migliorare il sistema di formazione e di riqualificazione professionale in Poste Italiane SpA, convengono di istituire, entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Ente bilaterale a livello nazionale avente la finalità principale di sostenere il dialogo sociale tra le Parti medesime.
2. Ai fini di quanto sopra le Parti medesime predisporranno tempestivamente il necessario regolamento.
3. L'Ente bilaterale ha in particolare la funzione di:
- promuovere attività in tema di formazione e di riqualificazione professionale ivi ricomprendendo sia quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 sia quanto rinveniente da eventuali processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale ovvero dall'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- elaborare a tal fine proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici;
- promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con le Regioni e/o con Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
- promuovere e assumere ogni iniziativa utile a conseguire, per tutte le attività indicate negli alinea precedenti e per le attività formative svolte in Poste Italiane SpA, l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

Art. 11 - Consultazione.
1. La consultazione ha lo scopo di arricchire i comuni contenuti della conoscenza, ha carattere non negoziale ed interviene prima della fase esecutiva dei provvedimenti che l'Azienda intende adottare alle condizioni e secondo le modalità appresso specificate.
2. La consultazione si articolerà su 3 livelli:
A. nazionale;
B. regionale;
C. unità produttiva.

A) Livello nazionale.
La consultazione si realizza nell'ambito dei lavori di cui all'Osservatorio paritetico nazionale, all'Ente bilaterale nazionale per la formazione e riqualificazione professionale, nonché al Comitato paritetico per le pari opportunità.

B) Livello regionale.
La consultazione riguarderà progetti esecutivi inerenti l'introduzione di innovazioni tecnologiche, anche con riguardo a programmi di intervento ambientale di sicurezza del lavoro, processi significativi di riorganizzazione, con particolare riguardo alle iniziative di formazione e riqualificazione professionale, piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione abbia formato oggetto di apposito accordo.
In relazione a quanto precede l'Azienda darà preventiva comunicazione alla Delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3, cui farà seguito - a richiesta della delegazione medesima da avanzarsi entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - un incontro per l'esame dei progetti esecutivi.
La Delegazione sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro i 9 giorni successivi alla data di fissazione dell'incontro durante i quali l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti di cui trattasi.

C) Livello di unità produttiva.
La consultazione avrà per oggetto quanto previsto al comma 1, lett. B), laddove i profili applicativi riguardino una sola unità produttiva.
In relazione a quanto precede l'azienda darà preventiva comunicazione alla Delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3, cui farà seguito - a richiesta della delegazione medesima da avanzarsi entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - un incontro per l'esame dei progetti esecutivi.
La Delegazione sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro i 9 giorni successivi alla data di fissazione dell'incontro durante i quali l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti di cui trattasi.
La procedura prevista alle precedenti lett. B) e C) del presente articolo si applica esclusivamente a Poste Italiane SpA.
La presente procedura si pone come autonoma rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e pertanto non si cumula con le relative procedure.

Capitolo II - Diritti sindacali
Art. 12 - Assemblea.

Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalle RSU, nonché dalle strutture territoriali delle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro.
[…]
Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell'anno di scadenza e rinnovo del CCNL.
[…]

Art. 16 - Diritto di affissione.
La Società collocherà all'interno dei luoghi di lavoro, ed in ambienti accessibili a tutti i lavoratori, un albo a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili dei medesimi organismi sindacali.
I contenuti dell'informazione dovranno riguardare la materia sindacale e del rapporto di lavoro e devono rispettare le disposizioni di legge generali sulla stampa.
[…]

Art. 17 - Attività sindacale.
Lo svolgimento di attività sindacale avrà luogo nelle forme e nei modi ritenuti idonei dalle OO.SS. per garantire la massima informazione dei lavoratori, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale e senza venir meno all'obbligo di rendere per intero la prestazione lavorativa.
I dirigenti delle RSU, nonché i dirigenti territoriali delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL potranno accedere, durante l'orario di lavoro, nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa nell'ambito della unità produttiva, nel rispetto di modalità che non pregiudichino l'ordinario svolgimento del lavoro, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative della Società stessa.

Art. 21 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
A) Controversie collettive.

Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Società e le OO.SS. stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.
È esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223/91.
Al realizzarsi della fattispecie di cui al comma 1 della presente lett. A), ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dall'art. 2, lett. A), del presente CCNL.

B) Conflitti di lavoro.
1) Livello di unità produttiva.

Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una unità produttiva, la RSU interessata unitamente alle competenti strutture territoriali del Sindacato, darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura aziendale dell'unità produttiva, chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i 3 giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avvierà con i richiedenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo 3 giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura s'intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le Parti, si darà luogo ad un ulteriore tentativo di composizione tra le Parti a livello regionale, secondo una procedura che si articolerà e concluderà nei tempi e modi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente punto 1).
Ai fini della presente procedura la Delegazione sindacale resta individuata come indicato all'art. 5, comma 3, del presente CCNL.
La procedura, in tutte le sue fasi, s'intende comunque esaurita e conclusa decorsi 15 giorni dal suo avvio.
Durante l'espletamento della procedura di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta.

2) Livello regionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso più unità produttive di una stessa regione, ciascuna RSU interessata, unitamente alle competenti strutture territoriali del Sindacato, darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura R.U. di regione dell'Azienda, chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i 3 giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avvierà con i richiedenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo 10 giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti la procedura si intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Ai fini della presente procedura la Delegazione sindacale a livello regionale resta individuata come indicato all'art. 5, comma 3, del presente CCNL.

3) Livello nazionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni la Segreteria nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le OO.SS. stipulanti, alla DCRU chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i 3 giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo 10 giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura s'intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lett. B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di "procedure di raffreddamento e di conciliazione" di cui alla legge n. 83/00.
Con ulteriore accordo le Parti daranno completa attuazione alle disposizioni di legge con particolare riguardo alle previsioni sugli "intervalli minimi".

Capitolo III - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 22 - Assunzione.

[…]
4. Al momento dell'assunzione il dipendente deve presentare i seguenti documenti:
[…]
- certificato medico dal quale risulti l'idoneità al lavoro rilasciato dalla ASL territoriale ovvero dal medico competente nei casi previsti dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche;
[…]

Art. 27 - Apprendistato.
1) Assunzione.

[…]
2. Il rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto e preceduto da visita sanitaria finalizzata all'accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell'assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione.
[…]

2) Limiti di età.
1. Le Parti stipulanti convengono che, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, legge n. 196/97, possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 24, ovvero, 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.

3) Trattamento normativo.
1. L'apprendista ha diritto nel periodo dell'apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale compie il tirocinio, ivi comprese in particolare le previsioni in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e ferie.
Non sono tuttavia consentiti il lavoro a cottimo, o comunque incentivato, il lavoro tra le ore 22 e le ore 6, nonché il lavoro straordinario.
[…]

5) Formazione.
1. L'impegno formativo dell'apprendista esterno all'Azienda, di cui all'art. 16, comma 2, legge n. 196/97, è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:

titolo di studioore formative medie annue
scuola dell'obbligo120
attestato di qualifica professionale 100
diploma di scuola media superiore80
diploma universitario e/o laurea 60

2. Le attività formative, ancorché svolte presso istituti di formazione o altre entità, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3. È in facoltà dell'Azienda anticipare parte delle ore di formazione previste per gli anni successivi.
4. Le ore di formazione, nei limiti sopraddetti, sono comprese nell'orario normale di lavoro.
[…]

6) Contenuti della formazione.
1. La formazione degli apprendisti ai sensi dei decreti attuativi dell'art. 16, legge n. 196/97, riguarderà contenuti di carattere generale inerenti le principali aree di funzionamento aziendale e contenuti che consentano l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
2. Le attività formative, in relazione alla professionalità da acquisire, rientrano tra quelle di seguito riportate:
[…]
d) sicurezza sul lavoro;
[…]
g) conoscenza ed utilizzazione delle tecniche e dei metodi di lavoro;
h) conoscenza e utilizzazione di strumenti e tecnologie di lavoro anche con riferimento all'area informatica;
i) conoscenza e utilizzazione di misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
[…]

7) Tutor.
1. Le Parti stipulanti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore.

11) Informativa.
La Società, nell'ambito dell'incontro annuale, informerà le RSA stipulanti, sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e delle relative attività formative.
[…]

Art. 28 - Orario di lavoro.
1. Il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale ad un ottimale utilizzo del personale in relazione alle reali esigenze operative realizzando concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo.
2. L'orario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate di norma in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive.
Conseguentemente, in tale ambito, fatto salvo quanto richiesto dalle esigenze organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di specifiche figure professionali, l'orario giornaliero è, di norma, rispettivamente di 6 o di 7 ore e 12 minuti.
[…]
6. L'orario di lavoro settimanale concentrato su 6 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al sabato.
7. L'orario di lavoro settimanale concentrato su 5 giorni è normalmente ripartito dal lunedì. al venerdì con un intervallo da 30 a 60 minuti in relazione alle esigenze di servizio che comporta un conseguente prolungamento fino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo. La determinazione della durata di detto intervallo, entro i limiti sopra citati, sarà definita nell'ambito del 2° livello di contrattazione. In detto orario di lavoro il giorno infrasettimanale non lavorativo coincide normalmente con il sabato.
8. Nelle strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del lavoro articolata in via ordinaria su 6 giorni della settimana, la Società potrà prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni giornaliere a settimana per ciascun lavoratore, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla generalità degli interessati. Detta soluzione, ove impegni un arco temporale superiore a 30 giorni, formerà oggetto di confronto con la Delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del presente CCNL. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell'incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
[…]

1) Orario a turno unico.
1. Nelle strutture ove il lavoro è organizzato su turno unico, al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio, il personale può essere chiamato ad osservare:
a) orario sfalsato:
anticipando o posticipando l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera e correlativamente anticipando e posticipando il termine della stessa, fino ad un massimo di 2 ore rispetto al normale orario di lavoro;
b) orario spezzato:
è attuato nell'ambito dell'organizzazione dell'orario settimanale concentrato in 5 giorni; la durata di ciascuno dei 2 periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 2 ore per tutti i lavoratori, con un intervallo giornaliero pari ad almeno 1 ora e non superiore a 2 ore.
Prima di dare attuazione ai regimi sub a) e b) i relativi progetti formeranno materia di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, nel rispetto delle procedure di cui al presente CCNL.
[…]

2) Orario su turni.
1. In considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio e della correlata necessità di garantire i prefissati standard di qualità, può essere adottato l'orario di lavoro su turni nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a) articolazione dell'orario di lavoro su 2 o più turni giornalieri, la cui durata, di norma, non può superare le 8 ore;
b) possibilità di istituire e modificare turni per periodi non superiori ad un mese ed a fronte di particolari esigenze, sentita la Delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del presente CCNL;
c) attuazione di schemi di turnazione strettamente correlati ai flussi di traffico, sia per quanto riguarda l'articolazione dei turni di lavoro che la composizione degli stessi;
d) determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una media plurisettimanale, fermo restando il limite di 36 ore settimanali. Il superamento del limite del normale orario contrattuale settimanale non dà luogo a compenso per lavoro straordinario purché mediamente, nell'arco di un mese, il limite stesso venga rispettato. Ove ciò non si verifichi, eventuali differenze in più o in meno, daranno luogo ai trattamenti contrattualmente previsti.
Prima di dare attuazione a detto regime, i relativi progetti formeranno materia di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, nel rispetto delle procedure di cui al presente CCNL. Ove tale regime di orario riguardi, per ragioni contingenti legate all'operatività del servizio, un periodo di applicazione contenuto nel limite di un mese, detta procedura s'intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell'incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni;
e) durante le soste fuori sede di lavoro il personale in servizio negli uffici ambulanti, natanti e aerei, in servizio viaggiante di messaggere e il personale comandato a prestare servizio di trasporto dei dispacci postali da Comune a Comune con automezzi della Società, è considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di 4 ore per soste non superiori alle 6 ore;
f) la rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto il personale fatti salvi i casi di esclusione disciplinati da norme di legge oppure le ipotesi in cui detta rotazione si presenti incompatibile con diritti, obblighi e divieti previsti dalla legge;
g) in relazione a sopravvenute esigenze operative di carattere straordinario, la variazione del turno giornaliero assegnato nonché lo spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale verranno comunicati al lavoratore con un preavviso, di norma, di 48 ore;
h) i casi di limitazione e di esclusione dal turno notturno verranno regolati in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n. 532/99;
i) in ogni caso, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere tale da favorire il massimo contenimento del lavoro straordinario.

Art. 30 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
1. Il personale, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, non può esimersi, salvo giustificato motivo di impedimento, dall'effettuare lavoro straordinario, festivo e notturno, che venga richiesto dalla Società.
[…]
3. Fermi restando i limiti di legge vigenti in materia di lavoro straordinario, viene fissato un limite massimo complessivo di 250 ore annue per ciascun lavoratore. Detti limiti, anche in analogia con quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere superati quando sussistano eccezionali esigenze tecnico-produttive e/o nei casi di forza maggiore.
In caso di superamento non occasionale del citato limite massimo, le misure, idonee a garantirne il relativo contenimento, saranno oggetto di confronto tra la Direzione dell'unità produttiva interessata e le RSU competenti alle quali saranno semestralmente forniti i dati del lavoro straordinario effettuato nell'unità produttiva medesima.
[…]
5. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea.
6. Il lavoratore chiamato ad effettuare prestazioni straordinarie deve esserne informato almeno 2 ore prima del termine del normale orario di lavoro e, compatibilmente con le esigenze di servizio, effettuare tali prestazioni senza soluzione di continuità con il lavoro ordinario.
[…]
9. Per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali il dipendente può scegliere, in luogo del compenso straordinario festivo, di fruire di 1 giorno di riposo compensativo.
10. Non è consentito al lavoratore trattenersi sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario.
11. I dati relativi al lavoro straordinario, aggregati a livello nazionale e disaggregati a livello regionale, formeranno oggetto di analisi e approfondimenti nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio paritetico nazionale di cui all'art. 8 del presente CCNL.
[…]

Art. 31 - Conto ore individuale.
1. In via sperimentale, e fino al 31.12.01, viene introdotto, per ciascun lavoratore, il Conto ore individuale nel quale confluiscono le prime 10 ore delle prestazioni di cui al precedente art. 30 che, quali strumento di flessibilità e non in quanto lavoro straordinario, sono soggette al recupero in forma specifica da parte del personale interessato alle condizioni e secondo le modalità che seguono.
2. Optando per il meccanismo del Conto ore individuale, il lavoratore ha diritto al recupero delle ore effettuate oltre l'orario d'obbligo, confluendo in detto Conto anche quelle che il lavoratore stesso presterà fino ad un massimo di ulteriori 110 ore annue.
3. L'opzione di cui trattasi potrà essere esercitata dal lavoratore 2 volte l'anno in coincidenza dei mesi di gennaio, per il periodo 1 febbraio-31 luglio, e di giugno, per il periodo 1 agosto-31 gennaio, e si intende fissata per i successivi 6 mesi.
4. Gli aventi diritto fruiranno di riposi compensativi per giornate intere o per gruppi di ore non inferiori a 2. Detta fruizione sarà consentita, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'unità operativa di appartenenza, entro 3 mesi dalla data di inoltro della relativa richiesta. In caso di mancata fruizione, ai termine di detto periodo, il lavoratore potrà procedere ai godimento del riposo con un preavviso di almeno 72 ore.
[…]
8. Con cadenza semestrale verranno forniti alle RSU e alle OO.SS. territoriali competenti i dati relativi all'andamento dell'istituto nell'ambito dell'unità produttiva interessata.
9. I dati di cui al comma 8, aggregati a livello nazionale e disaggregati a livello regionale, formeranno altresì oggetto di analisi e approfondimenti nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio paritetico nazionale di cui all'art. 8 del presente CCNL.
[…]

Art. 32 - Reperibilità.
La Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità, fuori dal normale orario di lavoro e ferma restando l'osservanza del riposo settimanale, al personale in possesso di competenze e professionalità direttamente correlate al funzionamento di impianti e/o tecnologie operanti con continuità.
[…]
Per l'individuazione del personale di cui sopra, la Società provvederà a predisporre opportune turnazioni che favoriscano la più ampia rotazione del personale interessato, fatta salva la possibilità, nell'ambito dei lavoratori designati dalla Società stessa, di dare la precedenza a coloro che abbiano avanzato specifiche richieste in tal senso.
[…]

Art. 35 - Ferie.
[…]
5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso alcuno […]

Art. 42 - Tutela della maternità e della paternità.
1. Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità e della paternità.

Astensione obbligatoria.
2. Fermo restando il periodo di astensione obbligatoria, riconosciuto durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 successivi, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
3. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
[…]

Norme finali.
9. Nei primi 3 mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
10. Qualora durante l'assenza obbligatoria dal servizio della lavoratrice o del lavoratore, l'unità presso la quale prestava servizio abbia subito significative modificazioni di carattere organizzativo, la Società, anche in conformità con quanto previsto dall'art. 17, legge n. 53/00, provvederà a collocare l'interessata/o, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, nella unità più vicina e, ove necessario, ad inserire la/il dipendente che abbia ripreso servizio nei primi corsi utili di addestramento.
[…]

Art. 43 - Tutela delle persone handicappate.
1. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5.2.92 n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge medesima come modificato e integrato, ai commi 3, 5 e 6, dall'art. 19, legge n. 53/00.
2. I permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3, della citata legge possono essere fruiti in forma oraria frazionata, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'unità lavorativa di appartenenza.
3. Le Parti seguiranno con attenzione l'evoluzione legislativa impegnandosi ad adeguare, anche in modo graduale, gli interventi necessari. A livello regionale saranno individuate le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, a migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap.

Art. 46 - Igiene e sicurezza sul lavoro.
1. La Società, riconosciuta la priorità della tutela della salute dei lavoratori e dell'igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei processi produttivi, si impegna ad adottare idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia, tenendo conto in particolare delle misure atte a tutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, degli impianti e la prevenzione delle malattie professionali, nonché delle disposizioni contenute nel D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, ivi ricomprendendo la Direttiva CEE n. 89/391 del 12.6.89.
2. Con particolare attenzione alla fisiologia femminile, la Società tutelerà in modo specifico la salute delle lavoratrici madri, segnatamente a quanto previsto in materia di lavoro notturno dalle leggi nn. 903/77 e 25/99; durante il periodo di gestazione, la Società eviterà di adibire le medesime ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, assicurando altresì il rispetto della normativa vigente in materia di uso dei videoterminali.
3. Al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, la Società, nel rispetto delle previsioni di legge, provvede tra l'altro a:
- predisporre, per le attività esposte a rischio, visite preventive e controlli periodici secondo la normativa vigente;
- fornire tutte le indicazioni atte ad un efficace prevenzione attuando interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio;
- assicurare idonee iniziative per mantenere l'igiene industriale negli ambienti di lavoro;
- garantire interventi per indagini ed esami finalizzati allo studio ed alla elaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali e alle visite sanitarie sui lavoratori;
- fornire un'adeguata e aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla attività della Società, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all'attività svolta sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale nonché sulle disposizioni aziendali adottate in materia;
- garantire, durante l'orario di lavoro e senza oneri a carico dei dipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e di salute secondo le previsioni di cui alla normativa vigente;
- istituire negli edifici a maggiore concentrazione di personale, e comunque con un numero di dipendenti superiore a 1.000, posti di pronta assistenza medica onde assicurare ai lavoratori la possibilità di avvalersi di un adeguato supporto sanitario, ferma restando la possibilità di esaminare, nell'ambito delle previsioni di cui al D.lgs. n. 626/94, eventuali specificità in relazione alla complessità organizzativa e alla natura dei relativi rischi.
4. Le Parti, in particolare per quanto attiene alla elezione/designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle loro agibilità, nonché agli Organismi paritetici di cui all'art. 20, D.lgs. n. 626/94, s'impegnano a promuovere ogni utile iniziativa finalizzata all'attuazione delle disposizioni normative in vigore e di quelle che saranno emanate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, pervenendo in tal senso ad uno specifico accordo.
5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia integralmente a quanto previsto nel D.lgs. 19.9.94 n. 626, il cui testo viene allegato al presente CCNL, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 47 - Lavori usuranti.
Ferma restando la normativa vigente in materia di lavori usuranti, le Parti s'impegnano ad analizzare eventuali aspetti ad essa collegati, nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio paritetico nazionale di cui all'art. 8 del presente CCNL, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 48 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
[…]
2. In caso d'infortunio sul lavoro, anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il proprio responsabile che provvederà, direttamente o mediante persona delegata, ad accompagnare l'interessato, ove necessario, al presidio sanitario del luogo oppure al più vicino pronto soccorso e a stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
3. Nel caso in cui l'infortunio si verifichi al di fuori dei locali della Società, nello svolgimento delle attività cui il lavoratore è preposto, la denuncia deve essere presentata presso il più vicino pronto soccorso.
[…]

Art. 49 - Indumenti di lavoro.
1. La Società richiede ai lavoratori, in relazione a specifiche attività lavorative, di indossare indumenti e oggetti di vestiario forniti dalla stessa, secondo modalità definite in apposito regolamento aziendale.
2. Per quanto riguarda l'utilizzo di specifici indumenti di lavoro, funzionali a garantire la tutela del lavoratore nell'espletamento della propria attività lavorativa, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 50 - Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi ove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme di legge.
Sia la società che i lavoratori devono adottare nei reciproci rapporti comportamenti coerenti con il pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
Al fine di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, verranno assicurati comportamenti coerenti con le Direttive e le Raccomandazioni UE nonché con l'evoluzione legislativa in materia, anche al fine di evitare, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale o che possano indurre disagi di natura psicologica, lesivi della dignità della persona o in contrasto con il regolare svolgimento del rapporto di lavoro.
In tale ottica le Parti s'impegnano a prevenire e rimuovere ogni azione tesa a discriminare il lavoratore nel proprio "status" e nella dignità e integrità della persona.

Art. 51 - Doveri del dipendente.
Il dipendente, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 cc, deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli, e in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società;
[…]
e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela, una condotta improntata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona, non attendere ad occupazioni estranee al servizio […]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti ed automezzi a lui affidati;
[…]
h) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali della Società da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee alla Società nei locali non aperti al pubblico;
[…]

Art. 54 - Codice disciplinare.
1. Si applicano le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale o dell'ammonizione scritta al lavoratore che:
- non osservi le disposizioni di servizio;
- non rispetti l'orario di lavoro o le formalità prescritte per la rilevazione ed il controllo delle presenze, si trattenga oltre l'orario di lavoro senza autorizzazione e senza giusto motivo nei locali di lavoro;
[…]
- esegua la prestazione lavorativa con scarsa diligenza;
- non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l'uso o se ne avvalga abusivamente;
- durante l'orario di lavoro, nei locali di lavoro o in situazioni connesse alla attività lavorativa (es. mensa) tenga un comportamento scorretto;
- si presenti al lavoro o si trovi durante l'orario di servizio in stato di alterazione psichica a lui imputabile;
- in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme infortunistiche portate a sua conoscenza.
2. Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a 4 ore di retribuzione:
- per recidiva entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
3. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dalla retribuzione, fino a 4 giorni:
- per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
- per inosservanza di doveri di leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
[…]
4. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a 10 giorni:
- per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
[…]
- per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
[…]
- per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia della Società che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
[…]
- per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona umana;
- per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro;
- per atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona umana;
[…]
5. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze:
- per recidiva plurima, nell'anno, nelle mancanze previste nel precedente gruppo;
- per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere e a quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell'art. 44;
- per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni ai beni della Società o di terzi, o anche con gravi danni alle persone;
[…]
- per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio.
[…]
Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione verranno sanzionate con i provvedimenti di cui all'art. 52 del presente CCNL, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all'art. 51 del medesimo CCNL e quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai criteri di correlazione.

Capitolo IV - Trattamento economico
Retribuzione variabile
Art. 63 - Indennità per servizi viaggianti.

[…]
Al personale chiamato ad operare sottobordo degli aerei per almeno 2 ore al giorno, per effettuare la movimentazione dei dispacci postali in pista, compete l'importo giornaliero di £. 12.000.

Capitolo V - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 68 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati da altre norme del presente contratto, può avvenire:
[…]
d) per invalidità totale e permanente;
[…]

Art. 69 - Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica.
Il dipendente divenuto inidoneo alle mansioni assegnategli in base all'Area di appartenenza può essere licenziato, con preavviso o con il pagamento dell'indennità sostitutiva, previo accertamento dell'inidoneità fisica e nel rispetto di quanto previsto ai commi che seguono del presente articolo.
Prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica, la Società s'impegna a ricercare soluzioni transattive che consentano di impiegare il lavoratore in altre mansioni dell'Area contrattuale di appartenenza, compatibilmente con le relative condizioni di inidoneità, presso la sede di lavoro più vicina in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
In subordine, la Società s'impegna a ricercare soluzioni transattive che consentano l'impiego dell'interessato, ad ogni conseguente effetto, in mansioni dell'Area d'inquadramento inferiore, anche in deroga a quanto disposto nell'art. 2103 cc, presso una sede di lavoro collocata preferibilmente nell'ambito del Comune o della Provincia, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3 che precedono, il personale interessato, ove necessario, sarà avviato a specifici corsi di addestramento.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti che versano in una delle condizioni di seguito descritte:
- vittime di infortuni sul lavoro accertati da Inail;
- affetti da malattie professionali riconosciute dagli organi competenti;
- personale invalido assunto in applicazione delle leggi nn. 482/68 e 68/99 e che abbia subito un aggravamento dell'invalidità;
- affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all'art. 40, comma 1, del presente CCNL.

Allegati
Allegato 1 all'art. 24 del CCNL.
Art. 10 - Formazione.

a) La Società riconosce la necessità di valorizzare la professionalità dei propri dipendenti in coerenza con i propri obiettivi di sviluppo.
b) La formazione si realizza, pertanto, attraverso attività di addestramento, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione distinguendo, con riguardo all'articolazione del personale, la formazione di base dalla formazione specifica e dalla riqualificazione.
c) Particolare cura sarà altresì rivolta in generale nei confronti delle funzioni maggiormente interessate dal contatto con la clientela.
d) Il personale incaricato dell'attività formativa centrale e periferica dovrà seguire specifici corsi di aggiornamento professionale.