Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 27 giugno 2019, n. 17390 - Causalità lavorativa della patologia


 

 

 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA Data pubblicazione: 27/06/2019

 

 

 

Rilevato che
 

 

La Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 1456/2017 aveva rigettato l'appello proposto da V.A. avverso la decisione con la quale il tribunale locale aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta, diretta ad ottenere il riconoscimento della causalità lavorativa della patologia che aveva determinato la malattia ed il decesso del coniuge C.A..
La corte bolognese, all'esito della ctu medico legale, aveva escluso la causalità lavorativa nella patologia da cui era stato affetto il C.A. . Avverso tale decisione la V.A. aveva proposto ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso l'Inall
Veniva depositata proposta al sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza In camera di consiglio.
 

 

Considerato che

 


1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e art. 41 c.p. ( art. 360 co.l n. 3 c.p.c.), per aver errato, la corte d'appello, nel non ritenere che l'attività svolta dal C.A. lo esponesse a rischio di Inalazione delle fibre di amianto. Rilevava la errata valutazione sul nesso causale.
Il motivo risulta inammissibile: preliminarmente deve rilevarsi che la censura non contiene la specifica Indicazione sulle ragioni violative delle norme richiamate; peraltro risulta comunque inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n. 8758/017- Cass.n. 18721/2018).
Nel motivo in esame il ricorrente non ha indicato quale violazione delle norme richiamate sia stata compiuta dalla sentenza impugnata, invece imputando l'asserito vizio ad una errata valutazione delle risultanze testimoniali, il cui ri-esame è estraneo a questa sede di legittimità.
2) Con il secondo motivo è dedotta la omessa oppure insufficiente motivazione della sentenza ( art. 360 co.l n. 5 c.p.c.)
Il motivo risulta inammissibile sotto più profili. Intanto perchè la omessa e/o insufficiente motivazione non è denunciabile dopo la riformulazione dell'art. 360 co.l n. 5 c.p.c. A riguardo questa Corte ha chiarito che "la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" ( Cass. SU n. 8053/2014).
Ulteriore ragione di inammissibilità è la presenza, nel caso in esame, di una "doppia conforme" ovvero di una decisione di medesimo segno in entrambi i gradi del giudizio di merito. Secondo l'orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui a! n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass. n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014).
Nella specie la decisione della Corte di merito, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice di prime cure.
L'adesione del Giudice di appello rispetto al giudizio di fatto espletato dal Tribunale rende evidente come quest'ultimo costituisca il fondamento della decisione di rigetto dell'appello, rispetto alla quale alcuna differente e opposta allegazione, circa l'eventuale contrasto tra le decisioni , e' stata invece formulata dal ricorrente.
Il motivo si appalesa quindi inammissibile, come anche il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ' ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
 

 


P.Q.M.
 

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.500,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.