Regione Toscana
Legge regionale 4 giugno 2019, n. 28
Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità.
B.U.R. 12 giugno 2019, n. 27

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:
 

SOMMARIO

Preambolo
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Cabina di regia e tavoli tecnici
Art. 3 - Programma annuale e monitoraggio
Art. 4 - Personale
Art. 5 - Relazione al Consiglio regionale
Art. 6 - Norma finanziaria
 

PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto lo Statuto per il quale, all'articolo 4, comma 1, la Regione persegue fra le finalità principali:
- il diritto al lavoro e il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro (lettera a);
- il diritto alla salute (lettera c);
- la tutela dell'ambiente (lettera l);
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico (lettera m);
- la realizzazione del principio di buona amministrazione a tutti i livelli (lettera z).
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150);
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);
Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);
Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
Considerato quanto segue:
1. Nel corso della IX e della X legislatura regionale e quindi dal 2010, in attuazione dei programmi regionali di sviluppo, sono state sviluppate molteplici azioni nei temi della sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, delle produzioni agroalimentari e promozione della legalità;
2. In particolare, sono stati sottoscritti protocolli ed accordi con gli uffici giudiziari toscani, varie amministrazioni pubbliche del sistema regionale e anche, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e forze dell'ordine in tema di:
a) redazione di un rapporto annuale sugli incidenti sul lavoro in Toscana che unisca la “situazione nei vari ambiti e settori di attività” alle “proposte di intervento immediate e di medio - lungo periodo per promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”;
b) tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro a Prato a seguito della tragedia del Macrolotto di Prato;
c) tutela e sicurezza del lavoro nelle cave a seguito di incidenti sul lavoro negli agri marmiferi;
d) tutela e sicurezza del lavoro per i porti di Carrara, Livorno e Piombino;
e) tutela della qualità della produzione agroalimentare in Toscana per prevenire e reprimere le frodi;
f) progetti pilota ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 38/2001 con la finalità di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico che, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale, attuano interventi per il verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale o di rilevante esposizione ad attività criminose;
g) funzionalità della giustizia mediante la presentazione di progetti che prevedano il rafforzamento della componente amministrativa degli uffici giudiziari;
3. Tali accordi hanno visto la collaborazione tra i vari soggetti coinvolti non solo nella individuazione, ma anche nella attuazione dei relativi interventi mediante la costituzione di organismi paritetici e informali come forma stabile di collaborazione e cooperazione aggiuntiva e complementare rispetto alle forme di coordinamento previste dall'articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e dal d.p.c.m. 21 dicembre 2007;
4. Le politiche messe in campo hanno prodotto risultati significativi e si sono dimostrate utili anche come modalità innovativa di lavoro;
5. Il metodo intrapreso ha rafforzato l'efficacia degli interventi grazie anche all'impegno dei soggetti privati, come le associazioni datoriali e sindacali, che hanno prestato la loro opera senza alcuna remunerazione;
6. Quindi, un insieme di impegni su tematiche che strutturano e rafforzano l'identità di azione dell'amministrazione e di tutta la Regione Toscana, che è importante salvaguardare ed aprire a nuovi sviluppi, nell'ambito delle competenze regionali ed in attuazione degli atti di programmazione;
Approva la presente legge
 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come obiettivo la salvaguardia e lo sviluppo della collaborazione tra soggetti pubblici e, ove necessario, soggetti privati che, in collaborazione, individuano ed attuano azioni coordinate nelle materie di competenza regionale con particolare riferimento a:
a) sicurezza dei luoghi di lavoro;
b) diritto alla salute sia dei cittadini, sia del consumatore mediante la salvaguardia della produzione agroalimentare toscana;
c) tutela dell'ambiente;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico.
2. I soggetti rilevanti ai fini della presente legge sono:
a) tra i soggetti pubblici, le pubbliche amministrazioni con competenze nelle materie di cui al comma 1, compresa la salvaguardia della legalità mediante il coinvolgimento delle forze dell'ordine, degli uffici giudiziari, sia inquirenti, sia giudicanti;
b) tra i soggetti privati, i soggetti associativi che hanno nelle finalità statutarie la salvaguardia dei valori e lo sviluppo di azioni nelle medesime materie, comprese le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali.
3. La collaborazione avviene mediante la sottoscrizione di accordi anche su materie diverse da quelle di cui al comma 1 e, in ogni caso, nell'ambito delle competenze legislative ed in coerenza con gli strumenti di programmazione regionali di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), nonché nel rispetto delle competenze, anche territoriali, di ciascuno degli aderenti.
 

Art. 2
Cabina di regia e tavoli tecnici

1. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 3, prevedono la costituzione di forme stabili di consultazione per la definizione e l'attuazione delle politiche condivise.
2. Di norma sono costituiti, con partecipazione a titolo gratuito:
a) una cabina di regia composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti o loro delegati;
b) tavoli tecnici, anche a composizione variabile, dove siedono dirigenti o funzionari di ciascuno degli aderenti.
3. La cabina di regia elabora indirizzi e ne controlla periodicamente l'attuazione.
4. I tavoli tecnici definiscono ed implementano le azioni per l'attuazione degli indirizzi della cabina di regia.
5. Gli accordi regolano il funzionamento della cabina di regia e dei tavoli tecnici.
 

Art. 3
Programma annuale e monitoraggio

1. Gli accordi ai sensi della presente legge prevedono di norma:
a) un programma annuale di attività e il relativo controllo per periodi almeno semestrali, nell'ambito degli indirizzi della cabina di regia di cui all'articolo 2, comma 3;
b) la redazione di rapporti periodici sulle attività intraprese tra le funzioni dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2, comma 4.
2. Gli accordi possono dettagliare i compiti della cabina di regia e dei tavoli tecnici, nonché i contenuti dei documenti di cui al comma 1.
 

Art. 4
Personale

1. Nell'ambito degli accordi di cui alla presente legge, per rafforzare l'operatività amministrativa degli uffici giudiziari toscani, la Regione può:
a) distaccare proprio personale;
b) dare indirizzi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), agli enti del servizio sanitario regionale per il distacco di proprio personale;
c) assegnare a tali uffici giovani del servizio civile ai sensi e nell'ambito delle procedure di cui alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale).
2. L'assegnazione di cui al comma 1, lettere a e b, avviene mediante:
a) l'adesione volontaria a bandi;
b) per periodi di tempo definiti e rinnovabili;
c) con oneri a carico dell'ente di provenienza.
 

Art. 5
Relazione al Consiglio regionale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte mediante gli accordi di cui alla presente legge.
2. Il Consiglio regionale può elaborare indirizzi per le attività da intraprendere nell'anno successivo.
 

Art. 6
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
 

ROSSI
 

Firenze, 4 giugno 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.05.2019.