Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 12 giugno 2019, n. 25977 - Caduta nelle aperture dei pavimenti. Obbligo di vigilanza del datore di lavoro all'interno di strutture complesse organizzate su una pluralità di stabilimenti. Limiti di efficacia della delega e MOG


 

... "In imprese di grandissime dimensioni, organizzate in più stabilimenti, il «datore di lavoro» risponde delle violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che discendono dalle scelte gestionali di fondo ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello di controllo, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo a fronte di apprezzabili sopravvenienze.
Inoltre, sembra corretto affermare che l'adeguatezza e l'efficacia del modello di controllo deve essere verificata in considerazione della sua specificità rispetto all'ambiente lavorativo interessato, ma non può essere esclusa solo perché si è verificato un incidente. Da un lato, infatti, una soluzione che valorizzi in termini decisivi il fatto della verificazione di un infortunio implica l'adozione di forme di responsabilità oggettiva; dall'altro, l'art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, richiede «il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo» solo «quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico», e, quindi, solo in occasione di sopravvenienze, appunto «significative». Di conseguenza, la verifica in ordine ad adeguatezza ed efficacia del modello di controllo, ai fini dell'esonero della responsabilità del «datore di lavoro» delegante, deve essere compiuta ex ante, alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della predisposizione del modello."

 

"Nel caso in esame, essendo il ricorrente «datore di lavoro» di una società multinazionale a struttura complessa ed articolata in molteplici stabilimenti, è necessario accertare se le riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori discendono da scelte gestionali di fondo dell'impresa ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello organizzativo, valutata secondo un giudizio ex ante, alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della predisposizione di esso, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo.
Nella specie, la sentenza impugnata, per affermare la responsabilità del ricorrente, ha richiamato l'incidente e la presenza di «insidie pericolosissime» sul luogo del fatto, ma non ha precisato se, e perché, la presenza di queste «insidie» e la mancata "neutralizzazione" di esse debbano essere ritenute la conseguenza di scelte gestionali di fondo dell'impresa, né se, e perché, in relazione a tali circostanze, debba ritenersi l'inefficacia e l'inadeguatezza del modello organizzativo, secondo una valutazione compiuta alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della sua predisposizione."


 

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 13/02/2019

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza emessa in data 12 aprile 2018, il Tribunale di Milano ha dichiarato la penale responsabilità di  per il reato costituito dal non avere provveduto in qualità di datore di lavoro, ad assicurare la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di salute e sicurezza normativamente previsti, a norma degli artt. 63, comma 1, 64, comma 1, e 68, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, accertato il 16 febbraio 2016, e gli ha irrogato la pena, condizionalmente sospesa, di 1.000 euro di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo quanto ricostruito dal giudice di merito, l'imputato, in qualità di datore di lavoro della ditta "Reno de Medici s.p.a,", aveva omesso di assicurare l'adozione di adeguate opere provvisionali per impedire la caduta del personale nelle aperture dei pavimenti e delle pareti delle aree pertinenti ad un capannone ubicato nello stabilimento di Magenta, ed all'interno del quale era sistemata la macchina continua denominata "linea MCI".
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'imputato, con un unico atto a firma degli avvocati OMISSIS, suoi difensori di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del reato contestato anche in relazione alle prove documentali prodotte dalla difesa.
Si deduce che la sentenza impugnata erroneamente ritiene l'imputato «datore di lavoro» responsabile. Si rappresenta che il Tribunale: a) ha valorizzato le cariche di consigliere delegato e legale rappresentante della società "Reno de Medici s.p.a." rivestite dal ricorrente, nonché i poteri, decisionali e di spesa, conferiti allo stesso dal consiglio di amministrazione; b) ha ritenuto irrilevante la dismissione dell'area su cui insiste il capannone, come l'affidamento della stessa alla "Progeco Ambiente s.r.l.", incaricata dello smontaggio della macchina continua "MCI", perché la zona era rimasta nella proprietà della "Reno de Medici s.p.a.", e nella stessa continuavano ad accedere i dipendenti di questa impresa; c) ha evidenziato la totale assenza, all'interno del capannone, di coperture e di opere provvisionali utili ad impedire la caduta di operai; d) ha escluso, implicitamente, attraverso il richiamo all'art. 16, comma 3, d.gs. n. 81 del 2008, ogni effetto liberatorio alla delega conferita al delegato, N.T., ravvisando una situazione di omessa vigilanza.
Si osserva, innanzitutto, che la conclusione in ordine all'omessa vigilanza è raggiunta in assenza di qualunque vaglio critico del materiale istruttorio acquisito. Si segnala, poi, che l'irrilevanza dell'affidamento dell'area in questione alla "Progeco Ambiente s.r.l." è stata ritenuta senza alcuna valutazione del contenuto del relativo contratto.
Si rileva, quindi, che la sentenza impugnata non ha dato alcun conto né del piano operativo di sicurezza (POS) allegato all'accordo quadro stipulato dalla "Reno de Medici s.p.a." e dalla "Progeco ambiente s.r.l.", né della procura conferita dal ricorrente all'ingegnere M.L.M., entrambi documenti acquisiti in dibattimento (e depositati unitamente al ricorso), ed entrambi decisivi ai fini della individuazione del contenuto del dovere di vigilanza gravante sull'imputato. Si rappresenta, in dettaglio, che il piano operativo di sicurezza prevedeva specificamente le misure per prevenire il rischio legato all'accesso al capannone di soggetti non incaricati delle operazioni di smontaggio, e che la "Progeco s.r.l.", a norma dell'art. 96, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, si era fatta carico dell'obbligo di recinzione dell'area e della realizzazione delle opere provvisionali dirette a prevenire cadute di lavoratori. Si segnala, ancora, che la procura conferita dall'imputato all'ingegnere M.L.M., coordinatore di tutti gli stabilimenti italiani della "Reno de Medici s.p.a.", sin dal 2008, atteneva proprio ai rischi di infortuni sul lavoro, e, sulla base di questa, era stata conferita delega a N.T. in data 20 novembre 2015.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 16, comma 3, e 30, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla idoneità della procedura aziendale in ordine alle misure cautelative adottate.
Si contesta che il giudizio affermativo dell'inidoneità della procedura aziendale per prevenire gli infortuni è formulato ex post, alla luce del fatto oggettivo, e senza considerare che, a norma dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008, l'obbligo di vigilanza «si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4 [del medesimo d.lgs.]». Si rileva che: a) è stata acquisita agli atti la disciplina della procedura aziendale diretta a disciplinare ogni singola fase dei rapporti contrattuali con le imprese appaltatrici; b) è stato provato, attraverso la deposizione del teste L., come la procedura prevista facesse parte del sistema di gestione, qualità e sicurezza adottato dalla società "Reno de Medici s.p.a." anche nello stabilimento interessato dalla contestazione; c) è stato dimostrato, sempre attraverso la deposizione del teste L., l'avvenuto compimento di ripetute verifiche in ordine alla procedura aziendale seguita da parte del sistema di audit della società e degli enti certificatori.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del reato contestato in relazione alla colpa dell'Imputato con riferimento all'accesso dei lavoratori al capannone ed all'area in questione.
Si censura che la sentenza impugnata valorizza l'accesso di lavoratori della "Reno de Medici s.p.a." all'area in questione, e in particolare di S.B., entrato nel capannone per recuperare materiale elettrico, e rimasto vittima di infortunio, senza considerare che le modalità dell'infortunio indicato non sono state oggetto dell'accertamento, e che, secondo la deposizione del teste M., nella zona di cui alla contestazione non erano in corso lavorazioni da parte di dipendenti della "Reno de Medici s.p.a.".
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. La fondamentale questione da risolvere, implicata dal contenuto dei motivi di ricorso, attiene all'individuazione del contenuto dell'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza dei dipendenti all'interno di strutture complesse, come la "Reno de Medici s.p.a.", società multinazionale organizzata su una pluralità di stabilimenti, e, in particolare, dei limiti di efficacia attribuibili alla delega conferita dal datore di lavoro ai fini della esenzione del medesimo da responsabilità.
2.1. Secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la delega di funzioni, come disciplinata dall'art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
E' però altrettanto avvertita l'esigenza di individuare i limiti alla responsabilità del datore di lavoro in caso di delega.
Innanzitutto, si è più volte precisato che, in caso di delega, la vigilanza richiesta al datore di lavoro non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, con la conseguenza che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 22837 del 21/04/2016, Visconti, Rv. 267319-01, e Sez. 4, n. 10702 del 01/02/2012, Mangone, Rv. 252675-01).
Specifiche ed ulteriori puntualizzazioni sono state fornite con riferimento alle strutture aziendali complesse. Invero, si è ripetutamente affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269972-01, e Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio, Rv. 266853-01). In espressa applicazione di questo principio, poi, si è precisato che «l'impiego di un macchinario con caratteristiche di pericolosità rientra proprio nella sfera gestionale riconducibile al vertice societario» (così Sez. 4, n. 52536 del 09/11/2017, Cibin, Rv. 271536-01, in motivazione).
2.2. Queste indicazioni, ad avviso del Collegio, sono ampiamente condivisibili.
E' utile considerare, in proposito, che i commi 3 e 3-bis dell'art. 16 d.lgs. n. 81 del 2008, nel testo vigente per effetto delle modifiche recate dall'art. 12 d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, prevedono, rispettivamente, uno specifico limite alla responsabilità del datore di lavoro, «in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4», e la possibilità di una subdelega di funzioni in materia di salute e sicurezza a terzi da parte del soggetto delegato dal datore di lavoro. L'art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, a sua volta, dispone: «4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.». Da queste disposizioni, in altri termini, emerge un quadro di ripartizione della responsabilità aziendale in ordine al controllo dei rischi che tiene conto anche delle esigenze connesse alla complessità della struttura organizzativa.
Si ritiene, quindi, ragionevole concludere che, in imprese di grandissime dimensioni, organizzate in più stabilimenti, il «datore di lavoro» risponde delle violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che discendono dalle scelte gestionali di fondo ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello di controllo, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo a fronte di apprezzabili sopravvenienze.
Inoltre, sembra corretto affermare che l'adeguatezza e l'efficacia del modello di controllo deve essere verificata in considerazione della sua specificità rispetto all'ambiente lavorativo interessato, ma non può essere esclusa solo perché si è verificato un incidente. Da un lato, infatti, uria soluzione che valorizzi in termini decisivi il fatto della verificazione di un infortunio implica l'adozione di forme di responsabilità oggettiva; dall'altro, l'art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, richiede «il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo» solo «quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico», e, quindi, solo in occasione di sopravvenienze, appunto «significative». Di conseguenza, la verifica in ordine ad adeguatezza ed efficacia del modello di controllo, ai fini dell'esonero della responsabilità del «datore di lavoro» delegante, deve essere compiuta ex ante, alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della predisposizione del modello.
3. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato muovendo dall'incidente occorso al dipendente della società "Reno de Medici" S.B. in data 7 dicembre 2015 nello stabilimento di Magenta.
3.1. Secondo quanto riferito dal giudice di merito, l'incidente si era verificato la sera del 7 dicembre 2015, all'Interno di uri capannone non illuminato dove in precedenza si trovava una macchina, denominata MCI, per produrre carta, e dove, a causa della rimozione di questa, al momento del sinistro, si trovava un «enorme spazio vuoto», di circa 4 metri, all'Interno del quale era caduto il dipendente S.B. nel tentativo di recuperare materiale elettrico.
Nel descrivere lo stato dei luoghi, il Tribunale rappresenta che gli accessi effettuati dal personale del servizio prevenzione dell'ASL competente avevano permesso di constatare che il capannone versava in una situazione estremamente pericolosa, con balconate prive di ringhiera, vuoti nelle pareti non protetti, profonde aperture nei pavimenti, ed assenza di illuminazione. Aggiunge, poi, che, all'esito degli indicati sopralluoghi, era stato ordinato all'odierno ricorrente, quale datore di lavoro, di provvedere, in un termine stabilito, ad interdire le aree pertinenti al capannone nel quale si era verificato l'incidente e a realizzare opere provvisionali atte ad impedire la caduta del personale, nelle aperture dei muri e nelle buche del pavimento; analoga disposizione era stata impartita al responsabile della "Progeco Ambiente s.r.l.", società che, in forza di contratto stipulato con la "Reno de Medici s.p.a.", aveva assunto l'impegno di smontare e demolire la macchina MCI ed altri materiali. Segnala, quindi, che, nonostante una proroga di trenta giorni, alla data del 16 febbraio 2016, il servizio di prevenzione dell'A.S.L. aveva ravvisato una non completa ottemperanza alle prescrizioni ed aveva perciò trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica.
Per quanto attiene alla struttura organizzativa della società "Reno de Medici s.p.a.'', il Tribunale rappresenta che il ricorrente, I.C., all'epoca dei fatti, era amministratore delegato della stessa, una impresa multinazionale dotata di più stabilimenti, tra i quali quello in cui era avvenuto l'incidente, e, secondo quanto risulta dalle visure camerali, aveva tutti i poteri organizzativi e di spesa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Segnala, poi, che la società aveva un responsabile generale all'ambiente, alla sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni nella persona di M.L.M., il quale fungeva da coordinatore degli stabilimenti italiani, che quest'ultimo, in data 1 dicembre 2015, aveva delegato a N.T. l'incarico di responsabile per l'ambiente, e la sicurezza dell'unità produttiva sita in Magenta, e che, quindi, M.L.M. si poneva come «figura» intermedia tra I.C. e N.T..
3.2. Sulla base delle sintetizzate risultanze, la sentenza impugnata ha concluso che la responsabilità dell'odierno ricorrente, in quanto «datore di lavoro», dotato di pieni poteri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non può essere esclusa né in forza della delega conferita a N.T., né per effetto del contratto stipulato con al "Progeco Ambiente s.r.l.". Ha osservato, in particolare, che: a) la delega di funzioni non può escludere interamente la responsabilità, specie con riferimento alla violazione di doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega; b) il luogo in relazione al quale è stata elevata la contestazione era «pieno di insidie pericolosissime»; c) la stipulazione del contratto di affidamento dell'incarico di smontaggio della macchina MCI non è dato dirimente, in quanto il capannone è rimasto di proprietà della "Reno de Medici s.p.a."; d) la procedura aziendale prevista per l'affidamento di servizi a società esterne, sebbene oggetto di "Audit" aziendale con esito positivo, è stata del tutto inefficace, come dimostrano le disastrose condizioni del capannone.
4. In considerazione dei principi di diritto applicabili, e precedentemente precisati, le conclusioni del Tribunale si presentano lacunose, perché non si confrontano con tutti i profili da sottoporre a verifica.
In effetti, essendo il ricorrente «datore di lavoro» di una società multinazionale a struttura complessa ed articolata in molteplici stabilimenti, è necessario accertare se le riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori discendono da scelte gestionali di fondo dell'impresa ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello organizzativo, valutata secondo un giudizio ex ante, alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della predisposizione di esso, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo.
Nella specie, la sentenza impugnata, per affermare la responsabilità del ricorrente, ha richiamato l'incidente e la presenza di «insidie pericolosissime» sul luogo del fatto, ma non ha precisato se, e perché, la presenza di queste «insidie» e la mancata "neutralizzazione" di esse debbano essere ritenute la conseguenza di scelte gestionali di fondo dell'impresa, né se, e perché, in relazione a tali circostanze, debba ritenersi l'inefficacia e l'inadeguatezza del modello organizzativo, secondo una valutazione compiuta alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della sua predisposizione. La sentenza impugnata, inoltre, ha omesso del tutto di precisare se il reato sia configurabile in relazione alla denunciata inesatta ottemperanza delle prescrizioni impartite al ricorrente dal servizio di prevenzione dell'A.S.L., e da questo ritenute disattese, nonostante il contenuto della imputazione, che indica il fatto come «accertato il 16/02/2016», e, quindi, alla data della constatazione di tale inesatta ottemperanza, dopo averla anche espressamente richiamata nella parte dedicata all'esposizione delle risultanze istruttorie.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio.
Il giudice del rinvio valuterà, innanzitutto, se le violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, riscontrate all'esito dei sopralluoghi successivi all'incidente occorso a S.B., siano addebitabili al ricorrente perché determinate da scelte gestionali di fondo dell'impresa, ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello organizzativo, da accertarsi secondo una valutazione ex ante, alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della predisposizione di esso, anche in considerazione delle necessità di adattamento nel tempo. Verificherà, inoltre, se siano configurabili violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori addebitabili al ricorrente in conseguenza della denunciata inesatta ottemperanza delle prescrizioni impartite dal servizio di prevenzione dell'A.S.L. dopo il precisato incidente.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in data 13 febbraio 2019