MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI


Lettera Circolare
Prot. n° P1122/4106/1 sott. 38

Roma, 24 giugno 2004
 

OGGETTO: D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti su norme di esercizio e modalità di installazione dei serbatoi fissi.
 

Pervengono da alcuni Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e dalle Associazioni di categoria quesiti in merito alla corretta applicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, concernente: “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”, per quanto attiene i seguenti aspetti:
a) possibilità di riempimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne, conformi alle norme ADR, presso impianti esistenti non ancora adeguati con il sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio;
b) indirizzi tecnici uniformi per la concessione di deroghe qualora, per motivate esigenze, non sia possibile l’interramento dei serbatoi fissi.
In merito alle questioni esposte si forniscono i seguenti chiarimenti.
a) Il punto 15.2 dell’allegato A al D.P.R. n. 340/2003, stabilisce che le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi possono essere effettuate con motore dell’autocisterna in moto se quest’ultima è provvista di sistema di sicurezza conforme alle vigenti norme ADR, in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore, e se tale sistema di sicurezza è collegato al sistema di emergenza dell’impianto di distribuzione finalizzato alla sicurezza antincendio. Il predetto regolamento stabilisce che le norme di esercizio di cui al punto 15 dell’allegato A - comprese le modalità di effettuazione delle operazioni di riempimento dei serbatoi - devono essere applicate dalla data dì entrata in vigore dello stesso, mentre è previsto un periodo di 5 anni per l’adeguamento degli impianti esistenti, ivi incluso la realizzazione del sistema di emergenza. Ciò posto viene chiesto se sia ammesso effettuare il rifornimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione all’autocisterna - e quindi con il motore accesso - nel caso in cui gli impianti esistenti non siano ancora stati adeguati con il sistema di emergenza, sempre che l’autocisterna sia conforme alle norme ADR. Al riguardo, considerato che le operazioni di rifornimento effettuate con il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne conformi alle norme ADR, garantiscono, pur in assenza del collegamento con il sistema dì emergenza, un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile utilizzando le usuali attrezzature in dotazione agli impianti, e tenendo altresì presente che tale prassi permette di ridurre le percorrenze nel trasporto su strada del GPL, eliminando le fasi di pesatura presso i depositi a seguito dì ogni singolo scarico di prodotto, si ritiene che la suddetta procedura possa essere adottata esclusivamente presso impianti esistenti e limitatamente al periodo transitorio stabilito per l’adeguamento alle misure previste dal titolo III dell’allegato A. Resta inteso che al di fuori dei casi sopra menzionati, il riempimento dei serbatoi fissi mediante il sistema di scarico delle autocisterne è subordiniate, tassativamente, all’osservanza integrale delle disposizioni di esercizio di cui al punto 15 dell’allegato A, al citato D.P.R. n. 340/2003.
b) In merito alle modalità di sistemazione dei serbatoi fissi, si ribadisce quanto già comunicato con lettera-circolare n. P154574106/1 sott. 38 dell’11 dicembre 2003, confermando la possibilità di avanzare richiesta di approvazione in deroga, in presenza di motivate esigenze costruttive, per progetti di impianti che prevedano l’installazione dei serbatoi parzialmente o completamente fuori terra purché totalmente protetti in corrispondenza di ogni punto con idoneo spessore di materiale di ricoprimento. Al riguardo si ritiene che i criteri di installazione originariamente previsti ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della bozza di regolamento allegata alla lettera-circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999, (ossia serbatoi totalmente o parzialmente fuori terra ubicati in cassa dì contenimento di cemento armato o ricoperti con protezione catodica), possano costituire, fatte salve specifiche situazioni al contorno, un valido riferimento tecnico da seguire nell’esame delle istanze di deroga anche al fine di perseguire la necessaria uniformità applicativa.