Cassazione Penale, Sez. 4, 17 giugno 2019, n. 26575 - Manutenzione sul macchinario in movimento


Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 18/04/2019

 

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 14 maggio 2018 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola con la quale G.P. è stato assolto con la formula 'perché il fatto non sussiste' dal reato di cui all'art. 590 cod. pen., del quale era stato imputato per avere, in data 1^ ottobre 2005, nella sua qualità di datore di lavoro di F.B., cagionato al medesimo lesioni gravissime consistite nell'amputazione subtotale dell'arto superiore sinistro, consentendo, l'esecuzione di lavori di manutenzione di macchinario con impianto non fermo (art. 375 d.pr. 547/1955), senza dotare le zone di operazione dei macchinari di meccanismi di protezione e sicurezza dei lavoratori (art. 68 d.pr. 547/1955), omettendo di predisporre nel documento di valutazione dei rischi ogni riferimento alle attività manutentive dell'area produttiva (art. 4 L. 626/1994) e di fornire adeguata formazione al lavoratore in ordine le operazioni da svolgere, impiegandolo, peraltro, in mansioni diverse da quelle per cui era stato assunto.
2. Le sentenze di primo e secondo grado hanno escluso la responsabilità di Gerardo G.P. ritenendo 'abnorme' il comportamento del lavoratore infortunato che introdusse il braccio nel macchinario tritapietre in movimento, mentre attendeva a lavori di pulizia dell'area dal materiale che cadeva dal nastro trasportatore, così finendo nell'ingranaggio dei rulli, prontamente arrestato dal lavoratore A.F., a mezzo di una funicella a ciò destinata.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso per cassazione la parte civile F.B. , affidandolo ad un unico articolato motivo.
4. Con la doglianza fa valere il vizio di motivazione per avere la Corte di appello, benché sollecitata con il gravame, omesso di esaminare la sussistenza di violazioni dei sistemi di sicurezza del macchinario sul quale il lavoratore si era infortunato, limitandosi a richiamare la sentenza di prima cura che le aveva escluse, attribuendo la causa del sinistro al solo comportamento abnorme del lavoratore. Rileva che la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni del teste A.F., nonostante le numerose contraddizioni che connotavano il suo racconto avessero resa necessaria l'acquisizione del verbale di S.I.T.. In quell'occasione, invero, il lavoratore aveva dichiarato, a poche ore dall'infortunio, che lui ed il F.B. svolgevano sistematicamente operazioni di pulizia del macchinario e che l'infortunato non era a conoscenza del divieto di operare sul macchinario movimento, come entrambi stavano facendo al momento del fatto. Simili considerazioni avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale a ritenere che F.B., assunto come manovale, fosse stato addetto a mansioni che non gli spettavano, per le quali non aveva ricevuto formazione, non essendo stato informato delle modalità di corretto funzionamento del macchinario, benché attendesse settimanalmente alla pulizia del medesimo, insieme con il A.F., operaio specializzato, con mansioni di autista. Assume che la ritenuta insussistenza di violazioni della normativa di sicurezza sul funzionamento del macchinario è stata smentita in giudizio proprio dalle dichiarazioni di A.F., nell'immediatezza del fatto, pienamente utilizzabili in quanto acquisite in giudizio, secondo le quali per fermare l'apparecchiatura egli dovette utilizzare una funicella, che consentiva di arrestarne il movimento. Quanto affermato dal teste, invero, contraddice la ricostruzione del consulente di parte dell'imputato secondo cui il macchinario era dotato di un relais, pienamente funzionante. Sostiene che la presenza del c.d. 'fungo' avrebbe impedito a F.B. di introdurre il braccio dentro la macchina, così scongiurando l'evento, e che la sua mancata adozione rendeva l'infortunio ascrivibile alla condotta dell'imputato. Sottolinea che gli ispettori della A.S.L. intervenuti sul posto avevano potuto constatare una pluralità di violazione delle norme di sicurezza all'interno del luogo di lavoro, anche per l'assenza di ogni controllo dell'attività lavorativa, posto che i dipendenti, privi di formazione, erano lasciati liberi di operare come meglio credevano, senza mai venire sanzionati per l'inosservanza delle norme di sicurezza. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, non avendo la Corte, in alcun modo, chiarito l'incidenza delle violazioni della normativa di sicurezza sulla predisposizione di sistemi di blocco del macchinario, anche in ipotesi di scorretto utilizzo da parte del lavoratore.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso, in via generalissima, che nelle attività produttive le regole cautelari sono prevalentemente codificate in modo analitico, essendo previste normativamente sia prescrizioni specifiche, che sistemi e moduli organizzativi delle lavorazioni tali da assicurare la tutela dei lavoratori coinvolti, la cui salute è considerata vero e proprio limite all'attività produttiva, alla sua utilità sociale, nonché alla produzione del relativo profitto.
Ciò comporta che nelle attività pericolose consentite, laddove sia impossibile eliminare il pericolo, l'obbligo di evitare l'evento si rafforza perché la sua prevedibilità è intrinseca al tipo di attività svolta, con la conseguenza che la prudenza, la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee ad evitare (o diminuire) il rischio debbono essere maggiori e non possono eludere l'osservanza delle norme specificamente poste a tutela della sua evitabilità. Mentre questa andrà comunque valutata in concreto, avuto riguardo, dal punto di vista controfattuale, all'inevitabile prodursi dell'evento anche in presenza dell'osservanza scrupolosa delle regole di cautela destinate ad evitarlo.
3. Ora, la lettura della sentenza impugnata dimostra la fragilità del suo tessuto argomentativo.
La Corte, infatti, non si confronta in alcun modo né con le violazioni della normativa antinfortunistica, che pure genericamente riconosce essere state accertate dalla A.S.L., né con la conformità del macchinario ai sistemi di sicurezza normativamente previsti, al fine di valutare se la loro adozione avrebbe scongiurato l'evento; né, ancora, con gli obblighi dell'imprenditore non solo di assicurare l'opportuna formazione ai lavoratori, ma di sanzionarli laddove non osservino le disposizioni antinfortunistiche.
Cominciando da queste ultime deve ricordarsi che l'art. 375 del d.P.R. 547/1955 impone per l'effettuazione di opere di riparazione e manutenzione dei macchinari l'adozione di misure ed attrezzature, nonché di opere provvisionali 'tali da consentire l'effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di sicurezza', disponendo, in ogni caso, che i suddetti lavori siano 'eseguiti a macchine e ad impianti fermi' e che ove ciò non sia possibile, per le esigenze tecniche delle lavorazioni o per la presenza di necessità esecutive rivolte a scongiurare danni ulteriori, debbano essere adottate misure supplementari atte a 'garantire la incolumità sia dei lavoratori addetti che delle altre persone'.
4. La norma, di per sé chiarissima, va letta insieme con quella contenuta nell'art. 68 del medesimo d.P.R. 547/1955 secondo cui 'Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza'.
5. Si tratta di una normativa specifica di tutela minima volta ad impedire l'intervento dell'operatore a macchinario in moto, che implica la prevedibilità dell'evento allorquando inosservata. Ma anche di una regola di generale prudenza, avuto riguardo alla prevedibilità della realizzazione del rischio connessa al moto non controllato delle apparecchiature, per il caso di contatto con l'operatore, sinanco quando questo è accidentale.
Rispetto a siffatto dettato normativo, nella formulazione all'epoca vigente, che costituisce un cardine della disciplina antinfortunistica, in quanto regola il rapporto fra il movimento delle macchine e l'azione delll'uomo disponendo che la protezione del secondo sia limite all'utilizzo delle prime, la decisione della Corte trascura il confronto.
Manca, infatti, nella sentenza sinanco una descrizione del macchinario e degli apparati di sicurezza predisposti per evitare la possibilità di contatti fra il lavoratore ed il meccanismo motore o i suoi ingranaggi in movimento. Non è descritta compiutamente l'azione del lavoratore, in modo da comprendere se e come egli abbia eluso od aggirato i dispositivi adottati, ed ancor prima non è stato chiarito se alcun dispositivo fosse stato adottato per escludere la possibilità del contatto fra corpo e la parte della macchina destinata alla frantumazione delle pietre.
6. La motivazione che trascura sia l'approfondimento delle condizioni del macchinario e della sua sicurezza di utilizzo, sia la valutazione dell'idoneità dei sistemi di protezione, che la ricostruzione dettagliata dei fatti, comprensiva delle effettive mansioni affidate al lavoratore infortunato e della loro ricorrenza, nonché delle modalità di svolgimento previste, si dimostra, dunque, meramente apodittica nelle sue conclusioni, laddove afferma l'abnormità del comportamento del lavoratore.
7. Essendo il reato estinto per prescrizione alla data del 31 dicembre 2013, la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile, cui si demanda anche il regolamento delle spese fra le parti di questo giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio di legittimità Così deciso il 18/04/2019