Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 luglio 2019, n. 18808 - Mobbing: pur a fronte di atteggiamenti ostili del lavoratore, il datore di lavoro non è certamente legittimato a porre in essere comportamenti vessatori


 


Presidente Napoletano – Relatore Belle’

 

 

Fatto
 

 


1. La Corte di Appello di Milano, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale di Sondrio, ha accolto, oltre all’impugnativa di licenziamento e quanto ad essa consequenziale, la ulteriore domanda di risarcimento a titolo di danno cagionato da comportamenti persecutori sul luogo di lavoro (mobbing) proposta da F.I. nei confronti del Comune di (…).
La Corte accoglieva l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dall’ente solo rispetto al primo motivo di gravame e nel resto riteneva comprovato il verificarsi e la rilevanza a fini risarcitori dei comportamenti dannosi, liquidando il danno alla salute che ne era derivato.
2. Avverso la sentenza il Comune di (…) ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, resistiti da controricorso, contenente anche ricorso incidentale, della F. .

 

 

Diritto

 



1. I primi quattro motivi di ricorso addotti dal Comune di (…) contengono censure di vario tenore rispetto al mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dall’ente in secondo grado, assumendosi la violazione da parte della Corte territoriale (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 434 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2, per inosservanza dei criteri di proposizione del gravame (primo motivo) e dell’art. 111 Cost. (giusto processo), per contrasto dell’atto di appello con i principi di sinteticità e chiarezza imposti dalla norma costituzionale (secondo motivo), nonché ancora con gli artt. 342 e 434 c.p.c., per assenza di censure formulate rispetto alla mancata affermazione di responsabilità ex art. 2087 c.c. (quarto motivo) ed infine sostenendosi (terzo motivo) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi la Corte distrettuale pronunciata sulla questione di ammissibilità solo in relazione al primo motivo di appello e non rispetto ai restanti motivi da due a nove.
1.1 I motivi sono da disattendere.
1.2 Non può intanto riconoscersi la ricorrenza del vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello (terzo motivo), valendo il consolidato principio per cui esso non sussiste allorquando "la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte" (Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191), il che palesemente è da ritenersi avvenuto nel caso di specie, visto che dopo l’accoglimento dell’eccezione rispetto al primo motivo di appello, vi è stata pronuncia nel merito sugli altri motivi, evidentemente ritenuti idonei a sorreggere il riesame in sede di gravame.
1.3 È poi palese (secondo motivo di ricorso), dal tenore della sentenza impugnata, ma anche da quanto esposto con il ricorso per cassazione, che la Corte territoriale in sostanza ha accolto il quarto ed ottavo motivo di appello (come si desume dal fatto che essa ha svolto un riesame, in senso favorevole all’appellante, delle prove orali e documentali di cui in essi si tratta), del quinto e sesto motivo (in cui si lamentava anche dal punto di vista giuridico - il mancato riconoscimento del mobbing) e del primo motivo (in cui si richiamavano le valutazioni del c.t.u., poi utilizzate dalla Corte d’Appello per motivare sul nesso causale e sulla quantificazione del danno). Mentre d’altra parte, a fronte di quanto appena riepilogato, è irrilevante il fatto che l’appellante potesse avere richiamato o meno l’art. 2087 c.c., in quanto la doglianza sul mancato riconoscimento del mobbing c’era ed il richiamo delle norme in ipotesi violate non è necessario, in quanto l’art. 434 c.p.c., n. 2, fa riferimento all’indicazione "delle circostanze da cui deriva la violazione della legge", ma non in senso stretto delle norme, notoriamente rientranti nell’ambito della diretta valutazione giudiziale (iura novit curia).
Del resto non si vede come tali doglianze, pur così riassunte in via estrema sulla base di quanto esposto negli atti del presente giudizio di cassazione, potessero non essere intese se non quali censure al contrario avviso del primo giudice sul merito di quella parte del contendere.
Ne risulta pertanto rispettato il principio secondo cui "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass., S.U., 26 novembre 2017, n. 27199).
1.4 Non diversamente, la possibilità stessa di sintesi dei motivi che si coglie sia dalla sentenza impugnata, sia dal tenore del ricorso per cassazione, rende sterile la censura (secondo motivo) con cui si assume la scarsa chiarezza dell’atto di appello.
1.5. In definitiva, già per quanto dei motivi di appello si desume in ragione delle stesse argomentazioni su di essi contenute nel ricorso per cassazione (che non riporta la trascrizione integrale di tali motivi, ma solo alcuni stralci e riepiloghi riassuntivi, per quanto sufficienti al ragionamento di cui supra) e nella sentenza impugnata, le censure processuali proposte risultano infondate.
2. Il quinto motivo censura la sentenza impugnata per avere mal apprezzato, in punto di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) la sussistenza del mobbing, in violazione dell’art. 2087 c.c., con riferimento al fatto che era stata la stessa F. ad avere contribuito ad alimentare il clima interno al Comune ed al rilievo per cui non potrebbe essere parlarsi di mobbing in presenza di un conflitto reciproco sul posto di lavoro, in quanto sarebbe necessaria ontologicamente l’unilateralità dell’aggressione datoriale o di un collega e dunque la reciprocità escluderebbe l’esistenza dell’illecito.
Il sesto motivo denuncia sostanzialmente i medesimi aspetti sub specie (art. 360 c.p.c., n. 5) di omessa valutazione di un fatto decisivo, individuato appunto nella conclamata reciprocità conflittuale.
2.1 I motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione, e sono anch’essi da disattendere.
2.2 La Corte milanese, pur muovendo dal presupposto giuridico per cui a configurare un danno ex art. 2087 c.c., derivante dai comportamenti tenuti dal datore in ambito lavorativo non sarebbe necessario il dolo, pone poi a fondamento dell’accoglimento in parte qua della domanda l’individuazione di una "serie di condotte vessatorie" che essa desume dall’istruttoria documentale e orale acquisita in causa. L’affermazione sul dolo non è necessariamente errata, essendo pacifico che, seppure ciò non integri la fattispecie tipicamente intenzionale del mobbing, anche inadempimenti colposi ad obblighi datoriali che influiscano dannosamente sull’ambito psichico dei lavoratori possano integrare la responsabilità ex art. 2087 c.c. (Cass. 20 giugno 2018, n. 16256; Cass. 20 aprile 2018, n. 9901). Tuttavia, nel caso di specie, quell’affermazione è in realtà ininfluente, atteso che il riconoscimento di comportamenti qualificati come "vessatori" ha il significato di comportamenti destinati ad opprimere deliberatamente l’altrui persona, il che integra di per sé l’individuazione di un palese coefficiente intenzionale.
2.3 Quanto poi all’esistenza di conflittualità reciproca, l’assunto rispetto alla mancata considerazione di essa è generico, se visto sotto il profilo della deduzione di un difetto di motivazione, non essendo stato neppure indicato, nell’ambito dei motivi di ricorso in esame, in quali fatti concreti tale reciprocità, dal lato del lavoratore, si sia manifestata.
D’altra parte non è vero che per configurare il mobbing (o lo straining) quali comportamenti vessatori nei confronti del dipendente sia necessario che non ricorra conflittualità reciproca.
Infatti, pur a fronte (in via di mera ipotesi) di atteggiamenti ostili del lavoratore, il datore di lavoro non è certamente legittimato ad indursi a comportamenti vessatori. Egli può infatti senza dubbio esercitare i propri poteri direzionali ex art. 2104 c.c., comma 2, come anche, nel caso, i poteri disciplinari, ma nei limiti stabiliti dalla legge e comunque nel rispetto di un canone generale di continenza, espressivo dei doveri di correttezza propri di ogni relazione obbligatoria, tanto più se destinata ad incidere continuativamente sulle relazioni interpersonali. Canone che è certamente e comunque superato allorquando i comportamenti datoriali - ovverosia proprio della parte che nell’ambito del rapporto si pone in posizione di supremazia in quanto titolare del potere di dirigere i propri dipendenti - ricevano una qualificazione in termini di vessatorietà.
3. Con il ricorso incidentale la ricorrente sostiene, rubricando il motivo sub art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che nei 44 mesi di invalidità stimati dal c.t.u. sarebbero ricompresi i 345 giorni di inabilità temporanea, riconoscendo quindi 975 giorni di "temporanea"; mentre secondo la F. il danno da "totale" sarebbe di 345 giorni, cui dovrebbero aggiungersi ("ulteriori", si dice nel controricorso contenente il ricorso incidentale) 44 mesi nel periodo da agosto 2009 - marzo 2013.
3.1 Il motivo è complessivamente inammissibile.
3.2 La Corte d’Appello ha ritenuto, richiamando la c.t.u., che il danno totale abbia avuto la durata di 44 mesi (1320 giorni) che poi corrispondono al periodo dall’agosto 2009 al marzo 2013, sicché è del tutto logico, con soli dati matematici e di calendario, che essa abbia poi ritenuto, muovendo ancora dal richiamo ai risultati della c.t.u., di dover detrarre i 345 giorni di invalidità assoluta da quei 1320, residuando così 975 giorni di parziale.
Pertanto la censura mossa ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., non coglie nel segno ed è mal posta, in quanto delle due l’una: o si assume che la Corte abbia erroneamente percepito il dato di durata dell’invalidità complessiva quale risultante dalla c.t.u. e da essa espressamente richiamato ed allora si tratterebbe di errore nell’acquisizione di un dato processuale incontroverso tra le parti, da far valere con azione revocatoria ex art. 395 c.p.c., n. 4, e non con ricorso per cassazione; oppure si ritiene che sussista un vizio motivazionale nell’apprezzamento della durata dell’invalidità, la cui deduzione potrebbe essere ammessa - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 - solo sub specie di omessa considerazione di un fatto decisivo, controverso tra le parti e oggetto di dibattito, ma tale certamente non è il risultato peritale, visto che non solo la ricorrente, ma anche la Corte pone a base del proprio ragionamento il predetto dato, che quindi è da aversi per esaminato nella sentenza impugnata, sicché non è in questo senso (l’unico possibile rispetto a meri errori di valutazione motivazionale) che può efficacemente intendersi la censura dispiegata.
4. Vanno in definitiva respinti sia il ricorso principale, sia quello incidentale.
L’evidente minor impegno defensionale e la minore incidenza sotto il profilo del valore che caratterizzano il ricorso incidentale impongono di valutare più gravemente la soccombenza del Comune, che dunque va condannato alla rifusione delle spese in favore della controparte, salva la compensazione, nella misura di quarto, in ragione della reiezione del motivo addotto dalla F. .

 

 

P.Q.M.
 

 


La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa per un quarto le spese del giudizio di legittimità, condannando il ricorrente principale a rifondere alla controparte i restanti tre quarti, quota che liquida in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 150,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.