Cassazione Penale, 14 marzo 2019, n. 11451 - Tumori asbesto-correlati


Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 06/11/2018

 

Fatto

 

1. Con sentenza del Tribunale di Padova del 22 marzo 2012, F.C., C.G., A.DD., E.M., M.P., F.R. e M.B. venivano assolti dal reato di omicidio colposo aggravato a loro contestato per avere, quali responsabili con funzioni apicali e in tempi diversi della Marina militare, causato, o contribuito a causare o comunque per non aver impedito la morte di G.C., intervenuta il 3 febbraio 2002 a Padova e di G.B., deceduto il 4 settembre 2005 a Padova, omettendo per anni di rendere edotto il personale dipendente della Marina militare dei rischi per la salute provocati dalla presenza di amianto all'interno delle navi militari e degli ambienti di vita e di servizio a terra, oltre che dei rischi prodotti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalle polveri che respiravano, senza curare di fornire loro mezzi idonei di protezione individuale per ridurre i rischi.
Con sentenza del 14 luglio 2014, la Corte di appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di F.C., C.G., A.DD., E.M., M.P. e F.R., per essere il reato estinto per prescrizione, escluse le aggravanti di cui all'art. 589 comma 2 cod. pen., mentre, nei confronti di M.B., interveniva declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato.
Con sentenza n. 3615 del 5 novembre 2015, depositata il 27 gennaio 2016, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, annullava la sentenza impugnata e rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, ritenendo così assorbiti i ricorsi dei singoli imputati e del Ministero della Difesa quale responsabile civile.
In sede di rinvio, con sentenza del 16 marzo 2017, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Padova del 22 marzo 2012, tranne che con riferimento alla posizione di F.R., nei cui confronti interveniva la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato.
2. Avverso la nuova sentenza della Corte di appello lagunare, hanno proposto ricorso per cassazione sia il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia che le parti civili "Medicina Democratica movimento di lotta per la salute" e "Associazione italiana esposti amianto".
2.1. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ha sollevato due motivi.
Con il primo, lamenta la mancanza di motivazione sulla violazione di legge oggetto dell'iniziale ricorso alla Suprema Corte, ovvero il riconoscimento dell'ipotesi della colpa specifica, con la conseguente applicazione dell'art. 589 comma 2 cod. pen., con i relativi effetti in tema di prescrizione del reato.
Con il secondo motivo, infine, il Procuratore ricorrente contesta la violazione dell'art. 627 comma 2 cod. proc. pen., evidenziando che, nonostante la Corte di cassazione avesse disposto che la questione dell'effetto acceleratore alla esposizione di amianto fosse esaminata a fondo, anche con l'ulteriore ausilio di periti qualificati e indipendenti, la Corte di appello, in sede di rinvio, ha omesso di disporre la perizia, disattendendo peraltro anche la sollecitazione del Procuratore generale di udienza, oltre che delle parti civili costituite.
Peraltro, le sentenze della Suprema Corte richiamate dai giudici di appello, lungi dal giustificare la mancata disposizione della perizia, richiedevano proprio la formulazione di un giudizio tecnico e imparziale volto ad accertare l'entità della esposizione delle persone offese all'amianto e la conseguente accelerazione dei fattori nocivi, non essendo una ragione sufficiente per negare l'approfondimento istruttorio l'esistenza di un contrasto di opinioni nella letteratura scientifica.
In ogni caso, conclude il ricorrente, la prima sentenza della Corte di appello di Venezia, quella del 14 luglio 2014, aveva affermato la sussistenza del nesso causale con un ineccepibile percorso argomentativo ed era stata impugnata dalla Procura generale solo per il mancato riconoscimento del comma 2 dell'art. 589 cod. pen., per cui sul primo aspetto doveva ritenersi formato il giudicato, concernendo la questione devoluta solo l'effetto acceleratore dell'esposizione ad amianto dei lavoratori.
2.2. Le parti civili "Medicina Democratica movimento di lotta per la salute", e "Associazione italiana esposti amianti" hanno sollevato tre motivi.
Con il primo, viene dedotta la violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. e la mancata motivazione sulla sussistenza delle aggravanti specifiche di cui all'art. 589 comma 2 cod. pen. e sull'applicazione dell'art. 2087 cod. civ.
Con il secondo motivo, le parti civili eccepiscono la violazione dell'art. 627 comma 2 cod. proc. pen., evidenziando che, nonostante la Corte di cassazione avesse disposto che la questione dell'effetto acceleratore alla esposizione di amianto fosse esaminata a fondo, anche con l'ulteriore ausilio di periti qualificati e indipendenti, la Corte di appello, in sede di rinvio, aveva inspiegabilmente omesso di disporre la perizia, sebbene la rinnovazione tipica del giudizio di rinvio si ponga in rapporto di specialità con quella di cui all'art. 603 cod. proc. pen., distinguendosi da questa per l'automatismo nella sua adozione.
Con il terzo motivo, infine, viene contestata la violazione dell'art. 592 cod. proc. pen., censurandosi la condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali, non avendo la Corte di appello considerato che le parti civili si sono trovate a partecipare al giudizio di rinvio solo in forza del principio di immanenza che regola la costituzione di parte civile, e non perché avessero promosso autonomo ricorso per cassazione avverso la prima sentenza di secondo grado, fermo restando la sentenza del Tribunale impugnata anche dal P.M.

 

Diritto

 


I ricorsi sono fondati, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per un nuovo giudizio nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione di E.M., nei cui confronti si impone invece l'annullamento senza rinvio, per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato; infine, la sentenza impugnata deve essere altresì annullata senza rinvio, limitatamente al capo concernente la condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali.
1. Iniziando dalla posizione di E.M., deceduto dopo la proposizione degli odierni ricorsi, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384), secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Ne consegue che, stante il decesso dell'imputato, sopravvenuto dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità, il reato contestato a E.M. risulta estinto ai sensi dell'art. 150 cod. pen., per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla posizione del predetto imputato.
2. Passando alle restanti posizioni e al merito dei motivi di ricorso, peraltro tra loro sovrapponibili e suscettibili di essere trattati unitariamente, appare necessario, al fine di circoscrivere l'ambito di valutazione del presente giudizio, ripercorrere i principali snodi dell'odierna vicenda processuale.
2.1. Dunque, l'accusa elevata a carico degli imputati, che hanno ricoperto negli anni incarichi di vertice nella Marina Militare, è quella di avere contribuito a causa la morte di due lavoratori, G.C., deceduto a Padova il 3 febbraio 2002, e di G.B., venuto a mancare sempre a Padova il 4 settembre 2005, con colpa consistita nell'omettere di informare il personale della Marina militare dei rischi per la salute presenti nelle destinazioni di servizio dei dipendenti per l'esistenza di materiali contenenti amianto, nella mancata sottoposizione dei lavoratori a specifici controlli sanitari e nella mancata fornitura di adeguati mezzi di protezione individuale, o comunque di misure idonee a impedire o ridurre il diffondersi delle polveri di amianto negli ambienti di lavoro.
2.2. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Padova, pur affermando che G.B. e G.C. erano deceduti a causa di mesotelioma maligno contratto nell'esercizio della loro attività lavorativa alle dipendenze della Marina militare, tuttavia perveniva alla conclusione che non poteva essere affermata con certezza la penale responsabilità degli imputati, non potendosi ritenere dimostrato, pur alla luce delle molteplici acquisizioni probatorie, né il momento in cui la patologia tumorale era insorta, né se le esposizione successive a quella di innesco abbiano avuto rilievo causale, sebbene comunque idonee a ridurre il tempo di latenza.
2.3. A conclusioni parzialmente diverse è invece pervenuta la Corte di appello di Venezia con la sentenza del 14 luglio 2014, con la quale, ribadita la causalità della morte dei dipendenti della Marina Militare nei termini ricostruiti dal Tribunale, essendo cioè le patologie tumorali riconducibili all'esposizione alle fibre di asbesto durante il servizio prestato alle dipendenze della Marina militare, è stato affermato, all'esito di un'ampia rivalutazione del materiale probatorio, che l'evento del reato doveva ritenersi ascrivibile agli imputati, essendo cioè attribuibili alle cariche apicali della Marina Militari i doveri di protezione e di collaborazione finalizzati alla prioritaria attività di valutazione dei rischi per la salute dei dipendenti e al dovere di informazione che ne consegue.
Il disvalore della condotta contestata agli imputati veniva individuato quindi nella colpa per mancanza di organizzazione esigibile in una struttura di eccellenza come la Marina Militare, posto che, alla luce del contesto normativo all'epoca vigente e delle conoscenze acquisite, sarebbe stato possibile, con un migliore e più tempestivo coordinamento tra le Direzioni generali e gli Uffici competenti del Capo di Stato Maggiore, basato su un esame congiunto dei rischi, anticipare le valutazioni complessive, che furono adottate solo in un momento successivo, rispetto alle cautele da assumere nelle lavorazioni in determinati ambienti.
La Corte di appello di Venezia, pur ritenendo configurabile il reato di omicidio colposo, ne ha tuttavia dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione, escludendo le contestate aggravanti, in applicazione dell'art. 20 comma 2 della l. n. 183 del 4 novembre 2010, cd. collegato lavoro, disposizione in forza della quale le norme emanate in attuazione della delega ex art. 2 lett. b della legge n. 51 del 1955 ("delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione e igiene del lavoro") si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato, per cui non potevano ritenersi operative nel caso di specie le disposizioni penali di cui al d.P.R. n. 303 del 1956, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.
La previsione del legislatore del 2010 è stata dunque interpretata dalla Corte di appello nel senso che il giudice, qualora ravvisi il nesso causale tra i decessi delle persone offese e profili di colpa generica da parte degli imputati, è tenuto a disapplicare le eventuali norme cautelari codificate che assurgono a circostanze aggravanti, derubricando il reato aggravato nella fattispecie ordinaria.
La disapplicazione delle norme che integrano i criteri di colpa specifica non precluderebbe quindi il giudizio sulla verifica del nesso causale e dell'esistenza di profili di colpa generica, mentre alla clausola di favore formulata dal legislatore fa comunque da contrappeso l'espressa previsione legislativa che fa salve le azioni risarcitone eventualmente intraprese da parte dei soggetti danneggiati.
2.4. La Quarta Sezione Penale di questa Corte ha annullato la prima sentenza della Corte di appello veneta, osservando che i giudici di secondo grado non si erano confrontati con la richiesta della Procura generale, pure richiamata in sentenza, di prendere in considerazione il complesso dell'attività lavorativa prestata da G.C. e G.B., non potendo la clausola di esenzione introdotta dal legislatore del 2010, da interpretare in senso restrittivo, essere riferita anche all'attività prestata a terra (dunque non solo sui navigli) da parte dei lavoratori. Ribadendo la rilevanza della questione, destinata a incidere sul computo dei termini prescrizionali, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte di appello lagunare aveva omesso di approfondire se tale esposizione dei lavoratori all'amianto avesse potuto incidere anche solo sul tempo di latenza o sul decorso della malattia, trattandosi di esposizione prolungata nel tempo in assenza di strumenti di protezione individuale o di misure di riduzione delle polveri.
Dopo aver premesso che il mesotelioma insorge dopo una lunga latenza, che si protrae in media per circa 30 anni dalla prima esposizione ma che diminuisce con l'incremento dell'esposizione, non esistendo esposizioni irrilevanti, la Corte di legittimità ha espresso quindi la necessità di analizzare nel caso di specie, anche con l'ulteriore ausilio di esperti qualificati e indipendenti, se la prosecuzione della esposizione possa aver prodotto un'accelerazione dei tempi della progressione della malattia, incidendo conseguentemente sul nesso causale tra l'esposizione stessa e l'evento morte, occorrendo cioè comprendere se costituisce legge universale o probabilistica quella sul cd. effetto acceleratore, in base alla quale sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali, che conducono all'affermazione del processo cancerogenetico, ma pure quelle successive fino all'induzione della patologia, dotate appunto di effetto acceleratore e abbreviatore della latenza. Veniva inoltre stigmatizzato l'ulteriore passaggio motivazionale con cui la sentenza impugnata, nel valutare la configurabilità delle circostanze aggravanti, aveva risolto negativamente la questione dell'applicabilità dell'art. 2087 cod. civ., escludendo in termini apodittici che il datore fosse equiparabile all'imprenditore.
2.5. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, dopo ampi riferimenti a talune pronunce della giurisprudenza di legittimità, tra cui le sentenze della Sezione Quarta n. 18933 del 27 febbraio 2014, rie. Negroni, n. 43786 del 17 settembre 2010, rie. Cozzini e n. 12175 del 3 novembre 2016, rie. Bordogna, ha evidenziato che sui temi oggetto del processo la comunità scientifica internazionale continua a essere divisa, per cui è stata ritenuta superflua un'ennesima indagine peritale al fine di assegnare maggiore credito all'uno o all'altro degli orientamenti antagonisti, non essendo il giudizio penale il luogo dove si forma il sapere scientifico, che deve formarsi sempre all'esterno. 
Ciò posto, la Corte di appello ha osservato che doveva ritenersi corretta l'impostazione problematica seguita dalla reviviscente sentenza del Tribunale di Padova, che aveva preso atto della significativa incertezza sull'esistenza del cd. effetto acceleratore delle esposizioni professionali all'agente cancerogeno, pervenendo all'assoluzione degli imputati in base al rilievo secondo cui dall'Istruttoria dibattimentale non erano emersi elementi obiettivi per affermare che la latenza della malattia si fosse accorciata, con anticipazione dell'effetto morte, nonostante il riconoscimento che l'esposizione all'amianto di G.B. e G.C. si era protratta significativamente per molti anni senza protezioni.
A ciò la Corte ha aggiunto che, quanto a G.C., non era provato neanche che io stesso avesse svolto mansioni che potessero dare luogo significativamente all'esposizione alle polveri di amianto, mentre, rispetto alla posizione di G.B., che lavorò sia sulle navi che a terra, non era stato adeguatamente dimostrato come, in che entità e durante quali lavorazioni, l'amianto si sarebbe sviluppato.
In definitiva, secondo la Corte territoriale, pur accedendo alla tesi dell'efficacia acceleratoria con valenza probabilistica di tutte le esposizioni dell'amianto successive a quella di innesco sulla durata della malattia, non poteva ritenersi raggiunta la prova, in termini di elevata probabilità logica, che, per effetto delle esposizioni successive, da riferirsi ai singoli periodi in cui gli imputati ricoprirono la posizione di garanzia nei confronti di G.B. e G.C., si fosse verificata l'abbreviazione della latenza della patologia che portò alla morte dei militari.
3. Orbene, così sintetizzati i passaggi essenziali del complesso iter processuale dell'odierna vicenda, deve ritenersi che la sentenza impugnata non si sia uniformata ai criteri interpretativi fissati dalla Corte di legittimità.
Al riguardo occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 18715 del 19/04/2012, Rv. 252503 e Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Rv. 270699), secondo cui l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione, per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa, è assoluto e inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatta salva la diversa ipotesi in cui, nelle more, sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nella vicenda in esame, la Corte di appello ha sostanzialmente eluso le direttive ermeneutiche fissate nel giudizio di legittimità, dovendosi al riguardo precisare che la questione demandata alla Corte territoriale era quella di approfondire, "anche con l'ulteriore ausilio di esperti qualificati e indipendenti", la questione se l'esposizione prolungata dei lavoratori, in assenza di strumenti di protezione individuale e senza l'adozione delle misure di riduzione delle polveri, possa aver inciso anche solo sul tempo di latenza o sul decorso della malattia, con particolare riferimento alle lavorazioni a terra, per le quali non operava la clausola di esenzione ex lege n. 183 del 2010. In quest'ottica, il tema centrale devoluto al giudice del rinvio non era tanto l'affidamento o meno di un incarico peritale, ma piuttosto l'approfondimento della questione, che certo lo svolgimento della perizia qualificata suggerita dalla Corte di legittimità avrebbe agevolato, relativa all'esistenza o meno di una legge scientifica (precisandone eventualmente la natura universale o probabilistica) a proposito del cd. effetto acceleratore, In base al quale sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali, ma anche quelle successive che abbreviano la latenza, essendo certo nella comunità scientifica che la latenza diminuisce con l'incremento delle esposizioni, in particolare con quelle lavorative.
A tale quesito la Corte territoriale ha dato risposta negativa, richiamando in parte la motivazione della sentenza di primo grado, senza tuttavia considerare che il contrasto di opinioni scientifiche non è di per sé sufficiente a escludere l'esistenza di una legge di copertura, ove non si verifichi il grado di indipendenza degli esperti e la validità delle argomentazioni sottese alle opinioni antagoniste. Peraltro, non può sottacersi che l'impostazione dubitativa seguita dal primo giudice era stata già superata dalla prima sentenza della Corte di appello di Venezia, sul punto non censurata dalla Corte di cassazione, essendo stata cioè affermata non solo la riconducibilità del mesotelioma all'esposizione all'amianto da parte di G.C. e G.B. durante gli anni di servizio alle dipendenze della Marina Militare, ma anche l'esistenza del nesso causale tra l'evento mortale e le condotte omissive colpose attribuibili agli imputati, quali titolari di posizioni di garanzia in virtù delle posizioni apicali rivestite all'interno della Marina Militare.
E il diverso approdo ricostruttivo dei giudici di secondo grado era scaturito proprio da un'approfondita rivalutazione critica delle risultanze istruttorie e, in particolare, dei contributi tecnici degli esperti sentiti in dibattimento, essendo risultata carente la disamina della Corte territoriale solo con riferimento alla valutazione dell'impatto delle esposizioni relative alle lavorazioni a terra.
Su quest'aspetto, peraltro, la sentenza impugnata si sofferma su talune lacune probatorie che tuttavia non sembrano smentire l'assunto, in effetti poi ribadito dalla stessa Corte territoriale, secondo cui doveva ritenersi comunque provato che l'esposizione dei lavoratori deceduti alle fibre di amianto si era prolungata per anni senza protezioni nei lavori sia sulle navi, che a terra, ed era proprio da questo aspetto che doveva partire l'ulteriore analisi sul cd. effetto acceleratore. Né l'utilità dell'approfondimento sollecitato dai giudici di legittimità poteva ritenersi superata alla luce dei frequenti richiami giurisprudenziali operati dalla Corte di appello, dovendosi sul punto rilevare che le sentenze di legittimità indicate nella decisione impugnata non smentiscono affatto i principi dettati dalla pronuncia rescindente, ma al contrario ne confermano la validità. 
Innanzitutto, deve rilevarsi che una delle sentenze di legittimità citate nella decisione impugnata, ovvero quella della Sezione Quarta, n. 18933 del 27/02/2014, rie. Negroni, Rv. 262139, è stata in realtà menzionata nella stessa sentenza di annullamento di questa Corte, proprio al fine di ribadire le indicazioni metodologiche da seguire in vicende come queste, essendosi cioè affermato, anche in tal caso in un processo sul mesotelioma da amianto, che, in tema di rapporto di causalità, l'individuazione della cd. legge scientifica di copertura sul collegamento tra la condotta e l'evento presuppone una documentata analisi della letteratura scientifica universale in materia con l'ausilio di esperti qualificati e indipendenti; con tale pronuncia, dunque, non è stata rimarcata l'inesistenza di una legge universale o probabilistica che escluda con certezza la sussistenza dell'effetto acceleratore sul mesotelioma derivante dalla prolungata esposizione ad amianto anche nella fase successiva a quella dell'insorgenza, seppur latente, della malattia, ma è stato ribadito un metodo di indagine ben preciso, sulla scia peraltro degli insegnamenti provenienti proprio dalla più volte citata "sentenza Cozzini" (ovvero la n. 43786, resa dalla Quarta Sezione il 17 settembre 2010, Rv. 248944), nel senso che il giudice di merito è chiamato a valutare l'attendibilità di una determinata teoria attraverso la rigorosa verifica di una serie di parametri oggettivi, tra cui la validità degli studi che la sorreggono, le basi fattuali su cui gli stessi sono stati condotti, l'ampiezza e la serietà della ricerca, le sue finalità, il grado di consenso che raccoglie nella comunità scientifica e, non da ultimo, l'autorevolezza e l'indipendenza di chi ha elaborato una certa tesi.
A fronte di questo delicato ambito di indagine, che qualifica il ruolo di peritus peritorum del giudice, il compito della Corte di legittimità è quello non di stabilire se la legge scientifica sia affidabile o meno, ma solo di esprimere un giudizio di razionalità dell'argomentazione esplicativa e di definire appunto quale debba essere l'itinerario logico di un'indagine su materie che si collocano su terreni scivolosi, proprio perché contraddistinti da un vasto dibattito scientifico.
Su questa linea si colloca anche l'altra importante sentenza della Quarta Sezione lungamente richiamata nella pronuncia impugnata, ovvero la n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Rv. 270385, rie. Bordogna, con la quale, proprio in una delicata vicenda relativa all'esposizione professionale ad agenti nocivi, si è affermato che, nell'ambito dell'indagine sull'esistenza di una legge di copertura, "il riscontro singolare mai può essere affidato dai giudici di merito al richiamo dell'auctoritas delle sentenze del giudice di legittimità", posto che "il precedente giurisprudenziale non costituisce il nomos in tema di sapere scientifico".
A tale considerazione, ampiamente condivisibile, deve solo aggiungersi che, in ogni caso, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, la giurisprudenza di legittimità non ha affatto escluso l'esistenza di leggi scientifiche in tema di effetto acceleratore dell'esposizione all'amianto, rendendo così inutili gli approfondimenti sollecitati dalla pronuncia rescindente, ma al contrario ha rimarcato la necessità che l'eventuale incidenza di ciascuna esposizione al fattore cancerogeno sia oggetto di una rigorosa ricostruzione scientifica che ne chiarisca i caratteri, dovendosi altresì precisare, in caso di verifica positiva, la natura, universale o probabilistica, della legge di spiegazione causale utilizzata, tema questo che, a ben vedere, era proprio quello demandato alla Corte territoriale da parte della sentenza di annullamento con riferimento alle lavorazioni a terra.
A tale questione non risulta essere stata fornita una risposta adeguata nel caso di specie, essendosi rivelati non pertinenti sia i richiami alle diverse conclusioni dei consulenti tecnici escussi in primo grado, rispetto alle cui affermazioni è mancata un'attenta verifica oggettiva, oltre che soggettiva, sia i riferimenti alle sentenze di questa Corte, che, lungi dall'esprimere posizioni contrarie rispetto alla pronuncia rescindente, confermavano al contrario l'utilità delle indicazioni metodologiche fornite rispetto agli approfondimenti probatori da svolgere.
Né infine va dimenticato che la Corte di appello, nella valutazione sulla configurabllità delle aggravanti contestate, ha omesso di pronunciarsi sull'altro tema devoluto dal giudice di legittimità, relativo all'applicabilità dell'art. 2087 cod. pen., rispetto all'equiparazione tra datore di lavoro e imprenditore.
Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
4. Ulteriore profilo di criticità della sentenza impugnata deve essere infine individuato nella condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali, statuizione questa che peraltro non è stata motivata dalla Corte territoriale.
Al di là di questo aspetto, deve tuttavia rilevarsi che, se è innegabile che l'annullamento della prima sentenza della Corte di appello ha riportato la situazione processuale all'Impugnazione della sentenza di primo grado, sebbene siano state fornite ben precise Indicazioni interpretative dal giudice di legittimità (dinanzi al quale peraltro il ricorso non fu proposto dalle parti civili, ma solo dal Procuratore generale presso la Corte di appello), deve in ogni caso rimarcarsi che la sentenza del Tribunale di Padova fu appellata sia dal P.M. che dalle parti civili, per cui al rigetto delle impugnazioni non poteva conseguire la condanna alle spese delle parti civili, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 14406 del 13/03/2002, Rv. 221841), secondo cui, nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni proposte avverso sentenza di assoluzione tanto dal P.M. quanto dalla parte civile, non può darsi luogo alla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi far gravare sulla parte civile anche gli oneri derivanti dall'attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere tra le spese derivate dall'impugnazione dell'una o dell'altra parte.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione della condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.
 

 

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di E.M. per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato, nonché limitatamente al capo concernente la condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali disposta nel giudizio di rinvio con sentenza del 16 marzo 2017. Annulla altresì la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
Così deciso il 6.11.2018