Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Nota del 7 maggio 2009

Oggetto: quesito in materia di visite mediche per l'assunzione di minori in Emilia Romagna.


Con riferimento al quesito in oggetto, afferente l'obbligo di visite mediche per l'assunzione di minori di cui all'art. 8 della Legge n. 977/1967, modificata dal D.Lgs. n. 262/2000, si rappresenta quanto segue.

L'art. 3 del regolamento della Regione Emilia Romagna, adottato in attuazione della Legge regionale n. 4 del 2008, dispone, tra l'altro, l'abolizione dell'obbligo di presentazione delle certificazioni di idoneità al lavoro e dei relativi accertamenti di cui all'art. 8 della legge n. 977/1967 citata.

In relazione alla citata normativa di rango regionale, si chiede di sapere se le visite mediche per l'assunzione dei minori possano essere effettuate, in alternativa ai medici dell'ASL, dal medico di base del minore o da quello competente nominato dal datore di lavoro a norma del D.Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo è da osservare che questo Ministero, già con la lettera circolare dell'11.4.2006 - emanata sulla scorta del parere conforme n. 3208 del Consiglio di Stato - ha evidenziato la persistenza dell'obbligo della visita medica di idoneità fisica dei minori in ambito nazionale e il rilascio della relativa certificazione.

Successivamente, con la risposta all'interpello n. 1866 del 19.7.2006, è stato chiarito che la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell'ambito dell'organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale - qual è il medico della struttura ospedalieri pubblica ovvero dell'azienda sanitaria locale - sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual è ad esempio il medico di medicina generale.

In conclusione, pertanto, è da ritenersi che i medici di base, in quanto convenzionati con il servizio sanitario nazionale e quindi appartenenti all'organizzazione sanitaria pubblica, possano effettuare la visita di cui all'art. 8 della Legge n. 977/1967, in sostituzione delle ASL che non effettuino più questo tipo di servizio.

È da aggiungere che, nel caso in cui il minore sia adibito ad un'attività per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria, le suddette visite possano essere effettuate dal medico competente nominato dal datore di lavoro a norma del D.Lgs. n. 81/2008.