MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

 

Lettera Circolare
PROT. n° P194/4101 sott. 135/A

Roma, 20 febbraio 2006


OGGETTO: D.M. 29 dicembre 2005 recante direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’art. 7 del DPR 12.1.1998, n. 37. – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.-


Con il decreto del Ministro dell’Interno 29 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2006 è stato attuato quanto stabilito dall’articolo 7 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37 in materia di superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione di cui all’articolo 2 della Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Con il recente provvedimento vengono infatti emanate le disposizioni di prevenzione incendi che devono essere adottate dai titolari delle attività, di cui all’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano state emanate, alla data di entrata in vigore del presente decreto (1 giugno 2006), specifiche direttive di adeguamento finalizzate all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.
Il decreto 29 dicembre 2005 consentirà di concludere una fase transitoria iniziata oltre ventuno anni fa con la legge 818/84 che era stata emanata per sanare una situazione pregressa di irregolarità dovuta sia a carenze normative che a ritardi. Per recuperare tale situazione fu introdotto un dispositivo normativo, in deroga a quello sancito dalla legge 26 luglio 1965, n. 966 e dal DPR 29 luglio 1982, n. 577, per permettere di raggiungere il necessario livello di sicurezza in tempi definiti e ragionevoli.
Per concretizzare le finalità della legge furono studiate soluzioni tecniche, applicabili all’intera gamma di attività soggette, proporzionate al tempo di applicazione previsto in alcuni mesi. Tali soluzioni denominate “direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi”, emanate con il decreto ministeriale 8 marzo 1985, costituivano l’insieme delle misure di prevenzione e protezione che consentivano, secondo un procedimento dettagliato che coinvolgeva in prima persona i liberi professionisti, di ottenere il nulla osta provvisorio.
È opportuno rammentare che le misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi sono state redatte in forma tabellare, associando a ciascuna attività soggetta ai controlli un gruppo di provvedimenti di prevenzione incendi ritenuto idoneo per il caso specifico. Tali provvedimenti sono stati individuati, attività per attività, tra quelli previsti in un elenco di misure generali (aerazione, divieti e limitazioni, limitazione del carico di incendio, distanze di sicurezza, sistema di vie di uscita, comportamento al fuoco delle strutture, impianti fissi di estinzione, illuminazione di sicurezza, servizio di emergenza in caso di incendio) privilegiando, in relazione al breve periodo di adeguamento concesso, misure di esercizio e semplici misure di protezione attiva rispetto alle misure di protezione passiva.
Dal 1985, per svariate attività soggette, sono state emanate disposizioni che hanno previsto specifiche norme transitorie valide anche per il superamento del regime di nulla osta provvisorio (edifici di civile abitazione, edifici storici adibiti a musei e biblioteche, scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, strutture sanitarie, ecc.). Inoltre è necessario evidenziare che per alcune attività il D.M. 8.3.1985 già prevedeva il completo rispetto delle normative in vigore valide per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (distributori di carburanti per autotrazione; depositi di oli minerali; produzione, deposito e vendita di esplosivi; produzione, deposito, utilizzazione, vendita di materiale radioattivo; piattaforme di perforazione, oleodotti).
Sulla scorta della esperienza maturata mediante l’applicazione del D.M. 8.3.1985, che ha presentato non poche difficoltà di attuazione dovute alla rigidità del sistema, ed in base alla considerazione che il provvedimento è rivolto ad attività estremamente diversificate, non è apparso opportuno predisporre una normativa di superamento del nulla osta provvisorio attuata secondo il medesimo criterio del decreto del 1985.
Si è reputato, pertanto, più flessibile ed adattabile alle varie tipologie di attività che possono presentarsi ognuna con caratteristiche peculiari diverse, adottare un sistema basato sulla valutazione del rischio di incendio e sulla conseguente individuazione delle misure più idonee ad abbattere il rischio, mutuando la metodologia di indagine ed individuazione delle misure preventive e protettive da provvedimenti relativamente recenti e collaudati quali i decreti ministeriali 10 marzo 1998 e 4 maggio 1998.
Al riguardo è opportuno evidenziare che l’applicazione di misure di protezione passiva, che hanno un impatto rilevante sulle caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco, compartimentazione, ecc.), dovrà essere attentamente valutata e graduata sulla base di una accorta individuazione dei pericoli di incendio correlati alle condizioni ambientali in modo da considerare gli effettivi rischi in relazione agli obiettivi di sicurezza assunti. In definitiva la compensazione del rischio, effettuata secondo il processo sinteticamente descritto e codificato nell’allegato I al citato D.M. 4.5.1998, dovrà tenere in debita considerazione il carico di incendio, le fonti di innesco, le misure di protezione attiva, l’affollamento, l’ubicazione, le caratteristiche planovolumetriche, le misure gestionali, ecc. Non potrà comunque trascurarsi che l’adeguamento si riferisce ad attività esistenti cui non possono essere applicati integralmente gli stessi criteri adottati per gli edifici di nuova realizzazione. A tal fine, il comma 2 dell’art. 2 del decreto rinvia, oltre che ai criteri generali, anche ai criteri stabiliti dal D.M. 10.3.1998.
Per gli impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso e per le autorimesse, considerato che le specifiche normative di settore, emanate successivamente al decreto 8 marzo 1985, non contengono disposizioni transitorie per il superamento del regime di nulla osta provvisorio, è stato previsto un apposito rinvio a dette normative, con le opportune precisazioni ed esclusioni.
Si sottolinea, infine, che le direttive del D.M. 29 dicembre 2005, riferendosi ad attività in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, si applicano, ovviamente, alle attività preesistenti al 10 dicembre 1984, data di entrata in vigore della legge 818/84.