Regione Piemonte
D.D. 30 aprile 2019, n. 352
Applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e (CE) n. 1272/2008 (CLP) nell'anno 2019.
B.U.R. 13 giugno 2019, n. 24
 

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) è un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, lungo la filiera della loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione di prodotti non alimentari, con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente e di rafforzare la competitività dell'industria chimica europea.
Il D.Lgs. 133 del 14.09.2009, oltre a prescrivere sanzioni di tipo amministrativo per determinate violazioni del Regolamento REACH, agli articoli 14 e 16 prevede sanzioni di tipo penale nel caso di immissione sul mercato o utilizzo di sostanze comprese negli allegati XIV e XVII (sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione).
Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) è il Regolamento Europeo relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche, che introduce in tutta l'Unione Europea un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, è basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU) e riguarda i pericoli delle sostanze e delle miscele chimiche e il modo di fornire informazioni in proposito.
Il D.Lgs. 186/2011 disciplina le sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
La Legge n. 833/78 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, all'art. 7 lettera c) prevede che l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego delle sostanze pericolose spetti alle Regioni.
Con l'Accordo di Conferenza Stato - Regioni n. 181/CSR del 29.10.2009, sono state stabilite le linee di indirizzo per sviluppare un armonico sistema dei controlli ufficiali per l'attuazione del Regolamento REACH, nel rispetto della normativa vigente in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele (Regolamento CLP).
Con D.G.R. n. 30-13526 del 16.03.2010 è stato recepito l'Accordo n. 181/CSR del 29.10.2009 e la Giunta Regionale ha individuato la Direzione Sanità quale Autorità Competente Regionale per il coordinamento delle attività previste dal Regolamento REACH.
Con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 18.01.2011 la Direzione Sanità ha istituito il Comitato Tecnico di Coordinamento (CTC) per dare omogenea attuazione sul territorio regionale dell'Accordo n. 181/CSR del 29.10.2009.
Con D.G.R. n. 28-3146 del 19.12.2011, integrata con la Determinazione Dirigenziale della Direzione Sanità n. 298 del 30.05.2016, è stato costituito nominalmente il Nucleo Tecnico Regionale Competente incaricato di attuare i programmi di vigilanza e controllo previsti dai Regolamenti (CE) REACH e CLP, composto da personale dipendente della Regione Piemonte, dell'ASL e dell'ARPA.
Con l'Accordo Stato-Regioni n. 88/CSR del 07.05.15 è stato approvato il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A del citato Accordo n. 181/CSR del 29.10.2009.
Con D.G.R. n. 25 - 3178 del 18.04.2016 è stato recepito l'accordo n. 88/CSR del 07.05.2015 confermando ARPA come nodo della rete dei laboratori di riferimento nazionali per i controlli analitici previsti dal Regolamento REACH.
Il sopracitato Accordo n. 181/CSR del 29.10.2009 stabilisce inoltre che le Regioni e Province autonome pianifichino e attuino i controlli REACH e CLP sulla base del Piano Nazionale Controlli che per l'anno 2019 è stato trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. n. 4514 del 13.02.2019.
Tale piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2014 - 2019, capitolo 2.8 "ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute".
Reputato di condividere i target proposti nel Piano Nazionale Controlli 2019 per le attività di controllo ispettivo e analitico.
Vista L.R. n. 10/1995 relativa all'ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali;
vista la D.G.R. n. 31 - 806 del 22.12.2014 con la quale si sono ridefiniti gli ambiti di operatività dei laboratori di analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) e dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA);
visto che la D.G.R. n. 25 - 3178 del 18.04.2016 demanda all'Autorità Competente REACH-CLP della Regione Piemonte l'adozione di atti per la programmazione e la gestione delle attività conseguenti e collegate all'adozione dei Regolamenti (CE) REACH e CLP;
vista la necessità di approvare il Piano Nazionale dei Controlli 2019 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto ai sensi dell'art. 6 dell'accordo n. 181/CSR del 29.10.2009, che recepisce le indicazioni provenienti dall'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dal Ministero della Salute quale Autorità Competente Nazionale;
considerata la necessità di programmare, per l'anno 2019, le attività di controllo REACH-CLP, definite in conformità al Piano Nazionale dei Controlli e tenuto conto delle indicazioni emerse nel Comitato Tecnico di Coordinamento della Regione Piemonte, si ritiene necessario approvare le attività di controllo per l'anno 2019, secondo i criteri e gli obiettivi indicati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto
 

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
 

determina

- di recepire il Piano Nazionale dei Controlli REACH-CLP Anno 2019, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le attività di controllo per l'anno 2019, contenute nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.
La presente determinazione non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/10.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/13.
 

Il Dirigente del Settore
Gianfranco CORGIAT LOIA

Il Funzionario estensore
Ruggero Dal Zotto

Allegato Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2019, 6 febbraio 2019
 

ALLEGATO B

Attività di Controllo sui prodotti chimici Anno 2019
 

Ai sensi dell'accordo Stato/Regioni del 29 ottobre 2009, paragrafo 6.1 (Rep. Atti n. 181/CSR), l'Autorità Competente Nazionale REACH ha approvato la proposta di Piano Nazionale dei Controlli 2019 (allegato A) presentata dal Comitato Tecnico di Coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007 (G.U. n. 12 del 15 gennaio 2008), ricostituito con decreto ministeriale 3 agosto 2016.
Le attività di controllo REACH-CLP per l'anno 2019 sono state definite in conformità al Piano Nazionale e, tenuto conto delle indicazioni emerse nel Comitato Tecnico di Coordinamento della Regione Piemonte, si è ritenuto di stabilire che debbano svolgersi in linea con i seguenti obiettivi:
• i Servizi dei Dipartimenti della Prevenzione delle ASL dovranno svolgere almeno 10 controlli con sopralluogo in imprese individuate seguendo i target nazionali, regionali ed i vari REF proposti da ECHA;
• nel rispetto delle procedure del campionamento ufficiale, i Servizi dei Dipartimenti della Prevenzione delle ASL devono assicurare il prelievo su tutto il territorio regionale di matrici adatte allo svolgimento di 200 controlli analitici;
• al fine di poter ottenere risposte di laboratorio in tempi compatibili con l'avvio delle procedure amministrative previste dalla norma in caso di non conformità analitiche, l'invio dei campioni ad ARPA dovrà essere effettuato con un raggruppamento trimestrale per matrici fatte salve diverse intese con intese con il responsabile del laboratorio.
• i campionamenti dovranno riguardare principalmente le voci di restrizione del Regolamento REACH n. 5, 6, 27 e 32, 43 48, ovvero riguardare le matrici gioielli, bigiotteria, materiali metallici a contatto con la pelle, giocattoli e materiale in gomma vulcanizzata, articoli contenenti amianto, articoli presenti nel progetto ministeriale “pellet e assorbenti intimi“;
• il campionamento potrà essere esteso anche ad altre matrici ricomprese nelle tabelle in allegato A (PNC2019) previo accordo con l'Autorità Competente Regionale e l'ARPA;
• il Nucleo Tecnico Regionale, in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti, organizzerà e parteciperà alle attività di controllo ispettivo presso le imprese;
• i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL trasmetteranno all'Autorità Competente Regionale le risultanze delle attività di controllo ispettivo e dei campionamenti entro il 15 gennaio 2020;
• i laboratori ARPA Piemonte trasmetteranno ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti e contestualmente all'Autorità Competente Regionale le risultanze dei campionamenti effettuati, indicativamente entro il mese successivo.