Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2019, n. 29538 - Infortunio mortale con un impianto di verniciatura. Inefficace attuazione del modello organizzativo


 

Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 28/05/2019

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte d'appello di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare di quel tribunale, ha dichiarato C.M., S.G. e L.C.E. responsabili del reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore R.M., posto in essere per imprudenza, negligenza e imperizia e in violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escluso per il primo imputato uno dei tre addebiti di colpa, e li ha condannati alla pena sospesa di un anno di reclusione. Ha, inoltre, ritenuto la responsabilità dell'ente ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. per l'illecito amministrativo contestato ai sensi degli artt. 5, 6, 7 e 21 septies co. 2, d. lgs. 231/2001 e l'ha condannato alla sanzione pecuniaria di euro 54.000,00.
2. I fatti per cui è processo sono accaduti il 04/06/2014 all'Interno del capannone n.17 del reparto verniciatura della ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A., stabilimento di Cremona, allorché il lavoratore dipendente R.M., operaio esperto, addetto al reparto verniciatura con qualifica di capo turno, dopo avere rimosso le protezioni, senza fermare l'impianto di verniciatura, definito "verniciatura nastro", di recente installazione e destinato alla produzione di nastri in acciaio (coils) verniciati (che venivano "sbobinati" per passare in cabina verniciatura, verniciati, infine riavvolti per essere commercializzati), accedeva all'interno della zona pericolosa adiacente per verificare se i rulli della zona denominata "briglia 4" fossero la causa di un difetto rilevato sul nastro e, svolgendo tale operazione, rimaneva incastrato con il braccio sinistro tra il rullo di trascinamento e quello preminastro, con conseguente distacco dell'arto. Il decesso si verificava per un'insufficienza cardio circolatoria acuta da anemia meta emorragica e shock traumatico da smembramento dell'arto superiore sinistro e da lesioni contusive emorragiche.
Gli imputati rispondono del reato loro ascritto nelle rispettive qualità di Amministratore Delegato dell'ente, con delega alla sicurezza e datore di lavoro, direttore dello stabilimento e capo reparto/preposto, addetto al settore finiture.
Quanto all'addebito di colpa specifica, al C.M. sono state contestate tre distinte violazioni: quella dell'art. 71 co. 1. d.lgs. 81/08, per avere fornito, sulla linea di verniciatura, protezioni fisse non conformi a quelle previste dalle norme vigenti, poiché esse potevano rimanere al loro posto senza mezzi di fissaggio; quella dell'art. 71 co. 4 lett. a), punto 1. stesso decreto, per aver consentito, durante il movimento della linea di verniciatura, lo smontaggio delle protezioni fisse e l'accesso all'interno delle zone pericolose (addebbito conformemente escluso dal giudice dell'appello che ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la consapevolezza in capo all'A.D. dell'esistenza di tale prassi non conforme); quella, infine, dell'art. 28 co. 2 lett. bl. d. lgs. 81/08. per non avere adottato idonee procedure di lavoro riportanti rischi e relative misure di prevenzione ai fini dello svolgimento in sicurezza delle operazioni di ricerca dei difetti della verniciatura del nastro.
Al S.G. è stata contestata la violazione dell'art. 71 co. 4 lett. al. punto M, d.lgs. 81/08 per avere omesso di adottare le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro fossero utilizzate in maniera conforme alla legge, avendo consentito che, durante il movimento della linea di verniciatura, le protezioni fisse fossero smontate e si svolgessero operazioni all'interno di zone pericolose che avrebbero dovuto essere provviste di ripari di sicurezza.
Infine, al L.C.E. è stata contestata la violazione dell'art. 19 co. 1 lett. a), d.lgs. 81/08 per non aver vigilato sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge in materia di sicurezza e consentito che - durante il movimento della linea di verniciatura - le protezioni fisse fossero smontate e si svolgessero operazioni all'interno di zone pericolose che avrebbero dovuto essere provviste di ripari di sicurezza.
Quanto all'ente, ritenuto il reato presupposto in capo agli imputati e la mancanza di un'efficace attuazione, da parte dei dirigenti aziendali, del modello organizzativo e di gestione adottato dalla società per prevenire reati della specie di quello contestato (tradottasi nella mancata previsione di modalità operative di ricerca e soluzione in sicurezza dei difetti sui nastri dell'impianto di verniciatura e nella mancata individuazione delle modalità di controllo dei sistemi di sicurezza installati sulla medesima linea produttiva), si è contestato che il reato era stato posto in essere a suo vantaggio, ravvisato nel risparmio di spesa derivato dalla mancata corretta e puntuale attuazione dei sistemi di sicurezza e prevenzione e, in particolare, dalla mancata interruzione del lavoro dei nastri per un tempo sufficiente a verificare e rimuovere in sicurezza la causa dei difetti di verniciatura, con conseguente eliminazione di essi in tempi brevi e senza scarto di materiali.
3. La vicenda processuale
Il giudice per l'udienza preliminare aveva esaminato il report del personale ASL intervenuto nella immediatezza dell'infortunio, con la documentazione allegata e le testimonianze acquisite (tra cui quelle dei dipendenti B., C. e M. e quella del tecnico MA., consulente dell'ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. per la gestione tecnica del nuovo impianto, con particolare riferimento alle fasi di installazione e messa a regime dello stesso), in uno con la consulenza tecnica predisposta nell'interesse della difesa dall'ing. BO., e alla documentazione riguardante la struttura dell'impianto e le relative certificazioni. All'esito, aveva assolto gli imputati per difetto del nesso causale (sia pur con la formula "perché il fatto non costituisce reato") tira la mancata adozione di una specifica procedura di analisi dei rischi in merito alla rilevazione di eventuali difetti nella verniciatura della bobina d'acciaio e l'evento verificatosi (nella specie si era accertata l'esistenza di difetti di tipo ripetitivo, dovuti alla presenza di un pezzetto di nastro adesivo sul rullo della briglia). L'impianto, secondo il primo giudice, consentiva di rilevare in sicurezza, da più punti, mediante una procedura tecnologica di controllo a mezzo di apposita stazione di osservazione/verifica, gli eventuali difetti di verniciatura che, ove esistenti, avrebbero dovuto esser rimossi a impianto fermo, senza necessità di ispezioni ulteriori da effettuarsi avvicinandosi direttamente a rulli/briglie in movimento non controllato o, comunque, accedendo a un'area protetta con i rulli in produzione, le barriere di protezione impedendo l'adozione di inconsapevoli condotte di avvicinamento ai rulli in movimento da parte degli addetti ai lavori.
In ogni caso, quel giudice aveva ritenuto che, anche a voler considerare, sulla scorta degli accertamenti svolti dal personale dell'ASL, che le barriere non corrispondessero pienamente ai requisiti norrmativi (atteso che la protezione poteva essere facilmente rimossa, restando in sede grazie ai bulloni delle fascette superiori che erano risultati ben avvitati e ricoperti da polvere e ragnatele a riprova che non vi era stata una recente manomissione e che esisteva, dunque, una prassi lavorativa in tal senso), aveva però concluso che la necessità di doverle rimuovere per accedere alla zona pericolosa conferiva all'operazione di apertura un carattere volontario, non potendo l'operatore non avvedersi del fatto che stava accedendo a un'area pericolosa. Era evidente, per quel giudice, che la manomissione c'era stata, senza che fosse stato però stabilito chi l'avesse posta in essere e in quale momento.
Il verdetto assolutorio veniva censurato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, il quale chiedeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 del cod. proc. pen. per l'acquisizione della segnalazione in data 23/12/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla non conformità della linea di verniciatura in uso presso l'ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. alla Direttiva Comunitaria 2006/42/CE, documento successivo alla sentenza assolutoria del 05/12/2016. L'appellante evidenziava altresì che la barriera posta a protezione della zona dei rulli non era conforme al punto 1.4.2.1. dell'All. 1 del d.lgs. 17/2010, siccome costituita da pannelli metallici forati fissati a piantane, facilmente eludibile, atteso che i pannelli potevano rimanere in sede senza un sistema di fissaggio ed essere quindi semplicemente appoggiati, pur non essendo ancorati, la loro rimozione non necessitando l'uso di specifici utensili.
5. I ricorsi
Avverso la sentenza di condanna hanno proposto ricorsi l'imputato C.M., con atto a firma degli Avv.ti Giuseppe Bana e Roberto Guareschi; gli imputati S.G. e L.C.E., con unico atto a firma degli Avv.ti Giacomo Gualtieri e Roberto Guareschi; e l'ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A., in persona del legale rappresentante, con atto a firma dell'Avv. Giuseppe Bana.
5.1. La difesa dell'imputato C.M. ha formulato tre motivi.
Questa difesa ha osservato come, dalla lettura della sentenza di primo grado e dalla formula assolutoria utilizzata, fosse emerso che il primo giudice aveva escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, pur avendo considerato irrilevante l'addebito sui sistemi di fissaggio sotto il diverso profilo della causalità della colpa, poiché l'evento non aveva rappresentato la concretizzazione del rischio che la norma contestata mirava a prevenire. Gli altri addebiti erano stati ritenuti infondati, stante l'esistenza, seppur non formalizzata, di una procedura di lavoro con istruzioni per la individuazione in sicurezza delle cause dei difetti rilevati nella verniciatura, ma anche per il difetto della prova che gli imputati fossero a conoscenza della e avessero prestato acquiescenza alla prassi invalsa nello stabilimento. Nella sentenza assolutoria, pertanto, non erano stati affrontati altri temi, evidentemente ritenuti assorbiti dalle enunciate ragioni delle decisione.
Nello specifico, quindi, il deducente ha preso le mosse dalla necessità di individuare nel concreto la posizione di garanzia dell'imputato, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda (una realtà con oltre 1.600 dipendenti), della diversificazione e complessità delle attività industriali ivi svolte e del principio dell'affidamento, in virtù del quale la Corte d'appello di Brescia avrebbe dovuto considerare le caratteristiche dell'impianto, la circostanza che la verniciatura era un'attività di recente introduzione, avviata avvalendosi dell'ausilio di un esperto che aveva predisposto le procedure di lavoro, con assunzione di tre nuovi capi turno esperti (tra i quali la vittima, oltre al C. e al B.) e curato la formazione degli stessi, e alla circostanza che il R.M. era un lavoratore esperto, che aveva rivestito il ruolo di RSPP nella sua pregressa attività lavorativa.
5.1.1. Fatta tale premessa, la difesa ha formulato un primo motivo, con il quale ha dedotto inosservanza dell'art. 603 co. 3 bis, codi. proc. pen., e vizio della motivazione, affermando che la corte territoriale sarebbe addivenuta al ribaltamento dell'esito assolutorio di primo grado sulla base di diverse conclusioni in fatto e in diritto, erroneamente assumendo il difetto di una diversa valutazione o interpretazione delle prove dichiarative, sull'assunto, contestato dalla difesa, di aver tratto dalle evidenze acquisite diverse conseguenze in diritto.
La difesa ha svolto le sue osservazioni operando un riferimento separato ai due diversi profili di colpa attribuiti al C.M.. Così, quanto al primo (la non conformità, cioè, dei sistemi di fissaggio dei pannelli alle norme di riferimento), ha evidenziato che il Tribunale di Cremona non aveva ritenuto la prova della circostanza che i bulloni fossero stati allentati in precedenza, viceversa ritenuta dalla Corte d'appello di Brescia, dette conclusioni derivando da una difforme valutazione della medesima prova dichiarativa, vale a dire il rapporto dell'ASL in data 28/07/2014.
Sul punto, la difesa ha contestato le conclusioni cui la Corte d'appello è giunta sulla scorta delle immagini riproduttive dei bulloni di serraggio, affermando la non decisività della circostanza valorizzata in chiave accusatoria (l'esser stati cioè i bulloni ben avvitati, oltre che coperti di polvere e ragnatele), opponendo che, nella foto esaminata, era visibile un solo bullone, il che farebbe salva la possibilità che quello della fascetta superiore non si presentasse nelle stesse condizioni. Ha poi sostenuto che la polvere e le ragnatele erano visibili sulla vite e assenti sul dado, il che farebbe residuare la possibilità che la vittima abbia potuto allentare la fascetta agendo sul dado e rinserrando poi il bullone. In relazione all'ulteriore elemento valorizzato in chiave accusatoria dalla corte territoriale (il mancato ritrovamento, cioè, di utensili atti allo smontaggio), il deducente ha richiamato lo stato dei luoghi e la presenza di grate sul pavimento che avrebbero potuto determinare la caduta al piano sottostante di una chiave inglese, eventualmente utilizzata dal R.M., utensile che non risulta peraltro esser mai stato ricercato).
Anche il secondo addebito di colpa, secondo la difesa, sarebbe stato riconosciuto dal giudice d'appello in virtù di una diversa ed errata interpretazione della prova dichiarativa e, in particolare, delle s.i.t. del C., per il primo giudice dimostrative dell'esistenza di precise direttive aziendali circa il divieto di accedere alle aree protette senza la previa messa in sicurezza dell'impianto; per il giudice d'appello, dimostrative dell'esatto contrario.
5.1.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, ancora una volta proponendo argomentazioni distinte in relazione ai due diversi addebiti di colpa.
Quanto al primo, ha opposto che la corte territoriale avrebbe individuato la regola violata nel punto 1.4.2.1. dell'All. 1 al d.lgs. 17/2010 (ripari fissi), attribuendo tuttavia alla norma un significato diverso da quello letterale, in base al quale, secondo il deducente, i ripari non devono restare al loro posto in mancanza di mezzi di fissaggio e non in caso di rimozione solo parziale o, addirittura, quando siano stati solo allentati, essendo evidente che ogni protezione resta al suo posto sin quando tutti i sistemi di fissaggio siano rimossi.
Sotto altro profilo, la difesa ha escluso che l'evento verificatosi abbia costituito la concretizzazione del rischio che la norma contestata avrebbe dovuto scongiurare, rilevando la divergente valutazione operata sul punto dai giudici di merito, quello di primo grado avendo ritenuto che la barriera impedisse, senza una consapevole e volontaria azione di segno contrario da parte del lavoratore, l'accesso nelle aree interdette; quello di secondo grado, invece, che l'evento era riconducibile alla facile eludibilità del sistema di protezione che, se efficace, avrebbe neutralizzato il rischio del comportamento tenuto dal lavoratore. Il giudice d'appello, tuttavia, non avrebbe in tal modo tenuto conto del fatto che lo scopo della norma è quello di evitare che gli operatori si trovino in condizione di non rendersi conto della mancanza di un riparo fisso, pur essendo indubbio, anche per la corte territoriale, che il R.M. aveva volontariamente e deliberatamente rimosso la barriera protettiva senza il preventivo arresto dell'impianto.
Quanto all'elemento soggettivo della colpa, ha rilevato che la corte bresciana si sarebbe limitata a riproporre i doveri normativi derivanti dalla posizione di garanzia di datore di lavoro, senza valutare quale fosse il comportamento esigibile dal C.M. nella situazione concreta. La difesa ha rilevato che l'imputato aveva adempiuto ai relativi obblighi, facendo progettare e realizzare l'impianto da una società specializzata, cui nessun addebito era stato mosso e che continua a commercializzare il prodotto, e ne aveva ricevuto contrattualmente garanzia di conformità alle norme sulla sicurezza.
Con riferimento, infine, al secondo addebito di colpa, la difesa ha evidenziato che la corretta procedura di lavoro era stata adottata con l'indicazione di rimanere sempre all'esterno delle barriere di sicurezza, disposizione nota e compresa dai capi turno, cosicché l'infortunio non potrebbe essere considerato conseguenza del difetto della procedura, ma della violazione di quella esistente da parte del lavoratore. Sotto altro profilo, ha rilevato che la consapevolezza del relativo divieto era emersa dalle s.i.t. M., il quale aveva riferito che lo stesso R.M. li aveva sempre avvertiti della necessità di fermare l'impianto per ogni problema. Quanto all'elemento soggettivo della colpa, invece, la difesa ha rilevato non essere esigibile dal datore di lavoro la materiale elaborazione e redazione del DVR e delle necessarie misure di prevenzione oggettive e procedurali, le quali richiedono competenze tecnico-professionali che non potevano essere richieste all'A.D., soprattutto in una realtà produttiva quale quella all'esame, nella quale il compito era stato affidato ad apposito tecnico (il MA.) che aveva proposto, all'esito della condotta valutazione, 16 procedure di lavoro, tutte adottate prima dell'infortunio (la diciassettesima essendo stata predisposta successivamente per adeguarsi alle prescrizioni dell'ASL, in vista della restituzione dell'impianto).
5.1.3. Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto inosservanza della legge quanto alla mancata pronuncia in ordine alla sussistenza dell'attenuante del risarcimento del danno, in prevalenza sulle contestate aggravanti (a fronte del deposito in data 17/10/2015 presso l'ufficio del pubblico ministero di apposita quietanza a tacitazione di ogni pretesa) e alla concessione del beneficio della non menzione.
5.2. La difesa degli imputati S.G. e L. ha formulato tre motivi.
5.2.1. Con il primo, anche questa difesa ha dedotto l'inosservanza dell'art. 603 co. 3 bis, cod. proc. pen., e vizio della motivazione, proponendo argomentazioni analoghe a quelle formulate nel ricorso proposto nell'interesse del C. e rilevando come le due sentenze divergano su una circostanza rilevante, ossia sul fatto che la barriera presente sul luogo dell'infortunio fosse o meno tra quelle allentate, il primo giudice avendo ritenuto non dimostrato il precedente allentamento dei bulloni, la corte territoriale l'esatto contrario, così valutando come non attendibile il rapporto redatto dal personale dell'ASL, dal quale era emersa la difficoltà di stabilire, per l'appunto, chi avesse effettuato detta operazione.
5.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato, contestando la valutazione della corte territoriale, secondo cui l'avere tollerato o colposamente ignorato la prassi di tenere abitualmente spostate e rimosse le barriere di protezione e quella di tenere le fascette di fissaggio superiori allentate, sì da rendere più rapida la rimozione delle barriere, e di svolgere operazioni in zone pericolose con l'impianto in movimento, avrebbe determinato il rischio di una maggiore assuefazione al rischio, trattandosi di conclusioni affidate a massime d'esperienza non motivate che resterebbero confinate nel campo delle ipotesi astratte e non consentirebbero di individuare il nesso causale in termini di ragionevole certezza.
Sotto altro profilo, la difesa ha osservato che la prima prassi non avrebbe comunque riguardato l'intero impianto ma, a tutto voler concedere, solo due punti specifici, come emerso dalle deposizioni testimoniali; la seconda, invece, sarebbe rimasta a livello di ipotesi formulata dal personale ASL, nessuno dei testi escussi avendovi fatto cenno. In ogni caso, la corte territoriale avrebbe trascurato di considerare, sotto il profilo della evidenza di tali prassi, le dimensioni dell'azienda e dell'impianto e la molteplicità delle attività che vi si svolgevano.
5.2.3. Anche questa difesa, infine, ha dedotto inosservanza della legge penale con riferimento alla mancata pronuncia sulla sussistenza dell'attenuante del risarcimento del danno da ritenersi prevalente sulle contestate aggravanti (richiamando la stessa circostanza allegata dalla precedente difesa), e sulla mancata concessione del beneficio della non menzione.
5.3. La difesa dell'ente ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. ha formulato due motivi.
5.3.1. Con il primo, ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e dell'art. 6 Convenzione E.D.U., oltre a violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'art. 5 d.lgs. 231/01, rilevando che, nel caso in esame, non verrebbe in rilievo alcun interesse dell'ente che può ricorrere solo ove la persona fisica abbia agito consapevolmente per far conseguire l'utilità alla persona giuridica, il che non può ricollegarsi alla mancata adozione delle misure prevenzionistiche a causa di una loro sottovalutazione.
Quanto al vantaggio, questa difesa ha rilevato che esso sussiste solo ove la condotta colposa dell'agente si sia inserita in una politica d'impresa volta a svalutare il rispetto delle norme sulla sicurezza per ridurre i relativi costi. Cosicché, compito del giudice sarebbe quello di individuare il vantaggio nell'ottica di una valutazione complessiva della politica aziendale e di indicarne l'entità quantomeno in termini qualitativi (rilevante, modesto, minimo). Nel caso di specie, il vantaggio derivante dai sistemi di fissaggio sarebbe stato individuato dalla corte bresciana nella asserita possibilità di velocizzare le operazioni di manutenzione della linea, risparmiando sui tempo di lavoro (smontaggio e rimontaggio delle barriere) e sul minore scarto di materiale. Così argomentando, tuttavia, la corte di merito avrebbe ritenuto un interesse diverso da quello contestato nel capo d'imputazione (mancata, corretta e puntuale applicazione dei sistemi di sicurezza e conseguente mancata interruzione del lavoro dei nastri per verificare e rimuovere in sicurezza la causa dei difetti), con conseguente modifica della res iudicanda e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
In ogni caso, per quanto riguarda la riduzione del materiale scartato, la difesa ha rilevato che l'unico sarebbe quello difettoso, con conseguente irrilevanza del tempo impiegato per individuare una causa che ha già prodotto il danno; quanto alla velocizzazione dei tempi di lavoro, essa - oltre ad essere molto contenuta - avrebbe rilievo economico solo per un impianto operativo al massimo regime, laddove, nel caso all'esame, esso era ancora in fase di avviamento e non in piena produzione e nessuna pressione era stata fatta ai capi turno per limitare le interruzioni dell'attività della linea di verniciatura, tenuto altresì conto dei dubbi espressi dagli organi accertatori, i quali avevano evidenziato la necessità di verificare se la condotta fosse stata determinata da scelte rientranti nella sfera dell'interesse/vantaggio dell'ente ovvero da condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorirlo.
5.3.2. Con il secondo motivo, questa difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, anche con riferimento all'art. 5 del d.lgs. 231/01 e alla adozione e attuazione di un efficace modello organizzativo, avendo la corte d'appello omesso di indicare quale parte del modello fosse rimasta inattuata, pur dando atto che l'ente aveva provveduto all'analisi dei rischi, con specifico riferimento all'attività dei capo turno, e predisposto e adottato istruzioni operative (cc.dd. IO VERN = istruzioni operative verniciatura).
Sotto tale profilo, la difesa ha rilevato che l'asserita insufficienza delle procedure operative potrebbe essere conseguenza non solo di una loro non corretta applicazione, ma anche di errori valutativi da parte di chi aveva effettuato la valutazione del rischio, atteso che la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro non costituisce di per sé mancata attuazione del modello organizzativo, aspetto sul quale la corte di merito non avrebbe condotto alcuna verifica. Anche per quanto attiene all'omessa e/o insufficiente vigilanza, sarebbe stato trascurato il fatto che il competente organismo non ha il compito di vigilare sull'osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro, ma sulla efficace attuazione del modello.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi vanno rigettati.
2. La corte territoriale ha ritenuto, quanto al primo profilo di responsabilità contestato al solo C.M. (art. 71 co. 1 d.lgs. 81/08, avere cioè fornito/installato sulla linea di verniciatura barriere fisse non conformi, in quanto i cancelli di protezione potevano restare al loro posto anche senza mezzi di fissaggio ed erano quindi facilmente eludibili), che il primo giudice fosse incorso in un errore di diritto che aveva inficiato tutta la motivazione, avendo considerato il comportamento del R.M. (volontaria rimozione della barriera per accedere all'area interdetta) di per sé sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro per la installazione di barriere non conformi. Le norme prevenzionistiche, ha osservato la corte territoriale, sono intese a tutelare non solo il lavoratore inesperto, distratto o stanco, ma anche quello esperto, il quale - assuefatto al pericolo - coscientemente e volontariamente, confidando sulle sue capacità, abilità e esperienza, ponga in essere comportamenti funzionali alle mansioni affidategli e non eccentrici rispetto ad esse, al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute, magari per migliorare l'attività o il prodotto, per non interrompere la lavorazione in corso, per velocizzare il lavoro, aiutare un collega o per altri motivi verificabili in concreto. Da tali principi, affermati alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la corte bresciana ha desunto che l'operatività dei sistemi di protezione deve risultare vincolante per il lavoratore, nel senso che essa non va lasciata alla buona volontà o alla perfetta attenzione di questi e che la loro rimozione non dev'essere consentita in modo semplice e immediato, sì che il lavoratore sia quantomeno "dissuaso" dal neutralizzarli.
Prendendo le mosse da tale considerazione, ha dunque condotto la verifica della 1) conformità della barriera predisposta alle norme vigenti e della sua facile eludibilità. oltre che delle 2) ragioni che avevano indotto la vittima a rimuoverla.
Quanto al primo profilo, ha richiamato il contenuto del rapporto degli ufficiali di PG della ASL di Cremona, rilevandone intanto la sostanziale convergenza con la valutazione tecnica successivamente rilasciata dalle competenti autorità (il riferimento è alla segnalazione ministeriale del 23/12/2016 non considerata dal primo giudice, siccome successiva alla pronuncia assolutoria), essendosi rilevata la non conformità della barriera esistente alla normativa comunitaria, poiché il riparo costituito da pannelli metallici fissati a piantane era facilmente eludibile, potendo essere appoggiato, non ancorato e smontato senza l'uso di specifici utensili.
Ha, poi, ritenuto fallaci le osservazioni difensive con le quali si era evidenziato che la rimozione di tutti dispositivi di fissaggio delle barriere non consentiva che esse restassero al loro posto, mentre una mancanza parziale non ne consentiva la rimozione e ciò sulla scorta di un esame diretto dei sistemi di fissaggio, illustrati nel depliant informativo della ditta, ma anche nelle foto allegate alla consulenza di parte a firma dell'ing. BO. e alla relazione del personale ASL. In particolare, dalle riproduzioni fotografiche da ultimo citate, la corte territoriale ha ricavato che il sistema di fissaggio consentiva il reclamizzato risparmio di tempo nello smontaggio e rimontaggio dei pannelli e la non dispersione delle clips di fissaggio che rimanevano sulla piantana, scorrendo sulla stessa grazie al solo allentamento della vite e del dado di serraggio. In ciò ha ravvisato il grave inconveniente del sistema adottato: il pannello, retto dai ganci delle fascette inferiori, poteva essere facilmente sfilato dalla piantana e altrettanto facilmente ricollocato, pur essendo posizionato come se fosse fissato. Quello prescritto, invece, avrebbe impedito il posizionamento senza la completa fissazione del pannello. 
Sempre sulla scorta dei rilievi fotografici e degli accertamenti effettuati dal personale ASL, inoltre, la corte bresciana ha ritenuto che altre barriere dell'impianto, oltre a quella della briglia n. 4, risultavano rimosse e presentavano varie fascette di fissaggio in posizione sollevata sulle piantane, da ciò desumendo l'esistenza di una prassi lavorativa, in base alla quale i dipendenti lavoravano alla linea di verniciatura con barriere antintrusione rimosse o facilmente rimuovibili.
Quanto alla barriera specificamente rimossa dal R.M. nell'occorso, la Corte d'appello di Brescia ha rilevato che la vite e il dado erano risultati ben avvitati, polverosi e avvolti in ragnatele, escludendo che la mattina dell'infortunio fossero stati manipolati dal R.M. e concludendo nel senso che la fascetta fosse già stata spostata verso l'alto e il pannello semplicemente appoggiato, ma non fissato alla struttura, traendo conferma di ciò dal mancato rinvenimento in loco di strumenti utilizzabili per lo smontaggio.
Anche per quanto riguarda l'accertamento delle ragioni della condotta della vittima, quel giudice ha richiamato gli atti compiuti dal personale ASL e le verifiche effettuate dal consulente BO., concludendo che il R.M., accortosi di un difetto sul nastro in verniciatura, era andato a cercarne la causa, così come del resto erano soliti fare anche gli altri capi turno, in assenza di direttive sulla specifica fase della ricerca del difetto sul nastro. Ha escluso, pertanto, ogni profilo di abnormità o eccentricità in tale condotta, siccome funzionale al procedimento lavorativo e alle mansioni demandate, oltre che del tutto prevedibile.
Quanto all'osservazione difensiva secondo cui nessun riparo avrebbe veramente potuto interdire la scelta della vittima di accedere all'area protetta, avendo potuto il R.M., in ipotesi, usare una chiave per allentare o rimuovere i sistemi di fissaggio, la corte del merito ha osservato che ciò, nell'occorso, non era accaduto, Irrilevanti essendo ipotesi e congetture su quale sarebbe stato il comportamento del lavoratore in situazione del tutto diversa.
Sul versante dell'elemento soggettivo, poi, la corte d'appello ha rilevato che la certificazione di conformità delle barriere da parte del costruttore non poteva esonerare da responsabilità il datore di lavoro, trattandosi di vizi non occulti e permanendo l'obbligo di verificare e controllare la conformità dell'impianto alle norme antinfortunistiche.
Analoghi errori avrebbero connotato la decisione del primo giudice con riferimento al secondo profilo di addebito: la previsione di uno specifico punto di osservazione/verifica per la rilevazione dei difetti di verniciatura nella fase della produzione, infatti, non ha riguardato la procedura di lavoro e le misure di prevenzione violate, atteso che nella specie l'infortunio si era verificato in una delle sei briglie della linea di verniciatura aventi medesimo diametro e passo. Di conseguenza, l'osservazione del difetto dal punto di ispezione predisposto non avrebbe evitato al capo turno di ricercare quale dei sei rulli generasse il difetto, come ipotizzato anche dai testi B., C. e MA. nelle dichiarazioni riportate nella sentenza appellata.
La corte bresciana, inoltre, ha analizzato l'elemento di novità, rappresentato dalla procedura di lavoro IO VERN 17 (adottata a seguito dell'infortunio), osservando come, al punto terzo di tale procedura, sia espressamente previsto il percorso a ritroso per la ricerca del rullo da cui origina il difetto (attività nella quale, per l'appunto, era impegnato il R.M. al momento dell'infortunio). Tale step non era stato considerato dal primo giudice, sebbene necessario. Solo al successivo punto quinto, poi, è previsto che il capo turno, valutata la gravità del difetto, decida il da farsi (arrestare la linea o fermarla con apposito gancio di traino). In base a tale procedura, tutte le operazioni con la linea in movimento devono essere effettuate all'esterno delle barriere di sicurezza, che vanno smontate dal manutentore solo dopo la messa in sicurezza della linea e, quindi, riposizionate.
Nel caso di specie, il R.M. non era rimasto all'esterno della barriera, avendo rimosso il riparo semplicemente appoggiato ed era entrato nell'area a rischio in base alla prassi invalsa tra i capi turno, come rilevato dallo stesso giudice di primo grado trattando del profilo di addebito di cui all'art. 71 co. 4 lett. a), punto 1 d.lgs. 81/08 sulla base degli accertamenti del personale ASL e delle s.i.t. C..
Sul piano controfattuale, poi, la corte d'appello ha osservato che la preventiva adozione della procedura IO VERN 17, avviata solo dopo l'infortunio, si era rivelata idonea a scongiurare l'evento e a impedire il comportamento di accesso all'area di rischio con gli organi della macchina in movimento, con facile rimozione delle barriere protettive, condotta questa seguita normalmente dai capi turno e, nell'occorso, anche dal R.M. in prossimità della briglia n. 4. Pertanto, ricordata la natura del DVR, vero e proprio statuto della sicurezza aziendale, quel giudice ha ritenuto che la mancata adozione di una specifica procedura di lavoro da seguire per svolgere in sicurezza le operazioni di ricerca e soluzione dei difetti di verniciatura sul nastro aveva finito con il rimettere ai lavoratori la scelta, propriamente datoriale, del comportamento da seguire in operazioni estremamente pericolose. Tale condotta è stata ritenuta particolarmente grave, a fronte della possibile e prevedibile frequenza con la quale tali inconvenienti si verificano nella fase della verniciatura.
Quanto agli imputati S.G. e L.C.E., la corte d'appello ne ha ritenuto la responsabilità per l'unico addebito di colpa loro ascritto (omesso controllo e omessa vigilanza sulla corretta utilizzazione delle attrezzature da parte dei lavoratori), considerando irrilevante che la dirigenza non avesse adottato o impartito direttive per la velocizzazione del processo lavorativo. Agli imputati, infatti, non era stata contestata una condotta positiva e il primo giudice aveva fondato le sue conclusioni sulla scorta degli accertamenti compiuti dal personale ASL e della prova dichiarativa (testimonianze C., B. e MA.), dalle quali era emersa la prassi dei capiturno di rimuovere le barriere per la verifica dei problemi. Tuttavia, nella sentenza appellata era stata operata una distinzione, quanto alla zona in prossimità della briglia n. 4 (quella in cui era avvenuto l'infortunio), rispetto alla quale tale prassi era stata ritenuta non provata, da ciò inferendo il primo giudice che, ove l'incidente fosse avvenuto in una delle zone ove la barriera era risultata abitualmente spostata, allora ci sarebbe stata la possibilità di un accesso inconsapevole da parte della vittima, mentre nel caso concreto, avendo il R.M. rimosso una barriera regolarmente posizionata, egli era stato perfettamente consapevole di accedere a una zona interdetta. In ogni caso, ha osservato la corte territoriale, entrambe le prassi avrebbero determinato una maggiore assuefazione del lavoratore a situazioni di pericolo e le stesse erano perfettamente visibili a chiunque accedesse al capannone n. 17 (come ricavato dalle foto allegate alla relazione ASL e alla CTP BO.), il giudice di primo grado avendo al contrario ritenuto che nessuno degli imputati era a conoscenza della presenza delle barriere rimosse.
Sul punto, tuttavia, il giudice dell'appello ha precisato che S.G. e L.C.E., come processualmente accertato, si recavano frequentemente nel capannone in questione, proprio perché l'impianto era di nuova installazione, di rilevante valore ed era stato consegnato appena tre mesi prima dell'infortunio mortale. La produzione era, infatti, nella sua fase iniziale e richiedeva, quindi, una maggiore presenza fisica di tali soggetti sui luoghi di lavoro.
Quanto alla valutazione delle prove dichiarative, la corte bresciana, perfettamente edotta dell'obbligo legislativo di recente conio in caso di ribaltamento di verdetto assolutorio e sollecitata dalle richieste di rinnovazione istruttoria articolate dalla difesa, ha ritenuto che la condanna non fosse il precipitato di una diversa valutazione delle stesse: quanto al primo profilo di colpa (non conformità dei sistemi di fissaggio delle barriere di protezione), erano stati, infatti, valorizzati gli accertamenti effettuati dal personale ASL, fondati su documenti e fotografie, nonché il contenuto e gli allegati della consulenza di parte a firma dell'ing. BO. e altra documentazione; quanto al secondo (mancata adozione di una procedura di lavoro per l'accertamento e risoluzione in sicurezza di eventuali difetti del nastro), era stata valorizzata la procedura introdotta dopo l'infortunio; quanto al terzo profilo (mancato controllo e vigilanza), ancora una volta erano stati considerati gli accertamenti del personale della ASL, documentati da fotografie e, quanto alla prassi, le s.i.t. valutate conformemente dal primo giudice.
Sul versante sanzionatorio, poi, la corte d'appello ha concesso a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell'intervenuto integrale risarcimento del danno agli eredi della vittima, con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, formulando prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.
Infine, il giudice d'appello ha ritenuto sussistenti i presupposti per una dichiarazione di responsabilità amministrativa dell'ente, rilevando come l'installazione delle barriere non conformi corrispondesse all'interesse e vantaggio dell'ente di velocizzare le operazioni di manutenzione della linea, con risparmio dei tempi di lavoro nel caso in cui fosse stato necessario il previo smontaggio e il rimontaggio delle stesse. Andava inoltre considerato, a tali fini, l'affidamento alla esperienza e capacità personale dei lavoratori della scelta delle modalità operative di intervento in quelle delicate fasi della lavorazione, soluzione che aveva determinato un minore scarto di materiale e interventi velocizzati sulla linea interessata, elementi tutti che si sarebbero tradotti in altrettanti risparmi di spesa per la società.
Il vantaggio, così come l'interesse dell'ente, non sarebbe venuto meno anche a voler considerare che, una volta individuato il rullo generatore del difetto, era necessario inserire il gancio di traino per fermare la linea ed eliminare il corpo estraneo generatore del difetto: infatti, tenuti stabilmente rimossi o facilmente rimovibili i ripari fissi, si accorciavano i tempi di individuazione del rullo e di impiego del nastro di traino per rimuovere il corpo estraneo, sul punto avendo quel giudice richiamato le stesse dichiarazioni rese dall'imputato S.G.. 
Quanto al modello organizzativo, poi, la corte bresciana ha osservato che l'ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. ne aveva adottato uno, certificato conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007 che, tuttavia, per come emerso dalla relazione del personale ASL, non era stato efficacemente attuato, poiché la procedura non riportava le modalità operative di ricerca e soluzione del difetti sul nastro, quell'attività, cioè, alla quale era intento il R.M. al momento dell'Infortunio. Cosicché, mancando un monitoraggio sulle misure prevenzionistiche, la procedura non era stata adeguata ai rischi effettivamente esistenti In quello specifico segmento di attività, essendo pure emerso dalle relazioni semestrali che l'organismo di vigilanza non aveva posto in essere, a causa di ritardi aziendali, le attività propedeutiche a tali controlli.
3. Va, innanzitutto, esaminata la preliminare questione posta con il primo motivo formulato con i ricorsi degli imputati, avuto riguardo alla valutazione del compendio probatorio di natura dichiarativa e alle conseguenze della mancata riassunzione delle testimonianze da parte del giudice d'appello che addivenga ad un ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado.
3.1. L'art. 1 co. 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03 agosto 2017, ha inserito all'art. 603 del codice di rito il comma 3 bis, in base al quale, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Il principio recepito dalla norma costituisce il precipitato di un percorso già avviato dalla giurisprudenza di legittimità - all'Indomani della sentenza della Corte E.D.U. 05/07/2011 nel caso Dan c/ Moldavia - secondo cui, in caso di reformatio in peius da parte del giudice d'appello, questi ha l'obbligo di rinnovare l’istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (cfr., ex multis, sez. 5 n. 29827 del 13/03/2015, Rv. 265139; sez. 6, Sentenza n. 44084 del 23/09/2014, Rv. 260623; sez. 3 n. 11658 del 24/02/2015, Rv. 262985). Il principio era stato dapprima interpretato in maniera non assoluta, essendosi di volta in volta ravvisati alcuni contemperamenti e la questione, a fronte di talune divergenti interpretazioni delle sezioni semplici di questa corte, ha costituito oggetto di una complessiva rivisitazione e puntualizzazione da parte delle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 27620 del 2016, Dasgupta), chiamate nello specifico a risolvere il profilo della rilevabilità d'ufficio - in sede di giudizio di cassazione - della violazione dell’art. 6 CEDU per avere il giudice d'appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilità penale dell'imputato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a nuova escussione degli stessi.
In quella sede, il Supremo Collegio ha ribadito tale necessità affermando che deve ritenersi affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.
3.2. Tale orientamento è stato anche successivamente ribadito con una pronuncia particolarmente pertinente al caso in esame, avuto riguardo al rito prescelto (cfr. sez. u. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). Il Supremo Collegio, infatti, è intervenuto nello specifico per dirimere un contrasto giurisprudenziale tra un orientamento già affermatosi prima della pronuncia delle Sezioni Unite Dasgupta, secondo cui, nel rito abbreviato non condizionato, il giudice di appello, il quale, sulla base di un diverso apprezzamento degli apporti dichiarativi assunti in sede di indagini, intendesse riformare l'assoluzione pronunciata in primo grado, non era obbligato a rinnovare l'istruttoria mediante l'esame dei dichiaranti, fermo restando il dovere di fornire una motivazione "rafforzata" e fatta comunque salva la scelta di incrementare il compendio probatorio con l'audizione dei dichiaranti, qualora ritenuto necessario per superare, nel caso concreto, ogni ragionevole dubbio; e un orientamento di segno opposto che muoveva da un obiter contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite Dasgupta, secondo cui i principi ivi affermati avrebbero dovuto esser trasposti al giudizio abbreviato non condizionato. Il Supremo Collegio ha ritenuto di dover condividere tale ultimo orientamento, evidenziando la stretta correlazione tra il dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione, in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, il canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", il dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e i limiti alla reformatio in peius. In particolare, quel giudice ha osservato che, la regola "oltre ogni ragionevole dubbio" <<pretende percorsi epistemológicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standards conclusivi di alta probabilità logica, dovendosi riconoscere che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova>>. In altri termini, secondo le Sezioni Unite Patalano, l'assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado travalica ogni pretesa di simmetria tra il primo e il secondo grado di giudizio, implicando l'esistenza di una base probatoria che induce <<quantomeno il dubbio sulla effettiva valenza delle prove dichiarative sicché la eventuale rinuncia dell'imputato al contraddittorio nel giudizio di primo grado non fa premio sulla esigenza di rispettare il valore obiettivo di tale metodo ai fini del ribaltamento della decisione assolutoria>>.
In conclusione, dunque, anche nel giudizio abbreviato l'obbligo della motivazione rafforzata è destinato a operare in tutta la sua ampiezza attraverso l'effettuazione obbligatoria di una istruttoria - quantunque non espletata nel giudizio di primo grado - e con l'assunzione per la prima volta in appello di una prova dichiarativa decisiva, poiché è proprio <<il rispetto della decisione liberatoria che, rafforzando significativamente la presunzione di innocenza, impone di riassumere le prove decisive impiegando il metodo che, incontestabilmente, è il migliore per la formazione e valutazione della prova, caratterizzato dall'oralità e dall'immediatezza attraverso l'apprezzamento diretto degli apporti probatori dichiarativi, rivelatisi decisivi per il proscioglimento in primo grado, da parte di un giudice di appello che avverta dubbi sul fatto che a un tale esito corrisponda la giusta decisione>>. Sarebbe difficilmente comprensibile che - di fronte ad un "risultato dichiarativo cartolare" (proprio del giudizio abbreviato non condizionato), il giudice di appello possa ribaltare un verdetto assolutorio, pronunciando una condanna che sia espressione del "giusto processo", così come costituzionalizzato, senza il diretto esame delle fonti dichiarative, dovendosi ritenere recessiva, rispetto a una simile evenienza, la circostanza che sia stata l'opzione dell'imputato verso il giudizio abbreviato a consentire il giudizio a suo carico allo stato degli atti.
Tuttavia, la corte ha avvertito che tali principi valgono - sia per il giudizio ordinario che per quello abbreviato - solo nei casi in cui <<di differente "valutazione" del significato della  prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante.
I principi sopra richiamati sono stati, peraltro, più di recente ulteriormente calibrati [cfr. Sez. U. n.14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018), P.G. in proc. Troise, Rv. 272430]: si è così precisato che la presunzione d'innocenza e il ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione, differenza che ha evidenti riflessi anche sul piano della estensione dell'obbligo di motivazione. Esso, infatti, si atteggia in modo diverso a seconda che si verta nell'una o nell'altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio; per il ribaltamento di una condanna, invece, egli può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla scorta di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo (pur avendo cura di precisare che, in tal caso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali).
3.3. A ben vedere, dal confronto tra la previsione normativa, frutto della novella del 2017, e i principi di matrice giurisprudenziale sopra richiamati, emerge che il legislatore non ha fatto riferimento al connotato di "decisività" della prova di natura dichiarativa oggetto dell'obbligo di rinnovazione istruttoria: tuttavia, va rilevato che tale elemento è agevolmente recuperato all'interno della stessa norma, laddove viene valorizzato il contenuto dell'atto impugnatorio del pubblico ministero, inteso a travolgere l'esito assolutorio. Cosicché la prova della cui valutazione si tratta non può che essere "decisiva" quanto a tale esito. Ne deriva, come logico corollario, che i principi sopra richiamati sono ancora validi anche all'indomani della novella che ha riguardato l'art. 603 cod. proc. pen. ed è alla luce di essi che va esaminata la doglianza difensiva.
Di tali principi la corte territoriale ha fatto buon governo nel caso all'esame. 
Infatti, evidentemente edotto della configurabilità di un problema di rinnovazione istruttoria, alla luce del consolidato orientamento di legittimità sopra richiamato e, soprattutto, della introdotta modifica legislativa, quel giudice ha ritenuto che la valutazione delle prove dichiarative operata nella sentenza appellata fosse sostanzialmente sovrapponibile a quella esitata nel verdetto di condanna e che il divergente epilogo era conseguenza della mera correzione di taluni errores in iudicando nei quali sarebbe incorso il primo giudice.
4. Il primo motivo dedotto con i ricorsi degli imputati è infondato.
Punto cruciale dell'accertamento istruttorio è rappresentato dalla esistenza di una prassi invalsa tra i capi turno, in difetto di una specifica procedura predisposta da parte datoriale. In base ad essa, i primi avevano elaborato un modello operativo per il quale l'individuazione del rullo generatore del difetto di verniciatura avvistato veniva effettuata superando le barriere e con impianto in movimento, velocizzando le operazioni grazie al fatto che i bulloni della fascetta superiore erano lasciati allentati, cosicché il pannello restava in posizione verticale solo grazie alla fascetta inferiore, pur essendo di fatto facilmente rimuovibile all'occorrenza, con risparmio sui tempi dell'intervento, praticabile senza l'utilizzo di chiavi inglesi o altri specifici utensili.
Su tale ultimo aspetto, le conclusioni dei due giudici muovono effettivamente da un difforme apprezzamento delle evidenze: quello di primo grado ha ritenuto che, per rimuovere la barriera, fosse necessario che i bulloni che assicuravano le clips fossero allentati, al contempo affermando, tuttavia, che non vi era prova alcuna che ciò fosse avvenuto con riferimento alla barriera posta in prossimità della briglia n. 4. Pertanto, per quel giudice, nell'occorso, sarebbe stato il R.M. a procedere allo svitamento e rimuovere la barriera. Al contrario, la corte territoriale ha ritenuto che anche con riferimento a quella postazione la prassi fosse quella sopra descritta.
4.1. Tanto basterebbe per ritenere violato il protocollo probatorio come sopra descritto, senonché tale divergenza è priva del necessario carattere della decisività.
Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto del tutto irrilevante l'accertamento della circostanza che il pannello rimosso dal R.M. fosse già libero e facilmente rimuovibile, osservando che, in ogni caso, era necessario un comportamento volontario e consapevole del lavoratore inteso a rimuovere la barriera, vuoi attraverso un procedimento più lungo (provvedendo, cioè, a svitare i sistemi di fissaggio), vuoi sfruttando la prassi di cui si è detto, intesa al risparmio del maggior tempo nelle procedure lavorative. Così facendo, tuttavia, quel giudice ha sostanzialmente eluso l'obbligo di definire puntualmente il quadro fattuale al quale agganciare le proprie conclusioni.
La Corte d'appello di Brescia ha colmato tale gap, risolvendo il "dubbio" posto dal primo giudice alla luce della prova documentale (fotografie) e logica, non prima di avere però ricostruito in maniera più puntuale gli elementi fattuali solo parzialmente evocati dal primo giudice. Ha, quindi, ritenuto il ragionamento del GUP errato in punto di diritto, atteso che l'effetto dissuasivo della presenza del pannello doveva ritenersi diverso a seconda che esso fosse fissato saldamente o semplicemente appoggiato: il comportamento imprudente del lavoratore, che coscientemente e volontariamente rimuove una barriera protettiva per entrare in una zona di pericolo con i rulli in funzione, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, poiché l'evento è sempre ricollegabile alla insufficienza e/o facile eludibilità del sistema di protezione approntato che, ove efficace, avrebbe neutralizzato proprio il rischio di un simile comportamento. Quel giudice ha, poi, contestato l'obiezione difensiva, riproposta in sede di ricorso, secondo cui nessun riparo fisso sarebbe stato idoneo a ostacolare la scelta comportamentale della vittima, la quale avrebbe potuto munirsi di utensili atti ad allentare o rimuovere i sistemi di fissaggio, ciò che, oltre ad essere smentito dalle stesse prove indicate dal primo giudice, costituirebbe in ogni caso una semplice congettura, come tale irrilevante, sulle intenzioni e le scelte del R.M. in una situazione, però, del tutto diversa da quella in concreto verificatasi.
Quanto alla procedura da seguire, in caso di rilevazione di un difetto nella verniciatura, inoltre, la corte d'appello ha rilevato che il primo giudice aveva erroneamente considerato la sufficienza della predisposizione di "punti di ispezione" lungo la linea, del tutto omettendo di considerare il complessivo addebito mosso, quello cioè di non avere previsto una specifica procedura per la rimozione in sicurezza del difetto, rilevato per l'appunto da quelle postazioni (tenuto conto della pluralità dei rulli in movimento), da tali postazioni potendosi sì rilevare il difetto, ma non anche il rullo dal quale derivava.
4.2. Peraltro, non va neppure sottaciuto che le conclusioni rassegnate in punto di fatto dalla corte d'appello riposano sulla visione diretta dei fotogrammi allegati alla relazione degli ispettori ASL e alla consulenza di parte, oltre che sui depliants illustrativi dei componenti delle barriere di cui si discute, ciò che esclude in radice, per quanto da quel giudice così valutato, ogni profilo di obbligo di rinnovazione istruttoria in appello.
Né la denunciata violazione di legge è rinvenibile con riferimento alla consulenza tecnica di parte, rispetto alla quale non si apprezza, né è stata allegata, alcuna differente valutazione delle conclusioni dell'ing. BO..
In via risolutiva, nel caso di specie, non si può - già sul piano logico - evocare una difformità nella valutazione delle prove da parte dei giudici dei due gradi merito: il primo, infatti, non ha formulato una valutazione risolutiva di esse, ma si è unicamente affidato ad una alternativa che, viceversa, avrebbe dovuto preventivamente superare, la rilevanza, cioè, della eludibilità del sistema ai fini della concretizzazione del rischio specifico.
5. Il secondo motivo dedotto nell'interesse dell'imputato C.M. è parimenti infondato.
Con specifico riguardo alla individuazione della regola cautelare la cui violazione fonda l'addebito colposo e alla sua portata prevenzionale ai fini della verifica della concretizzazione, nel prodursi dell'evento concreto, del rischio che la stessa è intesa a prevenire, deve ribadirsi, secondo il consolidato orientamento di questa corte di legittimità, che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (cfr. ex multis Sez. 4, n.32216 del 20/06/2018, Capobianco e altro, Rv. 273568; n. 24462 del 06/05/2015, Ruocco, rv. 264128; n. 5404 del 08/01/2015, Corso e altri, Rv. 262033; n. 43645 del 11/10/2011, Putzu, Rv. 251930).
5.1. La verifica operata dalla corte territoriale è coerente con tali principi.
La disamina della doglianza non può che muovere dalla lettura della norma che fissa la regola cautelare violata. L'art. 71 d.lgs. 81/08, contestato al C.M., pone in capo al datore di lavoro, tra gli altri, anche l'obbligo di dotazione di attrezzature lavorative conformi ai requisiti di sicurezza di cui al precedente art. 70. Tale ultima norma - a sua volta - stabilisce che la conformità delle attrezzature va riferita alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie.
Nel caso di specie, il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine, al punto 1.4.2. dell'allegato 1 disciplina, per l'appunto, i requisiti particolari per i ripari e al punto 1.4.2.1. quelli per i ripari fissi. Questi devono essere fissati con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggio. Inoltre, i sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i primi sono rimossi. Per quanto in questa sede di maggiore interesse, infine, i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio.
5.2. La difesa ha contestato la lettura che la corte bresciana ha dato alla norma testé richiamata, proponendone una secondo cui il rischio che la norma mira a prevenire riguarderebbe solo l'ipotesi in cui tutti i sistemi di fissaggio siano rimossi e non anche quella in cui la rimozione sia stata, come nel caso all'esame, solo parziale (fascette superiori) o i sistemi di fissaggio siano stati solo allentati.
5.3. La lettura proposta dalla difesa non può essere recepita.
In caso di norma cautelare descrittiva e a contenuto non generico, spetta al giudice procedere alla sua interpretazione secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, non ponendosi alcun problema di definizione degli esatti confini di essa, proprio delle cc.dd. norme elastiche. La corte bresciana ha tenuto conto del dato letterale della norma, procedendo a una lettura unitaria di essa, peraltro coerente con la sua ratio che è, per l'appunto, quella di garantire il fissaggio del riparo in termini tali da impedirne la facile amozione (<<II fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggio>>). La Corte d'appello di Brescia ha, inoltre, del tutto opportunamente evidenziato la diversità di una situazione in cui la rimozione della barriere possa avvenire in maniera spedita, rispetto a quella in cui ciò implichi l'impiego di appositi utensili. Né può fondatamente obiettarsi, come pretende la difesa, che il divieto riguarderebbe solo l'ipotesi in cui la barriera resti al suo posto in mancanza di tutti i sistemi di fissaggio e non soltanto di parte di essi. Se il rischio che la norma intende prevenire è quello di evitare la facile rimozione dei ripari fissi, anche la parziale rimozione dei sistemi di fissaggio può facilitare tale operazione e concretizzare perciò il rischio che la norma è intesa a prevenire.
5.4. Con il che è superato anche il secondo argomento difensivo. 
Infatti, quanto alla valenza prevenzionale della norma violata, a pag. 22 del ricorso la difesa ha proposto una lettura parziale del documento esplicativo richiamato (Guida all'applicazione della Direttiva Macchine 2005/42/CEIE (rectius: 2006/42/CE), inferendone che scopo della norma di cui al punto 1.4.2.1. (Ripari fissi) dell'All. 1 del d.lgs. 17/2010 sarebbe quello di evitare che gli operatori si trovino nella situazione di non sapere che un riparo fisso non è stato adeguatamente fissato o riposizionato correttamente. Nell'affermare ciò, tuttavia, ha omesso di considerare che la previsione richiamata contempla più prescrizioni, tra le quali quella contenuta nel primo paragrafo, a mente del quale il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l’uso di utensili per la loro apertura o smontaggio. La stessa Guida all'applicazione richiamata dalla difesa precisa, proprio con riferimento a tale previsione, che essa ha lo scopo di limitare la rimozione di ripari fissi a persone competenti o autorizzate, che i ripari fissi possono essere fissati, ad esempio, con bulloni, viti o altri dispositivi di fissaggio che possono essere rimossi soltanto utilizzando utensili come chiavi di vario genere e che la scelta di un dispositivo e di utensili di fissaggio deve essere considerata alla luce della valutazione dei rischi. Conseguentemente, non devono essere utilizzati dispositivi di fissaggio allentabili o rimovibili rapidamente come, ad esempio, dadi a galletto o dispositivi a sgancio rapido.
Pertanto, la portata prevenzionale della norma cautelare è ben più ampia di quella proposta a difesa, attingendo anche il rischio che la barriera, con i sistemi di fissaggio parzialmente rimossi o neutralizzati, possa essere facilmente eludibile. Poiché questo è anche lo scopo della norma cautelare in esame, nessun rilievo può assumere il principio di affidamento pure invocato a difesa.
5.5. Quanto all'astratta operatività di esso nella materia degli infortuni sul lavoro, un semplice richiamo all'art. 20 del d.lgs. 81 del 2008 dà ampiamente conto del fatto che il legislatore ha inteso certamente includere il lavoratore nel novero dei soggetti garanti della sicurezza sui luoghi di lavoro, sia pur nei limiti in detta norma specificati.
Sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto che, nella materia degli infortuni sul lavoro, si è passati da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facciano un corretto uso, imponendosi contro la loro volontà), ad un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, parimenti gravati dall'obbligo di osservanza di specifiche disposizioni cautelari e di agire con diligenza, prudenza e perizia (cfr., in motivazione, Sez. 4 n.8883 del 10/02/2016, Santini e altro). Si è così individuato il principio di auto responsabilità del lavoratore e abbandonato il criterio esterno delle mansioni, sostituito con il parametro della prevedibilità, intesa come dominabilità umana del fattore causale (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 41486 del 2015, Viotto). Tali principi hanno definitivamente sancito il passaggio - a seguito dell’introduzione del d.lgs 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 - dal principio "dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva. Tuttavia, nessun esonero di responsabilità datoriale può configurarsi all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo di quel garante di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (cfr. sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.)
5.6. Il ragionamento svolto dal giudice d'appello è ancora una volta coerente con i principi di diritto or ora richiamati.
Ricostruita la portata cautelare della norma violata, nei termini corretti sopra precisati, quel giudice ha ritenuto che il comportamento tenuto dal R.M. in concreto non valesse a escludere la responsabilità datoriale poiché l'evento era stato conseguenza della insufficienza e/o facile eludibilità del sistema di protezione approntato dall'imputato, laddove, sul piano controfattuale, la rispondenza del riparo fisso ai requisiti normativi avrebbe neutralizzato il comportamento imprudente della vittima, la quale, nel caso concreto, non aveva la disponibilità di utensili atti a rimuovere sistemi di fissaggio non precari.
Tale ragionamento corrisponde ai canoni di giudizio elaborati dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite Franzese del 2002 e, più di recente, ripresi nella sentenza del S.C. Espenhahn e altri del 2014, non parendo peraltro ultroneo affermare, anche in questa sede che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Tale giudizio di alta probabilità logica, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto.
Sul punto, deve convenirsi con la corte bresciana sulla natura meramente congetturale dell'argomentazione difensiva secondo cui nessun riparo autenticamente fisso avrebbe ostacolato la scelta imprudente del R.M., il quale avrebbe potuto dotarsi di una chiave inglese per allentare o rimuovere i sistemi di fissaggio: l'ipotesi non ha ricevuto alcun avallo probatorio e risulta, anzi, smentita dalle evidenze raccolte ed esposte nei termini riportati nella stessa sentenza assolutoria di primo grado. La corte di merito ha ben evidenziato che la vittima, nell'occorso, non aveva con sé alcun utensile atto a smontare i sistemi di fissaggio rimossi, come confermato dalla circostanza che nessuno strumento era stato rinvenuto sul luogo dell'Incidente e dalle condizioni della vite e del dado (ben avvitati, polverosi e avvolti da ragnatele), tali da far escludere che il R.M. avesse toccato il sistema di fissaggio per spostarlo verso l'alto, prima di rimuovere la barriera, e da giustificare la conclusione che la fascetta superiore si trovasse già posizionata in alto, così come rinvenuta dagli operatori della ASL e che il pannello, quindi, fosse stato nell'occorso semplicemente appoggiato sui ganci delle fascette. Il presidio approntato dal datore di lavoro, dunque, non preveniva il rischio specifico, rientrante nel raggio della norma cautelare violata, che i lavoratori potessero agevolmente eludere il riparo installato, non interdicendo l'accesso all'area protetta con la macchina in movimento.
5.7. Infine, anche le argomentazioni difensive che attengono all'elemento soggettivo del primo addebito colposo sono infondate.
Come già sopra evidenziato, il principio di colpevolezza impone, nella materia in esame, anche la verifica in concreto della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire (cfr. Sez. 4, n.32216 del 20/06/2018, Capobianco e altro, Rv. 273568, cit.). La colpa, infatti, in base alla formula legale contenuta nell'art. 43 cod. pen., presenta un tratto di carattere eminentemente oggettivo e normativo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare che esprime la funzione di orientare il comportamento dei consociati e l'esigenza di un livello minimo ed irrinunciabile di cautele e un tratto di natura più squisitamente soggettiva, che serve a segnare il confine con l’imputazione dolosa e indica la capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare, ossia la concreta possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa: in poche parole, l’esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un aspetto che può essere collocato nell'ambito della colpevolezza... esprime il rimprovero personale rivolto all'agente.... il tentativo di rendere personalizzato il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali [cfr. in motivazione, Sez. U. n. 38343 del 2014 Espenhahn e altri, richiamata anche in sez. 4 n. 12175 del 2017, Bordogna e altri (Montefibre 2) e in sez. 4 n. 22022 del 2018 Tupinl e altri (Fincantieri Monfalcone)].
Nel caso all'esame, la corte d'appello ha evidenziato che la non conformità del presidio (di cui sopra si è ampiamente trattato), derivante dai connotati di quel sistema di fissaggio, solo apparentemente "fisso", e la conseguente facile eludibilità della barriera erano vizi non occulti, bensì esternamente percepibili anche da parte di chi non fosse dotato di particolari cognizioni tecnico-scientifiche. Cosicché, la dichiarazione di conformità CE redatta dalla ditta costruttrice (opposta a difesa), anche alla luce della sua natura auto-certificatoria, non poteva essere invocata dal datore di lavoro che quel componente aveva fatto installare nell'impianto, mettendolo a disposizione dei propri dipendenti.
Inoltre, sulla scorta della documentazione successivamente acquisita (con il consenso della difesa, cfr. pag. 33 della sentenza impugnata), vale a dire la segnalazione del Mi.S.E. del 23/12/2016, la corte di merito ha rilevato la corrispondenza delle valutazione ministeriale di non conformità del sistema di fissaggio adottato dall'impresa con le conclusioni rassegnate dal personale ASL.
Anche tale ragionamento esplicativo si colloca nel solco dei principi di matrice giurisprudenziale, a mente dei quali si è affermato che, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (cfr. sez. 4 n. 22249 del 14/03/2014, Enne e altro, Rv. 259229; n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli s.r.l., Rv. 275114).
Ciò in quanto il datore di lavoro è responsabile delle lesioni occorse all'operaio in conseguenza dell'uso del macchinario, il quale, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (cfr. sez. 4 n. 22819 del 23/04/2015, Baiguini e altri, Rv. 263498, in cui la Corte ha precisato che il datore di lavoro è tenuto ad accertare la compatibilità dei dispositivi di sicurezza adottati, i quali, pur se sofisticati, potrebbero rilevarsi insufficienti in ragione delle modalità con cui la macchina è in concreto utilizzata).
Tale controllo e verifica, dunque, erano pienamente esigibili nel caso di specie, per come osservato dalla corte territoriale: il C., infatti, aveva delega alla sicurezza con poteri di spesa e tale controllo doveva esplicarsi anche sulla conformità dell'impianto e del relativo sistema di protezione. Le censure difensive, peraltro, non si confrontano compiutamente con le circostanze esposte nella sentenza di condanna, atteso che, nel caso all'esame, all'imputato si è contestato di avere messo a disposizione del lavoratore un macchinario (rectius: un componente di esso, cioè la barriera protettiva), che era tuttavia privo dei necessari presidi di sicurezza, così venendo meno all'obbligo di attenta verifica del rispetto dei requisiti di legge anche ad esito di una valutazione in progress delle carenze del presidio installato.
Lo stesso dicasi quanto al soggetto al quale l'imputato avrebbe delegato il compito di verificare la predisposizione delle misure di sicurezza. Sul punto, si è già chiarito, con riferimento alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che essa non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. sez. 4 n. 24958 del 26/04/2017, Reselo, Rv. 270286, in cui si è per l'appunto precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale).
Peraltro, rinvenendosi nella sentenza congrua spiegazione in ordine alla evidenza del vizio riscontrato, la stessa supera il vaglio di legittimità anche quanto alla non manifesta illogicità e non contraddittorietà, vizi rispetto ai quali le censure esposte nel ricorso scontano, ancora una volta, il mancato effettivo confronto con il ragionamento complessivamente svolto dal giudice d'appello. L'informale investitura del MA. per l'allestimento tecnico dell'impianto di verniciatura non esonerava il C.M. dal verificare la correttezza di quelle scelte rispetto ai rischi specifici, non già perché dall'imputato poteva pretendersi una presenza fisica sui luoghi di lavoro, ma perché il vizio era immediatamente riconoscibile senza attingere a particolari competenze (come ha evidenziato la corte di merito), grazie al mero raffronto tra la norma cautelare violata e le caratteristiche descrittive di quel componente.
5.8. Analoghe considerazioni valgono anche per il secondo addebito colposo ritenuto dai giudici del merito in capo al C.M. (si ricorda che esso consiste nel non avere adottato la procedura di lavoro per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di ricerca e soluzione dei difetti di verniciatura sul nastro).
La corte del merito ha sottolineato, ancora una volta, la incompletezza della valutazione operata dal primo giudice: costui, infatti, aveva semplicemente trascurato la distinzione, pur emergente dalle evidenze riportate nella sentenza assolutoria, tra la ispezione della linea di verniciatura da operarsi attraverso apposita stazione di osservazione/verifica (dalla quale aveva inferito la possibilità di rilevare gli eventuali difetti senza accedere alla zona a rischio), con il successivo step necessario per individuare il rullo generatore del difetto (tra i sei in funzione). Sulla scorta della procedura n. 17 (quella, cioè, adottata su prescrizione della ASL solo dopo l'infortunio), la Corte d'appello, invece, ha evidenziato che le sei briglie della linea di verniciatura avevano tutte lo stesso diametro e, quindi, lo stesso "passo", cosicché l'osservazione del difetto dalla stazione d'ispezione costituiva solo la prima fase di rilevazione di esso, atteso che successivamente sarebbe stato comunque compito del capoturno (anche ove avesse avuto a disposizione la tabella dei rulli con indicazione del loro diverso diametro, mancante, tuttavia, all'epoca dell'incidente) porsi alla ricerca di quella, tra le briglie, che generava il difetto per poter procedere alla sua definitiva eliminazione. Il R.M., nell'occorso, era stato intento proprio a tale seconda attività lavorativa. Quindi, solo erroneamente la predisposizione delle stazioni di osservazione poteva definirsi "procedura", così come ritenuto dal GUP, atteso che quella rilevante nel caso di specie era ben più complessa, includendo anche la seconda fase descritta che, al contrario, il primo giudice aveva ritenuto non necessaria, potendo la prima osservazione dare contezza anche del "passo" del rullo interessato.
La corte ha obiettato che proprio la presenza di più rulli aventi lo stesso diametro non consentiva di determinare quale tra di essi fosse quello dal quale originava il difetto rilevato, cosicché del tutto ragionevolmente poteva ritenersi che il R.M. fosse andato alla ricerca e alla verifica di quale fosse il rullo generatore del difetto, spiegazione avallata anche dalle prove dichiarative provenienti dagli altri capi turno (B. e C.), ma anche dal consulente del datore di lavoro (MA.), nei termini in cui esse erano state riportate dallo stesso GUP. Tale procedura, peraltro, è descritta nelle istruzioni successivamente adottate, cosicché la corte d'appello ha concluso nel senso che la mancata adozione di essa (che, si ricorda, è definita IO VERN 17, è stata introdotta solo dopo l'infortunio e descrive le operazioni di ricerca e soluzione dei difetti sul nastro, da effettuarsi sempre al di fuori delle barriere e, fra esse, anche quella in cui era impegnato il R.M. al momento dell'infortunio, cioè la ricerca con percorso a ritroso finalizzata alla esatta individuazione del rullo generatore del difetto) era etiologicamente collegata all'Infortunio, atteso che la sua tempestiva adozione avrebbe interdetto al R.M. l'accesso all'area di rischio, presso la briglia n. 4, con gli organi della macchina in movimento, attraverso la facile rimozione delle barriere approntate e non conformi alla previsione normativa.
Né a tal fine poteva ritenersi idonea, secondo la corte territoriale, la ripartizione dell'impianto in tre diversi tipi di "zone pericolose", atteso che, con tale previsione, il datore aveva sostanzialmente affidato ai lavoratori la scelta del comportamento da seguire in operazioni di estremo pericolo, sulla base della loro personale esperienza, prudenza, capacità e abilità. Valutazione, tuttavia, che il combinato disposto di cui agli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81 del 2008 espressamente ritaglia tra gli obblighi datoriali non delegabili.
Trattasi di una omissione, peraltro, che la corte territoriale ha considerato particolarmente grave, alla luce della prevedibile frequenza con cui tali inconvenienti si verificano sulla linea di verniciatura.
6. Anche il secondo motivo dedotto nell'interesse degli imputati S.G. e L.C.E. è infondato.
La penale responsabilità di costoro, rispettivamente per omesso controllo e omessa vigilanza sull'utilizzo delle attrezzature non conforme alla legge da parte dei lavoratori è stata affermata sulla scorta della ritenuta dimostrazione che in quello stabilimento fosse in atto la prassi, per i capi turno, di accedere all'area di rischio con gli organi della macchina in movimento, al fine di completare la verifica necessaria per l'eliminazione del rischio rilevato sulla linea di verniciatura.
Quel giudice ha osservato che tale prassi era ben visibile anche a un semplice visitatore che entrasse nel capannone n. 17, essendo l'impianto aperto, in vista e ben illuminato, e, quindi, a maggior ragione ai due imputati che rivestivano posizioni di garanzia cui erano connessi doveri di controllo circa l'effettività e correttezza dei sistemi di prevenzione e sicurezza e che potevano percepire che le barriere erano rimosse e i sistemi di fissaggio spostati sulla piantana. Quanto all'esigibilità di tale comportamento, la corte d'appello ha valorizzato le mansioni in concreto svolte dagli imputati (il S.G. quale direttore dello stabilimento, il L.C.E., quale preposto/capo reparto), ma anche le caratteristiche dell'impianto (nuovo e di rilevante valore), in uno con la circostanza che la produzione di nastri verniciati costituiva un'attività iniziata di recente (il collaudo finale risalendo a tre mesi prima dell'infortunio). Lo stadio iniziale dell'attività produttiva, dunque, giustificava la conclusione che la presenza degli imputati sul luogo di lavoro fosse stata assidua.
L'avere, inoltre, tollerato tale prassi nel tempo, aveva determinato nel lavoratore infortunato una maggiore assuefazione alle situazioni di pericolo e consolidato l'abitudine a tenere condotte non conformi.
A fronte di tale ragionamento, la difesa si è limitata a opporre che la corte d'appello avrebbe fatto applicazione di massime d'esperienza non motivate, la ritenuta assuefazione del dipendente alle pratiche rischiose potendo al più valere in termini di causalità generale, ma non anche per individuare il nesso causale nel caso concreto. Inoltre, ha contestato che effettivamente una simile prassi fosse invalsa nello stabilimento (quantomeno con riferimento all'abitudine di tenere le fascette/dips di fissaggio superiori spostate verso l'alto).
Trattasi di censure in parte non decisive, in parte sorrette da un'analisi incompleta del testo censurato. La corte d'appello, infatti, ha dato conto degli elementi probatori a conferma della prassi descritta, rinviando alle stesse ammissioni difensive e alle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di esame (cfr. pag. 48 della sentenza censurata), altresì motivando sulla irrilevanza della esistenza o meno di una prova che agli imputati fossero state o meno riferite o che gli stessi avessero assistito in diretta ad operazioni di ricerca del rullo generatore di qualche difetto, considerato che la percepibile, mera apparenza di ripari fissi, per i motivi più volte esposti, ove non la loro stessa rimozione, rendeva altamente probabile l'ingresso dei capi turno nell'area interdetta a impianto funzionante.
7. Anche il terzo motivo dedotto nell'interesse di tutti gli imputati è infondato.
I ricorrenti hanno sottoposto al vaglio di legittimità la ritenuta non correttezza della mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice di merito sui due punti specifici (riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e del beneficio della non menzione), a norma dell'art. 597 co. 5, cod. proc. pen.
Sul punto, va intanto precisato che l'esercizio di tale potere costituisce eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello (cfr. Sezioni Unite n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125), cosicché deve valutarsi a quali condizioni l'interessato possa dolersi in sede di legittimità del mancato esercizio delle facoltà tassativamente indicate nella norma richiamata.
Ritiene questa corte di dover decidere facendo applicazione del principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite che, intervenute per dirimere un contrasto specificamente riguardante il beneficio della sospensione condizionale della pena, hanno tuttavia pronunciato un principio valevole anche per gli altri istituti previsti dall'art. 597 co. 5, cod. proc. pen. La questione di diritto rimessa all'intervento risolutivo del S.C. ha riguardato la necessità per il giudice dell'appello di rendere conto del concreto esercizio, positivo o negativo, del dovere attribuitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., di applicare quel beneficio in assenza di specifica richiesta e il S.C. ha affermato che, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento - l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (cfr. Sezioni Unite n. 22533 del 25/10/2018, dep. il 22/05/2019, Salerno Francesco, Rv. 275376). In quella sede, si è precisato che <<la peculiarità della deroga prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dello stesso articolo risiede proprio nella sua eccezionalità che si coniuga con la discrezionalità del giudice nell'ordinare i benefici previsti dagli artt. 163, 164 e 175 cod. pen. ... ... e con lo scrutinio di merito postulato dal riconoscimento di nuove circostanze attenuanti - comuni, generiche, ad effetto speciale (artt. 62, 62-bis e 63, terzo comma, cod. pen.) - con eventuale giudizio di comparazione>> e non, come in altre ipotesi, imposte dal rilievo ordinamentale e inderogabile delle norme da osservare. Tale discrezionalità rimanda ad un "potere" non vincolato al suo esercizio e, secondo il S.C., diventa un "dovere" del giudice di appello, il cui esercizio, tuttavia, <<va correlato sia al suo fondamento normativo, che lo pone come "eccezione" al generale principio devolutivo che governa il giudizio di appello, sia al contenuto "discrezionale" del suo oggetto, che postula, ai fini dell'applicazione dei benefici come del riconoscimento di attenuanti, valutazioni di puro merito>>.
Pertanto, secondo il S.C. è lo stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere dovere attribuito al giudice di appello che porta a escludere che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione: <<la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), tale non essendo l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; soprattutto la "non decisione", in appello, sui benefici di legge non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), laddove la parte -che avrebbe potuto sollecitarne l'esercizio, in relazione ai possibili sviluppi del processo di secondo grado ancorché preceduto da giudizio assolutorio o incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena - non abbia richiesto, senza averne fatto (o potuto fare) motivo di impugnazione, l'applicazione del beneficio nel corso del medesimo giudizio di appello>.
In conclusione, dunque, il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado.
Nel caso in esame, le parti hanno concluso davanti alla corte territoriale all'udienza del 10 ottobre 2018 (la successiva del 26 novembre essendo stata fissata per eventuali repliche, poi non intervenute), senza formulare tuttavia alcuna richiesta nei termini di cui al motivo di ricorso. I ricorrenti si sono limitati, in questa sede, a richiamare una quietanza depositata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, senza neppure specificare se il documento era stato allegato nel corso del giudizio di primo grado a dimostrazione della tempestività (in relazione al rito prescelto) e integralità del risarcimento ai fini del riconoscimento, per il caso di condanna, della attenuante di cui al l'art. 62 n. 6 cod. pen.
8. Il primo motivo dedotto nell'interesse dell'ente è infondato.
8.1. Il semplice confronto letterale tra l'imputazione e le conclusioni rassegnate dalla corte territoriale smentisce l'asserita modifica di un elemento del fatto costitutivo dell'illecito amministrativo ad opera del giudice della condanna, rilevante nei termini di cui alla dedotta nullità ex art. 521 cod. proc. pen. La corte d'appello ha ricollegato il vantaggio dell'ente alla possibilità di velocizzare le operazioni di manutenzione della linea, con risparmio dei tempi di lavoro, e di procedere all'attività di ricerca del difetto in maniera più rapida e con minor scarto di materiale, senza osservare una precisa procedura che imponesse invece di cercare il difetto restando all'esterno delle barriere (eventualmente con l'adozione di sistemi di ingrandimento dei piccoli difetti dalla distanza imposta dai ripari fissi) e senza imporre l'utilizzo delle attrezzature di lavoro in conformità e vigilare affinché esse fossero utilizzate. Il che vale quanto dire (come nell'imputazione) che il risparmio di spesa derivava dalla mancata interruzione del lavoro dei nastri per un tempo sufficiente a verificare e rimuovere in sicurezza i difetti di verniciatura, con eliminazione di essi in tempi brevi e senza scarto di materiali.
8.2. In ogni caso e risolutivamente - ai fini della sussistenza della dedotta violazione - non è sufficiente qualsiasi modificazione dell'accusa originaria, ma è necessaria una modifica che pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Ne consegue che la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. sez. 5 n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, RV. 254648). Pertanto, tale violazione non è configurabile qualora la diversa qualificazione giuridica appaia - conformemente all'art. Ili Cost. e all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla corte di Strasburgo - come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'Imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto deN'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio deM'impugnazione (cfr. sez. 2 n. 46786 del 24/10/2014, Rv 261052; sez. 5 n. 1697 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258941) e allorché nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano rinvenibili gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, poiché l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (sez. 6 n. 17799 del 06/02/2014, Rv. 260156).
Trattasi di orientamento applicabile anche al caso specifico, oltre che del tutto conforme al principi costituzionali racchiusi nella norma di cui al novellato art. III Costituzione e, per come sopra già precisato, anche nell'art. 6 della Convenzione E.D.U., siccome interpretato, in base alla sua competenza esclusiva, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla nota pronuncia della Corte di Strasburgo, nel caso Drassich v. Italia (CEDU 2 sez. 11 dicembre 2007; ma anche, più di recente, con la pronuncia del 22 febbraio 2018, Drassich v. Italia (n.2), con la quale la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione deM'art. 6 cit. nel caso in cui l'interessato abbia avuto una possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa e di discutere in contraddittorio sull'accusa alla fine formulata nei suoi confronti.
Una corretta applicazione di tali principi rende del tutto evidente come, nel caso in esame, difetti una lesione del diritto di difesa, alla cui salvaguardia il principio di correlazione è direttamente funzionale, neppure apprezzandosi un rapporto di eterogeneità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato (sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi e altro, Rv. 262802), l'ente avendo avuto a disposizione tutti gli elementi per articolare la propria difesa. 
9. Anche il secondo motivo dedotto nell'interesse dell'ente è infondato.
9.1. In linea generale, deve ribadirsi, con riferimento alla responsabilità da reato degli enti, che trattasi di un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un tertium genus di responsabilità, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (cfr. Sezioni Unite n. 38343/2014, Espenhahn e altri, cit., Rv. 261112).
Quanto ai criteri d'imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente (l'interesse o il vantaggio di cui all'art. 5 del d. lgs. 231 del 2001), essi sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il secondo ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito. Peraltro, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il S.C. ha precisato che la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli (cfr. Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/22014, Espenhahn e altri, Rv. 261113). Per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell'ente anche i reati colposi, posti in essere in violazione della normativa antinfortunistica (art. 25 septies del d.lgs. 231 del 2001) è stato peraltro chiarito, in via interpretativa, che i criteri di imputazione oggettiva di che trattasi vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito, essendo possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente (cfr., in motivazione, Sez. U. n. 38343 del 2014, cit.).
9.2. La Corte d'appello di Brescia, nell'esaminare il criterio di imputazione oggettiva ai sensi dell'art. 5 d.lgs 231 del 2001, ha sostanzialmente evidenziato il vantaggio dell'ente consistito nella velocizzazione degli interventi manutentivi sulla linea di verniciatura e nel risparmio sul materiale di scarto derivante dalla verifica operata mediante l'avvicinamento ai rulli in movimento, sottolineando la stretta correlazione tra i tempi di lavorazione e la velocità di individuazione del rullo generatore del difetto. Ha, inoltre, precisato che il modello organizzativo adottato, sebbene conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007, non era stato efficacemente attuato, come richiesto dall'art. 6 co. 1 lett. a) del d.lgs. 231 del 2001: pur essendosi provveduto all'analisi dei rischi con riferimento all'impianto di verniciatura e, segnatamente, all'attività dei capi turno, l'istruzione operativa predisposta era incompleta (IO VERN 01 del 18/01/2014) rispetto alle modalità di ricerca e soluzione dei difetti sul nastro (l'attività, per l'appunto, che stava svolgendo la vittima nell'occorso). Inoltre, le istruzioni operative IO VERN 02 e 03 riguardavano altre figure professionali (addetto cabina verniciatura e addetto linea uscita verniciatura) e tutte le altre (da 04 a 015) erano riferibili alla manipolazione e allo stoccaggio di prodotti e smalti vari per impianti di verniciatura. Era inoltre mancata un'attività di monitoraggio sulle misure prevenzionistiche già approntate in azienda e di adeguamento della specifica procedura ai rischi propri dell'attività di ricerca dei difetti sul nastro. Ulteriori addebiti erano stati segnalati dalla ASL, anche con riferimento alle attività di audit e ai ritardi nella esecuzione delle attività previste dall'Action Pian (in particolare, nella redazione delle procedure per effettuare i controlli, poiché l'avvio delle attività di verifica in materia di salute e sicurezza era stata pianificata per il febbraio 2015).
9.3. Il giudice d'appello non ha formulato le sue valutazioni sulla scorta di meccanismi presuntivi, né operato un'inammissibile sovrapposizione tra la violazione delle norme prevenzionali e la insufficienza delle procedure adottate: contrariamente a quanto affermato in ricorso, l'attenzione del giudice si è focalizzata sull'inefficace attuazione del modello adottato, sia con riferimento alla mancata previsione di istruzioni operative per l'attività di rilevamento del difetti sopra descritta; che avuto riguardo all'attività di monitoraggio, anch'essa inadeguata rispetto ai rischi esistenti e alla realizzazione di un sistema di vigilanza - da parte del competente organismo - che riguardasse l'attuazione del modello organizzativo e non la concreta osservanza, nei luoghi di lavoro, delle norme in esso previste, come affermato dalla difesa.
9.4. Appare dunque evidente che parte ricorrente si è limitata al mero richiamo di principi astrattamente validi nella materia in esame, dei quali la corte d'appello ha fatto puntuale applicazione, pretendendo di trarre conferma dei dedotti vizi senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dai giudici, saldamente agganciato a evidenze fattuali dimostrative degli specifici vizi organizzativi evidenziati.
10. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Deciso in Roma il 28 maggio 2019