MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Lettera Circolare
 

PROT. n° P522/4113 sott. 87

Roma, 20 aprile 2007


OGGETTO: Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie - Chiarimento.


Come è noto con la lettera-circolare prot. P325/4113 sott 87 del 14 marzo 2006 è stato precisato che nel caso di impianti di distribuzione di carburanti liquidi ad uso autotrazione comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli lubrificanti, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi con validità pari a sei anni poiché l’insieme delle suddette attività si configura come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.
Un’analoga previsione deve ritenersi valida anche in presenza di impianti di distribuzione stradale ove è prevista l’erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti “misti”) nel cui ambito possono altresì essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m³ destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie nell’ambito del medesimo impianto di distribuzione. Pertanto anche nei casi suddetti deve essere rilasciato, ai fini amministrativi connessi con i controlli di prevenzione incendi, un unico certificato per l’intero complesso con scadenza pari a sei anni.
Resta inteso che il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi non incide sulle misure tecniche cui devono conformarsi le diverse attività pericolose, ivi comprese le distanze di sicurezza reciproche che devono essere garantite in base alle vigenti disposizioni.
Con l’occasione si evidenzia, infine, che per l’eventuale deposito di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 2 m³, installati presso l’impianto di distribuzione carburanti non potrà applicarsi la semplificazione procedurale recentemente introdotta dal DPR n. 214/2006