MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

 

(Chiarimento)
PROT. n° P643/4105 sott. 92/A

Roma, 31 maggio 1999
 

OGGETTO: D.M. 24 novembre 1984 e sua integrazione con D.M. 21 dicembre 1991 - Utilizzo di carri-bombolai e carri-cisterna per l’alimentazione di utenze civili e/o industriali non collegate a metanodotto. -


È stata rappresentata, sia da Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, sia da Associazioni di categoria, la problematico relativa ad utenze civili e/o industriali che, pur avendo predisposto i propri impianti per l’alimentazione con gas naturale (metano), tuttavia non risultano allacciate alla rete di trasporto e distribuzione (metanodotto) vuoi per ritardi nella sua ultimazione che per difficoltà esistenti nella sua realizzazione.
Ciò premesso si chiarisce che la vigente normativa consente l’alimentazione delle utenze citate tramite:
a) – carri-bombolai, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla Sezione 3a - Parte Seconda -, del D.M. 24 novembre 1984;
ovvero
b) – carri-cisterna, attuando le disposizioni contenute nel D.M. 21 dicembre 1991 - punto 5 (Scarico).
Si precisa che viceversa non può trovare applicazione al caso in oggetto quanto previsto al punto 3.10 del D.M. 24 novembre 1984 (Utilizzazione dei carri bombolai per rifornimenti di emergenza) che è connesso con una interruzione e/o con una anomalia della rete esistente che alimenta in via ordinaria le utenze, e che pertanto è limitato e strettamente collegato ai tempi necessari per gli interventi di ripristino della rete stessa.