MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

 

Lettera Circolare
PROT. n° P896/4122/1 sott. 1

Roma, 06 maggio 2004
 

OGGETTO: Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 1994” - Chiarimenti. -


A seguito della emanazione del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 sono pervenuti a questo Dipartimento una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione di alcuni punti dell’allegato tecnico al suddetto decreto. Al riguardo, per uniformità di indirizzo, si riportano di seguito i relativi chiarimenti.
1. In relazione a quanto stabilito al punto 5 della lettera-circolare n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001, relativamente alle scale non facenti parte del sistema di vie di esodo, si ritiene, per analogia, che i medesimi criteri possano essere applicati anche ai vani corsa di ascensori e montacarichi qualora gli stessi servano più piani facenti parte dello stesso compartimento essendone vietato l’utilizzo in caso di incendio.
2. Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 1 dell’allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di ingresso, i materiali installati nell’atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6,2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994 in modo esclusivo, ossia senza possibilità di ricorrere alle alternative stabilite dal punto 19, comma 2 dell’allegato A al D.M. 6 ottobre 2003.
3. Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 3 dell’allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che la zona di attesa - soggiorno facente parte dell’atrio di ingresso, destinata all’accoglienza degli ospiti, può permanere in diretta comunicazione con l’atrio senza necessità di separazione con strutture e porte REI/RE 30.
4. I locali adibiti a sala da pranzo o sala colazioni non rientrano tra gli spazi di cui al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994; l’affollamento dei suddetti ambienti va comunque valutato sulla base di una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/mq con la precisazione di cui al punto 20, comma 1. allegato B del D.M. 6 ottobre 2003.
5. La realizzazione dello “spazio calmo”, previsto dal punto 7.3 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività di nuova costruzione, non è prescritta per le attività esistenti. Si chiarisce comunque che la pianificazione delle procedure da adottare in caso di incendio deve prendere in considerazione l’assistenza a tale tipologia di ospiti.
6. Si conferma che le attività turistico alberghiere sono regolamentate ai fini della sicurezza antincendio, indipendentemente dal numero dei posti letto, dal Decreto ministeriale 9 aprile 1994 secondo le indicazioni di cui al Titolo I, punto 3.
7. Si conferma che il punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994, ripreso dal punto 19, comma 2 dell’allegato A al D.M. 6 ottobre 2003, non si applica al banco bureau, al banco bar ed agli arredi in genere.
Si precisa, infine, che le lettere circolari emanate a chiarimenti del D.M. 9 aprile 1994 mantengono la loro validità qualora non in contrasto con il D.M. 6 ottobre 2003.