MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI


Lettera Circolare
PROT. n° P1212/4106 sott. 40/A

Roma, 22 luglio 2004
 

OGGETTO: Decreto ministeriale 14 maggio 2004 recante: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³” – Primi chiarimenti ed indirizzi applicativi.


È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale indicato in oggetto il cui campo di applicazione è riferito ai depositi di G.P.L., aventi capacità complessiva non superiore a 13 m³, destinati ad alimentare impianti ad uso civile, industriale, artigianale ed agricolo, con esclusione degli impianti di distribuzione di G.P.L. per autotrazione, disciplinati dal D.P.R. n. 340/2003, e dei depositi ad uso commerciale, ossia a servizio di impianti di imbottigliamento e di travaso di G.P.L. in recipienti mobili, per i quali continua ad applicarsi il D.M. 13 ottobre 1994 anche nella fascia di travaso compresa tra i 5 e 13 m³.
Come riportato all’articolo 6, tale provvedimento abroga tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia da questa Amministrazione, ivi comprese quelle diramate con circolari e lettere circolari.
L’emanazione della nuova regola tecnica si è resa necessaria per sanare la notevole frammentazione del quadro normativo che si è determinata a partire dal 1984 con l’emanazione di svariate disposizioni riferite soprattutto alle modalità di interramento dei serbatoi, non più in linea con gli orientamenti comunitari.
Le principali modifiche apportate riguardano l’armonizzazione con la direttiva 97/23/CE (recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93) in materia di attrezzature in pressione per quanto attiene i requisiti costruttivi delle attrezzature e degli insiemi costituenti il deposito che devono essere muniti di marcatura CE ovvero di valutazione di conformità. Per tali aspetti ai fini dell’applicazione della nuova regola tecnica, oltre ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) della predetta direttiva, si è fatto esplicito riferimento alle specifiche norme CEN armonizzate di settore, emanate o in corso di emanazione, di cui a breve dovrebbe essere disponibile la traduzione in italiano a cura dell’UNI.
Proprio l’adeguamento alle predette norme tecniche europee ha determinato l’esigenza di elevare il limite superiore del campo di applicazione del decreto, ora fissato a 13 m³ come capacità complessiva del deposito.
Si precisa che i progetti presentati agli Uffici dei Comandi provinciali VV.F. in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.M. 14 maggio 2004 (8 giugno 2004), devono essere esaminati sulla base delle disposizioni previste dalla previdente normativa di prevenzione incendi.
Infine è stato predisposto l’unito fac-simile di certificazione di installazione di serbatoi di GPL, da unire all’istanza di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, che aggiorna l’analogo documento allegato alla lettera circolare prot. P1327/4106 sott. 40/A del 10 novembre 1999, i cui indirizzi procedurali restano tuttora validi.

Allegato