Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 giugno 2019, n. 15774 - Malattia professionale della dipendente della casa di riposo. Ricorso inammissibile


Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 12/06/2019

 

 

 

Rilevato che
1. Con sentenza n. 6238 depositata il 18.10.2016 la Corte di appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale di Avellino, respingeva la domanda proposta da A.C., dipendente dell'Associazione Roseto R.S.A. - Casa Albergo in qualità di assistente geriatria) dal 1999 al luglio 2008 per il risarcimento del danno non patrimoniale differenziale per malattia professionale.
2. La Corte distrettuale ha escluso la responsabilità, ex art. 2087 cod.civ., dell'associazione rilevando che, pur potendosi astrattamente configurare - a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure - il riconoscimento di un danno biologico differenziale a carico del datore di lavoro, mancavano sufficienti allegazioni concernenti la condotta inadempiente, posto che nelle case di riposo soggiornano anche anziani pienamente autosufficienti e nulla era stato dedotto circa le concrete specifiche incombenze della lavoratrice (ossia se addetta solo ad anziani inabili).
3. Avverso la detta sentenza la sig. A.C. ha proposto ricorso per cassazione. L'associazione Roseto resiste con controricorso.
4. Il P.G. in data 18.3.2019 ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
 

 

Considerato che
1. Con un'unica complessiva "motivazione" estesa per diverse pagine - preceduta dall'indice dei paradigmi normativi posti a base del ricorso (nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 81 del 2008, dell'art. 2087 cod.civ., del d.lgs. n. 38 del 2000, degli artt. 2014 e 2059 cod.civ., dell'art. 13 del d.P.R. n. 38 del 2000, dell'art. 437 cod.proc.civ.) nonché da molteplici pagine contenenti il contenuto per esteso dei motivi di appello - il ricorrente richiede la cassazione della sentenza impugnata "perché in completa violazione della normativa in materia di infortunio e malattia professionale sul lavoro e anche tenendo conto della giurisprudenza di legittimità" ed illustra diffusamente come: la A.C. abbia visto riconosciuta la tecnopatia in altro giudizio promosso nei confronti dell'Inail; la responsabilità del datore di lavoro derivi dai principi di rango costituzionale (vengono richiamati gli artt. 32, 35, 38, 41) e legislativo (si richiamala legge n. 80 del 1898, il R.D. n. 51 del 1904, la legge n. 1765 del 1935, il T.U. n. 1124 del 1965); la responsabilità oggettiva del datore di lavoro, obbligato ad adottare le misure atte a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, si fonda sull'art. 2087 cod.civ. con conseguente obbligo di risarcimento dei danni causati a seguito di fatto lesivo, dal quale vanno detratte le eventuali somme percepite dall'Istituto previdenziale 2049 cod.civ. siano fondamentali; la Corte territoriale non ha utilizzato i propri poteri d'ufficio al fine di colmare le lacune di allegazione e di prova rinvenute nel ricorso introduttivo del giudizio, ove erano indicate durata e mansioni del rapporto di lavoro, con contestuale deposito della documentazione relativa alla malattia; i giudici di merito hanno omesso di motivare circa la mancata applicazione del criterio tabellare standardizzato e/o del criterio equitativo per la valutazione del danno non patrimoniale.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, sia in quanto si risolve nella prospettazione di una promiscua pluralità di doglianze di merito, senza che risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio (come elencato nell'indice posto alla pagina 2 del ricorso) sia perché carente di trascrizione delle allegazioni che la parte deduce essere contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.
3. Il giudizio di cassazione è, invero, un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (cfr. da ultimo Cass. n. 11603 del 2018).
4. Nella specie, inoltre, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Cass. n. 29093 del 2018, Cass. n. 3224 del 2014; Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011).
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il principio della soccombenza dettato daN'art. 91 cod.proc.civ.
6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nell'Adunanza camerale dell'11 aprile 2019