Categoria: 2004
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Tipologia: CCNL
Data firma: 7 dicembre 2004
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Aris, Aiop, Fondazione Don Gnocchi e Fp-Cgil, Cisl-Fps, Uil-Fpl, Ugl Sanità*
Settori: Servizi, Sanità privata
Fonte: CNEL
Note*: Aiop Sottoscrive il CCNL il 19 gennaio 2005, la Fondazione Don Carlo Gnocchi sottoscrive con l'accordo con Fp-Cgil, Cisl-Fps, Uil-Fpl il 23 novembre 2004

Sommario:

 Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.
Art. 2 - Disposizioni generali.
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali.
Art. 4 - Decorrenza e durata..
Art. 5 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali.
• Premessa.
• 1) Servizi essenziali.
• 2) Contingenti di personale.
• 3) Modalità di effettuazione degli scioperi.
• 4) Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
• 5) Sanzioni.
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Obiettivi e strumenti.
Art. 7 - Contrattazione decentrata.
Art. 8 - Diritto all'informazione.
• 1) Livello nazionale
• 2) Livello regionale
• 3) Livello aziendale
Art. 9 - Pari opportunità.
• Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Art. 10 - Comitato paritetico sul fenomeno del "mobbing".
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 11 - Assunzione.
Art. 12 - Documenti di assunzione.
Art. 13 - Visite mediche.
Art. 14 - Periodo di prova.
Art. 15 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse.
Art. 16 - Cumulo delle mansioni.
Art. 17 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 18 - Orario di lavoro.
Art. 19 - Lavoro notturno.
Art. 20 - Banca delle ore.
Art. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 22 - Contratti di inserimento.
Art. 23 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.
Art. 24 - Somministrazione di lavoro.
Art. 25 - Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato.
Art. 26 - Telelavoro.
• 1) Definizione.

• 2) Prestazione lavorativa.
• 3) Postazione di lavoro.
• 4) Collegamenti telefonici.
• 5) Arredi.
• 6) Orario.
• 7) Comunicazione, informazione.
• 8) Riunioni e convocazioni aziendali.
• 9) Diritti sindacali.
• 10) Controlli a distanza.
• 11) Sicurezza.
• 12) Riservatezza.
Art. 27 - Assegnazione e trasferimento del lavoratore.
Art. 28 - Riposo settimanale.
Art. 29 - Festività.
Art. 30 - Ferie.
Art. 31 - Permessi straordinari.
• 1) Permessi retribuiti:
• 2) Permessi non retribuiti.
• 3) Congedi per i genitori.
• 4) Permessi di cui alla legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni.
• 5) Servizio militare o sostitutivo civile.
Art. 32 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Art. 33 - Tutela dei dipendenti con disabilità.
Art. 34 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale.
Art. 35 - ECM (Educazione continua in medicina).
Art. 36 - Diritto allo studio.
Art. 37 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio.
Titolo V - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 38 - Comportamento in servizio.
Art. 39 - Ritardi e assenze.
Art. 40 - Permessi - Recuperi.
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari.
Titolo VI - Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 42 - Trattamento economico di malattia e infortunio.
Art. 43 - Assicurazioni e infortuni sul lavoro.
Art. 44 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
Titolo VII - Classificazione del personale e trattamento economico
Art. 45 - Il sistema di classificazione del personale.
Art. 46 - Norma generale d'inquadramento.
Art. 47 - Norma di qualificazione e progressione professionale.
Art. 48 - Passaggio di posizione o di categoria.
Art. 49 - Retribuzione.
Art. 50 - Posizioni economiche a regime.
Art. 51 - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione.
• Declaratorie delle categorie e delle posizioni economiche
Art. 52 - Istituzione Commissione paritetica per la revisione e l'aggiornamento del sistema di classificazione.
Art. 53 - Una tantum.
Art. 54 - Elemento aggiuntivo della retribuzione (EADR).
Art. 55 - Indennità integrativa speciale (contingenza).
Art. 56 - Retribuzione individuale di anzianità 'ad personam'.
 Art. 57 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore.
Art. 58 - Paga giornaliera e oraria.
Art. 59 - Lavoro supplementare e straordinario.
Art. 60 - Pronta disponibilità.
Art. 61 - Indennità.
• a) Indennità di rischio da radiazioni.
• b) Indennità di profilassi antitubercolare.
• c) Indennità per servizio notturno e festivo.
• d) Altre indennità.
• e) Indennità per l'assistenza domiciliare.
Art. 62 - Indennità di funzione di coordinamento.
Art. 63 - Indennità specifiche.
Art. 64 - Indennità professionali.
Art. 65 - Premio di incentivazione.
Art. 66 - Tredicesima mensilità.
Art. 67 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga.
Art. 68 - Vitto e alloggio.
Art. 69 - Abiti di servizio.
Art. 70 - Attività sociali, culturali, ricreative.
Titolo VIII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 71 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 72 - Preavviso.
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 74 - Previdenza complementare.
Art. 75 - Indennità in caso di decesso.
Art. 76 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro.
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 77 - Rappresentanze sindacali.
Art. 78 - Assemblea.
Art. 79 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 80 - Aspettativa sindacale.
Art. 81 - Contributi sindacali.
Titolo X - Procedure per la conciliazione e per l'arbitrato nelle controversie di lavoro
Art. 82 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale.
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Tabella 1
Tabella 2 Assegni 'ad personam' professioni sanitarie e tecniche (art. 50)
Allegati
Allegato n. 1 Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
• Art. 1 - Definizione.
• Art. 2 - Principi.
• Art. 3 - Procedure da adottare in caso di molestie sessuali.
• Art. 4 - Procedura informale intervento della Consigliera/del Consigliere.
• Art. 5 - Denuncia formale.
• Art. 6 - Attività di sensibilizzazione.
Allegato n. 2 Norme particolari per i centri di riabilitazione
Allegato n. 3 Norme di solidarietà occupazionale
Allegato n. 4 Accordo sulla costituzione delle RSU.
Testo unificato dei verbali del 28.6.94 e 6.9.94.
Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU 20 dicembre 1993
• Parte I
• Premessa.
• Modalità di costituzione e di funzionamento.
o 1) Ambito e iniziativa per la costituzione.
o 2) Composizione.
o 3) Numero dei componenti.
o 4) Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
o 5) Compiti e funzioni.
o 6) Durata e sostituzione nell'incarico.
o 7) Decisioni.
o 8) Clausola di salvaguardia.
• Parte II Disciplina della elezione della RSU.
o 1) Modalità per indire le elezioni.
o 2) Quorum per la validità delle elezioni.
o 3) Elettorato attivo e passivo.
o 4) Presentazione delle liste.
o 5) Commissione elettorale.
o 6) Compiti della Commissione.
o 7) Affissioni.
o 8) Scrutatori.
o 9) Segretezza del voto.
o 10) Schede elettorali.
o 11) Preferenze.
o 12) Modalità della votazione.
o 13) Composizione del seggio elettorale.
o 14) Attrezzatura del seggio elettorale.
o 15) Riconoscimento degli elettori.
o 16) Compiti del Presidente.
o 17) Operazioni di scrutinio.
o 18) Attribuzione dei seggi.
o 19) Ricorsi alla Commissione elettorale.
o 20) Comitato dei garanti.
o 21) Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
o 22) Adempimenti della Direzione aziendale.
o 23) Clausola finale.
Allegato n. 5 Accordi OTA del 25 novembre 1991 e del 6 dicembre 1991.
Allegato n. 6 Accordo collettivo nazionale in merito agli aspetti applicativi del D.lgs. 19.9.94 n. 626, così come modificato e integrato dal D.lgs. 19.3.96 n. 242, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza" nelle strutture sanitarie private associate Aiop, Aris, Fpj Don C. Gnocchi.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Il giorno 7 dicembre 2004 tra Aris […] e le Federazioni Nazionali di Sanità: Fp/Cgil […], Cisl/Fps […], Uil/Fpl […] si è siglato il CCNL che regola il rapporto del Personale dipendente non medico da strutture sanitarie e socio-sanitarie aderenti ad Aris

Accordo per la firma del CCNL 2002-2005 del personale dipendente delle strutture sanitarie private associate Aiop

Il giorno 19 gennaio 2005, nella sede Aiop di Roma, tra Aiop […] e le Federazioni nazionali di Sanità: Fp/Cgil […], Cisl/Fps […], Uil/Fpl […] premesso che è auspicio delle parti
[…]
c) di pervenire ad una unitarietà di rinnovi contrattuali da parte delle strutture sanitarie del settore pubblico e di quello privato, entrambe operanti in regime di accreditamento per conto del SSN, al fine di evitare veri e propri effetti di "dumping"
le parti ratificano la pre-intesa del 9.9.04 che regola il rapporto del personale dipendente delle strutture sanitarie aderenti ad Aiop per il quadriennio 2002-05

Accordo per la firma del CCNL 2002-2005 del personale dipendente delle strutture sanitarie private associate Aiop

Il giorno 19 gennaio 2005, nella sede Aiop di Roma, tra Aiop […], Aris […] e UGL Sanità […] premesso che è auspicio delle parti
[…]
c) di pervenire ad una unitarietà di rinnovi contrattuali da parte delle strutture sanitarie del settore pubblico e di quello privato, entrambe operanti in regime di accreditamento per conto del SSN, al fine di evitare veri e propri effetti di "dumping"
le parti ratificano la pre-intesa del 9.9.04 che regola il rapporto del personale dipendente delle strutture sanitarie aderenti ad Aiop e ad Aris per il quadriennio 2002-05

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate Aiop, Aris e Fdg

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.

Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Case di cura, Irccs, Presidi, Ospedali Classificati, Centri di riabilitazione e Rsa a carattere prevalentemente sanitario, associati all'Aiop, o all'Aris o alla Fdg, con esclusione del personale medico.
Per il personale degli Ospedali classificati, degli Irccs e dei Presidi prevalgono sulle clausole del presente contratto le norme regolamentari, ove esistenti, dichiarate equipollenti ai fini della equiparazione dei titoli e dei servizi del personale dipendente, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, fatto salvo quanto già previsto dal comma 2, art. 1, per Ospedali classificati, Presidi e Irccs , si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.
I dipendenti devono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole Strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge, fatto salvo quanto già previsto dal comma 2, art. 1, per gli Ospedali classificati, i Presidi e gli Irccs .
Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Obiettivi e strumenti.

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle rispettive responsabilità delle aziende e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di miglioramento delle condizioni di lavoro e di crescita professionale dei dipendenti con l'interesse delle aziende ad incrementare e mantenere elevata la propria produttività assieme alla efficacia, alla efficienza e alla accettabilità dei servizi erogati agli utenti.
I predetti obiettivi comportano la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
(a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
(b) contrattazione decentrata integrativa, che si svolge a livello regionale e di singola struttura produttiva, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
(c) informazione;
(d) interpretazione autentica di cui al comma 3, art. 3.

Art. 7 - Contrattazione decentrata.
La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello regionale e aziendale e ha come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell'area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate.

A livello regionale, le parti potranno definire:
(a) il controllo e monitoraggio del livello di applicazione del CCNL;
[…]
(c) le linee di indirizzo sugli ulteriori criteri come esemplificati al comma 3 del successivo art. 47; questa specifica intesa dovrà essere definita entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL;
(d) l'inquadramento provvisorio di eventuali figure professionali atipiche, non previste dal vigente CCNL, e delle relative declaratorie e profili professionali, nonché la verifica degli inquadramenti adottati a fronte del nuovo modello di classificazione;
(e) la promozione, l'attivazione e lo sviluppo dell'ECM (Educazione continua in medicina) nonché l'esame delle particolari esigenze formative in ambito regionale;
[…]
A livello di struttura aziendale le parti definiscono il contratto aziendale che ricomprende:
[…]
(c) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 44;
(d) la verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a clausole che consentano di controllare il rispetto dei CCNL;
(e) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
(f) le seguenti materie espressamente previste:
- le categorie e i profili professionali, i contingenti di personale, i criteri e le modalità per l'articolazione dei contingenti necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero di cui all'art. 5;
- l'orario di lavoro per le parti di cui all'art. 18;
- il regolamento della banca delle ore di cui all'art. 20.;
- i criteri e le tipologie dei rapporti di lavoro part-time di cui all'art. 21;
[…]
- i programmi annuali e pluriennali della attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM, di cui agli artt. 34 e 35;
[…]
- i criteri generali per l'utilizzo del lavoro straordinario e supplementare e i criteri per il superamento dei limiti di cui all'art. 59;
- la verifica dell'utilizzo dell'istituto della pronta disponibilità e delle ore di lavoro straordinario effettuate con l'istituto di cui all'art. 60;
(g) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti con disabilità;
(h) ogni altra materia espressamente rinviata.
Il contratto decentrato integrativo, come quello nazionale, conserva la sua validità sino alla sottoscrizione del successivo.

Art. 8 - Diritto all'informazione.
Le parti, considerato anche quanto stabilito dall'Accordo Governo - Parti sociali del 23.7.93, condividono la necessità di un maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali.
In questo senso, particolare importanza rivestono l'esame delle problematiche proprie del settore e l'individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.
A tal fine, le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, alle diverse articolazioni nell'ambito nazionale e territoriale e fermo restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle Organizzazioni sindacali, si impegnano per l'acquisizione di elementi di conoscenza comune.
Le sedi di informazione sono:

1) Livello nazionale:
annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna Associazione porterà a conoscenza delle Organizzazioni sindacali:
[…]
- l'andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;
- l'andamento della occupazione femminile;
- elementi sul grado di utilizzo delle diverse forme di rapporto di lavoro.

2) Livello regionale:
semestralmente, in appositi incontri regionali, ciascuna Associazione porterà a conoscenza delle Organizzazioni sindacali:
[…]
- l'eventuale necessità di promozione di iniziative nei confronti degli enti preposti ad attivare e/o potenziare corsi di ECM, di riqualificazione aggiornamento o qualificazione professionale per le realtà di cui al presente CCNL;
[…]

3) Livello aziendale:
fermo restando le competenze proprie delle Amministrazioni, queste forniscono alle Organizzazioni sindacali, ove richiesto e nei limiti previsti dalla D.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni:
- informazioni riguardanti il personale (anche con riferimento ai lavoratori distaccati);
- informazioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi;
- informazioni riguardanti gli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori;
- informazione quali-quantitativa sull'andamento dell'utilizzo dei rapporti di lavoro atipici.
Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione decentrata, l'informazione è preventiva.

Art. 9 - Pari opportunità.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò viene prevista l'istituzione di appositi Comitati paritetici per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con più di 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un numero inferiore di dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti:
(a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione è tenuta a fornire;
(b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
(c) promozione di iniziative volte ad attuare le Direttive della Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/91.
[…]
Le aziende e gli enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto.
I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.

Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Le Strutture, previa intesa con i soggetti di cui all'art. 77, nel promuovere le forme di partecipazione, adottano il Codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione n. 92/131/CEE del 27.11.91.
Le parti allo scopo di fornire linee guida uniformi allegano a titolo esemplificativo un codice tipo (allegato 1).

Art. 10 - Comitato paritetico sul fenomeno del "mobbing".
Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20.9.01, riconoscono la necessità di avviare adeguate e opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Nell'ambito delle forme di partecipazione sono previsti specifici Comitati paritetici presso ciascuna Azienda o Ente con i seguenti compiti:
- raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
- individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica della esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
- formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
- formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle Aziende o Enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie.
In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
- affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
- favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e della affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle Aziende o Enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle Aziende o Enti. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due Organismi.
Le Aziende o Enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sulla attività svolta.
I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.

Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 12 - Documenti di assunzione.

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da Organi sanitari pubblici;
- libretto sanitario, ove richiesto a norma di legge;
- titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.), in relazione alla qualifica; qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa;
[…]

Art. 13 - Visite mediche.
L'Amministrazione potrà accertare l'idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a visita medica prima della assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli Organi sanitari pubblici, salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e dal D.lgs. n. 230/95. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vigente, sono a carico della Struttura sanitaria.
Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per legge, solo allorquando l'articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.

Art. 17 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall'Ufficio sanitario a ciò preposto, fatta salva l'inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle Aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo ad una novazione del rapporto, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.

Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 18 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il 1° trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia della assistenza del malato.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77.
La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 59.
Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di 12 mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dalla esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro 24 mesi per verificare l'applicazione della deroga che precede.
Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.
Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione, formalizzato nell'Intesa Governo-Parti sociali del 22.12.98, le Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell'orario di servizio, fermo restando il debito orario.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal comma 7, art. 59 del presente contratto.
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.

Art. 19 - Lavoro notturno.
Al lavoro notturno, alla tutela della salute, alla introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.lgs. 8.4.03 n. 66 e successive modificazioni.
Gli artt. 12 e 13 del succitato decreto possono essere derogati in sede di contrattazione aziendale. Nelle more di detto accordo resta salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.

Art. 20 - Banca delle ore.
La banca delle ore si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e per il semestre successivo.
[…]
Le ore accantonate in banca ore, potranno essere usufruite come permessi retribuiti anche a gruppi di minimo 2 ore e, quando saranno richieste a copertura dell'intera o per più giornate lavorative, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.
[…]
Ulteriori articolazioni dell'istituto e la verifica dell'andamento e della corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale, come previsto nell'art. 7, lett. f).

Art. 22 - Contratti di inserimento.
Il contratto di inserimento, in riferimento all'accordo interconfederale specifico, è operativo a seguito della definizione delle modalità esecutive dei piani individuali di inserimento e con la strutturazione di un progetto idoneo ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo che è proprio delle strutture sanitarie.
Per la definizione del cennato progetto e della correlata formazione si prevedono percorsi differenziati con una durata di 9 mesi per l'inserimento nella posizione funzionale A2, di 14 mesi per l'inserimento nella posizione funzionale B, di 18 mesi per l'inserimento nella posizione funzionale C.
L'inquadramento iniziale per il progetto di inserimento nella posizione funzionale A2 è la posizione A, con 20 ore di formazione teorica; quello per il progetto d'inserimento nella posizione funzionale B è la posizione A3 con 40 ore di formazione teorica; quello per il progetto di inserimento nella posizione funzionale C e la posizione B3, con 60 ore di formazione teorica.

Art. 23 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.
Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
[…]
L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa:
[…]
- presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.
[…]
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.

Art. 25 - Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato.
I contratti di somministrazione di cui al precedente articolo e i contratti a tempo determinato (così come considerati all'ultimo comma dell'art. 23) non potranno superare complessivamente la percentuale massima del 40% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
[…]

Art. 26 - Telelavoro.
1) Definizione.

Il telelavoro, così come regolamentato dall'Accordo interconfederale 9.6.04, consiste nell'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio del lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.

2) Prestazione lavorativa.
[…]
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
[…]
(e) applicazione del presente CCNL.
[…]

3) Postazione di lavoro.
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 CC e ss. - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione della attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
[…]

5) Arredi.
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc., rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio del lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.

6) Orario.
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore, così come definito dagli accordi vigenti, e sarà distribuita a discrezione del lavoratore nell'arco della giornata.
[…]

7) Comunicazione, informazione.
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nella organizzazione.

8) Riunioni e convocazioni aziendali.
In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico- organizzativo, il lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro di cui al punto 6.

9) Diritti sindacali.
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo, alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.

11) Sicurezza.
Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento della postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (D.lgs. n. 626/94) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza della Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
È facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

Art. 28 - Riposo settimanale.
Tutti i lavoratori hanno diritto a 1 giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 29 - Festività.
[…]
I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto a un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dalla Amministrazione, sentito l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art. 28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dalla Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 30 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

Art. 31 - Permessi straordinari.
3) Congedi per i genitori.

Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. 26.3.01 n. 151.
[…]
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio 'post partum' e il periodo 'ante partum', qualora non fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
Durante il 1° anno di vita del bambino alle lavoratrici madri competono, inoltre, i periodi di riposo di cui all'art. 39, D.lgs. n. 151/01. Detti periodi di riposo sono riconosciuti al lavoratore padre nelle ipotesi previste dall'art. 40, D.lgs. n. 151/01. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39 possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre.
[…]
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, qualora durante il periodo della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, la Direzione aziendale provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psico-fisico.
Tutti i permessi dei precedenti punti dovranno essere richiesti dall'interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno 7 giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze della Struttura, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.

Art. 32 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria accreditata, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino a un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
(a) concessione di una aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
(b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
(c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
(d) il datore di lavoro, nell'ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
[…]

Art. 33 - Tutela dei dipendenti con disabilità.
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una Struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
(a) concessione di aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
(b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
(c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
(d) il datore di lavoro, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di riabilitazione come supporto della terapia in atto.
[…]

Art. 35 - ECM (Educazione continua in medicina).
Oltre a quanto previsto nell'articolo precedente in materia di formazione, con il presente contratto si recepiscono le novità introdotte ai sensi dell'art. 16 quater, D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, dalle indicazioni del Ministero della salute, dalle intese assunte in Conferenza Stato-Regioni e dagli obiettivi di salute previsti dal Piano Sanitario Nazionale e recepiti nei singoli Piani Sanitari Regionali, che prevedono la formazione continua del personale sanitario quale requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
A tal fine le strutture sanitarie favoriscono l'acquisizione dei crediti formativi, previsti dalle vigenti disposizioni, e ne garantiscono l'acquisizione nei limiti del monte orario previsto dall'art. 34.
Al riguardo le parti concorderanno in contrattazione decentrata aziendale criteri e modalità di applicazione.
In materia sono fatti salvi, in ogni caso, accordi aziendali di miglior favore.
Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, per favorire la formazione continua a tutto il personale sanitario e, comunque, la formazione in genere a tutto il personale, sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l'attività di formazione in ambito possibilmente aziendale e interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno.
La formazione, inoltre, deve essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza.
Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che, nel caso di mancata acquisizione dei crediti nel triennio da parte del personale interessato, non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater, D.lgs. n. 502/92.
Le parti concordano di verificare lo stato di applicazione della suddetta normativa contrattuale in occasione del rinnovo del biennio economico 2004- 05.

Titolo V - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari.

[…]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte della Amministrazione:
(1) richiamo verbale;
(2) richiamo scritto;
(3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
(4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
(a)non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 39, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
(c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
(d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
[…]
(f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;
[…]
(l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
(m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali, ove previsto;
[…]
(o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
[…]
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
(a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
(c) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di 1 anno dalla applicazione della prima sanzione;
[…]
(e) introduzione di persone estranee nella azienda senza regolare permesso;
(f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
[…]
(m) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della struttura;
(n) molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all'interno della struttura;
(o) per atti di libidine commessi all'interno della struttura.
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze.

Titolo VI - Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 42 - Trattamento economico di malattia e infortunio.

[…]
L'infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall'Inail, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste.
[…]
Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di 'day hospital' e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente ASL o struttura convenzionata. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.

Art. 44 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
In materia di sicurezza e salute dei lavoratori, così come disciplinata dal D.lgs. 19.9.94 n. 626, modificato e integrato dal D.lgs. 19.9.96 n. 242, le parti si richiamano all'Accordo collettivo nazionale 16.12.96, riportato nell'allegato 6, facente parte integrante del presente CCNL.

Titolo VII - Classificazione del personale e trattamento economico
Art. 52 - Istituzione Commissione paritetica per la revisione e l'aggiornamento del sistema di classificazione.

Al fine di valutare i risultati dell'applicazione dell'attuale sistema di classificazione del personale e di adeguarlo alle nuove esigenze del settore le parti concordano di costituire una Commissione paritetica, che inizierà i suoi lavori entro il 31.12.04. A tale Commissione è rinviata anche la valutazione dell'introduzione di nuove figure professionali previste dal Ministero della salute.

Art. 59 - Lavoro supplementare e straordinario.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali.
All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.
Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
[…]

Art. 60 - Pronta disponibilità.
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art. 29 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso […]
In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 8 giorni di disponibilità nel mese.

Art. 61 - Indennità.
Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:

a) Indennità di rischio da radiazioni.
Al personale classificato di categoria A da parte dell'esperto qualificato, ai sensi del D.lgs. 17.3.95 n. 230, viene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari ad € 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all'effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica.
Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità e il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia.

b) Indennità di profilassi antitubercolare.
Viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa e uguale per tutti di € 0,16 giornalieri lorde nei modi prescritti dalla legge 9.4.53 n. 310 e successive modificazioni;

c) Indennità per servizio notturno e festivo.
Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" rideterminata nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le 6.
Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete una indennità rideterminata in € 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta ad € 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
I nuovi valori delle indennità decorrono dal 31.12.03.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un'indennità festiva per ogni singolo dipendente.

d) Altre indennità.
1) Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli ausiliari specializzati, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazione e servizi di assistenza agli anziani, operante su 3 turni, compete un'indennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di € 4,50 giornalieri.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei 3 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
2) Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli ausiliari specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub- intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di € 4,13 giornaliere.
3) L'indennità prevista al punto 2 della presente lett. d), maggiorata di € 1,03 giornaliere, compete al solo personale sanitario assegnato ai servizi di malattie infettive.
4) Al personale ausiliario specializzato, agli OTA e agli OSS operanti nei servizi di malattie infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera di € 1,03.
5) Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni economiche da A fino a D3 e agli operatori inquadrati nella categoria DS, addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della Struttura e operanti su almeno 2 turni (antimeridiano e pomeridiano) per l'ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete una indennità giornaliera legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati pari ad € 2,06. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità prevista dalla presente lett. d) al precedente punto 1.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale sui 2 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio, in relazione al modello adottato nella Struttura sanitaria.

e) Indennità per l'assistenza domiciliare.
Al fine di migliorare l'assistenza territoriale agli anziani, ai disabili psicofisici e ai malati terminali, a decorrere dal 31.12.03, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio-assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio-sanitari, dipendenti delle strutture sanitarie che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera, nella misura sottoindicata, per ogni giorno di servizio prestato:
[…]

Art. 69 - Abiti di servizio.
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese della Amministrazione, comprese quelle della manutenzione ordinaria.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 77 - Rappresentanze sindacali.

La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro è la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) costituita ai sensi dell'Accordo 6.9.94, riportata nell'allegato 4 del presente CCNL, che fa parte integrante del presente CCNL.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU e dalle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL.
Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
[…]

Art. 78 - Assemblea.
In relazione a quanto previsto dall'art. 20, legge n. 300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui 10 ore annue indette dalle RSU e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]

Allegati
Allegato n. 1 Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
Art. 1 - Definizione.

1) Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Art. 2 - Principi.
1) Il Codice è ispirato ai seguenti principi:
(a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
(b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
(c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
(d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3- 0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
(e) viene garantito l'impegno delle Aziende e Enti a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Strutture individuano persone in possesso dei requisiti necessari, oppure individuano anche al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
(f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
(g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
(h) l'azienda si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, dalle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.

Art. 3 - Procedure da adottare in caso di molestie sessuali.
1) Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2) L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3) La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

Art. 4 - Procedura informale intervento della Consigliera/del Consigliere.
1) La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2) L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

Art. 5 - Denuncia formale.
1) Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2) Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla Direzione generale.
3) Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4) Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Azienda e l'Ente, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le Organizzazioni sindacali e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali e a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5) Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Azienda e l'Ente nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6) Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Azienda nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

Art. 6 - Attività di sensibilizzazione.
1) Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali e alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2) L'Azienda dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3) Sarà cura della Azienda e dell'Ente promuovere, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4) Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5) Sarà cura della Azienda e dell'Ente promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO (Comitato Pari Opportunità), provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo e alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità una apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6) L'Azienda e gli Enti e i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del 1° anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali e a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

Allegato n. 4 Accordo sulla costituzione delle RSU.
Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU 20 dicembre 1993
Parte I
Modalità di costituzione e di funzionamento.
4) Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.

I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III, legge n. 300/70.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o Accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della RSA, diritti, permessi e libertà sindacali.
[…]
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle Organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nella unità produttiva, i seguenti diritti:
(a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/70;
(b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge n. 300/70;
(c) diritto di affissione di cui all'art. 25, legge n. 300/70.

5) Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL applicato nella unità produttiva.