Tipologia: CIA
Data firma: 17 giugno 2019
Validità: 17.06.2019 - 31.12.2021
Parti: Negozi Richard Ginori e Fisascat, Filcams Cgil, Uiltucs
Settori: Commercio, Negozi Richard Ginori
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
Parte Prima: Normativa
1) Relazioni Industriali
2) Diritto di informazione
3) Formazione
4) Ambiente e Sicurezza
5) Pari opportunità e diversità
6) Tutela di genere
7) Abiti da lavoro

 

8) Orario di lavoro (interventi volti a ridefinire il sistema dell’orario di lavoro e la sua distribuzione)
Parte Seconda: Economica/Premio di risultato -Variabile
1) Decorrenza e durata
Parte Terza: Welfare Aziendale - Linee guida sul sistema Welfare Aziendale
Allegato A Lince guida per l'applicazione Banca Ore Solidale


Contratto integrativo aziendale della Società Negozi Richard Ginori srl

Il giorno 17 Giugno 2019, presso la Sede della Negozi Richard Ginori srl, si sono incontrati la Società Negozi Richard Ginori srl […], […] (Fisascat Nazionale), […] (Filcams Cgil Nazionale) e […] (Uiltucs Nazionale).

Premesso che
o Nel corso di precedenti incontri, sono stati preliminarmente acquisiti e vagliati clementi conoscitivi finalizzati alla definizione degli obiettivi della contrattazione in sede aziendale, con particolare riferimento alle condizioni occupazionali e commerciali della Negozi Richard Ginori srl, tenendo altresì conto dell’andamento della competitività della Società sul mercato, nonché delle nuove strategie di posizionamento del Brand;
o Le Parti condividono che la filosofia che accompagna la Società e le sue persone è quella della ricerca dell’eccellenza in tutte le fasi della gestione del prodotto, dalla ricerca, alla progettazione, alla commercializzazione e del cliente;
o Il Contratto Aziendale Integrativo - Parte Economica, sottoscritto in data 15 Giugno 2018, è scaduto alla data del 31 Dicembre 2018, data in cui esso termina formalmente e sostanzialmente ogni suo effetto;
o il Contratto Aziendale Integrativo Parte Normativa, sottoscritto in data 6 Luglio 2015, è scaduto alla data del 31 Dicembre 2018 data in cui esso termina formalmente e sostanzialmente ogni suo effetto;
o il CCNL, di riferimento rimane confermato quello per i lavoratori addetti al Commercio TDS-Confcommercio, sia per la parte normativa che per quella economica.

Parte Prima: Normativa
1) Relazioni Industriali

Le parti riconoscendosi quali interlocutori stabili di un sistema di relazioni industriali strutturato e improntalo alla collaborazione ed al riconoscimento di tutte le parti coinvolte, confermano l’impegno ad affrontare i problemi di comune interesse, in modo costruttivo al fine di prevenire, gestire e risolvere le situazioni in grado di ostacolare la piena realizzazione dello sviluppo commerciale focalizzato sul rilancio del brand “Richard Ginori”.
Le parti, in un sistema di relazioni industriali teso a valorizzare le professionalità e le risorse umane e ad ampliare i momenti di confronto attraverso il dialogo, ritengono necessario costruire congiuntamente un percorso di condivisione delle informazioni incentrato sulla trasparenza al fine di affrontare in modo costruttivo i problemi di comune interesse. A tal fine e per favorire altresì il mantenimento del positivo clima instaurato, le parti ritengono necessario confrontarsi con frequenza sulle scelte che possono mutare l’organizzazione e/o ridisegnare i processi interni (in particolare delle aree commerciali e di vendita).
Tra i temi di principale interesse vi saranno:
o lo sviluppo commerciale nel mercato del lusso, settore Home & Interior Design;
o il posizionamento strategico del prodotto e le azioni a supporto dell’area commerciale;
o l'organizzazione del lavoro e le tipologie di contralto adottate, turni ed orari;
o la formazione;
o la sicurezza sul lavoro;
o le condizioni ambientali-ecologiche
Le parti esprimono la comune volontà di confermare il principio della Responsabilità Sociale alla base dello sviluppo aziendale coerentemente con la filosofia che accompagna la Società e la più ampia articolazione del Gruppo di appartenenza e le sue persone, incentrato sul rispetto delle stesse e dei loro diritti.

2) Diritto di informazione
La Società fornirà annualmente alla OO.SS informazioni relative ai futuri programmi aziendali, con particolare riguardo alle politiche strategiche di prodotto e di sviluppo di nuovi canali commerciali, nonché alle aree di espansione ed alle iniziative di Marketing c Comunicazione. Pertanto le Parti concordano sulla necessità di incontrarsi periodicamente a livello aziendale per condividere le informazioni sulle strategie di business, le politiche aziendali, i piani di lavoro e gli andamenti degli organici aziendali oltreché per le tematiche proprie della gestione del personale e delle relazioni industriali.

4) Ambiente e Sicurezza
Le parti confermano l’impegno sino a qui perseguito nel ritenere la sicurezza sul luogo di lavoro un valore prioritario da perseguire, e non un vincolo, e pertanto ritengono le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro uno strumento indispensabile per la diffusione di un “clima di benessere” in azienda.
I Responsabili della sicurezza di parte aziendale e i Rappresentanti dei lavoratori continueranno a collaborare e ad incontrarsi annualmente nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità, nell’etica del continuo miglioramento delle condizioni ambientali cosi come previsto dal Testo Unico Sicurezza del lavoro: D.lgs. 81 /2008 e successive modifiche ed integrazioni, per esaminare argomenti specifici e con particolare riferimento agli interventi effettuati e alle azioni da intraprendere, anche in materia di formazione c sensibilizzazione. Tutte le eventuali proposte terranno in considerazione le diverse realtà esistenti nella Società con particolare riferimento ai vincoli tecnici, tecnologici e di organizzazione del lavoro già in essere.

5) Pari opportunità e diversità
In attuazione dei principi fissati dalla Costituzione Italiana e da quanto previsto dal codice delle pari opportunità D.Lgs. n. 198 del 2006 e ss.mm.ii., le parti ribadiscono il comune impegno ad evitare
discriminazioni di genere, orientamento sessuale, razza, religione, orientamento politico in qualsiasi ambito e livello professionale in modo da garantire a lutti l’offerta delle stesse opportunità.
Le parti, in linea con il Codice Etico del Gruppo Kering, confermano quindi:
• che la parità tra uomini e donne e l’equità tra i generi rappresenta un fondamento della politica di gestione delle risorse umane che continuerà ad essere improntata sui principi di meritocrazia, equità e trasparenza;
• la volontà di continuare ad eliminare, laddove si presentassero, ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età, su genere, sulla razza, sulla cultura, sul credo religioso, sull’orientamento affettivo-sessuale e sulla diversa abilità;
• l’impegno a proseguire nell’implementazione di un sistema di welfare aziendale che favorisca la conciliazione fra vita lavorativa e vita privata;

6) Tutela di genere
Le parti sostengono fermamente campagne contro la violenza sulle donne e contro la violenza sull’orientamento sessuale in genere. Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking, allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso e all’orientamento sessuale.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo.
Le Parti firmatarie il presente CIA condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro, anche attivate dai clienti e quindi personale esterno.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 80/2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono le seguenti misure di miglior favore per le vittime di violenza di genere:
1. La Società riconoscerà, in aggiunta al periodo massimo di astensione dal lavoro come disciplinato dall’art. 24 del D.lgs 15 Giugno 2015 n. 80, ulteriori 60 giorni di aspettativa non retribuita. I/Le lavoratori/lavoratrici per usufruire del periodo aggiuntivo, dovranno aver fruito interamente delle proprie ferie c permessi maturati al momento della presentazione della richiesta scritta e dovranno documentare di essere inseriti in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri anti violenza o dalle Case Rifugio;
2. Qualora una lavoratrice/lavoratore, vittima di violenza di genere, per tutelare la propria sicurezza personale o quella dei figli, manifestasse la richiesta di essere trasferito (anche temporaneamente), questa sarà valutala dalla Società in modo prioritario;
3. La Società accoglierà, laddove possibile in base alle disponibilità organizzative, eventuali richieste pervenute dalle risorse vittime di violenza di genere, in merito alla modifica anche temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da orizzontale a verticale;
4. Le Parti riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall'informazione, si impegnano ad individuare entro il primo trimestre di vigenza del CCAL almeno un’Associazione rivolta all'assistenza delle vittime di Violenza di genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle risorse eventualmente interessate.

8) Orario di lavoro (interventi volti a ridefinire il sistema dell’orario di lavoro e la sua distribuzione)
a) Lavoro ordinario (articolazione dell’orario settimanale di lavoro).
Tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sui singoli p.v. e tenuto conto altresì delle esigenze dei lavoratori, l’articolazione dell’orario settimanale di lavoro avverrà in una logica di rotazione del personale su sei giorni di lavoro (40 ore per i full time). Il personale sarà generalmente impegnato durante le giornate a minore affluenza di clientela per 6 ore ordinarie. La prestazione richiesta durante il week end (sabato e domenica) sarà normalmente pari a B ore.
In relazione alle particolari esigenze commerciali che il settore Home & Interior Design presentano nonché del contesto nel quale la Società normalmente opera (punti vendila all’interno di centri storici, outlet e grandi centri commerciali), al fine di migliorare il servizio rivolto al cliente, le aperture sono articolate sull’intera settimana lavorativa compresa la domenica (ferme restando le aperture dei p.v. presenti negli outlet, le aperture domenicali dei negozi diretti verranno stabilite e definite annualmente sulla base dei risultati commerciali raggiunti l’anno precedente, di norma entro il 30 aprile). Le parti, su richiesta, si incontreranno per confrontarsi sulle aperture domenicali con la finalità di valutarne le modalità operative finalizzate al raggiungimento di intese.
La rotazione dei lavoratori sulle diverse giornate dovrà favorire, di norma una volta al mese, la fruizione del giorno di riposo settimanale obbligatorio in coincidenza con la domenica. Fatte salve ulteriori esigenze di servizio e/o di sostituzione temporanea di lavoratori assenti, vengono di norma esclusi dalla rotazione del riposo domenicale i periodi a maggiore intensità lavorativa (es. dicembre e periodi di inizio saldi o attività promozionali definite in collaborazione con le amministrazioni comunali, gli outlet ed i grandi centri commerciali). È altresì normalmente escluso dal riposo domenicale il personale assunto con orario di lavoro part time verticale concentrato sul week end (venerdì / domenica). Le parti, su richiesta, si incontreranno per confrontarsi in merito alla concessione dei riposi settimanali nei periodi a maggiore intensità lavorativa.
b) Straordinario in regime di orario plurisettimanale.
Le parti, vista la peculiarità del mercato di riferimento al fine di fronteggiare variazioni di intensità lavorativa tipiche del settore e, parallelamente, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale, confermano l’istituzione di un regime d’orario plurisettimanale. L’eventuale lavoro straordinario verrà quindi ricondotto al superamento delle ore teoriche lavorabili mensili come unità di riferimento, in luogo dell’attuale superamento delle 40 ore settimanali, con la finalità di migliorare la capacità di risposta alle esigenze del mercato e la produttività.
La Società comunicherà ai lavoratori, con congruo anticipo, la disposizione oraria prevista per il mese successivo. Con questa rimodulazione dell’orario di lavoro, il lavoratore si vedrà riconosciuta la remunerazione delle ore straordinarie (ove non soggette ad accantonamento individuale così come disciplinato al successivo punto c), al superamento delle ore teoriche del mese in corso, in luogo del riferimento delle 40 ore settimanali. E data facoltà al lavoratore, previo accordo con il proprio Responsabile, di recuperare, attraverso un meccanismo di compensazione automatica, le ore eccedenti di straordinario effettuate durante il mese con le ore di assenza effettuate nello stesso mese. In caso di compensazione positiva, le ore verranno remunerate (ove non soggette ad accantonamento individuale) in regime di straordinario con le maggiorazioni previste dal vigente CCNL. Ove la maggiorazione prevista per le ore eccedenti prestate durante il mese (c.d. ore supplementari del mese), fosse superiore a quella prevista dalle ore compensate (es. ore eccedenti prestate di domenica, compensate con ore di assenza prestate in orario feriale), il lavoratore avrà comunque diritto al pagamento della maggiorazione più favorevole prevista.
c) Conto ore individuale.
Le Parti valutano positivamente l’attivazione del “conto ore individuale” (evidenziato con apposito contatore in busta paga) per la gestione delle ore di straordinario in regime di orario plurisettimanale.
Il lavoratore potrà, con cadenza annuale, comunicare alla Società di accantonare le ore prestate in eccedenza rispetto al lavorabile mensile, secondo le seguenti modalità:
- 50% di quote orarie retributive e 50% di riposi compensativi;
- 100% di riposi compensativi;
- b100% di quote orarie retributive.
Le ore accantonate e non fruite al 30 giugno dell’anno successivo a quello della maturazione, verranno pagate con la retribuzione dello stesso mese.
Il lavoratore percepirà nel mese di competenza la maggiorazione spettante anche ove questi abbia optato per il regime di accantonamento delle ore eccedenti l’orario di lavoro in ragione del 50% o del 100%.
d) Permessi retribuiti per visite mediche specialistiche
Si riconosce la possibilità di usufruire di n.10 ore di permesso retribuito in ragione di anno solare per i dipendenti assunto con contralo a tempo indeterminato per visite mediche specialistiche e analisi, dietro presentazione di idonea certificazione medica.
Le parti convengono che detti permessi possono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo per il quale vengono istituiti e non sono cumulabili negli anni.
Per quanto riguarda i lavoratori assunti in corso d’anno, le ore di cui sopra saranno proporzionate sulla base dei dodicesimi lavorati, considerando come mese intero i periodi superiori a 15 gg di calendario.
Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, le ore di cui sopra, saranno proporzionate sulla base del minor orario di lavoro.
Per i dipendenti con contratto a tempo determinato, di durata superiore ai tre mesi, considerando come mese intero i periodi superiori a 15 gg, le ore si riducono a 4 nel corso di 12 mesi.
e) Banca Ore Solidale
Negozi Richard Ginori srl ha deciso di incentivare l'attuazione della c.d. "Banca ore solidale" di cui all'art. 24 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 151. La banca ore solidale, sarà finalizzata a consentire al lavoratore che versi nelle condizioni di difficoltà meglio identificate sotto c.d entro i limiti di cui al D.Lgs. n. 66/2003, di concedere volontariamente a titolo gratuito i riposi maturali a titolo di ROL ai colleghi che si trovassero nella condizione di assentarsi dal lavoro per periodi determinati.
Tali necessità saranno riconducibili a:
1. Tipologie identificate all'art. 24 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 151.
2. Favorire il recupero dell’equilibrio psicofisico dei lavoratori/trici e/o dei loro figli, causato da soprusi e/o delle violenze fisiche c/o psicologiche subite in qualsiasi ambito della vita sociale.
3. Altre situazioni di grave necessità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: figli non più minori - coniuge/compagna-o convivente - il medesimo lavoratore/trice gravemente ammalato/a che abbia esaurito il periodo di comporlo) che abbiano determinalo fra i lavoratori della Società la volontà di aiutare il/i colleghi.
Nell’allegato A sono indicale le Lince Guida per l’applicazione della Banca delle ore solidale.
f) Azioni di flessibilizzazione degli orari di lavoro e politica di sostegno al Part time.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi indicativamente una volta l’anno, su richiesta di una delle parti, per valutare le situazioni dei singoli punti vendita o anche di singoli lavoratori che per ragioni possano essere nella condizione di dover valutare la variazione dell’orario di lavoro presso l’area di assegnazione.
Per quanto riguarda il part-time o la gestione di orari diversificati, la Società conferma altresì la disponibilità a valutare le richieste che dovessero venire da lavoratori con particolari necessità di famiglia (figli piccoli sino a 3 anni) o con esigenze legate alla gestione del tragitto casa/lavoro con mezzi pubblici. Ciò avverrà in situazioni compatibili con l’organizzazione aziendale (anche valutando la disponibilità di altri lavoratori, con i quali effettuare un’alternanza della presenza e/o la copertura di eventuali periodi di assenza).
La Società si impegna a valutare le situazioni di singoli lavoratori che per ragioni personali sopravvenute e condizionanti il normale svolgimento dell’orario di lavoro, possano essere interessati a variazioni in diminuzione dell’orario di lavoro anche a tempo indeterminato.
La Società s’impegna inoltre ad agevolare il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e lavoratori padri dopo l’astensione obbligatoria e facoltativa anche attraverso percorsi formativi volti a favorire il reinserimento lavorativo.
g) Piano Ferie Annuale […]
9) Videosorveglianza esterna finalizzata al miglioramento della sicurezza del punto vendita:
La Società nel rispetto dello statuto dei Lavoratori e delle norme di legge in essere in materia di sicurezza sul lavoro, videosorveglianza e privacy ha eseguito le corrette procedure e le rispettive comunicazioni previste per legge agli organi competenti e provvedere ad informare le OO.SS in caso di modifiche agli apparati di videosorveglianza attualmente in essere presso i propri Department Store.