Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 giugno 2019, n. 27219 - Perde il controllo del trattore e investe il suo dipendente durante la raccolta di pesche nella propria azienda agricola


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 22/05/2019

 

Fatto

 

1. A.M. ricorre avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Carinola, in data 26 ottobre 2018, lo ha condannato alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia in ordine al delitto di lesioni personali colpose gravi (art. 590, commi 1 e 2, cod.pen.) contestato come commesso in Carinola il 16 luglio 2011 in danno di C.O..
L'addebito si riferisce all'assunto in base al quale il A.M., datore di lavoro dell'C.O., avrebbe perso il controllo del trattore che stava conducendo durante un'operazione di raccolta di pesche all'interno della sua azienda agricola e, in tal modo, avrebbe travolto l'C.O., a sua volta impegnato nella raccolta di frutti negli appositi filari.
2. Il ricorso del A.M. consta di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, sostanzialmente riproduttivo dell'eccezione di incompetenza sollevata nel corso del giudizio di primo grado, il deducente lamenta violazione di legge processuale per essere il Giudice di pace incompetente per materia; invero, sebbene formalmente non sia stata contestata la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'incidente si verificava durante una prestazione lavorativa all'interno dell'azienda agricola del ricorrente, ai danni di un dipendente della stessa azienda; la pratica relativa a fini risarcitori é stata gestita dall'INAIL; e la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 590 cod.pen., non richiede che vengano violate specifiche norme volte a prevenire gli infortuni, bastando l'omessa adozione, da parte del datore di lavoro, delle cautele necessarie a tutelare l'incolumità fisica dei lavoratori.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della condotta colposa, ritenuta sulla base di una ricostruzione dei fatti (quella fornita dalla vittima) del tutto inverosimile, secondo la quale il A.M., in occasione dell'incidente, avrebbe abbandonato la conduzione del trattore e sarebbe salito, per raccogliere le pesche, sul parafango posteriore del mezzo, così perdendo il controllo dello stesso.
2.3. Con il terzo motivo, anch'esso teso a lamentare vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente si duole che il giudicante abbia prestato fede acriticamente alla versione della persona offesa, senza valutarne la credibilità soggettiva e l'intrinseca attendibilità, come pure era tenuto a fare.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento post delictum, che pure il deducente aveva richiesto producendo quietanza liberatoria attestante il risarcimento del danno, rilasciata il 19 ottobre 2011, dunque ben prima dell'inizio del processo penale.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo é inammissibile.
Infatti, a prescindere dalla fondatezza dell'eccezione di incompetenza, non é dato ravvisare un concreto ed effettivo interesse da parte del ricorrente. Invero, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento a casi in cui l'imputato abbia sollevato eccezione di incompetenza del giudice di pace a favore del Tribunale, l'accoglimento di siffatto motivo di ricorso, comportando la riqualificazione del fatto in termini più gravi, non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato (per ipotesi affini cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18849 del 09/02/2016, Siano, Rv. 266887; Sez. 5, Sentenza n. 7064 del 21/12/2010, dep. 2011, Cavaniglia, Rv. 249947). Quanto precede a meno che sia lo stesso ricorrente a fornire specifica indicazione di un interesse concreto che sostenga la sua eccezione, come nel caso in cui venga dedotta l'incompetenza per materia del giudice di pace che abbia irrogato la pena della detenzione domiciliare precludendo all'imputato l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 5, Sentenza n. 33860 del 14/05/2018, Sinani, Rv. 273895). Ma, nel caso di che trattasi, il motivo in esame, nella prospettazione del ricorrente, non é sorretto da alcun tangibile e specifico interesse ed é, come tale, affetto da inammissibilità.
2. Del pari sono inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati in quanto ambedue tesi a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e, come tali, non deducibili in sede di giudizio di legittimità: si tratta, infatti, di questioni demandate in via esclusiva al giudice di merito, le cui valutazioni sono al riguardo insindacabili in questa sede, salvi i casi di manifesta ed eclatante contraddittorietà ed illogicità.
Afferma costantemente la giurisprudenza della Corte regolatrice che non é sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (per tutte vds. la recente Sez. 5, Sentenza n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Nel caso di che trattasi il giudicante, pur sinteticamente, ha sottoposto le prove a un vaglio di attendibilità non manifestamente illogico, reputando credibile la versione della persona offesa (recepita nell'imputazione) anche sulla base delle caratteristiche del mezzo desumibili dalle fotografie prodotte dalla difesa dell'imputato.
3. Il quarto e ultimo motivo é invece fondato, atteso che sul punto vi é mancanza grafica di motivazione da parte del giudicante. Non é infatti stata presa in considerazione, nella sentenza impugnata, la produzione di una quietanza - interamente liberatoria e rilasciata dalla persona offesa prima del giudizio - dalla quale risultava che la vittima era stata indennizzata in parte dall'INAIL e in parte dal datore di lavoro.
Pertanto il giudicante avrebbe dovuto valutare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'attenuante del c.d. ravvedimento post delictum, dando applicazione alla regola generale in base alla quale, ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento, ancorché effettuato da soggetti terzi (es. da un istituto o da una società di assicurazione), deve ritenersi eseguito personalmente dall'Imputato medesimo se questi ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese (da ultimo vds. Sez. 4, Sentenza n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273587).
4. Deve comunque tenersi presente che il reato, benché commesso il 16 luglio 2011, non é ad oggi prescritto, avuto riguardo ai periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione risultanti dall'incarto processuale nel corso del giudizio di merito.
5. Pertanto la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., con rinvio ad altro giudice di pace del medesimo ufficio (Sez. 5, Sentenza n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711) per nuovo esame sul punto.
Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va dichiarata irrevocabile, ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen., la penale responsabilità dell'imputato.

 

 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. e rinvia al Giudice di pace di Carinola per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. 
Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2019.